Statuti del Ramo amministrazione pubblica Art. 1 Forma giuridica Sede Art. 2 Scopo 1 Il ramo Amministrazione pubblica è un associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. 2 L Associazione ha sede presso gli uffici del suo segretariato. 1 L Associazione sostiene la formazione di base degli apprendisti di commercio (impiegati(e) di commercio) nelle pubbliche amministrazioni. 2 L'Associazione rappresenta a livello nazionale gli interessi del mondo professionale commerciale delle amministrazioni pubbliche e collabora all'impostazione, allo sviluppo e all'applicazione delle ordinanze in materia di formazione professionale nel settore professionale commerciale. 3 A richiesta dell assemblea generale, l Associazione può essere incaricata anche di altri compiti. Affiliazione Art. 3 Affiliazione Art. 4 Ammissione Art. 5 Termine Sono membri dell Associazione le organizzazioni regionali/locali della Svizzera che, nel campo della pubblica amministrazione, finanziano e si occupano dei seguenti compiti in relazione alla formazione commerciale di base e che hanno almeno una classe per ogni anno di tirocinio: a. organizzazione di corsi interaziendali; b. organizzazione degli esami di fine tirocinio. 1 Il comitato controlla se sono adempiute le condizioni di affiliazione previste dall art. 3. 2 Il comitato decide in merito alle ammissioni sulla base di una richiesta di adesione scritta. L affiliazione cessa: a. con la dichiarazione scritta di rinuncia inviata entro la fine dell anno civile con un termine di disdetta di tre mesi; b. nel caso in cui, anche dopo sollecito, un membro non paga il contributo; c. a seguito della decisione motivata di esclusione presa dal comitato, quando un membro lede agli interessi dell Associazione o in presenza di altri motivi importanti. L esclusione avviene solamente dopo aver ascoltato il membro interessato nonché previa comunicazione scritta. L esclusione ha effetto immediato.
Art. 6 Ricorso Contro le decisioni riguardo all'esclusione di un membro prese dal Comitato è data facoltà di ricorso all Assemblea generale entro un mese dalla rispettiva comunicazione scritta. Organi Art. 7 Organi Art. 8 1 Gli organi dell Associazione sono: a. l Assemblea generale; b. il comitato; c. la commissione del comitato; d. il segretariato svizzero e le sue filiale; e. la commissione corsi interaziendali; f. l organo di controllo. 2 In seno al comitato e alla commissione corsi interaziendali possono essere elette solo persone attive in organismi membri. 3 Nel limite del possibile, la composizione degli organi, dei settori e dei gruppi di lavoro tiene conto di una rappresentanza equa delle regioni linguistiche e dei vari livelli dell amministrazione. Assemblea generale 1 L Assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno. 2 Le assemblee generali straordinarie hanno luogo su decisione nel comitato o sono convocate da quest ultimo previa richiesta scritta di almeno un quinto dei membri. 3 L'invito scritto è inviato con almeno 20 giorni di anticipo per l assemblea ordinaria e con almeno 14 giorni d'anticipo per l assemblea straordinaria e deve recare l ordine del giorno. 4 Le proposte indirizzate all Assemblea generale devono essere sottoposte per iscritto al Comitato due mesi prima dell assemblea. 5 I diritti di voto vengono stabiliti in funzione del numero di persone in formazione sull'arco dei tre anni di tirocinio. Le organizzazioni locali e regionali hanno diritto a un voto fino a concorrenza di 100 persone in formazione. Per ogni ulteriore quota di 200 persone in formazione hanno diritto a 1 voto supplementare. Il numero di voti massimo è limitato a 5.
