CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 14/013/CU17/C5



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CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 14/013/CU17/C5 PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) Punto 17) O.d.g. Conferenza Unificata La Conferenza delle Regioni esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative: Art. 4 (Definizioni) Al comma 1 lett. mm): Centro di raccolta di RAEE. La definizione crea confusione perché sembra relativa a strutture per la sola raccolta di RAEE, mentre il riferimento all art 183 lett mm) del D.Lgs n. 152/2006 è relativo alle strutture pubbliche di raccolta di rifiuti urbani da utenze domestiche e non domestiche, compresi i RAEE. Inoltre la definizione non è sostanzialmente utilizzata in nessun articolo del presente schema di decreto. Non si ritiene necessario, vista peraltro la limitata disponibilità di risorse, creare centri di raccolta esclusivamente per i RAEE. EMENDAMENTO PROPOSTO: sostituire la definizione di cui al punto mm) con: mm) Centro di raccolta dei RAEE: centro di raccolta definito ai sensi dell articolo 183 comma 1 lettera mm) del decreto legislativo n. 152/2006 presso il quale sono raccolti mediante raggruppamento differenziato anche di RAEE. Al comma 1 lett. n): RAEE equivalenti. Occorre uniformare la definizione di RAEE equivalenti con il concetto espresso all art 5 c. 1 lett b) della Direttiva 2012/19/UE, ove non è citato il peso del RAEE tra i criteri di equivalenza. Tale modifica si rende necessaria in quanto l evoluzione tecnologica permette oggi la produzione e commercializzazione di apparecchiature nuove di peso nettamente inferiore alla metà di quello dell apparecchiatura equivalente da sostituire EMENDAMENTO PROPOSTO: dopo le parole apparecchiature, che eliminare le parole abbiano un peso non superiore al doppio del peso della nuova apparecchiatura ed Art 7 (Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo) Pur condividendo il principio di questo articolo, in accordo con la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all art 179 D.Lgs n. 152/2006, la sua applicazione pone alcune problematiche dovute sia alla mancata definizione delle responsabilità (chi fa che cosa), sia all oggettiva difficoltà di definire le operazioni di preparazione al riutilizzo in assenza del decreto ministeriale di cui all art 180 bis comma 2 D.Lgs n. 152/2006. Infatti al comma 1 non è chiaro chi sia il soggetto che deve destinare i RAEE prioritariamente alla preparazione al riutilizzo previa separazione dai RAEE destinati al trattamento: il cittadino e/o il

distributore e/o il gestore del centro di raccolta o altri operatori del recupero; analogamente, al comma 2 non è chiaro chi stabilisca quali RAEE sono destinati all area adibita al deposito preliminare alla raccolta all interno dei centri di raccolta. Lo stesso comma parrebbe obbligare i centri di raccolta ad individuare delle aree di deposito preliminare alla raccolta di RAEE domestici da destinare alla preparazione per il riutilizzo diverse da quelle dove si effettua la raccolta dei RAEE conferiti direttamente dai cittadini: tale previsione comporterebbe indubbiamente la necessità di una riorganizzazione/adeguamento del centro di raccolta con aggravio dei costi a carico del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Inoltre, secondo quanto previsto dalle definizioni di cui all art 4 comma cc) dello schema di decreto in esame, il deposito preliminare alla raccolta è un operazione effettuata dai distributori, non prevista presso i centri di raccolta (l art 1 DM 8/4/2008 prevede che presso il centro di raccolta possa essere effettuata solamente la raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee). Si ritiene inoltre importante, al fine di incentivare la pratica del riutilizzo di beni usati (azione di prevenzione della produzione di rifiuti) che sia prevista la possibilità di destinare, nell ambito dei centri di raccolta comunali, un area per il deposito di beni usati (non rifiuti) da destinare direttamente a riutilizzo. EMENDAMENTI PROPOSTI: - Sostituire il comma 2, con il seguente 2. Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al raggruppamento dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo, senza ulteriori oneri a carico del servizio di gestione dei rifiuti urbani.. - aggiungere il comma 3 3. Nell ambito dell organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il deposito di beni usati e funzionanti destinati al riutilizzo.. - aggiungere il comma 4 4. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a seguito dell emanazione del decreto di cui all art. 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.. Art. 10 (Sistemi collettivi) Al comma 5, mero errore materiale. EMENDAMENTO PROPOSTO: dopo le parole I consorzi esistenti e, togliere la parola di. Art. 11 (Deposito preliminare alla raccolta pressi i distributori) Al comma 2, in coerenza con quanto previsto all art 12 comma 2, si ritiene di precisare che i RAEE raccolti dai distributori possono essere trasportati sia presso centri di raccolta la cui realizzazione e gestione è disciplinata dal DM 8/4/2008, sia presso centri di raccolta autorizzati ai sensi degli art 208, 213 e 216 D.Lgs n. 152/2006, per comprendere tutte le tipologie dei centri di raccolta. EMENDAMENTO PROPOSTO: al comma 2, quinta riga, dopo le parole trasporto presso i centri di raccolta aggiungere le parole realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o presso centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

