CONVENZIONE TRA FITETREC-ANTE. ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



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CONVENZIONE TRA FITETREC-ANTE E ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e amministrativa: Via Guido D Arezzo, 14 00198 R O M A Telefono +39 06-85379811 Telefax +39 06-85305707 Capitale sociale 8.000.000,00 I.V.. Codice Fiscale, Partita Iva e Registro delle Imprese di Roma n. 09549901008 R.E.A. di Roma n. 1171322 Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 Iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163

TRA FITETREC-ANTE Federazione Italiana Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva - ANTE con sede in Roma Largo Lauro De Bosis, 15 E ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con Sede legale in Roma via Guido D'Arezzo, 14 Si conviene di stipulare la presente Convenzione allo scopo di fornire, a condizioni di particolare vantaggio, le seguenti coperture assicurative: la Polizza Responsabilità Civile (RCT/O) n 0027352 di FITETREC-ANTE, dei Maneggi/Circoli/Punti sosta affiliati/aggregati alla FITETREC-ANETE e dei tesserati alla FITETREC-ANTE; la Polizza Infortuni n 0027353 a favore dei tesserati alla FITETRECANTE 2

NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE La presente Convenzione è regolata dalle condizioni che seguono. Art. 1 - DICHIARAZIONI Le Parti dichiarano che: - il testo della presente Convenzione; - le Polizze Infortuni n. 027353 e RCT/O n. 027352 formano unico documento contrattuale redatto in tre esemplari e danno atto che tutti i rapporti e le controversie saranno regolati esclusivamente in base a quanto in essi contenuto e negli eventuali documenti di modifica/integrazione concordati dalle parti. Art. 2 - DURATA DELLA CONVEZIONE La durata della presente Convenzione è pattuita in anni 1, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2012 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2013, ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta scritta da inviare tramite lettera raccomandata da una delle Parti con preavviso di almeno 60 giorni. Art. 3 - PRECISAZIONI SUL TESSERAMENTO FITETREC-ANTE I tesserati/affiliati alla FITETREC-ANTE sono così ripartiti: 3.1 TESSERA FEDERALE La Tessera Federale della Fitetrec-Ante è riservata a tutte le persone fisiche che hanno effettuato il versamento di iscrizione annuale alla Fitetrec-Ante. I tesserati con la qualifica di Dirigenti, Giudici Ispettori, Delegati Tecnici e Quadri Tecnici, unitamente alla Tessera Federale sono titolari del Libretto Tecnico rilasciato a cura della Segreteria Nazionale Fitetrec-Ante e riportante una vidimazione annuale con l indicazione della qualifica. 3.2 TESSERA GIORNALIERA La Tessera giornaliera della Fitetrec-Ante, è rilasciata alle persone fisiche, non titolari di Tessera Federale, che hanno effettuato il versamento di iscrizione agli organi della Fitetrec-Ante specificatamente autorizzati, in occasione di attività di turismo equestre giornaliera. 3.3 TESSERA TEMPORANEA La Tessera temporanea della FITETREC-ANTE, è rilasciata alle persone fisiche, non titolari di Tessera Federale, che hanno effettuato il versamento di iscrizione agli organi della FITETREC- ANTE specificatamente autorizzati, in occasione di attività di turismo equestre temporanea, di durata non superiore a 60 giorni consecutivi. 3.4 CERTIFICATO DI AFFILIZIONE/AGGREGAZIONE Il Certificato di Affiliazione/Aggregazione della Fitetrec-Ante, è riservato ai Soci Collettivi: Maneggi/Circoli e Punti Sosta, che hanno effettuato il versamento di affiliazione / aggregazione annuale alla Fitetrec-Ante. 3

