Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 25.11.2015



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CITTA DI ARZIGNANO PROVINCIA DI VICENZA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA & Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 25.11.2015

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DI ASILO NIDO E MICRONIDO. ART. 1 - I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 1. Il Comune di Arzignano, in armonia con la Legge 6 dicembre 1971 n. 1044, la Legge regionale del Veneto 23 aprile 1990 n. 32 e successive modificazioni e la Legge regionale n. 22/2002, gestisce dal 1^ gennaio 1976 il servizio di Asilo nido e dall anno educativo 2008/09 il servizio di Micronido quali servizi socio educativi di interesse pubblico. Entrambi i servizi hanno natura educativa e sono finalizzati al raggiungimento di pari opportunità sociali ed alla prevenzione di situazioni di svantaggio nella prima infanzia. 2. Il presente regolamento, nel perseguire le finalità anzidette, disciplina le tariffe degli utenti del servizio di Asilo nido e di Micronido. In considerazione della funzione di supporto alla famiglia per consentire pari opportunità, la tariffa è intesa come quota di compartecipazione al costo effettivo del servizio, parte del quale rimane a carico del Comune. 3. Trattandosi di servizi "non destinati alla generalità dei soggetti" la quota di compartecipazione è da suddividere tra i fruitori del servizio secondo i principi di solidarietà e equità sociale, concedendo agevolazioni alle famiglie non in grado di pagare la tariffa intera. ART. 2 - DEFINIZIONE DELLA TARIFFA 1. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale in materia (L.R. n. 32/90), la Giunta Comunale, nel determinare le modalità di contribuzione al costo del servizio da parte dell utenza, differenzia le rette in relazione alle condizioni socio economiche della famiglia. 2. La differenziazione della retta di frequenza è calcolata sulla base dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell Indicatore della Situazione economica equivalente (ISEE) e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 Novembre 2014 Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159 e applicata in modo continuo e lineare per scaglioni a partire dalla tariffa minima fino al raggiungimento della tariffa piena. 3. La tariffa in assenza dei requisiti per ottenere l agevolazione o in caso di mancata presentazione dell attestazione I.S.E.E. è quindi la tariffa piena. 4. Nel caso di bambini i cui genitori non risiedano ad Arzignano, è prevista l applicazione di una retta maggiorata. Analogamente, qualora un bambino trasferisca la propria residenza in altro Comune, verrà applicata la tariffa maggiorata a decorrere dal giorno di variazione anagrafica. ART. 3 LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 1. Per l applicazione della retta agevolata l utente deve essere in possesso dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) specifico per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato in base alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilasciata nel corso dell anno in cui viene richiesta l agevolazione, che tiene conto dei redditi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della stessa DSU da presentare all Ufficio scuola del Comune contemporaneamente alla richiesta di iscrizione al servizio anche ai fini della formazione della graduatoria. 2. Se l attestazione ISEE viene presentata a servizio iniziato l eventuale agevolazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione. 3. Ai fini del calcolo dell ISEE fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, così come previsto dall art. 3 del DPCM 159/2013, fatto salvo quanto specificato nell articolo stesso e a quanto previsto dall art. 7 nel caso di genitori non coniugati e non conviventi. ART. 4 VALIDITA DELLE AGEVOLAZIONI 1. Le agevolazioni concesse hanno efficacia temporale fino alla scadenza della DSU presentata. L utente è tenuto a presentare una nuova DSU entro 60 giorni dalla scadenza della precedente e 2

