L obbligo dell uso del SISTRI per le pubbliche amministrazioni Paolo Pipere Responsabile Servizio Ambiente e Ecosostenibilità Camera di Commercio di Milano 30 ottobre 2015 Camera di Commercio di Milano SISTRI Riferimenti normativi essenziali Articolo 17, Direttiva 98/2008/CE Direttiva quadro sui rifiuti Controllo dei rifiuti pericolosi Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilita dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 35 e 36. SISTRI Riferimenti normativi essenziali D.Lgs 152/2006, art.188-bis - Controllo della tracciabilità dei rifiuti 1. [ ]la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale. 2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire: a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 [ ] 1
SISTRI Riferimenti normativi essenziali DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52 Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 agosto 2013, n. 101 Art. 11 - Limitazione dell ambito di applicazione ai rifiuti pericolosi SISTRI Riferimenti normativi essenziali Art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 Individuazione dei soggetti obbligati D.M. 24 aprile 2014 semplificazioni SISTRI Limitazione dell insieme dei soggetti obbligati (produttori iniziali con più di 10 dipendenti) Documenti di prassi Circolare n. 1/2013 M.A.T.T.M. Individuazione dei soggetti obbligati Chi deve utilizzare il sistema? 2
Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 e D.M. 24 aprile 2014 a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006; 3
Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 e D.M. 24 aprile 2014 b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 e D.M. 24 aprile 2014 e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 e D.M. 24 aprile 2014 e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006. 4
Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 e D.M. 24 aprile 2014 e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006. Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 e D.M. 24 aprile 2014 c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006; d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania; Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 e D.M. 24 aprile 2014 Non è stato previsto l obbligo per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi In ogni caso questi soggetti rientrano a pieno titolo nel novero dei produttori iniziali di rifiuti speciali 5
Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell impresa navale o ferroviaria o dell impresa che effettua il successivo trasporto. Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 Norma vigente gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale [rientrano tra i soggetti obbligati anche: quelli di cui all articolo 212, comma 8 [trasportatori di propri rifiuti]? Secondo la sentenza della Corte di Giustizia europea (Terza Sezione) 9 giugno 2005 Causa C-270/03 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana: sì.] L art. 12 della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, assoggetta a un obbligo d iscrizione gli stabilimenti o le imprese che, nell ambito delle loro attività, provvedono in via ordinaria e regolare al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o da loro stessi. Infatti, la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale contenuta nel detto articolo si riferisce non solo a coloro che trasportano, nell esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno trasportino nell ambito della loro attività professionale rifiuti da loro stessi prodotti. Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 Norma vigente gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento [ ] di rifiuti urbani e speciali pericolosi Solo i gestori di impianti di trattamento, recupero e smaltimento che ricevono rifiuti (urbani o speciali) pericolosi devono usare il SISTRI 6
Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 gli enti o le imprese che [ ] effettuano operazioni di commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi. Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi [I gestori di impianti di trattamento, recupero e smaltimento devono usare il SISTRI anche in qualita di nuovi produttori dei rifiuti speciali pericolosi che decadono dal trattamento] Gli Enti sono pertanto tenuti ad utilizzare il SISTRI se: Sono produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi Sono produttori iniziali di rifiuti pericolosi derivanti da trattamenti effettuati sulle acque (potabilizzazione, depurazione) Sono produttori iniziali di rifiuti pericolosi da trattamenti effettuati sulle emissioni gassose in atmosfera Sono titolari o gestori di impianti di messa in riserva, deposito preliminare (anche piattaforme comunali di raccolta) o trattamento di rifiuti pericolosi Sono nuovi produttori di rifiuti speciali pericolosi 7