RAEE di piccolissime dimensioni Al comma 3:. Questa tipologia di RAEE comprende anche le sorgenti di illuminazione, in particolare le lampade a risparmio energetico utilizzate dai nuclei domestici: tali lampade (ad eccezione dei LED) contengono mercurio in forma volatile, ovvero nella forma più pericolosa per coloro che, in caso di rottura delle lampade nel contenitore di raccolta, si trovano nei pressi di tale contenitore ovvero nel magazzino/punto vendita presso il quale l utente provvede al conferimento diretto. Tali lampade dovranno quindi essere raccolte con sistemi idonei a garantire l integrità del vetro; in secondo luogo dovranno essere conferite in contenitori differenti rispetto a quelli da utilizzarsi per altri RAEE di piccolissime dimensioni che possono essere raccolti senza dover mettere in atto sistemi di salvaguardia dell apparecchiatura stessa. Entrambe queste esigenze atte a salvaguardare gli operatori e gli avventori presenti nei locali adibiti alla raccolta risultano di difficile applicazione in situazioni reali, a meno che il legislatore non provveda a predisporre gli obblighi necessari all interno del presente schema; è quindi evidente che questi RAEE dovranno essere raccolti con due differenti contenitori, dei quali uno adibito ai RAEE non di illuminazione ed un secondo adibito ai RAEE di illuminazione, anche in relazione al diverso tipo di trattamento cui verranno sottoposti i due flussi di RAEE raccolti. Si ritiene pertanto che quanto prescritto all art 11 comma 3 per questo tipo di raccolta presso i distributori sia incompleto e vada certamente integrato con le ulteriori prescrizioni sopra evidenziate. Va infine rilevato che non solo lo schema di decreto in oggetto, ma anche la direttiva risulta carente nell aver evidenziato la presente questione. Al comma 4: viene previsto un decreto che dovrà specificare le modalità di ritiro presso i distributori in ragione dell uno contro zero di cui al precedente comma 3. Va però segnalato che al comma 2 lettera c) dell art. 5 della direttiva tale modalità di raccolta risulta immediatamente operativa, salvo una specifica valutazione che non risulta essere stata effettuata, e tantomeno resa pubblica come invece prevede espressamente la direttiva stessa. Pertanto, a maggior ragione, lo schema di decreto deve riportare quanto riportato al punto precedente riferito all art. 11 comma 3. EMENDAMENTO PROPOSTO: aggiungere alla fine del comma 3 la seguente frase: e, in attesa delle ulteriori eventuali previsioni contenute nel decreto di cui al successivo comma 4, sono costituiti da almeno due contenitori adibiti rispettivamente alla raccolta dei RAEE di illuminazione e dei RAEE di altre categorie. Relativamente ai contenitori adibiti alla raccolta dei RAEE di illuminazione di piccolissime dimensioni, il contenitore dovrà essere predisposto alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti, allo scopo di preservarne l integrità anche in fase di trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento. Semplificazioni per i distributori Ai commi 3 e 4: si rileva un incoerenza tra quanto previsto ai comma 3 e 4. Il comma 3, riferendosi esclusivamente ai distributori con superficie di vendita al dettaglio di almeno 400 mq ed alla sola raccolta di RAEE di piccolissime dimensioni, precisa che i punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti di cui agli articoli 208, 212, 214 (in proposito occorre evidenziare che deve essere citato l art. 213 e non il 214) e 216 del D.Lgs. 152/2006. Così facendo il legislatore intende escludere tali punti di raccolta da tutti gli adempimenti ambientali. Poiché il successivo comma 4 cita un Decreto ministeriale che specificherà modalità semplificate per il ritiro gratuito di cui al comma 3, non si comprende la portata di tale semplificazione, considerato che il comma 3 ha già totalmente escluso da ogni adempimento ambientale in materia di rifiuti tali punti di raccolta. Il decreto dovrebbe dare invece indicazioni tecniche su come effettuare la raccolta ed il raggruppamento di tali RAEE (ad esempio prescrivendo una raccolta separata per le apparecchiature di illuminazione), o modalità di controllo da parte dei distributori, al fine di evitare conferimenti errati o incauti. EMENDAMENTO PROPOSTO: al comma 3, penultima riga, sostituire 214 con 213.

