MUNICIPIO DELLA CITTA DEL VASTO Provincia di Chieti

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MUNICIPIO DELLA CITTA DEL VASTO Provincia di Chieti DISCIPLINARE TECNICO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL ENTE COMUNE DI VASTO Approvato con Delibera di G.C. n. 106 del 21.03.2007

TITOLO I PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI PREMESSO - Che l art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 n 248, ha previsto disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione con la soppressione del sistema di affidamento in concessione attribuendo le funzioni all Agenzia delle Entrate che le esercita tramite la società Riscossione Spa e/o anche tramite le società da quest ultima partecipate; - Che ai sensi del comma 7 del succitato art. 3 la Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tale società, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; - Che ai sensi del comma 24 del medesimo art. 3 le aziende concessionarie, fino al momento dell eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, possono trasferire ad altre società il ramo d azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446; - Che il 60% del capitale sociale della SO.G.E.T S.p.a., Società del servizio nazionale della riscossione, è stato acquisito ai sensi del comma 7 del citato art. 3 del D.L. 203/2005 dalla Riscossione Spa; - Che la SO.G.E.T. S.p.a. con atto del notaio Mastroberardino in Pescara, in data 25/9/2006, ai sensi del comma 24 del medesimo articolo, ha provveduto allo scorporo del ramo d azienda delle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché quelle di cui all art. 53, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, con trasferimento di tali attività alla società beneficiaria SO.G.E.T. Società Gestione Entrate e Tributi S.p.A. di seguito denominata Società ; - che la Società ha provveduto ad informare tutti i contribuenti delle modifiche intervenute e delle nuove modalità di pagamento; - che l Amministrazione si prefigge l obiettivo di velocizzare l attività di riscossione delle entrate, al fine di conseguire una corretta gestione delle risorse di bilancio e di adempiere alle procedure, tempi e forme fissati dal legislatore; - che il Comune ha l esigenza di fornire continuità ai flussi finanziari in entrata nelle casse comunali; - che è possibile definire un accordo che, al fine di favorire una più corrente e tempestiva acquisizione e gestione dei flussi finanziari da parte del Comune, impegni la Società a corrispondere al Comune medesimo acconti sul gettito delle imposte ICI e Tarsu; - che il Know-how e l organizzazione della SO.G.E.T. S.p.a. trasferita alla Società beneficiaria del ramo d azienda consentirà di gestire senza interruzioni il servizio di riscossione ed in particolare della riscossione coattiva; - che appare opportuno sulla base delle modifiche intervenute predisporre il suddetto disciplinare illustrativo delle modalità operative per l espletamento dei vari servizi; - che il Comune, in base agli artt. 52 e 59 D. L.vo 446/97 ha previsto di non modificare l attuale sistema di riscossione delle entrate;

Tutto ciò premesso Si redige e si rende noto il seguente disciplinare tecnico-operativo quale strumento contenente l esatta identificazione delle modalità e delle procedure operative proprie della società beneficiaria SO.G.E.T Società Gestione Entrate e Tributi S.p.A. Art. 1 Le premesse fanno parte integrante del presente documento. TITOLO II RISCOSSIONE RUOLI TARSU Art. 2 La Società provvede alla riscossione Tarsu con le modalità indicate dal presente disciplinare e, per quanto non espressamente disciplinato, dalle norme di legge applicabili. Art. 3 1. Il Comune predispone su supporto magnetico le minute di ruolo relative alla Tarsu, all addizionale ex-eca ed al tributo ambientale di cui all art. 19 del D.Lgs. n 504/1992, per ciascun utente del servizio rifiuti. 2. Il Comune trasmette alla Società, le minute di ruolo di cui al precedente comma, non oltre 60 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata. Se le minute sono fornite su supporto cartaceo il termine di 60 giorni viene elevato a 75 giorni. 3. Al fine di consentire modalità di pagamento improntate a criteri di comodità per il contribuente, di rapidità di incasso e di efficienza nella gestione e controllo dei flussi finanziari e informativi, il Comune autorizza la Società a procedere alla riscossione della Tarsu secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli. Art. 4 1. In relazione alle minute di ruolo ricevute dal Comune, si procede alla formazione delle liste di carico per la riscossione che vengono inviate dalla Società al Comune per l esecutività e l approvazione. 2. La Società, ricevuto il visto di esecutorietà sulle liste provvede alla formazione degli avvisi di pagamento secondo il modello concordato con il Comune; gli avvisi contengono tutte le informazioni relative al tributo richiesto e le modalità per il pagamento. 3. L avviso di pagamento è inviato a mezzo posta ordinaria all indirizzo del contribuente indicato dall ente, non oltre 30 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata. Gli avvisi non recapitati per anagrafica incompleta ovvero relativi a contribuenti sconosciuti all indirizzo indicato dall Ente, sono restituiti al Comune per le verifiche e i controlli di sua competenza entro 15 giorni, rispettivamente, dal mancato invio per anagrafica incompleta ovvero dalla data di restituzione da parte delle Poste od agenzie incaricate del servizio di recapito.

