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Città di Mondragone Provincia di Caserta Regolamento per la disciplina delle strutture ricettive extralberghiere Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.04.2005

INDICE pag. Art. 1 - Oggetto del regolamento... 3 Art. 2 - Affittacamere... 3 Definizione e caratteristiche... 3 Caratteristiche tecniche... 3 Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività... 4 Art. 3 - Case e appartamenti per vacanze... 5 Definizione e caratteristiche... 5 Caratteristiche tecniche... 5 Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività... 6 Art. 4 - Case per ferie... 7 Definizione e caratteristiche... 7 Requisiti tecnici... 7 Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività... 8 Art. 5 - Ostelli per la gioventù.....9 Definizione e caratteristiche... 9 Requisiti tecnici... 10 Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività... 10 Art. 6 - Case religiose di ospitalità... 12 Definizione e caratteristiche... 12 Caratteristiche tecniche... 12 Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività... 12 Art. 7 - Disposizioni finali... 14 Classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri... 14 Diffida, sospensione, revoca e cessazione... 14 Disciplina dei prezzi... 15 Comunicazione dei provvedimenti... 15 Sanzioni... 15 Art. 8 - Vigilanza e controllo... 16 Art. 9 - Osservanza di norme statali e regionali... 16 Art. 10 - Entrata in vigore... 16 Allegato

Art.1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, elaborato secondo le prescrizioni e le norme contenute nella legge regionale della Campania n. 17 del 24 novembre 2001 e nella circolare esplicativa dell Assessore al Turismo della Regione Campania del 05.08.2003 prot. n. 2003.0422111, definisce e disciplina le strutture ricettive extralberghiere operanti nell ambito del territorio comunale. 2. Ai fini del presente Regolamento, per strutture ricettive extralberghiere devono intendersi: a) Esercizi di affittacamere; b) Case e appartamenti per vacanze; c) Case per ferie; d) Ostelli per la gioventù; e) Case religiose di ospitalità Art. 2 - Affittacamere Definizione e caratteristiche 1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, gestite da privati, ubicate in non più di due appartamenti situati nello stesso stabile, purché singolarmente dotati di servizi igienici. 2. I locali destinati all esercizio di affittacamere devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico - sanitarie previste dal vigente regolamento comunale. 3. I requisiti e i servizi minimi obbligati, compresi nel prezzo della camera ed erogati anche avvalendosi della normale organizzazione familiare, sono quelli di seguito indicati nelle caratteristiche tecniche. Ciascuna camera da letto deve avere accesso indipendente dagli altri locali letto. 4. L attività di affittacamere può essere altresì esercitata in modo complementare rispetto all esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria. Caratteristiche tecniche 1. I locali destinati all esercizio di affittacamere, oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dal regolamento comunale in materia di edilizia e quelli previsti dalle normative sanitarie vigenti, devono anche essere dotati di: a) servizio di ricevimento assicurato per dodici ore su ventiquattro; b) servizio di notte a chiamata; c) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, almeno due volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di cliente; d) pulizia quotidiana dei locali; e) un locale bagno completo ogni sei posti letto; f) chiamata di allarme in tutti i servizi; g) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento nella stagione invernale; 3