EMENDAMENTO PROPOSTO: al comma 4, dopo le parole sono specificate modalità, eliminare la parola semplificate ed aggiungere la parola tecniche e dopo le parole per il ritiro gratuito aggiungere le parole ed il raggruppamento Art. 12 (Raccolta differenziata dei RAEE domestici) Al comma 1, lettera a): i Comuni assicurano il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e dei RAEE di provenienza domestica, con diverse modalità (raccolta su chiamata, raccolta periodica tramite posizionamento di cassoni scarrabili, centri di raccolta di cui al dm 8/4/2008) la cui scelta è pesantemente condizionata non solo dalla popolazione ma anche dalle caratteristiche del territorio. Non tutti i Comuni hanno centri di raccolta e, tra quelli che li hanno, non tutti sono idonei a ricevere RAEE che, pur se di provenienza domestica, non sono conferiti direttamente dai cittadini del bacino di utenza del centro di raccolta ma anche da altri soggetti quali distributori, installatori, ecc. Questo anche in considerazione del fatto che, allo stato attuale, i costi di raccolta dei RAEE di provenienza domestica a differenza di altre tipologie di rifiuto quali imballaggi, pneumatici non sono a carico dei produttori, ma solo del sistema pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. Nel caso specifico il costo di realizzazione e di gestione di un centro di raccolta che ritira RAEE dai distributori è pagato solo dagli abitanti del comune sede del centro di raccolta (o di eventuali comuni convenzionati) e non dai cittadini di altri comuni che hanno conferito i loro RAEE al centro di raccolta tramite il distributore. Si ritiene pertanto che non sia sostenibile la previsione del comma 1 lettera a) dello schema di decreto in esame che prevede l accesso diretto ai centri di raccolta dei distributori, installatori, ecc. Si propone che l accesso al centro di raccolta da parte di distributori, installatori, ecc sia possibile previa stipula di apposita convenzione, che stabilisca modalità e limiti di conferimento. EMENDAMENTO PROPOSTO: alla fine del comma 1 lett. a) sostituire l ultimo paragrafo con il seguente: L accesso ai centri di raccolta per il conferimento gratuito di RAEE di provenienza domestica da parte di distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE è consentito previa stipula di apposita convenzione con il gestore del centro di raccolta. Il conferimento di RAEE da parte di nuclei domestici residenti in Comuni non dotati di Centri di Raccolta presso Centri di Raccolta situati in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione tra i Comuni interessati. EMENDAMENTO PROPOSTO: alla fine della lettera a) comma 1 dell art. 12 aggiungere la seguente frase: :tale convenzione è obbligatoria per i comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE; Art 15 (Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta) Al comma 3: al fine di non gravare esclusivamente il sistema pubblico di raccolta rifiuti dei maggiori costi relativi alla realizzazione e gestione di un sistema efficiente di raccolta dei RAEE, tale da raggiungere gli obiettivi di cui all art 14, è necessario che anche i produttori di AEE partecipino ai costi di raccolta. Ciò anche in considerazione di quanto stabilito dall art 41 comma 1 dello schema di decreto in esame, ossia che dall attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si propone pertanto che, tra i contenuti del previsto Accordo di programma tra Centro di Coordinamento RAEE, ANCI ed associazioni di categoria dei produttori di AEE, finalizzato a disciplinare l organizzazione della raccolta, modalità e tempi di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta e gli oneri per lo svolgimento delle attività, sia prevista anche una voce relativa al sostegno dei maggiori costi che il sistema pubblico di raccolta rifiuti dovrà sopportare per dare attuazione a quanto previsto dal decreto.