Art. 9 Competenze Art. 10 L Assemblea generale ha le seguenti competenze: a. approva e modifica gli statuti dell Associazione; b. approva il rapporto annuale e il consuntivo annuale dell Associazione nonché il rapporto dell'organo di controllo; c. approva il preventivo dell Associazione; d. fissa i contributi dei membri; e. elegge il Comitato, il Presidente e l Organo di controllo; f. evade i ricorsi contro le decisioni del Comitato nel limite di quanto previsto dalla legge, dagli statuti e dai regolamenti dell'associazione e solo nella misura in cui vengano lesi la legge, gli statuti o i regolamenti dell'associazione; g. scioglie l Associazione; h. evade le richieste dei membri e del Comitato. Durata del mandato L elezione dei membri del Comitato, del (della) presidente e dell organo di controllo vale per un periodo di mandato di 3 anni a decorrere dal 1 gennaio. Art. 11 Decisioni Comitato 1 L Assemblea generale raggiunge il quorum se le persone presenti rappresentano la metà di tutti i voti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati. In caso di parità, è decisivo il voto del (della) presidente. 2 Se l'assemblea non raggiunge il quorum necessario per poter deliberare, bisogna convocare una seconda Assemblea generale con il medesimo ordine del giorno nel giro di 8 settimane. Quest'ultima è abilitata a deliberare indipendentemente dal numero di voti rappresentato. Art. 12 Composizione 1 Il Comitato è composto dal (dalla) presidente e da 4 a 6 membri. Esso si autocostituisce. 2 Il Comitato emana un regolamento interno e assegna dei compiti alla Commissione del comitato nonché al Segretariato centrale. 3 Il comitato raggiunge il quorum per deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voto, è decisivo il voto del (della) presidente. 4 I membri del Comitato svolgono la loro attività a titolo volontario e hanno diritto a un rimborso spese. 5 Il Segretariato centrale è rappresentato alle sedute con voce consultiva.
Art. 13 Compiti Art. 14 Competenze 1 Il comitato é responsabile della conduzione strategica dell Associazione. 2 Il comitato sbriga tutti gli affari che non sono di spettanza esclusiva dell'assemblea generale, in particolare: a. prepara e sbriga gli affari relativi all Assemblea generale; b. sottopone all Assemblea generale il rapporto annuale, il consuntivo e il preventivo; c. stabilisce la struttura organizzativa e le mansioni del Segretariato centrale ed emana regolamenti; d. esercita la vigilanza sul Segretariato centrale; e. designa e controlla i membri della Commissione corsi interaziendali; f. istituisce e controlla eventuali gruppi di lavoro; g. si occupa dell'accettazione e dell'esclusione di membri; h. rappresenta l Associazione verso l esterno. Il Comitato detiene tutte le competenze che non sono espressamente riservate all Assemblea generale. Può avvalersi della consulenza di esperti(e). Organo di controllo Art. 15 Organo di controllo 1 L Assemblea generale nomina tre membri dell'organo di controllo e due sostituti tra i propri ranghi, oppure affida il mandato all'esterno. 2 L'organo di controllo verifica la contabilità dell'associazione e stila annualmente un rapporto all'attenzione del Comitato. Il Comitato formula la rispettiva richiesta all'assemblea generale in base al rapporto. Commissione corsi interaziendali Art. 16 Composizione Art. 17 Compiti La Commissione corsi interaziendali conta almeno 5 membri che vengono designati dal Comitato. 1 La Commissione corsi interaziendali garantisce la qualità dei corsi interaziendali. 2 Il Comitato può assegnarle altri compiti. 3 La Commissione corsi interaziendali rende conto al Comitato.
Finanze Art. 18 Finanze 1 L'Associazione è finanziata attraverso i contributi annuali dei membri nonché tramite i ricavi conseguiti con le prestazioni offerte. Il contributo dei membri viene riscosso pro capite in funzione del numero di persone in formazione e stabilito anno per anno assieme al preventivo. 2 L Associazione risponde dei propri debiti unicamente con il suo capitale sociale. 3 Il periodo contabile dell Associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Modifica degli statuti e scioglimento dell Associazione Art. 19 Modifica degli statuti 1 Per la modifica degli statuti è necessaria una maggioranza di almeno due Scioglimento terzi dei voti rappresentati. 2 Per sciogliere l Associazione è necessaria una maggioranza di almeno due terzi dei voti rappresentati. 3 L assemblea che scioglie l Associazione deve decidere riguardo alla destinazione del capitale sociale. 4 Il capitale sociale spetta in ogni caso ai membri esonerati dall'imposta (amministrazioni cantonali, amministrazioni comunali e rispettive organizzazioni locali e regionali). 5 Se l'assemblea non raggiunge uno dei quorum necessari per poter deliberare, bisogna convocare una seconda Assemblea generale con il medesimo ordine del giorno nel giro di 8 settimane. Quest'ultima è abilitata a deliberare indipendentemente dal numero di voti rappresentato e prenderà le sue decisioni con la maggioranza semplice dei voti. I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea generale del 18 settembre 2009 e sostituiscono gli statuti del 20 settembre 2007.