Art. 4 - Operatività della copertura 4.1 TESSERA FEDERALE La Tessera Federale della Fitetrec-Ante, numerata, datata e vidimata, con l indicazione dell annualità sportiva, costituisce diritto all assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile. Dette tessere sono rilasciate a cura della Segreteria Nazionale Fitetrec-Ante. La copertura assicurativa per la Tessera Federale sarà operante dalle ore 24:00 della data di vidimazione trascritta sulla tessera (data di rilascio), per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il 31/12 dell annualità sportiva riportata sulla tessera. Sono comunque in copertura dalle ore 24:00 del 31/12 dell annualità sportiva riportata sulla tessera, i tesserati che rinnoveranno la Tessera Federale entro le ore 24:00 del 15/01 immediatamente successivo. Le tessere con indicazione dell annualità sportiva 2012, non costituiscono diritto alla presente assicurazione. Pertanto le garanzie sono applicabili per le tessere riportanti annualità sportiva uguale o superiore al 2013. Ogni tessera, pena la decadenza della copertura assicurativa, dovrà riportare le seguenti indicazioni: numero della tessera; annualità sportiva; nominativo, data e luogo di nascita dell Associato; codice identificativo dell ente Fitetrec-Ante di appartenenza; Maneggi/Circolo di appartenenza; data vidimazione. Il nominativo, il numero di tessera e la data di vidimazione, devono risultare inoltre dall archivio soci tenuto sia dalla Fitetrec-Ante sede nazionale, sia dalla sede periferica che ha provveduto al rilascio. E data facoltà al Contraente di associare direttamente, senza il tramite di società sportive. In questo caso il campo previsto nella tessera: Maneggi/Circolo di appartenenza, verrà compilato con l indicazione dell identificativo dell ente Fitetrec-Ante di appartenenza. 4.2 TESSERA GIORNALIERA La Tessera Giornaliera della FITETREC-ANTE, numerata, datata e vidimata, costituisce diritto all assicurazione Infortuni. La copertura assicurativa della Tessera Giornaliera opererà a seguito di una comunicazione via fax o via email che gli organi della FITETREC-ANTE specificatamente autorizzati all emissione invieranno alla Segreteria Nazionale della FITETREC-ANTE ai fax n. 06 32650230 o 06 32650231 o all indirizzo PEC. La durata della copertura della Tessera Giornaliera è di 24 ore: decorre dalla data e ora del fax di comunicazione alla Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante e scade alle ore 24:00 del giorno successivo. In caso di sinistro, la FITETREC ANTE, ai fini della risarcibilità, è obbligata ad inviare a Ital Brokers Via Tomacelli 146, 00186 Roma fax n. 06/42125230,copia della comunicazione via fax, sopra disciplinata,indicante la data del ricevimento da parte della Segreteria Nazionale o e-mail con allegata copia della tessera/fax. La comunicazione via fax, da parte degli organi della Fitetrec-Ante specificatamente autorizzati all emissione, dovrà indicare i seguenti dati: 4

4.3 CERTIFICATO DI AFFILIAZIONI/AGGREGAZIONE Per i Soci Collettivi il Certificato di Affiliazione/Aggregazione alla Fitetrec-Ante, numerato, datato e vidimato, con l indicazione dell annualità sportiva, costituisce diritto all assicurazione di Responsabilità Civile. La copertura assicurativa per il Certificato di Affiliazione/Aggregazione, sarà operante dalle ore 24:00 della data di vidimazione trascritta sul certificato (data di rilascio), per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il 31/12 dell annualità sportiva riportata sulla tessera. Sono comunque in copertura dalle ore 24:00 del 31/12 dell annualità sportiva riportata sul certificato, i soci collettivi che rinnoveranno il Certificato di Affiliazione/Aggregazione entro le ore 24:00 del 15/01 immediatamente successivo. I certificati con indicazione dell annualità sportiva 2012, non costituiscono diritto alla presente assicurazione. Pertanto le garanzie sono applicabili per i certificati riportanti annualità sportiva uguale o superiore al 2013. Ogni certificato, pena la decadenza della copertura assicurativa, dovrà riportare le seguenti indicazioni: annualità sportiva; nominativo e indirizzo del Maneggi/Circolo o Punto Sosta; organo Fitetrec-Ante di appartenenza; data di vidimazione (data rilascio). Il nominativo e la data di vidimazione, devono risultare inoltre dall archivio soci tenuto dalla Fitetrec-Ante sede nazionale. 4.4 TESSERA TEMPORANEA La Tessera Temporanea della Fitetrec-Ante, numerata, datata e vidimata, costituisce diritto all assicurazione Infortuni. La copertura assicurativa della Tessera Temporanea opererà a seguito di una comunicazione via fax o via e-mail che gli organi della Fitetrec-Ante specificatamente autorizzati all emissione invieranno alla Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante ai fax n. 06 32650230 o 06 32650231 o all indirizzo PEC. La durata della copertura della Tessera Temporanea è di massimo 60 giorni: decorre dalla data e ora del fax di comunicazione alla Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante e scade alle ore 24:00 del giorno di scadenza ivi indicato, fermo restando il limite massimo di 60 giorni consecutivi. In caso di sinistro, la FITETREC ANTE, ai fini della risarcibilità, è obbligata ad inviare a Ital Brokers Via Tomacelli 146, 00186 Roma fax n. 06/42125230,copia della comunicazione via fax, sopra disciplinata,indicante la data del ricevimento da parte della Segreteria Nazionale o e-mail con allegata copia della tessera/fax. La comunicazione via fax, da parte degli organi della Fitetrec-Ante specificatamente autorizzati all emissione, dovrà indicare i seguenti dati: 5