Art. 5 1. La Società versa al Comune una somma pari al 80% dell importo ad esso spettante, risultante dal totale delle liste di cui all art. 3 al netto di iscrizioni a ruolo per : Contribuenti falliti o sottoposti ad altre procedure concorsuali; Sospensione della riscossione; Discarico. 2. Il versamento dell importo, determinato così come indicato al comma 1, viene versato dalla Società in un numero di rate pari a quelle risultanti dal ruolo entro la scadenza di ciascuna rata; 3. La Società trattiene le somme riscosse, da versare entro 10 giorni successivi alla scadenza di ogni decade, fino a concorrenza della somma anticipata. L eventuale eccedenza viene versata dalla Società con le successive cadenze decadali. 4. Il recupero delle somme non riscosse avverrà, senza percezione di interessi corrispettivi, mediante corrispondente riduzione dei versamenti da effettuarsi in favore del Comune relativi alle liste successive ovvero alle somme derivanti dall attività di riscossione coattiva per le medesime liste. 5. Per effetto dell anticipazione di cui al comma 1, gli eventuali interessi di mora maturati sulle rate scadute, calcolati nella misura di legge sono di competenza della Società. 6. Decorsi tre mesi dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità di cui all art. 19 del D.Lgs. 112/99, che resta valido ed applicabile anche alla fattispecie di riscossione coattiva mediante ingiunzione, senza che il Comune abbia fornito ulteriori notizie per la riscossione coattiva, la Società, fatti salvi i diritti del Comune nei confronti dei contribuenti, trattiene sul primo versamento utile, le somme anticipate e non ancora recuperate. Entro il 28 febbraio di ciascun anno la Società rende al Comune il conto delle somme effettivamente riscosse nell anno precedente e delle somme dallo stesso al medesimo riversate ai sensi del precedente comma 3, determinando l eventuale importo da recuperare. Art. 6 Decorsi 30 giorni dalla scadenza dell ultima rata la Società predispone un sollecito bonario da notificare ai contribuenti. Prima della notifica la Società può sollecitare i contribuenti anche con sistemi alternativi quali telefono, e-mail, fax, ecc. La società, per coloro che si rendono morosi anche dopo la notifica del sollecito di pagamento, provvederà alla riscossione coattiva come previsto nel titolo IV del presente documento tecnico. TITOLO III RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Art. 7 La Società provvede alla riscossione dell imposta comunale sugli immobili, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n 504 e successive modificazioni oltre i seguenti servizi migliorativi: La società trasmetterà la comunicazione per il pagamento dell ICI con modello personalizzato contenente sia i dati delle aliquote e detrazioni applicate nell anno che l elenco degli immobili in carico al contribuente.