h) sistemazione delle camere: letto, una sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio, comodino, specchio con presa di corrente nella camera senza bagno, cestino rifiuti. i) linea telefonica con apparecchio per uso comune. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell attività 1. L esercizio dell attività di affittacamere è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dall Ufficio Commercio ed altre Attività Produttive della II^ Ripartizione Finanze, Contabilità ed Attività Produttive del Comune di Mondragone, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. 2. Il rilascio dell autorizzazione è subordinato alla presentazione della seguente documentazione: a) domanda redatta in conformità all allegato che è parte integrante del presente regolamento; b) planimetria dell immobile con l indicazione dell uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all Albo; c) relazione tecnico-descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell immobile alla normativa urbanistica e all abbattimento delle barriere architettoniche; d) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio; e) atti comprovanti la disponibilità dei locali; f) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dall ASL. 3. Il responsabile del servizio, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell istanza e previa effettuazione di sopralluoghi da parte del competente Ufficio Tecnico per la verifica delle caratteristiche tecniche dei locali, provvede al rilascio dell autorizzazione all esercizio dell attività ricettiva dopo aver accertato, per il titolare o gestore, i requisiti oggettivi di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 733, art. 11, e i requisiti antimafia. 4. Il periodo di tempo per l espressione del parere tecnico sui requisiti igienici da parte dell A.S.L. competente interrompe i termini di decorrenza per il computo del termine del procedimento; detto parere deve essere comunque rilasciato entro il termine di 30 giorni. 5. L autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso a condizione che siano garantite anche per tale attività le norme di carattere igienico-sanitario. 6. I titolari o gestori della suddetta attività sono tenuti ad iscriversi al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data del rilascio della prescritta autorizzazione e dare immediata comunicazione al Comune dell avvenuta iscrizione. 7. I titolari o gestori dell attività in questione sono tenuti all ottemperanza dell art. 109 del T.U.L.P.S.. Inoltre, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, devono presentare all Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico, secondo le vigenti disposizioni in materia. 4

8. I titolari o gestori dell attività ricettiva predetta sono tenuti a comunicare alla Regione Campania ed al Comune di Mondragone Ufficio Commercio ed altre Attività Produttive della II^ Ripartizione Finanze, Contabilità ed Attività Produttive i prezzi praticati secondo le disposizioni di cui alla legge 25.08.1991 n. 284 entro il 1 marzo ed il 1 ottobre di ogni anno. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta, oltre alla comminazione delle relative sanzioni, comporta l obbligo dell applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati. 9. L autorizzazione all esercizio dell attività, le tabelle e i cartellini con l indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti, in modo ben visibile, nel locale di ricevimento degli ospiti ed in ciascuna camera. Gli estremi dell autorizzazione, inoltre, devono essere riportati anche su ogni insegna usata come forma di pubblicità per la struttura ricettiva. La mancata esposizione, comporterà l applicazione delle relative sanzioni. 10. L autorizzazione, anche per gli esercizi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente su comunicazione e previo pagamento delle imposte dovute. Art. 3 Case e appartamenti per vacanze Definizione e caratteristiche 1. Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con l obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni. 2. I locali destinati all esercizio di case ed appartamenti per vacanze devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico - sanitarie previste dal vigente regolamento comunale. 3. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite: a) in forma imprenditoriale, esercitata da chi concede in affitto ai turisti quattro o più unità abitative anche in stabili diversi poste nello stesso Comune di Mondragone; b) in forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di Impresa e senza promozione pubblicitaria. Caratteristiche tecniche 1. Le unità abitative destinate alla gestione di case ed appartamenti per vacanze, oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dal regolamento comunale in materia di edilizia e quelli previste dalle normative sanitarie vigenti, devono anche garantire nel prezzo: a) superficie minima utile non inferiore a 8 mq. Per ciascun posto letto; b) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento nella stagione invernale; c) manutenzione dell immobile e degli arredi; d) pulizia delle unità abitative a cambio cliente. 5

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell attività 1. L esercizio dell attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dall Ufficio Commercio ed altre Attività Produttive della II^ Ripartizione Finanze, Contabilità ed Attività Produttive del Comune di Mondragone, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. 2. Il rilascio dell autorizzazione è subordinato alla presentazione della seguente documentazione: a) domanda redatta in conformità all allegato che è parte integrante del presente regolamento; b) planimetria dell immobile con l indicazione dell uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all Albo; c) relazione tecnico-descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell immobile alla normativa urbanistica e all abbattimento delle barriere architettoniche; d) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio, per gli esercizi ricettivi con meno di venticinque posti letto, o certificato di prevenzione incendi se dovuto; e) atti comprovanti la disponibilità dei locali; f) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dall ASL. 3. Il responsabile del servizio, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell istanza e previa effettuazione di sopralluoghi da parte del competente Ufficio Tecnico per la verifica delle caratteristiche tecniche dei locali, provvede al rilascio dell autorizzazione all esercizio dell attività ricettiva dopo aver accertato, per il titolare o gestore, i requisiti oggettivi di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 733, art. 11, e i requisiti antimafia. 4. Il periodo di tempo per l espressione del parere tecnico sui requisiti igienici da parte dell A.S.L. competente interrompe i termini di decorrenza per il computo del termine del procedimento; detto parere deve essere comunque rilasciato entro il termine di 30 giorni. 5. L autorizzazione all esercizio non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande. 6. I titolari o gestori della suddetta attività, se di tipo imprenditoriale, sono tenuti ad iscriversi al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data del rilascio della prescritta autorizzazione e dare immediata comunicazione al Comune dell avvenuta iscrizione. 7. I titolari o gestori dell attività in questione sono tenuti all ottemperanza dell art. 109 del T.U.L.P.S.. Inoltre, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, devono presentare all Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico, secondo le vigenti disposizioni in materia. 8. I titolari o gestori dell attività ricettiva predetta sono tenuti a comunicare alla Regione Campania ed al Comune di Mondragone Ufficio Commercio ed altre Attività Produttive della II^ Ripartizione Finanze, Contabilità ed Attività Produttive i prezzi praticati secondo le disposizioni di cui alla legge 25.08.1991 n. 284 entro il 1 marzo ed il 1 ottobre di ogni anno. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta, oltre alla 6