Art. 5 - Garanzia integrativa La garanzia connessa alla Tessera Federale della Fitetrec-Ante, può essere ampliata all atto dell acquisto della tessera o nel corso della stagione sportiva, con l acquisto della Garanzia Integrativa. La Garanzia Integrativa sarà operante dalle ore 24:00 del giorno in cui la Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante, avrà ricevuto tramite fax ai n. 06/32650230 o 06/32650231 o tramite e- mail all indirizzo PEC, una comunicazione di emissione della Garanzia Integrativa, da parte degli organi della Fitetrec-Ante specificatamente autorizzati all emissione, contenente i seguenti dati: organo Fitetrec-Ante o Maneggio/Circolo o Punto Sosta emittente della Garanzia Integrativa ; nominativo, data e luogo di nascita dell Associato; numero della Tessera Federale; numero del Bollino dell Integrativa. In caso di sinistro, la FITETREC ANTE, ai fini della risarcibilità, è obbligata ad inviare a Ital Brokers Via Tomacelli 146, 00186 Roma fax n. 06/42125230,copia della comunicazione via fax, sopra disciplinata,indicante la data del ricevimento da parte della Segreteria Nazionale o e-mail con allegata copia della tessera/fax. All atto dell emissione l organo della Fitetrec-Ante o Maneggio/Circolo o Punto Sosta, applica sulle Tessera Federale uno speciale bollino numerato denominato Integrativa. La garanzia previste dalla Garanzia Integrativa ha la medesima scadenza della garanzia della Tessera Federale. Nel caso in cui il titolare della Tessera Federale, opti in corso di anno per la Garanzia Integrativa, dovrà corrispondere l intero premio annuale, a prescindere dal giorno della sottoscrizione della Garanzia Integrativa. La Garanzia Integrativa non può essere acquistata del titolare della Tessera Giornaliera e della Tessera Temporanea. Art. 6 - Premio minimo e regolazione Il premio minimo comunque acquisito, viene determinato sulla base del numero dei tesserati/affiliati alla Fitetrec-Ante, come indicato nel dettaglio che segue nei presente articolo. Al temine dell'annualità assicurativa si procederà alla Regolazione del premio di tutti gli elementi presi come base del calcolo del premio. I premi annuali unitari si intendono stabiliti come segue e sono comprensivi delle rispettive imposte. Sezione I - RCT/O Polizza n 0027352 NUMERO ADESIONI Tessera Federale 11.500 Tessera Federale con Libretto Tecnico 1.000 Fitetrec-Ante 1 Maneggi/Circoli 601 Punti Sosta 12 Sezione II INFORTUNI NUMERO Polizza n 0027353 ADESIONI Tessera Federale 11.500 PREMIO UNITARIO Totale PREMIO UNITARIO TOTALI TOTALI 6