La Società si adopererà per consentire il pagamento dell ICI a mezzo internet. Accesso da parte dei contribuenti a mezzo internet, con apposita password, alla banca dati ICI. Art. 8 1. La Società si impegna a versare al Comune un importo pari all 80% di quanto complessivamente riscosso a titolo di ICI per l anno precedente, con esclusione delle riscossioni effettuate in dipendenza dell attività di liquidazione ed accertamento per annualità pregresse con un versamento pari al 50% del suddetto importo entro 10 giorni antecedenti la scadenza della prima rata, ed un ulteriore versamento entro 10 giorni antecedenti la scadenza della rata di saldo di un importo tale che assicuri il raggiungimento di un incasso complessivo per il Comune pari al totale della somma concordata. 2. L importo delle somme da anticipare nei termini previsti dal punto 1 dovranno tener conto delle somme già versate al Comune dalla prima decade di giugno. 3. Il riversamento con cadenza decadale delle somme riscosse riprende a decorrere dalla decade in cui viene contabilizzato un importo superiore a quanto anticipato. 4. Nel caso in cui le previsioni di gettito ICI per l anno interessato dall acconto di cui al presente articolo, risultino inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle riferite all anno precedente (per effetto di diminuzioni di aliquote o aumento di detrazioni), il Comune e la Società concorderanno la rideterminazione della quota percentuale di riferimento per il calcolo dell acconto di cui al punto 1. Ai fini di una puntuale rendicontazione dei dati, la Società fornirà gratuitamente, un accesso internet per la consultazione on-line dei versamenti affluiti. Art. 9 La Società si impegna a fornire al Comune, su supporto magnetico, i dati dei versamenti ICI contabilizzati nell anno; la fornitura avverrà almeno una volta l anno ovvero su richiesta del Comune, per ogni rata. La fornitura dei dati su supporto magnetico sarà effettuata in un tracciato records concordato. Art. 10 Per la riscossione ICI resta perfettamente valido ed efficace il disposto contenuto nell art. 18 della Convenzione per la Gestione della Riscossione delle Entrate stipulata in data 18/07/2003 qui di seguito riportato: Con riferimento all imposta Comunale sugli Immobili oggetto della presente convenzione, la Società si impegna ad erogare al Comune un anticipazione straordinaria di una somma pari a Euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00); su detta anticipazione è riconosciuto alla Società un interesse annuo pari all EURIBOR 1 mese vigente aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti percentuali. TITOLO IV RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE Art. 11 La riscossione coattiva dei ruoli consegnati alla SO.G.E.T. S.p.A. fino alla data di trasferimento è regolata dal decreto legislativo 13 aprile 1999 n 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell articolo 18 del decreto legislativo 26

febbraio 1999 n 46, salvo quanto diversamente disciplinato dal presente disciplinare. Per le somme da riscuotere successivamente alla data di trasferimento la riscossione avverrà ai sensi del R.D. 24 settembre 639/1910 nel rispetto di quanto previsto dall art. 4, commi 2 sexies e seguenti del D.L. 24 settembre n 209 convertito con modificazione dalla legge 265/2002. Art. 12 1. Il Comune si impegna ad affidare alla Società la riscossione coattiva delle entrate (PROVVEDIMENTI ICI, PROVVEDIMENTI TARSU, CANONI, ONERI DI URBANIZZAZIONE, SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALTRE ENTRATE) già riscosse dalla SO.G.E.T. S.p.a. in regime di concessione. 2. La riscossione è riferita alle entrate per le quali non siano decorsi i termini di prescrizione del credito. 3. La Società, su richiesta del Comune, potrà procedere alla notifica di un sollecito di pagamento, valevole anche quale atto di messa in mora, prima di procedere all emissione dell ingiunzione fiscale; in tal caso la Società potrà procedere anche al recupero crediti stragiudiziale secondo le ordinarie procedure civilistiche. In tal caso i costi di riscossione sono posti a carico del contribuente. La logica sottostante è propria di una attività di pre coattivo, finalizzata alla migliore realizzazione delle legittime pretese creditorie dell Ente, grazie ad una sequenza di tentativi di recupero del credito mediante la persuasione bonaria del debitore alla definizione della propria pendenza. 4. Il Comune consegna alla Società, salvo che per la TARSU di cui all art. 2 del presente disciplinare, elenco delle somme da riscuotere; la consegna dovrà avvenire su supporto magnetico su formato standard già in uso dal Consorzio Nazionale Concessionari o altro da concordare. Art. 13 La Società provvederà a propria cura e spese alla predisposizione delle ingiunzioni come previsto dal R.D. 14 aprile 1910 n 639, nei confronti dei Contribuenti morosi. I decreti, sempre nel rispetto di quanto previsto dal R.D. 14.04.1910 n 639, verranno, a cura della Società e con l ausilio del Comune, notificati, con le modalità previste e consentite dalla legge, ai Contribuenti morosi. La Società acquisisce le date di notifica delle ingiunzioni anche otticamente. La Società aggiorna l elenco dei morosi con i pagamenti effettuati dai contribuenti direttamente alla Società stessa; il Comune si impegna ad informare la Società dei pagamenti eventualmente ricevuti. Art. 14 La Società, stante quanto previsto al comma 2 septies dell art. 4 del D.L. 24 settembre 2002 n 209, convertito con modificazioni dalla legge n 265/2002, provvederà alla nomina di uno o più Funzionari Responsabili della Riscossione che svolgeranno le funzioni previste dal citato articolo. Il Comune si impegna a nominare uno o più dipendenti della Società con la qualifica di messo comunale esclusivamente per la notifica degli atti di ingiunzione.

