Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici



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Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici (OelDI) 641.201.511 dell 11 dicembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l articolo 125 dell ordinanza del 27 novembre 2009 1 sull IVA (OIVA), ordina: Art. 1 Oggetto e scopo La presente ordinanza regola le esigenze d ordine tecnico, organizzativo e procedurale riferite alla forza probatoria e al controllo di dati e informazioni (dati elettronici) creati per via elettronica o in maniera analoga secondo le disposizioni degli articoli 122 124 OIVA. Art. 2 Definizioni 1 Ai sensi della presente ordinanza sono considerati controllo: a. gli esami dei libri di commercio, dei documenti contabili e della corrispondenza commerciale tenuti elettronicamente o in maniera analoga, nella sede sociale o al domicilio del contribuente; b. gli esami effettuati nella sede dell Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) dei dati che il contribuente deve renderle accessibili in base al diritto vigente. 2 Sono considerate firme elettroniche ai sensi della presente ordinanza le firme elettroniche avanzate secondo l articolo 2 lettera b della legge del 19 dicembre 2003 2 sulla firma elettronica (FiEle) che soddisfano le condizioni seguenti: a. si fondano su un certificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi dell articolo 3 FiEle conformemente ai doveri di cui alla sezione 5 FiEle e contengono le seguenti indicazioni: 1. il numero di serie, 2. il nome della persona fisica o giuridica che detiene la chiave per la verifica della firma, 3. la chiave per la verifica della firma, 4. la durata della validità, 5. il nome, lo Stato di domicilio e la firma elettronica avanzata del prestatore che ha rilasciato il certificato; RU 2009 6803 1 RS 641.201 2 RS 943.03 1

641.201.511 Imposte b. rispettano le esigenze relative alla generazione di chiavi per la creazione e la verifica della firma di cui all articolo 6 capoverso 1 FiEle nonché le esigenze relative ai dispositivi per la creazione di una firma di cui all articolo 6 capoverso 2 lettere b e c FiEle. 3 Le firme elettroniche conformi all articolo 14 capoverso 2 bis del Codice delle obbligazioni 3 sono equiparate alle firme elettroniche di cui al capoverso 2, purché non contengano limitazioni che ne escludono l utilizzazione ai fini della presente ordinanza. 4 L AFC può emanare disposizioni d ordine tecnico ed amministrativo per le firme avanzate e i certificati secondo il capoverso 2, segnatamente per la loro creazione, emissione e utilizzazione. Art. 3 Forza probatoria 1 Le condizioni per la forza probatoria dei dati elettronici, previste all articolo 122 capoverso 1 OIVA, sono adempiute se: a. la sicurezza della trasmissione e della conservazione dei dati è garantita mediante la firma elettronica; b. il certificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione conformemente all articolo 2 capoverso 2 era valido al momento dell allestimento della firma; c. i dati elettronici vengono esaminati nella misura necessaria, entro lo scadere della durata della conservazione di cui all articolo 11, mediante verifica della firma elettronica con riferimento all integrità, autenticità e competenza per la firma e, in caso di elaborazione automatizzata, la verifica dei dati elettronici avviene sistematicamente dopo la conclusione della trasmissione, ma al più tardi prima della loro utilizzazione, e il risultato viene documentato; d. la chiave pubblica necessaria per la verifica della firma elettronica viene conservata con i dati assicurati; questo vale anche per il certificato emesso da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la lettera b, nella misura in cui tale certificato non è stato pubblicato; e. nell impiego di tecniche di crittografia viene conservata la chiave per decifrare i dati codificati; f. non vengono utilizzati pseudonimi; e g. al momento del loro impiego le chiavi potevano essere considerate sicure senza alcun dubbio. 2 I dati elettronici che il destinatario della prestazione invia all indirizzo del fornitore delle prestazioni (ad es. emissioni di accrediti) o emette in nome e per conto del fornitore delle prestazioni (autofatturazione) necessitano di una conferma di ricezione emessa da quest ultimo. La conferma di ricezione deve adempiere le condizioni di cui al capoverso 1 e riferirsi chiaramente ai dati ricevuti. 3 RS 220 2