Semplificazioni per i Comuni Art. 6, comma 3, D.M. 52/2011 I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo di iscrizione, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali, per le quali effettua gli adempimenti, al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali. Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente [ ] sono specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 [obbligati ad usare il SISTRI], e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti [ ], ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti Soggetti che possono scegliere se aderire i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1 [obbligati ad usare il SISTRI] [Tutti i soggetti che non sono obbligati a impiegare il SISTRI possono, su base volontaria, scegliere di aderire] 8
Da quando? Da quando? Fino al 31 dicembre 2015 le omissioni e gli errori relativi all impiego (artt. 260-bis e ter) del SISTRI NON sono sanzionabili Da quando? Fino al 31 marzo 2015 l omessa iscrizione e il mancato versamento del contributo NON sono stati sanzionabili ( milleproroghe 2014 d.-l.192/2014, art. 9, comma 3, convertito con L. 27 febbraio 2015, n. 11) 9
Da quando? Le sanzioni relative al Sistri di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1 aprile 2015 Da quando? Articolo 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) 1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria [ ]. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria [ ]. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. Da quando? Regime sanzionatorio agevolato? Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che: "Fino al 31 dicembre 2015 [...] continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, non si applicano. E il regime agevolato di cui ai commi 9-bis e 9-ter? 10
Da quando? Articolo 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) 9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. Da quando? Articolo 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 1 ottobre 2013 Da quando? Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1 ottobre 2013. 11
Da quando? 3 marzo 2014 Per i produttori iniziali di rifiuti (speciali) pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania [ ], il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8. Contributi Contributi I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 aprile 2015, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti [D.M. 52/2011, Allegato II]. Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all'area «gestione aziende» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata. 12
Contributi Informazioni ormai superate 13
On-line (Unica modalità ora possibile) link: https://portal.sistri.it/portal/dt?pubblico.setselected=pubblico%2fiscrizione_o peratori&last=false L iscrizione deve essere una per ogni impresa o ente, ma deve comprendere tutte le unità locali per le quali sussiste l obbligo di impiego del sistema per la tracciabilità dei rifiuti 14
I contenuti informativi del modulo d iscrizione sono i seguenti (il modulo cartaceo non può più essere utilizzato) 15
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Come procedere? Iscrivere le diverse unità locali nelle quali si producono rifiuti speciali pericolosi precisando per ciascuna di esse il numero di addetti impiegato presso quel luogo; Individuare un referente e da uno a tre delegati sistri per ogni unità locale; L ammontare del contributo annuo complessivo, per i produttori di rifiuti pericolosi, varia in funzione del numero di unità locali iscritte e anche del numero di addetti di ogni unità locale; Verificare l importo da pagare consultando le tabelle allegate al Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.52 Dopo aver versato il contributo è necessario comunicare al contact center SISTRI l avvenuto pagamento A seguito dell iscrizione SISTRI predisporrà i dispositivi USB che dovranno essere ritirati presso la Camera di Commercio della provincia presso la quale è ubicata ognuna delle sede locali (per esempio: unità locale di Rho CCIAA di Milano; unità locale di Fiumicino CCIAA di Roma); Nel caso di perdita di alcune delle credenziali di accesso (fornite con il dispositivo USB di ciascuna unità locale) seguire la procedura della prossima slide; 17
Reset credenziali Per le successive modifiche (inserimento o cancellazione di unità locali, modifica delegati SISTRI dell unità locale, modifica ragione sociale rappresentante legale, referente dell unità locale, ecc.) è necessario usare la funzione gestione azienda presente nell area riservata (accessibile a seguito di autenticazione con dispositivo, user id e password) 18