TITOLO V COSTI Art. 15 Il compenso per i servizi affidati alla Società sono: - Riscossione TARSU (art. 9 della Convenzione per la gestione della riscossione delle entrate stipulata il giorno 18/07/2003): Si riconosce alla Società un compenso articolato secondo le seguenti modalità: Per la riscossione spontanea e coattiva delle somme iscritte a ruolo il compenso è quello previsto dal D.M. (Finanze) 4 agosto 2000; Per i servizi aggiuntivi un compenso pari al 3,00% delle somme riscosse. I medesimi compensi valgono anche nella fattispecie del sollecito bonario di pagamento di cui all art. 11 del presente disciplinare tecnico, salvo le spese postali che sono a carico del contribuente. - Riscossione ICI (art. 17 della Convenzione per la gestione della riscossione delle entrate stipulata il giorno 18/07/2003): Ai sensi dell art. 10 D.Lgs. 504/92, ovvero commissione pari all 1% con un minimo di Euro 1,81 ed un massimo di 51,65 per ogni versamento contabilizzato. - Riscossione coattiva a mezzo ingiunzione (R.D. 14 ottobre 1910 n 639): compensi previsti dall art. 17 del D. Lgs. 112/99 e approvati con D.M. 5 agosto 2000; - Riscossione mediante attività di sollecito bonario valevole quale atto di messa in mora nella fattispecie propria delineata nell art. 11 del presente disciplinare tecnico: compensi previsti dall art. 17 del D.Lgs. 112/99, spese postali di notifica e costo pratica complessivo di Euro 4,00. Per la riscossione coattiva a mezzo ingiunzione il compenso previsto dall art. 17 del D.Lgs. 112/99, gli interessi di mora, le spese e le competenze, le spese di notifica previste dall art. 17, comma 7 ter e di riscossione sono posti a carico del contribuente, salvo regolamento. Le spese per le procedure esecutive sono quelle previste dal D.M. 21 novembre 2000. TITOLO VI RAPPORTI CON L ENTE Art. 16 In riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 112/99 la Società: Provvederà al versamento delle somme riscosse sia per mezzo di riscossione volontaria che coattiva secondo l art. 22 del D.Lgs. 112/99. La contabilizzazione ICI, invece, seguirà le disposizioni indicate nell art. 10 della legge 504/1992. Provvederà ad una rendicontazione analitica delle somme affidate in riscossione anche con accesso da parte del Comune alla banca della Società stessa; la rendicontazione sarà effettuata con cadenza decadale; La Società entro il primo bimestre di ogni anno invierà al Comune il conto di gestione