Dati e informazioni elettronici 641.201.511 3 La conferma di ricezione di cui al capoverso 2 è parimenti necessaria quando il fornitore della prestazione vuol far valere come prova, unicamente in base ai dati trasmessi elettronicamente, che il destinatario ha il suo domicilio o la sua sede sociale all estero. Art. 4 Sicurezza dei dati 1 La procedura di elaborazione dei dati utilizzata deve poter garantire che vengano registrati tutti i dati da elaborare rilevanti ai fini della riscossione dell imposta e che inoltre essi non possano venir soppressi o modificati senza che questo risulti. 2 Tutti i dati esistenti e tutti i sistemi di elaborazione dei dati che possono essere rilevanti ai fini della riscossione dell imposta e dei rispettivi controlli da parte dell AFC devono essere adeguatamente protetti, attraverso la registrazione in elenchi sistematici e sufficienti controlli relativi all accesso alle installazioni e ai dati, contro sparizioni, cambiamenti non autorizzati, distruzioni o furti. Art. 5 Verificabilità 1 Per ogni sistema di elaborazione dei dati (ad es. sistema di contabilità) dev essere allestita una documentazione sulla procedura. 2 Alla strutturazione e all estensione della documentazione si applica per analogia l articolo 4 capoverso 1 dell ordinanza del 24 aprile 2002 4 sui libri di commercio. 3 I dati di base e le tabelle direttrici devono essere documentati. 4 La durata delle registrazioni e tutte le relative modifiche devono essere annotate e commentate. Dev essere inoltre garantito che le registrazioni e le modifiche possano essere riprodotte in modo leggibile senza ritardi irragionevoli. 5 L impiego di numeri chiave e codici è autorizzato esclusivamente per la definizione degli articoli. Esso presuppone che il significato dei numeri e dei codici possa essere sempre stabilito in modo univoco senza ritardi irragionevoli sia dall emittente sia dal destinatario dei dati. Art. 6 Riproduzione 1 Il contribuente deve garantire che i dati rilevanti per la riscossione dell imposta, le istruzioni di lavoro e gli altri documenti organizzativi come la messa a punto di tabelle, necessari alla loro comprensione, possano essere resi leggibili senza ritardi irragionevoli. 2 Il contribuente è tenuto a presentare i documenti necessari per la comprensione dei dati e dei documenti organizzativi e se necessario a fornire riproduzioni leggibili senza mezzi ausiliari. 3 I dati registrati rilevanti ai fini della riscossione dell imposta devono essere riprodotti senza modifiche di contenuto in modo completo e facilmente comprensibile. 4 RS 221.431 3

641.201.511 Imposte Art. 7 Disponibilità 1 L AFC è autorizzata a prendere visione sul posto di tutti i dati registrati rilevanti per l imposta e ad utilizzare il sistema di elaborazione dei dati del contribuente per effettuarne il controllo. L esame di questi dati può essere compiuto anche in un altro luogo indicato dal contribuente, in territorio svizzero o, con il consenso del contribuente, presso l AFC. 2 Nella misura in cui sia necessario per il controllo, l AFC può esigere che i dati rilevanti per la riscossione dell imposta vengano utilizzati elettronicamente secondo le sue direttive, o che i dati elettronici registrati le siano messi a disposizione gratuitamente su un supporto dati utilizzabile elettronicamente da lei definito. 3 Il contribuente deve provvedere ad adottare le misure precauzionali necessarie al fine di evitare che l accesso ai dati da parte dell AFC possa causare modifiche di dati o far insorgere altri danni al suo sistema di elaborazione dei dati. Delle conseguenze in caso d inosservanza dell obbligo di diligenza è responsabile esclusivamente il contribuente. Art. 8 Tracciabilità delle operazioni commerciali 1 Ogni operazione commerciale deve poter essere controllata individualmente senza ritardi irragionevoli e senza oneri particolari a partire dal documento all origine dell operazione, attraverso la contabilità fino al rendiconto dell imposta sul valore aggiunto e viceversa. 2 Le singole voci contenute in un insieme di cifre devono essere comprovate. 3 Va assicurata la concordanza tra i dati contenuti nell archivio e quelli del conto imposta precedente. 4 Va tenuto un giornale delle transazioni, in cui sono registrate senza lacune l entrata e l uscita di tutti i dati elettronici rilevanti per la riscossione dell imposta. 5 L archiviazione, eventuali conversioni nonché le altre operazioni effettuate sui dati devono essere protocollate. Art. 9 Intervento di terzi 1 L intervento di terzi nel flusso di dati fra il fornitore della prestazione e il destinatario della stessa è autorizzato, per i dati rilevanti ai fini della riscossione dell imposta (ad es. fatturazione), solo nella misura in cui sono adempiute le seguenti condizioni: a. fra il committente e il terzo esiste un accordo che autorizza quest ultimo a ritrasmettere i dati. Nei casi di ritrasmissione di dati in forma elettronica ai fini dell allestimento di fatture o conteggi, o dell emissione di note di credito, vi è un autorizzazione esplicita o implicita per ogni singola trasmissione di dati ed essa è visibile per il corrispondente destinatario; 4

