REGOLAMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI INDICE Art. 1 - Definizione Art. 2 Finalità Art. 3 Utenza Art. 4 Attività Art. 5 Caratteristiche Art. 6 - Apertura e funzionamento Art. 7 - Modalità di ammissione, frequenza, verifica e dimissione Art. 8 - Criteri di priorità Art. 9 Servizi Art. 10 Personale Art. 11 - Partecipazione delle famiglie Art. 12 - Accesso alla struttura Art. 13 - Comitato di gestione Art. 14 - Contribuzione da parte dei cittadini destinatari al costo del servizio Art. 15 Assicurazioni Art. 16 Documentazione Art. 17 - Norma finale Art. 1 - Definizione Il Centro Socio-Educativo - di seguito denominato "CSE" - è una struttura semiresidenziale per l'accoglienza diurna di soggetti in situazione di handicap tra i 18 e i 50 anni, senza distinzione di sesso, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che hanno adempiuto all'obbligo scolastico e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo full time. Art. 2 Finalità Il CSE offre ospitalità e assistenza qualificata, attua interventi educativi generali e personalizzati con l'obiettivo primario della socializzazione, ma anche dell'integrazione e dell'autonomia massima possibile. L'attività del CSE è mirata inoltre al mantenimento e miglioramento delle capacità affettive, relazionali e comportamentali degli utenti. Il CSE vuole essere un sostegno alle famiglie dei soggetti in situazione di handicap ospitati con il fine di mantenere il soggetto all'interno del proprio nucleo familiare scongiurando l'istituzionalizzazione.
Il CSE è una struttura aperta sul territorio, favorisce l'incontro a qualunque livello purché nel rispetto alle esigenze degli utenti. L'attività del CSE è sempre mirata al raggiungimento dell'autonomia e integrazione sociale del soggetto in situazione di handicap, favorisce e attua, quando è possibile, la frequentazione di strutture esterne, sportive e sociali. Art. 3 Utenza Il CSE è strutturato per accogliere soggetti in situazione di handicap psico fisico non autosufficienti e con un grado di autonomia gravemente ridotto per i quali non è possibile al momento prevedere percorsi di inserimento lavorativo full time. Sempre nell'ottica di proporre interventi individualizzati si prevedono forme part time di fruizione del servizio purché supportate da precisi programmi rilevabili dal PI. Art. 4 Attività Tutte le attività sono mirate al raggiungimento del massimo grado di autonomia possibile, per il mantenimento delle funzioni psico-fisiche e per l'integrazione sociale del portatore di handicap. Il CSE prevede le seguenti prestazioni e servizi: prestazioni e attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali, formative; prestazioni di assistenza tutelare nonchè sanitaria programmata a seconda delle esigenze dell'utenza, servizio mensa; servizio trasporto. Più nel dettaglio si elencano le seguenti prestazioni: Attività educative e di socializzazione volte al miglioramento delle capacità comportamentali, affettive, relazionali e cognitive. Attività mirate alla cura di sé. Attività ludiche creative e di laboratorio. Attività diverse di socializzazione. Le prestazioni erogate con tutte le caratteristiche della struttura saranno riportate nella carta servizi del centro che sarà approvata dal dirigente del servizio. Art. 5 Caratteristiche La struttura del Centro Diurno deve rispondere ai requisiti organizzativi, strutturali e funzionali di cui al regolamento regionale 25 febbraio 2004, n. 1 e successive modifiche e integrazioni. (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale). Art. 6 - Apertura e funzionamento Il Centro Diurno ha carattere continuativo e permanente ed è aperto per almeno 48 settimane all'anno per 5 giorni alla settimana per almeno 7 ore giornaliere nella fascia oraria 8:00/19:00. Gli orari sono in ogni caso organizzati flessibilmente in base alle esigenze degli utenti e alla loro frequenza. Il periodo di chiusura programmata non può superare le due settimane consecutive. Durante il periodo estivo l'apertura del Centro è assicurata con modalità di funzionamento rapportate alla effettiva domanda avanzata dalle famiglie, entro la prima metà del mese di maggio. Art. 7 - Modalità di ammissione, frequenza, verifica e dimissione Ammissione: l'ammissione al Centro è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento. Al centro saranno ammessi soggetti con grave deficit psico-fisico. La domanda di accesso al CSE può essere presentata al Comune di Recanati, titolare del servizio, dall'utente stesso, dal familiare che ne detiene la potestà, dal suo tutor o dai Servizi Sanitari (UMEA, UMEE o altro Servizio specialistico). Su specifico progetto elaborato d'intesa tra i servizi competenti, il Centro può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo; in tal caso il progetto deve indicare chiaramente il tempo massimo di permanenza nel servizio nonché le modalità e gli strumenti per realizzare il percorso di integrazione sociale e lavorativa.
L' accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al percorso educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari. L'ammissione al Centro è concordata con il Responsabile della struttura e viene disposta dal Servizio Sociale del Comune, sulla base di un progetto educativo elaborato da un'equipé specialistica (dall'umea o da altro servizio competente). All'atto di ammissione deve essere, altresì, presentato certificato medico attestante che il soggetto è compatibile con le attività e le prestazioni attuate nel CSE. Frequenza: La frequenza può essere continuativa o meno, in relazione sia alle esigenze della famiglia e dell'utente, sia all'eventuale progetto educativo elaborato. L'utente e la sua famiglia si impegnano a garantire una frequenza continuativa per almeno 5 ore giornaliere salvo casi particolari per i quali il P.I. stabilisca condizioni diverse. Ciascun utente avrà diritto alla conservazione del posto solo allorchè questo avvenga per le seguenti ragioni: necessità di cure presso ospedali, ovvero case di cura, per un periodo consecutivo non superiore a 30 giorni salvo ulteriori disposizioni adottate dall'asur di riferimento o da altri servizi affini soggiorni climatici per un numero di giorni non eccedenti 15 per ogni anno; in caso di malattia. Qualora si verifichi un'assenza per malattia pari o superiore a 5 giorni la riammissione è subordinata alla presentazione di adeguata certificazione medica, attestante la possibilità di essere riammesso nel servizio. Nel caso di certificata malattia temporanea che impedisca la fruizione del Centro diurno - al fine di mantenere la continuità del rapporto con gli utenti in carico al servizio - la famiglia può richiedere l'attivazione del servizio domiciliare direttamente ai servizi sociali comunali. Entro 48 ore dalla richiesta, accertata la compatibilità organizzativo/economica del servizio, possono essere disposti interventi di sostegno alternativi nei confronti dei soggetti più gravi mediante i servizi domiciliari o il ricorso ad altre strutture territoriali o, ancora, l'apporto del volontariato organizzato. Verifica: L'equipe specialistica che ha disposto l'ammissione del soggetto realizzerà periodicamente riunioni di verifica con gli Operatori del Centro Socio-Educativo; in particolare, dopo i primi sei mesi di inserimento di un nuovo utente deve essere effettuato un incontro per una verifica più approfondita del progetto precedentemente individuato ed una sua messa a punto in base alle osservazioni fatte e agli elementi acquisiti durante il primo periodo di osservazione. Deve essere concordato un calendario annuale minimo di riunioni che prevedano anche la partecipazione del Coordinatore, degli Operatori del Centro e dei familiari del disabile. Il numero minimo previsto sarà di due incontri l'anno. Dimissioni: le dimissioni dal CSE avverranno per i seguenti motivi: 1. raggiungimento limiti d'età salvo decisione di proroga di anno in anno a seguito di specifica valutazione dell'equipe specialistica di riferimento; 2. reperimento di altra occasione di integrazione 3. rinuncia dell'utente e/o della famiglia all'inserimento al CSE 4. prolungate ed ingiustificate assenze dell'utente 5. accertamento da parte degli operatori territoriali dell'inadeguatezza del Centro alle necessità dell'utente Le dimissioni dal centro di un utente possono essere stabilite anche, sulla base del Regolamento, nel caso del mancato rispetto degli orari e delle attività previste dal PI. Art. 8 - Criteri di priorità Qualora le richieste di ammissione siano superiori all'offerta viene approntata una lista d'attesa. Avranno priorità di inserimento i soggetti nel cui nucleo familiare siano presenti particolari problemi di ordine economico/sociale. Art. 9 Servizi Mensa: si garantisce agli utenti il servizio mensa giornaliero, che prevede il pranzo (primo, secondo, contorno, frutta) nel rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'asur competente e di eventuali prescrizioni mediche per ogni singolo utente. In caso di non autosufficienza, l'assunzione degli alimenti deve essere assicurata dal personale del CSE. Trasporti: il Centro è dotato di n. 1 automezzo adibito al trasporto di n. 8 soggetti disabili. Il mezzo trasporterà gli utenti sia dal proprio domicilio al Centro che per il viaggio di ritorno negli orari stabiliti. Non sono previsti altri orari per l'uso del mezzo per accompagnare a casa gli utenti salvo casi eccezionali. Chi vuole accompagnare i propri figli in altri orari, rispetto a quelli previsti, deve provvedere autonomamente al trasporto e, comunque, nel pieno rispetto degli orari di apertura e chiusura del centro. Qualora il Centro ospitasse utenti non residenti nel Comune di Recanati, verrà applicata alle famiglie una tariffa aggiuntiva calcolata sui Km percorsi. Il mezzo viene inoltre messo a disposizione per spostamenti extra come gite, visite guidate, uscite programmate (piscina, colonia estiva etc.) senza costi integrativi per gli utenti.