EMENDAMENTO PROPOSTO: Al comma 3 aggiungere la seguente lettera f) f) i corrispettivi per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per le operazioni di raccolta e gestione dei RAEE di origine domestica. Al Comma 5: si segnala la criticità della sostituzione delle parti con i Ministeri in caso di mancata intesa sull Accordo. Si ritiene opportuno che, in attesa di stipula del nuovo Accordo, siano ritenuti validi gli Accordi vigenti. Art. 16 (Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori) Al comma 1: viene previsto che i RAEE raccolti presso i distributori siano avviati ai centri di raccolta o in alternativa agli impianti di trattamento, senza stabilire alcuna priorità: se i RAEE vengono avviati direttamente agli impianti di trattamento non possono essere sottoposti alla preparazione per il riutilizzo, vanificando quindi la gerarchia di gestione dei RAEE di cui agli articoli 6 comma 1 e art. 7 comma 1. Si ritiene pertanto necessario, anche nella sequenza delle destinazioni previste, mantenere la gerarchia di gestione dei RAEE prevedendo di inviare i RAEE prioritariamente ai centri accreditati per la preparazione al riutilizzo, indicati all art 7 comma 1. Inoltre, in accordo con quanto previsto all art 12 comma 2, si ritiene utile precisare che i centri di raccolta che possono ricevere i RAEE dai distributori sono sia quelli realizzati e gestiti ai sensi del DM 8/4/2008, sia i centri di raccolta autorizzati ai sensi degli art 208, 213 e 216 D.Lgs n. 152/2006. EMENDAMENTI PROPOSTI: - alla fine del comma 1 aggiungere secondo le seguenti priorità: - sostituire il comma a) con il seguente ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, conformi al decreto di cui all art 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa separazione dei RAEE destinati al trattamento di cui all articolo 18.. - al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera c) ai centri di raccolta di cui all art. 12, comma 2, nelle modalità indicate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185. Art. 18 (Trattamento adeguato) Al comma 4: si prevede l emanazione di un decreto del Ministero dell Ambiente per stabilire, in attesa delle norme della Commissione europea relative alla qualità del trattamento, modalità e criteri tecnici ulteriori rispetto a quelli già stabiliti negli allegati VII e VIII e relative modalità di verifica. Per evitare il vuoto che si creerà in attesa dell emanazione del decreto ministeriale, con il rischio quindi che non tutti gli impianti di trattamento operino in modo corretto ed omogeneo, si propone di rendere obbligatorio quanto già previsto dagli accordi volontari per la qualità del trattamento negli impianti che trattano i RAEE. Infatti è necessario che tutti gli impianti, per ogni categoria, garantiscano il proprio contributo ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero di cui all art 19. Non sembra sufficiente, al fine di limitare le difformità di trattamento nei vari impianti, la previsione dell art 33 comma 2 di far iscrivere gli impianti in un apposito elenco predisposto dal Centro di Coordinamento. Potrebbe essere utile a tal fine prevedere un accreditamento degli impianti ed il loro controllo da parte del Comitato di Vigilanza e controllo di cui all art 35. EMENDAMENTI PROPOSTI: - al comma 4, dopo le parole direttiva 2012/19/UE, inserire le parole entro tre mesi dall entrata in vigore del presente decreto.

- al comma 4, dopo le parole Centro di coordinamento aggiungere le parole, del Comitato di vigilanza e controllo - alla fine del comma 4 aggiungere le seguenti parole Nell attesa dell emanazione di detto decreto si applicano gli accordi conclusi ai sensi dell articolo 33, comma 5, lettera g) al fine di assicurare omogenei livelli di trattamento e qualificazione a tutti gli impianti di settore. Art. 19 (Obiettivi di recupero) Al comma 2: gli obiettivi di recupero sono previsti per categoria, pertanto per il calcolo è necessario avere a disposizione il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per categoria. Non è chiaro come questo obbligo si concilia con la suddivisione in cinque raggruppamenti di cui al decreto 185/2007 che non sono sovrapponibili alle dieci categorie di cui all allegato I ed alle sei categorie di cui all allegato III. In ogni caso la raccolta dei RAEE da parte del servizio pubblico è effettuata, oltre che tramite i centri di raccolta, anche con altre modalità (ad es. raccolta su chiamata, raccolta periodica tramite posizionamento di cassoni scarrabili, ecc). Art. 20 (Autorizzazioni) Al comma 4: al fine di non vincolare eccessivamente gli organi di ispezione e controllo, come già avviene per le autorizzazioni integrate ambientali si ritiene di far valutare dagli organismi competenti le modalità ed i tempi con cui effettuare le ispezioni. EMENDAMENTO PROPOSTO: al comma 4, sostituire le parole almeno una volta l anno con le seguenti parole: secondo le modalità definite da tali organi. Art. 42 (Abrogazioni) Allo scopo di semplificare la lettura della disciplina sui RAEE, e coerentemente a quanto operato dalla direttiva 2012/19/UE rispetto alla preesistente Direttiva 2002/96/CE, si ritiene di dover procedere ad abrogare completamente il D.Lgs n. 151/2005 e tutti i commi dell articolo 22 della L 97/2013, riportando nel presente schema tali parti. Roma, 6 febbraio 2014