Tessera Federale con Libretto Tecnico 1.000 Tessera Giornaliera 7.990 Tessera Temporanea 479 Garanzia Integrativa 0 Premio Lordo Sezione I - RCT/O Premio Lordo Sezione II - Infortuni Totale Premio Lordo Annuo Art. 7 - Pagamento del premio Fermo il diritto della Società al premio lordo annuo anticipato come previsto nell'art.6 della presente Convenzione, il Contraente verserà tale premio in 3 rate Quadrimestrali (31/12-30/04-31/10 di ogni anno) di un importo pari a: Euro XXXXXXXXXX di cui imposte XXXXXXXXXX per la sez. infortuni n 0027353 Euro XXXXXXXXXX di cui imposte XXXXXXXXXX per la sez. Rct n 0027352 Per un totale lordo di XXXXXXXXXXXXX ciascuna. Art. 8 - Rinvio Per quanto non è diversamente stabilito nelle Norme che regolano la Convenzione, valgono i testi delle Polizze RCT n. 027352 e Infortuni n. 027353 che formano parte integrante della presente Convenzione. IL CONTRAENTE ARISCOM S.P.A. 7

SEZIONE I RCT DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Contraente: FITETREC-ANTE - Federazione Italiana Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva - ANTE. Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali. Franchigia: l importo prestabilito che l Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l indennizzo (la franchigia può essere espressa in giorni o in percentuale). Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. Invalidità Permanente: perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o parte di questi. Polizza: il documento che prova l assicurazione. Premio: la somma dovuta alla Società. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Scoperto: percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell Assicurato per ciascun sinistro. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società: La ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Equidi: esclusivamente cavalli,muli e asini di qualunque razza 8

SEZIONE I RCT NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893e 1894 C.C.). Art. 2 - Altre assicurazioni Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). Art. 3 - Pagamento del premio A parziale deroga di quanto disposto dall art 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non sono stati pagati. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o al broker. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). Art. 4 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1898 C.C.). Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l'assicurato dovrà inviare denuncia alla Società entro 30 giorni dall evento ovvero dal momento in cui l Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art.1913 e 1915 del Codice Civile. Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i 9

documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Unitamente alla denuncia di sinistro dovrà essere trasmessa, a seconda dei casi: 1. una copia fronte retro, della Tessera Federale della Fitetrec-Ante; 2. una copia del Libretto Tecnico, per i tesserati con la qualifica di Dirigenti, Giudici Ispettori, Delegati Tecnici e Quadri Tecnici; 3. una copia del Certificato di Affiliazione/Aggregazione. In caso di sinistro, la data di vidimazione (data di rilascio) indicata sulla tessera/certificato della Fitetrec-Ante all Assicurato dovrà essere anteriore alla data del sinistro. La Società si riserva di richiedere in copia od in visione alla Contraente le registrazioni sociali e tutti gli altri documenti ritenuti probanti ai fini della liquidazione dei sinistri. In caso di sinistro, la denuncia va confermata con firma di presa visione da parte del presidente del Maneggio/Circolo cui appartiene l Assicurato o dal responsabile tecnico della Fitetrec-Ante. La Contraente si impegna a produrre, se richiesto, i documenti di cui sopra agli incaricati della Società, nonché a permettere verifiche e controlli, attinenti al sinistro, da parte della Società stessa. Se l Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.) Art. 8 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà al rimborso della parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 - Durata della copertura La durata della presente Polizza è pattuita in anni 1, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2012 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2013, ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta scritta da inviare tramite lettera raccomandata da una delle Parti con preavviso di almeno 60 giorni. Art. 10 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 - Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l Assicurato o il Contraente. Art. 12 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 13 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa La Compagnia è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.. Nel caso in cui la Compagnia, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 10

finanziaria di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente. Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Compagnia e con interventi di controllo ulteriori, l assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Compagnia s impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Compagnia sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Compagnia derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. Art. 14 - Tutela della Privacy Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che dei dati in possesso della Amministrazione non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche. Rimane depositato agli atti di questa Amministrazione il modulo relativo all informativa a persone fisiche/giuridiche per i fornitori ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 sottoscritto per presa visione dalla Compagnia. Art. 15 - Gestione della polizza L Ente Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto alla Ital Brokers, in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per il Contraente. La Compagnia riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Compagnia il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio, nonché le condizioni praticate da quest ultimo per l eventuale periodo poliennale residuo. Parimenti, il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Compagnia spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell appalto, senza che la Compagnia od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna. Art. 16 - Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Compagnia alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell importo a riserva); 11