Aree sistema Registro cronologico: annotazione movimento di carico Cliccare il pulsante Nuovo carico Registro cronologico: annotazione movimento di carico Scegliere il Codice CER desiderato (ricerca per codice CER, per denominazione o selezione dall elenco proposto) Seleziona codice 19
Registro cronologico: annotazione movimento di carico Registro cronologico: annotazione movimento di carico Registro cronologico: annotazione movimento di carico Per completare la registrazione scegliere prima Salva e poi Firma Elimina Firma Modifica 20
Conservazione dei dati Al momento è possibile adempiere all obbligo di conservazione locale in formato elettronico dei dati già trasmessi esclusivamente tramite i file.pdf dei movimenti del registro e delle schede cronologiche 2) Area Movimentazione del Rifiuto Per il produttore/detentore la Scheda svolge, al medesimo tempo: la funzione in precedenza assolta dal Formulario Identificativo del Rifiuto [accompagnare il rifiuto in fase di trasporto indicando luogo di inizio e fine dello stesso e dati del rifiuto e dei soggetti coinvolti] Attraverso il collegamento [non automatico!] della scheda movimentazione al registro cronologico la funzione in precedenza assolta dall annotazione di scarico riportata sul registro di carico e scarico [segnalare l avvenuto avvio al recupero o allo smaltimento del rifiuto] 2) Area Movimentazione del Rifiuto 21
2) Area Movimentazione del Rifiuto 2) Area Movimentazione del Rifiuto Scelta del codice CER (rifiuto già caricato) 2) Area Movimentazione del Rifiuto Selezione dell operazione di trattamento 22
Area Movimentazione Rifiuto Dati da inserire: Produttore: dati relativi allo scarico del rifiuto verso un trasportatore e un destinatario, n. colli, peso da verificare a destino, ADR, certificato analitico (file.pdf allegato), ecc. Trasportatore: automezzo, autista, data, percorso [tracciato su cartografia SISTRI], tratta intermodale Gestore: spedizione accettata e quantitativo ricevuto [e gli scarichi interni per trattamento?] Area Movimentazione Rifiuto Produttore: Quantità rifiuto N. colli Peso da verificare a destino? [Sì/No] Operazioni di gestione che verranno svolte nell impianto Tipo di imballaggio Area Movimentazione Rifiuto Produttore: Dopo aver completato l inserimento dei dati relativi al rifiuto da avviare al recupero o allo smaltimento il sistema richiede di specificare se nell operazione interviene un intermediario o commerciante senza detenzione Intermediario o commerciante 23
Area Movimentazione Rifiuto Produttore: Selezionare il trasportatore. Trasportatore Area Movimentazione Rifiuto Produttore: Selezionare il destinatario. Non è attiva la verifica dell adeguatezza dell impianto di recupero o smaltimento Destinatario Area Movimentazione Rifiuto Produttore: Il sistema presenta una schermata di riepilogo dei dati inseriti, richiede prima di firmarla e poi di confermare questa intenzione 24
Area Movimentazione Rifiuto Collegamento della scheda al registro Area Movimentazione Rifiuto Collegamento della scheda al registro Area Movimentazione Rifiuto Collegamento della scheda al registro 25
Area Movimentazione Rifiuto Collegamento della scheda al registro Definizione della quantità di rifiuto da movimentare Movimentazione del Rifiuto Due diverse procedure: Con uso contestuale del dispositivo USB della blackbox inserimento della chiavetta del veicolo nel PC del produttore prima della partenza del mezzo e nel computer del gestore dell impianto di trattamento del rifiuto di destinazione movimento di scarico da firmare prima del trasporto Movimentazione del Rifiuto Due diverse procedure: Senza uso contestuale del dispositivo USB della black-box Programmazione dei viaggi della giornata successiva nel sistema presso l ufficio del trasportatore; Copia dei viaggi da PC a USB veicolo e da USB veicolo a black-box; A fine giornata scarico dei tracciati dei percorsi effettuati da black-box a USB veicolo e da USB veicolo, tramite PC, a sistema. 26
Se il movimento riguarda rifiuti pericolosi è necessario prenotare il trasporto (Scheda sistri - Area Movimentazione) almeno quattro ore prima [primi 12 mesi 2 ore] dell inizio del trasporto (anticipo non prescritto, ex D.M. 9/7/2010, in caso di microraccolta D.Lgs. 152/2006: raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo e per il trasporto dei RAEE dai centri di raccolta). Se il movimento riguarda rifiuti pericolosi il trasportatore deve inserire i dati di propria competenza relativi al trasporto almeno due ore prima [primi 12 mesi 1 ora] Prospettive di semplificazione Avrebbero dovuto: essere definite entro il 31/12/2014 comportare, come minimo, il superamento dell obbligo di impiego del dispositivo USB per l accesso al sistema 27