la retta verrà ricalcolata sulla base della nuova documentazione presentata con decorrenza dal mese successivo a quello della scadenza. 2. In caso di sopravvenuta difficoltà lavorativa o altre situazioni sfavorevoli che comportano una riduzione del reddito, le famiglie potranno esibire il cosiddetto ISEE Corrente di cui all art. 9 del DPCM 159/2013 e richiedere un ricalcolo della retta sulla base della nuova situazione. Per ottenere il ricalcolo, oltre ad ISEE valido, va consegnata la documentazione che comprovi la modifica della condizione lavorativa: dichiarazione del datore di lavoro attestante le modalità di applicazione di cassa integrazione o eventuali riduzioni orarie, lettera di licenziamento, inserimento nelle liste di mobilità, etc.. 3. Nel caso in cui al momento della domanda di ammissione ai servizi, la capacità economica effettiva sia superiore a quella risultante dalla DSU, il richiedente è tenuto a produrre la relativa documentazione all Ufficio Scuola per la successiva determinazione della retta. 4. In tutti i casi di prestazioni agevolate, gli utenti sono tenuti ad aggiornare la Dichiarazione sostitutiva unica già inoltrata qualora provvedimenti legislativi, ne comportassero la modifica con conseguente ricalcolo dell indicatore ISEE. ART. 5 - ULTERIORE CRITERIO DI SELEZIONE 1. Al fine di limitare le agevolazioni tariffarie alle famiglie che ne hanno maggior bisogno e quindi evitare un aumento generalizzato delle tariffe, l Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 1 dell art. 2 del DPCM 159/2013, ritiene di escludere dalle agevolazioni tariffarie le famiglie con Indicatore della situazione patrimoniale (ISP), risultante dall Attestazione ISEE, superiore al valore indicato nella Tabella 4. ART. 6 - LIMITI TARIFFARI 1. I limiti delle fasce ISEE e le rispettive agevolazioni elencati nelle Tabelle allegate possono essere modificati annualmente con proprio provvedimento dalla Giunta Comunale, in funzione della variazione del costo della vita e del rispetto degli equilibri di bilancio, dandone informazione agli utenti prima dell inizio dell anno scolastico. 2. Ai fini della semplificazione dell attività gestionale, spetta alla Giunta Comunale valutare la possibilità di introdurre un diverso sistema tariffario che, prevedendo sempre la differenziazione della contribuzione da parte degli utenti mediante la determinazione di una tariffa massima e minima, determini la quota a carico dell utente applicando una percentuale fissa al valore Isee dei beneficiari dei servizi, tenuto conto della modalità di usufruizione. ART. 7 - CONTROLLI DI VERIFICHE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI 1. Spetta al Responsabile del procedimento espletare le funzioni di controllo circa la veridicità delle autocertificazioni rese ed eventualmente procedere all adozione dei relativi provvedimenti previsti in caso di attestazioni non veritiere, ai sensi dell art. 76 del DPR n. 445/2000. 2. Vengono in ogni caso sottoposte al procedimento di controllo le Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate che risultino: a) palesemente inattendibili in quanto si riscontrino difformità ovvero omissioni. In tali casi l ufficio competente segnala al soggetto richiedente la necessità di provvedere alla presentazione di una nuova DSU, comprensiva delle informazioni omesse o diversamente esposte, ai fini dell accesso all eventuale agevolazione. b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell istanza o precedentemente dichiarati; c) contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo; d) illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell Amministrazione Comunale. 3. Il Responsabile del procedimento verifica, anche in contradditorio con l utente, la veridicità dei dati dichiarati e può richiedere l integrazione degli stessi in particolare relativamente a: canone di locazione possesso di veicoli, natanti, etc. e relative spese 3

situazione lavorativa di ogni componente la famiglia anagrafica ammontare delle utenze e spese annue anche riferite al traffico telefonico ogni altra informazione utile ad accertare lo stato di necessità economica della famiglia. 4. Nel caso l utente si rifiuti di esibire la documentazione richiesta, l eventuale agevolazione concessa sarà revocata, verrà applicata la retta massima prevista per il servizio richiesto e si procederà al recupero delle somme dovute. 5. L Amministrazione si riserva la facoltà di adottare sanzioni amministrative, fino alla esclusione e perdita del posto per accertate false dichiarazioni, in particolare se tali dichiarazioni abbiano consentito di accedere al servizio e/o di ottenere agevolazioni, riduzioni od esenzioni. L Amministrazione si riserva, altresì, di segnalare eventuali abusi o false dichiarazioni alla competente Autorità Giudiziaria. Art. 8 INFORMAZIONE AGLI UTENTI 1. Il Comune assicura agli utenti la piena e tempestiva informazione relativamente al contenuto del presente Regolamento mediante pubblicazione di tutta la documentazione utile sul sito web comunale. 2. Le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell utente e da questi approvate al momento dell iscrizione al servizio, formalizzata sull apposito modulo di richiesta che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d utenza ai sensi della vigente normativa, con particolare riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile. ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 2. Con l approvazione del presente regolamento viene abrogato il precedente approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 28/07/2005 e s.m.i.. 3. Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si rinvia alle norme nazionali e regionali. 4

Allegato al Regolamento Tab. 1. Tariffe Servizio Servizio Tariffa min.- max. Tariffa min. max. RESIDENTI NON RESIDENTI Asilo Nido a tempo pieno 174,00/416,00 347,00/479,00 Asilo Nido a tempo parziale 122,00/291,00 243,00/335,00 Asilo Nido/Micronido a tempo parziale ridotto 104,00/250,00 125,00/287,00 Micronido a tempo pieno 155,00/372,00 310,00/427,00 Micronido a tempo parziale 122,00/291,00 243,00/335,00 Micronido 4 gg 83,00/260,00 208,00/300,00 Micronido 3 gg 63,00/240,00 184,00/276,00 Tab. 2. Ulteriore criterio di selezione in base all ISP (Indicatore situazione patrimoniale) Valore ISP oltre il quale si paga la tariffa intera 20.000,00 5

INDICE Nr. articolo Oggetto Nr. Pagina art. 1 I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 2 art. 2 DEFINIZIONE DELLA TARIFFA 2 art. 3 LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 2 art. 4 VALIDITA DELLE AGEVOLAZIONI 3 art. 5 ULTERIORE CRITERIO DI SELEZIONE 3 art. 6 LIMITI TARIFFARI 3 art. 7 CONTROLLI DI VERIFICHE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI 3 art. 8 INFORMAZIONE AGLI UTENTI 4 art. 9 DISPOSIZIONI FINALI 4 TAB. 1 TARIFFE SERVIZIO 5 TAB. 2 ULTERIORE CRITERIO DI SELEZIONE IN BASE ALL ISP 5 6