Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica



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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Equitalia Nel caso di cartella di pagamento notificata per posta, se il destinatario contesta il contenuto della raccomandata, l Agente della riscossione è onerato della prova contraria: difatti è il mittente del plico raccomandato che ne deve dimostrare l esatto contenuto. Si tratta dell orientamento della Cassazione seguito dalla CTP di Reggio Emilia e dalla CTR per la Calabria ai fini dell annullamento di alcuni provvedimenti di fermo amministrativo non preceduti, secondo i contribuenti, dalla notifica delle prodromiche cartelle di pagamento. Premessa Nel caso di cartella di pagamento notificata per posta, se il destinatario contesta il contenuto della raccomandata, l Agente della riscossione è onerato della prova contraria. Secondo la Cassazione, infatti, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto (cfr. Sez. VI n. 18252/2013). Ciò risponde al principio di diritto secondo cui: In caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo (cfr. Cass., sentenza n. 24031/2006). Su questo principio hanno fatto leva la CTP di Reggio Emilia e la CTR di Catanzaro ai fini dell annullamento di un intimazione di pagamento e di due provvedimenti di fermo amministrativo non preceduti, secondo i contribuenti, dalla notifica delle prodromiche cartelle di pagamento. 1

CTP Reggio Emilia n. 388/03/14 Se il contribuente impugna l intimazione di pagamento, deducendo l omessa notifica della cartella, l'amministrazione deve produrre la copia di quest ultima o comunque dimostrare il contenuto della raccomandata postale. L onere probatorio circa l avvenuta notifica della cartella non può considerarsi assolto con la mera esibizione della ricevuta di ritorno, corredata dall'estratto di ruolo. Una società ha impugnato un intimazione di pagamento per tributi erariali eccependone la nullità, poiché non preceduta dalla regolare notifica della cartella di pagamento. L'Agente della riscossione ha resistito in giudizio producendo copia dell'avviso di ricevimento e dell'estratto di ruolo riferibile alla cartella asseritamente non notificata. Si è trattato, tuttavia, di una mossa che non ha sortito l effetto di far dichiarare infondato il ricorso della contribuente. Nel caso di specie Equitalia ha notificato la cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale ai sensi dell articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, norma che, secondo la CTP reggiana, onera comunque il mittente del plico raccomandato, di fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto e consegna. La giurisprudenza di legittimità ha infatti sostenuto: Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente del plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima (cfr. Cass. n. 18252/13). Nel caso di specie l Agente della riscossione ha esibito unicamente l avviso di ricevimento relativo all assunta notifica della cartella, ma non quest ultima, senza la possibilità di garantirne si legge in sentenza - l effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, sicché conclude la CTP di Reggio Emilia, stante la diversità tra estratto di ruolo e cartella, visti i documenti prodotti, non si ha la prova né si può affermare che la notifica della cartella sia stata effettuata alla società ricorrente. Ne è derivato l annullamento dell intimazione di pagamento, con compensazione delle spese di lite tra le parti. 2