comminazione delle relative sanzioni, comporta l obbligo dell applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati. 9. L autorizzazione all esercizio dell attività, le tabelle e i cartellini con l indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti, in modo ben visibile, all ingresso dell immobile. La mancata esposizione, comporterà l applicazione delle relative sanzioni. 10. L autorizzazione, anche per gli esercizi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente su comunicazione e previo pagamento delle imposte dovute. Art. 4 Case per ferie Definizione e caratteristiche 1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali da enti pubblici o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari. 2. Nelle case per ferie è consentito altresì ospitare i dipendenti e relativi familiari di altre aziende, nonché gli assistiti dagli enti di cui al comma 1). 3. Nelle case per ferie deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1). 4. I predetti complessi ricettivi possono altresì essere strutturati ed attivati per consentire il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell ambito e sotto la responsabilità del titolare dell autorizzazione. 5. La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le finalità di cui al comma 1), assumono in relazione alla particolare funzione svolta, la denominazione di case per vacanza per minori, colonie, pensionati studenteschi e simili gestiti senza scopo di lucro da Enti pubblici e privati o da associazioni. Requisiti tecnici 1. Le case per ferie, oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dal regolamento comunale in materia di edilizia e quelli previsti dalle normative sanitarie vigenti, devono anche garantire nel prezzo: a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 14 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più e con un massimo di quattro posti letto per camera; altezza dei locali analoga a quella prescritta per le camere di civile abitazione dal regolamento edilizio; b) un WC ogni 6 posti letto con un minimo di un WC per piano, un bagno o doccia ogni 8 posti letto con un minimo di un bagno o doccia per piano, un lavabo in ogni camera con acqua corrente calda e fredda, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. Nel rispetto del rapporto con i posti letto non si computano quelli in camere con servizi privati; c) cucina; 7

d) sala da pranzo; e) locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva non inferiore a mq. 25 per i primi dieci posti letto e mq. 0,50 per ogni posto letto in più; f) arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, comodino e scomparto armadio per persona nonché da tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera; g) cassetta di pronto soccorso secondo le norme; h) servizio di telefono ad uso comune; i) chiamata allarme in tutti i servizi; j) pulizia quotidiana dei locali; k) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana; l) fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale; m) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell attività 1. Chi intende gestire case ed appartamenti per vacanze è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dall Ufficio Commercio ed altre Attività Produttive della II^ Ripartizione Finanze, Contabilità ed Attività Produttive del Comune di Mondragone, riportante il numero e l ubicazione delle unità abitative da affittare ed il periodo di esercizio dell attività. 2. Il rilascio dell autorizzazione è subordinato alla presentazione della seguente documentazione: a) domanda redatta in conformità all allegato che è parte integrante del presente regolamento; b) planimetria dell immobile con l indicazione dell uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all Albo; c) relazione tecnico-descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell immobile alla normativa urbanistica. Qualora la gestione avvenga in forma imprenditoriale la relazione tecnica dovrà contenere anche l indicazione dell abbattimento delle barriere architettoniche; d) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio, per gli esercizi ricettivi con meno di venticinque posti letto, o certificato di prevenzione incendi se dovuto; e) atti comprovanti la disponibilità dei locali; f) regolamento interno della struttura; g) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dall ASL. 3. Il responsabile del servizio, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell istanza e previa effettuazione di sopralluoghi da parte del competente Ufficio Tecnico per la verifica delle caratteristiche tecniche dei locali, provvede al rilascio dell autorizzazione all esercizio dell attività ricettiva dopo aver accertato, per il titolare o 8