In tutte le occasioni di trasporto degli utenti si garantisce la presenza di un'assistente in tutti i tragitti. Art. 10 Personale Il personale che presta servizio presso il Centro socio-educativo è il seguente: A) Coordinatore del Centro; B) Personale educativo: è prevista la presenza di almeno 1 operatore ogni tre utenti, fatte salve specifiche situazioni di gravità; C) eventuali esperti di laboratorio o maestri d'arte; D) inserviente o assistente di base; E) autista del pulmino; F) assistenti all'autonomia; G) personale OSS. Il servizio può avvalersi dell'opera aggiuntiva e complementare di: 1. cittadini in servizio civile, che ne facciano richiesta; 2. cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria; 3. organizzazioni di volontariato 4. tirocinanti d'istituti scolastici superiori o stagisti universitari. Il personale di cui ai punti 1),2),3) deve avere una formazione specifica. Art. 11 - Partecipazione delle famiglie Nell'ambito della gestione e della programmazione delle attività è previsto il coinvolgimento diretto delle famiglie, anche tramite un loro rappresentante, che sono tenute a rendere disponibile la visione delle cartelle cliniche personali degli utenti, a comunicare difficoltà e problematiche, i nomi e la posologia dei medicinali assunti e tutto ciò che può risultare utile e indispensabile nella scrittura del PI. Si richiede la partecipazione continuativa di almeno un familiare alle riunioni di valutazione programmate dall'èquipe del CSE. Art. 12 - Accesso alla struttura Non è permesso l'accesso al centro ad estranei non preventivamente autorizzati dal coordinatore del servizio. Durante le attività non è consentito, di norma, l'ingresso ai familiari degli utenti se non per motivi contingenti e straordinari o preventivamente concordati. Art. 13 - Comitato di gestione Al fine di garantire il buon funzionamento del centro e la massima partecipazione è costituito un Comitato di Gestione del centro con i seguenti compiti: - discutere i bilanci preventivi formulando proposte atte a favorire un migliore funzionamento del servizio; - approvare il programma annuale delle attività interne al centro; Il Comitato di Gestione è composto da: - dirigente del servizio comunale o suo delegato; - assessore ai servizi sociali o suo delegato; - coordinatore del servizio o suo delegato; - un rappresentante delle famiglie degli utenti a cui spetta di diritto la presidenza del Comitato di Gestione; Il rappresentante delle famiglie è eletto annualmente nel mese di gennaio e dura in carica l'intero anno solare. Decade dall'incarico quando il proprio familiare è eventualmente dimesso dal servizio. Lo stesso rappresentante delle famiglie può essere rieletto più volte. Spetta al presidente convocare e presiedere il Comitato di gestione predisponendone l'ordine del giorno, sentita l'amministrazione Comunale. Di ogni seduta viene redatto specifico verbale. La seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le riunioni del Comitato di gestione sono pubbliche. Art. 14 - Contribuzione da parte dei cittadini destinatari al costo del servizio La frequenza al servizio può essere gratuita o a pagamento. L'eventuale tariffa sarà stabilito annualmente dalla
Giunta Comunale. Art. 15 Assicurazioni L Amministrazione Comunale provvederà a stipulare idonea copertura assicurativa del servizio compresa la responsabilità civile per danni verso terzi. Art. 16 Documentazione Il Coordinatore del Centro è tenuto a custodire la seguente documentazione: - cartella personale degli utenti contenente la documentazione anagrafica, le schede di valutazione dell'autonomia, le relazioni socio-educative, di progettazione e verifica compilate dagli educatori, i verbali delle riunioni di equipe sul caso individuale, le registrazioni dei colloqui con i familiari, gli aggiornamenti, la certificazione sanitaria (verbale di invalidità, diagnosi funzionale, profilo funzionale, certificati medici, ecc.), il registro delle presenze degli utenti. La cartella personale è custodita e tutelata salvaguardando i principi della riservatezza. - Documentazione amministrativa costituita da: registro del personale contenente dati anagrafici, domicilio, recapito, telefonico, mansioni, orari, rapporto di lavoro, turnazione lavoratori, registri inventari e di carico-scarico del materiale. - Documentazione sanitaria costituita da ogni documento sanitario previsto dalla legislazione vigente per il personale e per la struttura e dalla tabella dietetica e dal menù. - Documentazione tecnica costituita da: relazioni programmatiche e di verifica delle attività socio-educativeriabilitative, verbali delle riunioni del personale concernenti la distribuzione dei compiti e la organizzazione interna del servizio, calendario settimanale delle attività, verbali delle assemblee dei familiari e del Comitato di partecipazione sociale, relazioni sull'attività del volontariato. Art. 17 - Norma finale Per quanto non disciplinato da presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nelle disposizioni attuative a livello regionale dei piani di zona, nella legge 8 novembre 2000 n. 328, alle altre leggi nazionali e regionali, vigenti o da emanarsi, nelle materie in questa sede regolate o ad esse connesse.