CTP Reggio Emilia n. 469/03/14 Se il contribuente impugna il provvedimento di fermo amministrativo contestando l avvenuta notifica della prodromica cartella di pagamento, Equitalia è tenuta a produrre in giudizio la copia di quest ultima o comunque a dimostrare il contenuto della raccomandata postale. La controversia è scaturita da un provvedimento di fermo amministrativo sull automezzo di proprietà del contribuente. Provvedimento di cui è stata dichiarata la nullità dopo che la CTP ha rilevato la produzione, da parte di Equitalia, solo degli estratti di ruolo e della relata di notifica, nonché la mancata allegazione e produzione delle cartelle di pagamento da cui l atto impugnato traeva origine. Innanzitutto il Collegio giudicante ha accolto l eccezione di nullità del provvedimento in questione per carenza di motivazione, stante la mancata allegazione delle cartelle di pagamento in esso richiamate. Secondo l articolo 7, comma 1, dello Statuto del contribuente: Gli atti dell Amministrazione Finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all atto che lo richiama. Ne deriva che sono illegittimi quei provvedimenti cui non siano allegati gli atti dai quali traggono origine, atteso che l'allegazione è funzionale alla tutela del diritto di difesa, ai sensi dell articolo 7 della L. n. 212/2000 (Cass. n. 20535/2010). La CTP ha poi condiviso l assunto del ricorrente secondo cui le relate di notifica di cui alle cartelle di pagamento richiamate e i relativi estratti di ruolo nulla dimostrano in merito alle pretese avanzate, essendo comunque Equitalia tenuta, ai sensi del comma 4 dell articolo 26 del D.P.R. 602/73, alla produzione delle cartelle di pagamento le quali solo costituiscono il presupposto per la verifica del dettaglio degli addebiti, la natura dei tributi e/o la loro prescrizione o meno. La giurisprudenza di legittimità pone a carico dell Agente della riscossione l onere probatorio circa il contenuto delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione, nonché della ritualità e tempestività della loro notificazione: 3

Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima (cfr. Cass. n. 24031/06, n. 22041/10 e, da ultimo, n. 18252/13, secondo cui la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente ha ricevuto un plico, ma non assolutamente il suo contenuto). Alla luce di tali principi i giudici reggiani ritengono che il concessionario non abbia fornito la dimostrazione dell effettuata consegna al ricorrente del plico raccomandato contenente il corpo delle cartelle, a tal fine essendo insufficiente l esibizione della relata di notifica e men che meno degli estratti di ruolo, pur prodotti dall agente della riscossione, che restano atti interni ben distinti dalle cartelle di pagamento e meramente descrittivi del credito iscritto a ruolo. Pertanto si legge in sentenza - in assenza dei documenti tassativamente previsti dall art. 26 comma 4 D.P.R. 602/73, preso atto che il concessionario non ha prodotto o non è stato in grado di esibire alcun documento a giustificazione della pretesa creditoria, la Commissione riconosce la giuridica inesistenza degli atti prodromici, con conseguente invalidità del fermo impugnato. Le spese del giudizio sono state compensate. CTR di Catanzaro, n. 2107/01/14 Il fermo amministrativo è nullo se Equitalia non prova l'avvenuta notifica degli atti prodromici (nella specie, cartella cartella esattoriale e avviso di accertamento), ma solo la ricezione della raccomandata da parte del contribuente la quale non contiene alcuna indicazione che consenta di ricondurre la notifica al tributo rispetto al quale è stato disposto il fermo amministrativo. Una contribuente calabrese ha impugnato il provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati notificato da Equitalia per il mancato pagamento di tributi vari. La ricorrente ha eccepito la nullità della notifica degli atti presupposti e la prescrizione del diritto, essendo decorsi oltre cinque anni tra la presunta data di notifica della cartella e quella riportata sull'atto impugnato. L adita CTP di Vibo Valentia ha accolto il ricorso con sentenza che ha trovato conferma in sede di giudizio d appello. Respingendo i motivi formulati dalla difesa erariale, i giudici catanzaresi hanno ritenuto indimostrata, nel caso di specie, l'avvenuta notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di accertamento. 4

La documentazione prodotta dall'agenzia delle Entrate si legge in sentenza dimostra solo l'avvenuta ricezione della raccomandata da parte del contribuente, ma non contiene alcuna indicazione che consenta di ricondurre la notifica, correttamente effettuata per mezzo del servizio postale, a quel determinato tributo, rispetto al quale è stato successivamente effettuato il fermo amministrativo. Tale incertezza non consente di ritenere dimostrata l'integrazione del contraddittorio con il contribuente, il cui ricorso deve essere, conseguentemente, accolto. Il Collegio di secondo grado ha ravvisato giusti motivi per la compensazione delle spese. - Riproduzione riservata - 5