gestore, i requisiti oggettivi di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 733, art. 11, e i requisiti antimafia. 4. Il periodo di tempo per l espressione del parere tecnico sui requisiti igienici da parte dell A.S.L. competente interrompe i termini di decorrenza per il computo del termine del procedimento; detto parere deve essere comunque rilasciato entro il termine di 30 giorni. 5. L autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande. 6. I titolari o gestori della suddetta attività sono tenuti ad iscriversi al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data del rilascio della prescritta autorizzazione e dare immediata comunicazione al Comune dell avvenuta iscrizione. 7. I titolari o gestori dell attività in questione sono tenuti all ottemperanza dell art. 109 del T.U.L.P.S.. Inoltre, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, devono presentare all Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico, secondo le vigenti disposizioni in materia. 8. I titolari o gestori dell attività ricettiva predetta sono tenuti a comunicare alla Regione Campania ed al Comune di Mondragone Ufficio Commercio ed altre Attività Produttive della II^ Ripartizione Finanze, Contabilità ed Attività Produttive i prezzi praticati secondo le disposizioni di cui alla legge 25.08.1991 n. 284 entro il 1 marzo ed il 1 ottobre di ogni anno. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta, oltre alla comminazione delle relative sanzioni, comporta l obbligo dell applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati. 9. L autorizzazione all esercizio dell attività, le tabelle e i cartellini con l indicazione dei prezzi praticati, nonché il regolamento interno della struttura, devono essere esposti, in modo ben visibile, in ogni unità abitativa ed in ogni camera. Gli estremi dell autorizzazione, inoltre, devono essere riportati anche su ogni insegna usata come forma di pubblicità per la struttura ricettiva. La mancata esposizione, comporterà l applicazione delle relative sanzioni. 10. L autorizzazione, anche per gli esercizi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente su comunicazione e previo pagamento delle imposte dovute. 11. Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esservi formale autorizzazione del titolare dell azienda cessata. Art. 5 Ostelli per la gioventù Definizione e caratteristiche 1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento, per un periodo massimo di sette giorni per ciascun ospite, dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, gestiti da enti pubblici, enti morali, ed associazioni operanti nel settore del turismo sociale e giovanile, società di persone o di capitali, anche in convenzione con il Comune di appartenenza, in cui sono fissati anche i criteri tariffari in sintonia con la struttura ricettiva. 9

2. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1. Requisiti tecnici 1. Gli ostelli per la gioventù, oltre ad essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie, devono anche garantire nel prezzo: a) camere, con possibilità di posti letto anche sovrapposti, con un minimo di 8 mc. a posto letto; b) un WC ogni 6 posti letto con un minimo di un WC per piano, una doccia ogni 6 posti letto con un minimo di una doccia per piano, un lavabo ogni 4 posti letto con un minimo di due per piano, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. Nel rispetto del rapporto con i posti letto non si computano quelli in camere con servizi privati; c) cucina; d) sala da pranzo; e) locale soggiorno di superficie complessiva minima di 25 mq. Per i primi 10 posti letto e 0,50 mq. per ogni posto letto in più; f) arredamento minimo delle camere da letto costituito da un letto, una sedia o sgabello, un comodino, uno scomparto armadio per persona oltre ad un tavolino ed un cestino rifiuti per ciascuna camera; g) telefono ad uso degli ospiti; h) cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall autorità sanitaria competente; i) pulizia quotidiana dei locali; j) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente; k) fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale; l) chiamata di allarme in tutti i servizi. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell attività 1. L esercizio dell attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dall Ufficio Commercio ed altre Attività Produttive della II^ Ripartizione Finanze, Contabilità ed Attività Produttive del Comune di Mondragone, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. 2. Il rilascio dell autorizzazione è subordinato alla presentazione della seguente documentazione: a) domanda redatta in conformità all allegato che è parte integrante del presente regolamento; b) planimetria dell immobile con l indicazione dell uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all Albo; c) relazione tecnico-descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell immobile alla normativa urbanistica e all abbattimento delle barriere architettoniche; 10

d) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio per gli esercizi ricettivi con meno di 25 posti letto, o certificato di prevenzione incendi se dovuto; e) atti comprovanti la disponibilità dei locali; f) regolamento interno della struttura; g) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dall ASL. 3. Il responsabile del servizio, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell istanza e previa effettuazione di sopralluoghi da parte del competente Ufficio Tecnico per la verifica delle caratteristiche tecniche dei locali, provvede al rilascio dell autorizzazione all esercizio dell attività ricettiva dopo aver accertato, per il titolare o gestore, i requisiti oggettivi di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 733, art. 11, e i requisiti antimafia. 4. Il periodo di tempo per l espressione del parere tecnico sui requisiti igienici da parte dell A.S.L. competente interrompe i termini di decorrenza per il computo del termine del procedimento; detto parere deve essere comunque rilasciato entro il termine di 30 giorni. 5. L autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande, limitatamente alle persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso. 6. I titolari o gestori della suddetta attività sono tenuti ad iscriversi al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data del rilascio della prescritta autorizzazione e dare immediata comunicazione al Comune dell avvenuta iscrizione. 7. I titolari o gestori dell attività in questione sono tenuti all ottemperanza dell art. 109 del T.U.L.P.S.. Inoltre, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, devono presentare all Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico, secondo le vigenti disposizioni in materia. 8. I titolari o gestori dell attività ricettiva predetta sono tenuti a comunicare alla Regione Campania ed al Comune di Mondragone Ufficio Commercio ed altre Attività Produttive della II^ Ripartizione Finanze, Contabilità ed Attività Produttive i prezzi praticati secondo le disposizioni di cui alla legge 25.08.1991 n. 284 entro il 1 marzo ed il 1 ottobre di ogni anno. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta, oltre alla comminazione delle relative sanzioni, comporta l obbligo dell applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati. 9. L autorizzazione all esercizio dell attività, il regolamento interno, le tabelle e i cartellini con l indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti, in modo ben visibile, nel locale di ricevimento degli ospiti. Gli estremi dell autorizzazione, inoltre, devono essere riportati anche su ogni insegna usata come forma di pubblicità per la struttura ricettiva. La mancata esposizione, comporterà l applicazione delle relative sanzioni. 10. L autorizzazione, anche per gli esercizi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente su comunicazione e previo pagamento delle imposte dovute. 11. Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi 11

ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esservi formale autorizzazione del titolare dell azienda cessata. Art. 6 Case religiose di ospitalità Definizione e caratteristiche 1. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive di proprietà di Enti ecclesiastici, riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e caratterizzate da finalità religiose, che offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda, nel rispetto del carattere religioso dell ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio. Caratteristiche tecniche 1. Le case religiose di ospitalità, oltre a possedere i requisiti previsti dalle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie, devono anche garantire nel prezzo: a) accesso indipendente; b) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 6 per le camere ad un letto e mq. 12 per le camere a due letti; c) un WC ogni sei posti letto con un minimo di un WC per piano, un bagno o doccia ogni 6 posti letto con un minimo di un bagno o doccia per piano, un lavabo in ogni camera, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. Nel rispetto del rapporto con i posti letto non si computano quelli in camere con servizi privati; d) locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva non inferiore a mq. 25 per i primi dieci posti letto e mq. 0,50 per ogni posto letto in più; e) spazio adeguato per eventuale cucina comune; f) arredamento minimo delle camere da letto costituito da un letto, una sedia o sgabello, un comodino, uno scomparto armadio per persona oltre ad un tavolino ed un cestino rifiuti per camera; g) servizio di telefono ad uso comune; h) cassetta di pronto soccorso secondo le norme; i) pulizia quotidiana dei locali; j) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta a settimana; k) fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale; l) chiamata di allarme in tutti i servizi; m) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell attività 1. L esercizio dell attività ricettiva nelle case religiose di ospitalità è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dall Ufficio Commercio ed altre Attività Produttive della II^ 12