c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell importo liquidato); d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. SEZIONE I RCT NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI Art. 17 - Assicurati Si considerano assicurati: A) FITETREC-ANTE sede nazionale ed i singoli Comitati regionali per la seguente attività Promozione e organizzazione delle attività sportive. B) Maneggi e Circoli (titolari di Certificato di Affiliazione/Aggregazione ) per le seguenti attività: Gestione e/o proprietà di un maneggio con le annesse scuole di equitazione e custodia degli equidi di proprietà del maneggio e/o di terzi, compresa la riabilitazione con l uso dell equide per disabili e persone delle fasce sociali deboli. La Società rinuncia alla specificazione delle caratteristiche e del numero degli equidi scuderizzati nel maneggio. Organizzazione di manifestazioni equestri tenutesi all interno delle strutture del Centro Ippico o, in caso di gare in campagna, nei terreni usati dagli organizzatori per lo svolgimento di dette manifestazioni. Gestione e/o proprietà di fabbricati ed impianti sportivi, costituenti il comprensorio del Circolo, con annesso eventuale bar, ristorante e Club house. In caso di gestione in proprio a scopi sociali di bar circolistici, la garanzia opera anche per i danni cagionati dai generi somministrati. C) Punti Sosta (titolari di Certificato di Affiliazione/Aggregazione ) esclusivamente per i seguenti danni: danni a Equidi in transito ospitati nelle apposite strutture. D) Cavalieri (titolari di Tessera Federale ) per le seguenti attività: Proprietà di equidi da sella e/o attacco; Uso temporaneo di equidi da sella e/o attacco di proprietà del Circolo Ippico e/o di terzi su strade pubbliche o private, durante il Turismo Equestre, corse, gare, manifestazioni e relativi allenamenti e prove, alle quali è idoneo partecipare con la patente in suo possesso. Sono esclusi i danni subiti dagli equidi e dalle persone che montano o conducono gli equidi ad eccezione dei danni subiti, dagli equidi e dalle persone che montano o conducono gli equidi, durante le manifestazioni (intendendosi per tali il turismo equestre,corse,gare,manifestazioni e relativi allenamenti e prove) organizzate dalla Fitetrec-Ante e/o dalle sue strutture periferiche. In tali casi la denuncia di sinistro 12

dovrà essere confermata con firma di presa visione da parte del responsabile Fitetrec- Ante addetto alla gestione della manifestazione. E) Quadri Tecnici (titolari di Tessera Federale e di Libretto Tecnico ) per le seguenti attività: Svolgimento della relativa professione per tutto quanto abilitato dai brevetti in loro possesso, durante l istruzione in maneggio e l accompagnamento degli allievi in passeggiata sull equide, nonché durante l istruzione relativa alla cura ed al governo dell equide, compresa la riabilitazione con l uso dell equide per disabili e persone delle fasce sociali deboli. Il tutto anche se l animale è di proprietà dell allievo. F) Dirigenti - Delegati Tecnici - Giudici Ispettori (titolari di Tessera Federale e di Libretto Tecnico ) per le seguenti attività: Svolgimento degli incarichi richiesti dalla Fitetrec-Ante, sede nazionale e comitati regionali, e previsti nello Statuto e nei Regolamenti Sociali. Art. 18 - Oggetto dell assicurazione A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. B) Assicurazione responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R.. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs. ed addetti alle attività per le quali e prestata l'assicurazione; 2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%. L assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno n. 222. Quanto suddetto è operante anche nei confronti di coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. 13

