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Proposta di legge : Recepimento Accordo del 25 marzo 2015 tra Governo, Regioni e Province di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) Riabilitazione attraverso l utilizzo del cavallo-ippoterapia (TAA) RELAZIONE Preliminarmente va evidenziato che in Italia la Pet Therapy è stata riconosciuta come cura ufficiale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 recante disposizioni in materia di benessere degli animali di compagnia e Pet Therapy, su proposta del Ministro della salute. Evidenze scientifiche e strumenti metodologici adeguati e scientificamente validati sono requisiti fondamentali affinché gli Interventi Assistiti con Animali (IAA) possano diventare degli strumenti innovativi all interno del Servizio Sanitario Nazionale. Alcune regioni, come Veneto (2005), Piemonte (2010), Valle d Aosta (2010), Friuli e Venezia Giulia (2012), Calabria (2013), Marche (2014) hanno emanato disposizioni in materia di Pet Therapy, con oneri finanziari a carico dei propri bilanci. A partire da queste premesse il Reparto di Neuroscienze comportamentali dell Istituto Superiore di Sanità (ISS), insieme al Centro di Referenza Nazionale Interventi Assistiti dagli Animali (IAA) e al Ministero della Salute, ha tentato di colmare il vuoto legislativo in materia di IAA e di rispondere all esigenza formativa delle molteplici figure professionali coinvolte (veterinari, medici, psicologi, educatori, educatori cinofili, etologi), con la stesura di linee guida dirette ai Veterinari delle ASL e ai Direttori Sanitari degli Ospedali, con particolare riguardo a quelli Pediatrici e alle cliniche di lungodegenza per soggetti anziani. Si tenga presente che, ormai, in Italia viene utilizzata sempre più di frequente la riabilitazione equestre quale tecnica terapeutica integrativa, col fine specifico della riduzione dei danni motori, sensoriali, cognitivi e comportamentali di pazienti disabili. Sicchè, il 25 marzo 2015, è stato firmato l accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA). L espressione Pet Therapy va sostituita con la più specifica Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), un termine generale per indicare diversi tipi di prestazioni a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa, didattica e ricreativa che prevedono il coinvolgimento di animali domestici e che sono rivolti prevalentemente a persone affette da disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, ma possono essere indirizzati anche a individui sani. In base agli ambiti di attività gli IAA si classificano in: -Terapia Assistita con gli animali (TAA): intervento di supporto ad altre terapie (co-terapia) finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolto a soggetti affetti da patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. La riabilitazione equestre è una terapia assistita con gli animali (TAA) che prevede l impiego del cavallo. -Educazione Assistita con gli animali (EAA): intervento di tipo educativo e/o riabilitativo rivolto sia a soggetti sani che diversamente abili e a persone affette a disturbi del comportamento. -Attivita Assistita con glianimali (AAA): intervento ludico- ricreativo a carattere occasionale rivolto a varie categorie di utenti, sia a soggetti sani che diversamente abili, finalizzato a migliorare la qualità della vita.

In definitiva, l Accordo del 25 marzo 2015 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha l obiettivo di garantire le corrette modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con gli Animali - da non intendersi rientranti nei LEA al momento dell adozione del citato Accordo - al fine di tutelare la salute dell utente ed il benessere dell animale impiegato, così come definite nelle Linee guida nazionali (allegate) che fanno parte integrante dello stesso Accordo. Tra l altro, l art.1, 2 comma dell Accordo (Principi generali) sancisce che lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ciascuno nel proprio ambito di competenza, promuovono la diffusione degli IAA nel rispetto dell Accordo, anche al fine di favorire la corretta relazione uomo-animale. L art.10, 1 comma, (Norme transitorie e finali) sancisce che le Regioni si impegnano, entro 12 mesi dalla sua approvazione, a recepire l Accordo e le relative linee guida. La presente proposta di legge, oltre a recepire il predetto Accordo è finalizzata, altresì, in particolare, alla promozione della disciplina dell ippoterapia( ovvero della riabilitazione equestre), vale a dire di quel complesso di attività di riabilitazione nei casi di patologie sia motorie che psichiche,quali paralisi cerebrali infantili, paralisi centrali o periferiche conseguenti ad encefalopatie, poliomielite o ictus, lesioni midollari conseguenti a traumi da spina bifida, schizofrenia, autismo, psicosi infantili e altri disturbi sia del comportamento che dell equilibrio. Tutto ciò nella considerazione che attualmente la riabilitazione equestre è regolarmente praticata in molti paesi del mondo ed è indicata nel trattamento delle più disparate citate patologie. La proposta, nelle sue finalià,pertanto, oltre ad essere un contributo concreto e valido in ambito terapeutico, intende garantire una opportuna regolamentazione che rispetti i presupposti fissati dal citato Accordo del 25 marzo 2015. Bari, 24 novembre 2015 I CONSIGLIERI PROPONENTI Paolo Pellegrino Alfonso Pisicchio Giuseppe Turco Sergio Blasi

PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Finalità) 1. La Regione Puglia recepisce l Accordo,- rep.atti n.60/csr-, sancito in data 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA). 2. Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e comprendono tre ambiti di intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistite con gli Animali (AAA). 3. La Regione Puglia,altresì, con la presente legge, intende promuovere la diffusione degli IAA nel rispetto dell Accordo di cui al punto 1 e, nell ambito delle TAA, disciplinare l applicazione dell Ippoterapia, quale elemento di sostegno per un pieno e sano sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità, con particolare riguardo alle persone portatrici di handicap o comunque disagiate dal punto di vista delle relazioni e della riabilitazione fisica e psichica. Art. 2. (Definizioni e campo di applicazione delle TAA) 1. Per Terapia Assistita con gli animali (TAA) si intende: intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine: L intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l impiego del cavallo. 2. L Ippoterapia, o terapia per mezzo del cavallo, è riconosciuta dalla Regione Puglia come attività psicopedagogia e socio sanitaria di pubblico interesse ed è disciplinata dalla presente legge. 3. Scopo dell ippoterapia è quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con il coinvolgimento del cavallo, a favore di utenti appartenenti a categorie

più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale. La Regione, con la presente legge, disciplina gli interventi, improntati su rigorosi criteri scientifici, necessari a tutelare sia il paziente/utente che il cavallo. 4. La terapia con il cavallo è distinta dalle semplici attività ludico-ricreative, dedicate a persone disabili e non, in quanto presuppone l obiettivo terapeutico di cui all art. 3. 5. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le attività sportive-agonistiche con animali. Art. 3. (Obiettivo terapeutico) 1. Alla base dell obiettivo terapeutico si pone l elaborazione di un progetto terapeutico individualizzato per ogni paziente, nell ambito del quale sono valutate anche le eventuali controindicazioni, da verificare periodicamente, al fine del proseguimento o dell interruzione del trattamento stesso, in base ai protocolli di valutazione scientifica dei risultati. 2. L obiettivo terapeutico è determinato da una équipe multidisciplinare composto da diverse figure professionali sanitarie e non, e operatori che concorrono alla realizzazione degli IAA ed, in particolare, delle TAA, in possesso di specifica formazione in base ai criteri stabiliti dalle linee guida nazionali. Art. 4. (Area di operatività) 1. L ippoterapista è individuato nell ambito degli Operatori Socio-Sanitari nell area della riabilitazione fisica, socio-sanitaria, e psicopedagogia. 2. L ippoterapia espleta una: a) Funzione preventiva: disturbi di iperattività in età di scuola primaria; comportamenti ai limiti con la patologia del periodo adolescenziale o come gestione di atteggiamenti disadattivi degli adolescenti delle zone a rischio; autismo; miglioramento della razionalità e della socializzazione nei soggetti normodotati; miglioramento dell agibilità e abilità fisica; b) Funzione riabilitativa: ritardo mentale lieve e medio-lieve; deficit sensoriali e motori; disturbi relazionali dell infanzia; disturbi del comportamento e dell equilibrio; patologie neuromotorie dell infanzia; patologie neurologiche dell adulto; paralisi cerebrali; schizofrenia; lesioni midollari conseguenti a traumi alla spina bifida; patologie psichiatriche dell adulto; terapia equestre individuale e di gruppo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Centri di Riabilitazione; c) Funzione socio-sanitaria: migliorare il rapporto con se stesso e con gli altri; acquistare maggiore autonomia; stimolare una serie di attività intellettive come concentrazione, memoria, stabilità emotiva, tranquillità e fermezza di carattere. Art. 5.

(Formazione) 1. La Regione, avvalendosi del competente Assessorato Formazione-Lavoro, si impegna a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che tutte la figure professionali e gli operatori che svolgono la propria attività in ambito di IAA, e Ippoterapia(TAA) siano in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle linee guida nazionali. 2. La formazione di cui al comma 1 è erogata dal Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, dall Istituto superiore di sanità, dalle Regioni e dagli Enti, pubblici o privati, accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. 3. I costi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione sono a carico degli organizzatori privati o dei partecipanti, ferma restando la possibilità, da parte della Regione, di impegnare proprie risorse. Art. 6. (Strutture) La Regione, con successivo regolamento, emana disposizioni specifiche atte a garantire che: a) Gli IAA e TAA siano effettuati presso Centri specializzati e strutture, pubbliche o private, che rispondano ai requisiti stabiliti dalle linee guida; b) I Centri specializzati e le strutture di cui alla lettera a), che erogano TAA con animali residenziali, siano in possesso di nulla osta rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente e sulla base dei requisiti stabiliti dalle linee guida nazionali; c) Le figure professionali e gli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute ai sensi della lettera b) siano registrati presso l Azienda sanitaria territorialmente competente; d) L elenco dei Centri specializzati, di cui alle lettere a) e b), delle strutture riconosciute, delle figure professionali e degli operatori sia reso pubblico e trasmesso al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA per la pubblicazione sul proprio sito; e) Chiunque intenda avviare iniziative o progetti di IAA all interno della struttura di cui è responsabile verifichi che le figure professionali e gli operatori coinvolti siano nell elenco di cui alla lettera d); f) I Centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetti che erogano TAA trasmettono l elenco dei progetti attivati nell anno, entro il 31 dicembre alla Regione e al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA. Art.7 (Commissione regionale) 3. Per realizzare le finalità di cui all articolo 1, la Giunta Regionale istituisce con deliberazione, presso l Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, una commissione per gli interventi assistiti con animali di cui all art. 2. 4. La commissione è composta da:

a) Un rappresentante dell assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica, con funzione di coordinamento; b) Un rappresentante dell assessorato competente in materia di formazione e lavoro; c) Un medico con specializzazione di neurologia o psichiatria; d) Uno psicologo; e) Un medico veterinario zooiatra; f) Un medico veterinario con formazione e/o esperienza nelle scienze comportamentale applicate; f. Un professionista della riabilitazione (fisioterapista, tecnico della neuropsicomotricità, terapista occupazionale, etc) con esperienza nell ambito delle TAA, AAA e EAA; g. Un educatore professionale, con esperienza nell ambito delle TAA, AAA e EAA. 5. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 è a titolo gratuito. 6. La Commissione ha funzione di: a) Verificare i requisiti dei soggetti che intendono erogare servizi di TAA, AAA e EAA sul territorio regionale secondo i criteri delle linee guida nazionali; b) Stabilire i criteri e le procedure per la certificazione dei soggetti di cui alla lettera a); c) Definire i criteri per la progettazione e la realizzazione dei programmi di TAA, AAA e EAA; d) Verificare la validità ed il regolare svolgimento dei progetti di TAA, AAA e EAA, nonché il rispetto dei requisiti per tutelare il benessere degli animali ammessi ai progetti e dei fruitori degli interventi, secondo i criteri delle linee guida nazionali; e) Valutare i requisiti professionali del personale addetto e coinvolto nei progetti di TAA, AAA e EAA, secondo i criteri delle linee guida nazionali; f) Creare un elenco regionale dei soggetti certificati, abilitati all erogazione dei servizi di TAA, AAA e EAA, da tenersi presso l Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute; g) Definire le procedure per la formazione e l aggiornamento professionale degli operatori che erogano servizi di TAA, AAA e EAA; h) Valutare i requisiti professionali del personale addetto all educazione e gestione degli animali adibiti a TAA, AAA e EAA. 5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di nomina, nonché la durata in carica dei componenti della commissione. Art. 8.

(Progetti) 1. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie previste in bilancio, emana annualmente un bando per il finanziamento di progetti di TAA, AAA e EAA, a cui possono partecipare i soggetti in possesso della certificazione di cui all articolo 7. 2. Entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, i progetti sono finanziati sulla base di una graduatoria stilata tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui all art.9. Art. 9. (Norme di attuazione) La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta il regolamento che individua le modalità operative per lo svolgimento di terapie e attività assistite con animali, in conformità all Accordo di cui all art. 1 e individua: a) I soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possono esercitare le attività di TAA, AAA e EAA; b) I requisiti strutturali ed organizzativi, le modalità operative per lo svolgimento di TAA, AAA e EAA, nonché le modalità per permettere l accesso degli animali d affezione del proprietario o detentore nelle strutture, pubbliche e private regionali, accreditate dal Servizio sanitario regionale; c) Le procedure per la formazione e l aggiornamento professionale degli operatori di TAA, AAA e EAA; d) Le specie animali ammesse ai programmi di TAA, AAA e EAA; e) I criteri e le modalità di formazione ed educazione degli animali coinvolti. Art. 10. (Oneri finanziari) 1. Dall attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; gli adempimenti e le attività previste sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili dalla normativa vigente. 2. La Regione si riserva di impegnare proprie risorse per promuovere e mettere in atto le attività previste dalla presente legge. Art. 11. (Norme transitorie e finali) 1. Le strutture che già operano nell ambito degli IAA prima dell entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle linee guida nazionali, entro 24 mesi dalla loro emanazione.

2. Le figure professionali e gli operatori che, al momento dell entrata in vigore delle linee guida nazionali, sono già in possesso di attestato di formazione a corsi o che già operano nell ambito degli IAA, entro 24 mesi devono acquisire una specifica idoneità sulla base dei criteri stabiliti dalle linee guida nazionali. Art. 12. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 3. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.