Ripartizione Finanze, Contabilità ed Attività Produttive del Comune di Mondragone, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. 2. Il rilascio dell autorizzazione è subordinato alla presentazione della seguente documentazione: a) domanda redatta in conformità all allegato che è parte integrante del presente regolamento; b) planimetria dell immobile con l indicazione dell uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all Albo; c) relazione tecnico-descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell immobile alla normativa urbanistica e all abbattimento delle barriere architettoniche; d) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio per gli esercizi ricettivi con meno di 25 posti letto, o certificato di prevenzione incendi se dovuto; e) atti comprovanti la disponibilità dei locali; f) regolamento interno della struttura; g) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dall ASL. 3. Il responsabile del servizio, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell istanza e previa effettuazione di sopralluoghi da parte del competente Ufficio Tecnico per la verifica delle caratteristiche tecniche dei locali, provvede al rilascio dell autorizzazione all esercizio dell attività ricettiva dopo aver accertato, per il titolare o gestore, i requisiti oggettivi di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 733, art. 11, e i requisiti antimafia. 4. Il periodo di tempo per l espressione del parere tecnico sui requisiti igienici da parte dell A.S.L. competente interrompe i termini di decorrenza per il computo del termine del procedimento; detto parere deve essere comunque rilasciato entro il termine di 30 giorni. 5. L autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande, limitatamente alle persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso, a condizione che siano garantite anche per tale attività le norme di carattere igienico-sanitario. 6. I titolari o gestori della suddetta attività sono tenuti ad iscriversi al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data del rilascio della prescritta autorizzazione e dare immediata comunicazione al Comune dell avvenuta iscrizione. 7. I titolari o gestori dell attività in questione sono tenuti all ottemperanza dell art. 109 del T.U.L.P.S.. Inoltre, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, devono presentare all Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico, secondo le vigenti disposizioni in materia. 8. I titolari o gestori dell attività ricettiva predetta sono tenuti a comunicare alla Regione Campania ed al Comune di Mondragone Ufficio Commercio ed altre Attività Produttive della II^ Ripartizione Finanze, Contabilità ed Attività Produttive i prezzi praticati secondo le disposizioni di cui alla legge 25.08.1991 n. 284 entro il 1 marzo ed il 1 ottobre di ogni anno. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta, oltre alla 13

comminazione delle relative sanzioni, comporta l obbligo dell applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati. 9. L autorizzazione all esercizio dell attività, il regolamento interno, le tabelle e i cartellini con l indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti, in modo ben visibile, nel locale di ricevimento degli ospiti ed in ciascuna camera. La mancata esposizione, comporterà l applicazione delle relative sanzioni. 10. L autorizzazione, anche per gli esercizi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente su comunicazione e previo pagamento delle imposte dovute. 11. Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esservi formale autorizzazione del titolare dell azienda cessata. Art. 7 Disposizioni finali Classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri 1. Gli esercizi ricettivi di cui al presente Regolamento sono classificati, ognuno per la propria denominazione, in un unica categoria. Diffida, sospensione, revoca e cessazione 1. L autorizzazione all esercizio delle strutture ricettive di cui al presente regolamento è revocata dal Comune di Mondragone quando venga meno anche uno dei requisiti strutturali o soggettivi in base ai quali è stata rilasciata o ne sia stato preso atto. 2. Nei casi di violazioni per le quali è prevista l applicazione di sanzioni amministrative, il Comune può contemporaneamente sospendere l autorizzazione da cinque a trenta giorni. Nei casi di recidiva, che si riferiscano alla gestione difforme dall autorizzazione, si procede alla revoca della stessa. 3. I titolari di una delle autorizzazioni previste dal presente regolamento che intendano sospenderne l attività, devono darne preventivo avviso al Comune ed indicarne la durata. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi prorogabili dal Comune di altri sei mesi, per fondati ed accertati motivi, trascorsi i quali l esercizio si intende definitivamente cessato e la relativa autorizzazione revocata. 4. L obbligo di avviso sussiste anche nei casi di cessazione dell attività. Disciplina dei prezzi 1. I titolari e gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui al presente Regolamento, comunicano all Ufficio Turismo del Comune e all Ente Provinciale per il Turismo (E.P.T.) di Caserta i prezzi minimi e massimi che intendono applicare, relativi a ciascun servizio offerto, così come previsto dalla normativa vigente. 2. Il Comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini, provvederà alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione è restituita all interessato ed inviata alla Regione ed all Ente Nazionale Italiano per il Turismo. 3. In caso di sostituzione del titolare o del Gestore della struttura ricettiva, le tariffe comunicate per l anno solare in corso devono rimanere invariate. 14