dell esercizio finanziario; I provvedimenti (sgravi, sospensioni, dilazioni di pagamento, ecc.) saranno trasmessi dal Comune alla Società che provvederà ad acquisirli nella banca dati e rendicontati unitamente alle riscossioni ed al conto di gestione. I provvedimenti di sgravio da rimborsare ai contribuenti che hanno provveduto al pagamento, saranno rimborsati dalla Società; le somme rimborsate saranno oggetto di recupero sui primi versamenti utili da effettuare a favore del Comune con contestuale invio del rendiconto analitico delle somme rimborsate. Le comunicazioni di inesigibilità saranno inviate, anche con modalità telematiche, al Comune della Società su modelli concordati; le comunicazioni di inesigibilità si riferiscono sia alle somme riscosse tramite ruolo che tramite ingiunzione. Per tutto quello che non sia esplicitamente contemplato nei precedenti articoli si intendono qui richiamate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999 n 112 e D.P.R. 29 settembre 1973 n 602 per quanto applicabili. Art. 17 La Società, allo scopo di contribuire al miglioramento delle gestione degli Uffici Tributi dei singoli Enti assicurerà al Comune una puntuale consulenza sulle problematiche circa l applicazione dei tributi locali ed in relazione alle specifiche responsabilità, alle scelte imposte ed alla discrezionalità prevista dalla norma, attraverso: Assistenza on-line sulla interpretazione e traduzione delle norme, stesura degli specifici regolamenti; L organizzazione di incontri monotematici su specifici argomenti che interessano la fiscalità locale, con la partecipazione di esperti del settore. Tali incontri saranno tenuti presso la sede della Soget, soprattutto in prossimità della scadenza di adempimenti. TITOLO VII SPORTELLO Art. 18 La Società provvede a mantenere una sede aperta nel territorio comunale; lo sportello effettuerà un servizio di cassa (senza oneri aggiuntivi per i contribuenti) ed erogherà un servizio di informazioni rispetto alle somme da riscuotere sia volontariamente che coattivamente. Lo sportello sarà aperto per l erogazione del servizio di cassa dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 13,00; durante i periodi di scadenza dell ICI e della Tarsu verrà attivato anche un servizio di cassa pomeridiano dalle ore 14,40 alle ore 16,00. La Società, valutate le condizioni tecniche, dovrà impegnarsi all apertura dello sportello per svolgere il servizio di cassa, nella giornata di sabato dalle ore 8,20 alle ore 12,00. La Società predisporrà anche uno sportello virtuale accessibile dai contribuenti previa consegna di una specifica password; tramite lo sportello virtuale i contribuenti potranno ottenere informazioni ed effettuare pagamenti. Inoltre sarà a disposizione dei contribuenti un servizio di assistenza telefonico.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Art. 19 Fermo restando che le disposizioni contenute nella Convenzione per la gestione della riscossione delle entrate stipulata con il suddetto Ente in data 18/07/2003 restano perfettamente valide, per quanto non regolamentato nel presente disciplinare si fa espresso rinvio alle disposizioni della Convenzione medesima. Allo stesso modo restano valide ed efficaci le disposizioni contenute nelle altre Convenzioni stipulate con il suddetto Ente ed in particolare: - Accertamento TARSU con espresso richiamo alla Convenzione stipulata il giorno 10/05/2006; - Riscossione delle entrate patrimoniali con espresso richiamo alle convenzioni stipulate il giorno 25/03/2002 ed il giorno 18/07/2003; - Accertamento ICI con espresso richiamo alla Convenzione stipulata il giorno 13/09/1999 e successive proroghe: in tal caso la convenzione ha validità fino al 31/12/2010 in linea con la logica delle annualità previste per l accertamento TARSU. Art. 20 La Società, su richiesta del Comune, provvede alla riscossione delle entrate del Comune stesso anche con modalità operative diverse da quelle previste nel presente disciplinare. In tal caso le modalità operative e i compensi saranno stabiliti di volta in volta. Art. 21 Il presente documento ha validità fino al 31dicembre 2010.

INDICE TITOLO I PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI. pag. 3 TITOLO II RISCOSSIONE RUOLI TARSU.. pag. 4 TITOLO III RISCOSSIONE ICI. pag. 6 TITOLO IV RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE. pag. 7 TITOLO V COSTI...... pag. 8 TITOLO VI RAPPORTI CON L ENTE.pag. 9 TITOLO VII SPORTELLO... pag. 10 TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI...pag. 10