Dati e informazioni elettronici 641.201.511 b. la trasmissione ulteriore integrale e senza modifiche dei dati, ricevuti attraverso la trasmissione a distanza o tramite lo scambio di supporti di dati, è assicurata per mezzo di provvedimenti e controlli conformemente all articolo 3 capoverso 1; c. qualsiasi operazione sui dati ricevuti prima della loro ritrasmissione resta controllabile e può essere resa leggibile senza ritardi irragionevoli. 2 In caso di fatturazione globale delle prestazioni di più fornitori a un destinatario, possono essere inglobate in un unica somma soltanto le prestazioni di un solo fornitore. 3 Nei confronti dell AFC resta sempre responsabile il committente (fornitore di prestazioni o destinatario), indipendentemente dagli accordi conclusi fra il committente e il terzo intervenuto. 4 I terzi intervenuti sono sottoposti all obbligo di fornire informazioni previsto per i terzi tenuti a fornire informazioni dall articolo 73 della legge del 12 giugno 2009 5 sull IVA (LIVA). 5 I terzi intervenuti devono essere iscritti nel registro di commercio svizzero. Art. 10 Conservazione 1 I dati elettronici rilevanti per la riscossione dell imposta devono essere conservati dallo speditore e dal destinatario nella forma originale di trasmissione e nella loro integralità su supporti di dati utilizzabili elettronicamente. Non è ammessa una conservazione esclusivamente in forma stampata o su microfilm. 2 Nei casi di trasformazione (conversione) in un altro formato (formato inhouse) dei dati elettronici rilevanti per la riscossione dell imposta, ambedue le versioni devono essere conservate e gestite sotto il medesimo indice. La versione convertita dev essere contrassegnata come tale. 3 I dati rilevanti per la riscossione dell imposta devono essere sempre direttamente accessibili da parte del contribuente, durante il termine di conservazione fissato nell articolo 11, e poter essere resi leggibili e utilizzabili elettronicamente da un unico luogo in territorio svizzero, senza ritardi irragionevoli. 4 La conservazione dei supporti di dati all estero è autorizzata solo se restano sempre garantiti l accesso, la riproduzione e la disponibilità dei dati rilevanti per la riscossione dell imposta. Art. 11 Durata della conservazione Alla durata della conservazione e alla cancellazione dei dati elettronici rilevanti per la riscossione dell imposta sul valore aggiunto si applicano per analogia l articolo 70 capoversi 2 e 3 LIVA 6 e l articolo 41 della legge del 18 marzo 2005 7 sulle dogane. 5 RS 641.20 6 RS 641.20 7 RS 631.0 5

641.201.511 Imposte Art. 12 Sviluppo delle tecnologie dell informazione 1 L AFC segue costantemente lo sviluppo tecnico delle tecnologie dell informazione rilevanti per la riscossione dell imposta. 2 L AFC cura i necessari contatti con i principali utenti attivi in tale campo. Art. 13 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del DFF del 30 gennaio 2002 8 concernente dati ed informazioni elettronici è abrogata. Art. 14 Disposizioni transitorie 1 Nella misura in cui al contribuente non è possibile farsi rilasciare certificati di cui all articolo 2 capoverso 2 da prestatori di servizi di certificazione riconosciuti conformemente alla FiEle 9, l AFC accetta anche certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione che adempie comprovatamente e senza dubbi le condizioni per poter farsi riconoscere a tempo debito dall organismo di riconoscimento secondo l articolo 4 FiEle. 2 I certificati che sono stati accettati dall AFC in conformità del capoverso 1 conservano la loro validità per un anno a partire dal momento in cui è possibile domandare il rilascio di certificati di cui all articolo 2 capoverso 2 a un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo l articolo 3 FiEle. Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2010. 8 [RU 2002 259, 2007 4689] 9 RS 943.03 6