4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici. 5. La mancata o incompleta comunicazione, entro i termini previsti, comporta l impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell ultima regolare comunicazione. 6. E fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, nella zona ricevimento o recapito degli ospiti, ed in ogni camera o unità abitativa, una tabella con i prezzi praticati per l anno solare in corso. Comunicazione dei provvedimenti 1. L Ufficio Commercio ed altre Attività Produttive del Comune provvede alla immediata trasmissione del rilascio dell autorizzazione e delle prese d atto per le attività ricettive di cui al presente Regolamento, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni, alla Regione, all Ente Provinciale per il Turismo e alle competenti Autorità di pubblica sicurezza. 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il predetto Ufficio trasmette alla Regione l elenco delle strutture ricettive extralberghiere autorizzate, distinto per tipologia, con l indicazione della rispettiva capacità ricettiva. Sanzioni 1. Le sanzioni applicabili sono le seguenti: a) chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dal presente Regolamento sprovviste della autorizzazione, o in maniera difforme da essa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 1.032,91 a 5.164,57; b) l omessa esposizione dell autorizzazione comunale, delle tabelle e cartellini prezzi e, nei casi previsti, del regolamento interno, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 154,94 a 464,81. Detta sanzione è applicata ad ogni singola violazione accertata; c) l applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 258,23 a 1.032,91. Detta sanzione è applicata ad ogni singola violazione accertata; d) la mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, nei termini previsti, comporta l applicazione della sanzione amministrativa da 154,94 a 464,81. Il superamento della capacità ricettiva consentita, comporta la sanzione amministrativa della somma da 258,23 a 1.032,91. Detta sanzione è applicata ad ogni singola violazione accertata; e) la mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici comporta la sanzione amministrativa di 51,65; f) il titolare, il quale attribuisca alla propria azienda ricettiva, con scritti, stampati o pubblicamente in qualsiasi altro modo, la sussistenza di attrezzature e/o servizi e/o indichi tipologie diverse da quelle dichiarate, soggiace alla sanzione amministrativa della somma da 258,23 a 1549,37, sempreché il fatto non costituisca reato; 15

g) in ogni caso di recidiva, le sanzioni previste dai comma precedenti sono raddoppiate e comunque, dopo la terza recidiva nello stesso anno solare, si procede alla sospensione dell attività per un minimo di mesi tre fino ad un massimo di mesi sei e, quando la recidiva si riferisce alla gestione difforme dall autorizzazione alla revoca della stessa. Art. 8 Vigilanza e controllo 1. L accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni, di cui al presente Regolamento, sono effettuati dal personale della Polizia Municipale del Comune secondo le procedure di cui alla legge regionale della Campania del 10 gennaio 1983, n. 13 e s.m.i.. 2. I proventi delle sanzioni, previste dall articolo 12, sono devolute al Comune di Mondragone, per far fronte alle attribuzioni ad esso conferite dalla stessa L.R. 17/2001 e dal presente Regolamento. Art. 9 Osservanza di norme statali e regionali 1. E fatta salva l osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l esercizio dell attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dal presente regolamento ed in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza, il funzionamento degli impianti elettrici e di ogni altro apparecchio, la prevenzione incendi e infortuni e la tutela igienico-sanitaria. Per quanto non previsto espressamente dalle presenti disposizioni, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente. Art. 10 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo a quello in cui diventa esecutiva la relativa delibera di Consiglio Comunale di adozione. 16