Art. 19 - Massimali assicurati per la garanzia responsabilità civile 19.1 TESSERA FEDERALE Massimale R.C.T.: 516.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di: o 516.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali. o 516.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone, con il sottolimite di 2.000,00 per singolo equide e comunque con il massimo di 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo per danni agli equidi. 19.2 TESSERA FEDERALE per titolari di Libretto Tecnico (Dirigenti, Giudici Ispettori, Delegati Tecnici e Quadri Tecnici) Massimale R.C.T.: 1.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di: o o 516.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali. 516.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone, con il sottolimite di 2.000,00 per singolo cavallo e comunque con il massimo di 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo per danni a cavalli. 19.3 PER FITETREC-ANTE E SINGOLI MANEGGI/CIRCOLI Massimale R.C.T.: 1.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di: o 516.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali. o 516.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone. Massimale R.C.O.: 1.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di: o 516.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali. 19.4 PER PUNTI SOSTA Massimale R.C.T.: 2.000,00 per singolo cavallo e comunque con il massimo di. 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo; Assicurazione a Secondo rischio Nel caso il Punto Sosta abbia già una polizza di R.C.T. in corso la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio. Art. 20 Franchigia 14

L Assicurazione RCT/RCO s intende prestata con l applicazione, per ciascun sinistro, delle seguenti franchigie e/o scoperti, fermo restando quanto previsto dall art. 29 Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l attività: a) Scoperto del 10% con il mimino di 250,00 per gli assicurati titolari di Tessera federale e/o di Tessera Federale e Libretto Tecnico; b) Franchigia di 750,00 per i titolari di Certificato di Affiliazione/Aggregazione alla Contraente in qualità di Maneggi/Circoli. c) Franchigia di 500,00 per i titolari di Certificato di Affiliazione/Aggregazione alla Contraente in qualità di Punti Sosta. Art. 21 - Estensione territoriale L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero. Art. 22 - Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione. Art. 23 - Danni esclusi dalla assicurazione L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; f) a terreni e colture provocati da animali; g) subiti dai cavalli e dalle persone che montano o conducono i cavalli ad eccezione di quanto disposto dall Art. 17 Assicurati, lettera D) Cavalieri, delle norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi. L assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprendono i danni : h) da detenzione o impiego di esplosivi; i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); 15

j) causati da atti di terrorismo (come previsto dall art. 30); k) causati da amianto (come previsto dall art. 31); l) derivanti dai rischi informatici (come previsto dall art. 32); m) derivanti dall emissione di onde e campi elettromagnetici (come previsto dall art. 33). Art. 24 - Danni assicurabili solo con patto speciale L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) da furto; b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; e) alle cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; k) di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile. Art. 25 - Regolazione del premio Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in XXXXXXXXXX risultante dal conteggio di cui all'art. 6 - Premio minimo e Regolazione, della "Norme che regolano la Convenzione". A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione: - delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati ; - del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. 16

Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione dei contratto. Per i contratti scaduti; se l'assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'ari 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi). Art. 26 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. L Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull Assicurato del pregiudizio derivatole dall inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. SEZIONE I RCT CONDIZIONI SPECIALI Art. 27 - Qualifica di terzo A parziale modifica delle norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi sono considerati Terzi fra di loro: I tesserati; Il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato. 17

Art. 28 - Estensioni diverse 1. La garanzia si estende al rischio: a) della proprietà dei velocipedi senza motore usati per le occorrenze aziendali, anche da parte dei dipendenti nonché di tricicli a pedale senza motore e di carrelli a mano; b) della proprietà e della manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'assicurato, nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati le insegne, i cartelli gli striscioni; c) della partecipazione ad esposizioni fiere, mostre e mercati compreso il rischio inerente alla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio degli stand e dei relativi impianti d) inerente al servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani e) derivante dalla esistenza e gestione di: - mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, - bar interno e distributori automatici di cibi e bevande, - servizi dei quali possono occasionalmente usufruire anche estranei restando inteso che, qualora la gestione di questi servizi sia data in appalto a terzi l'assicurazione opera esclusivamente per la responsabilità imputabile all'assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia vale anche per i danni cagionati dai generi somministrati sempreché la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della assicurazione. Per questo rischio il massimale per sinistro stabilito in polizza rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo; f) derivante dai servizi sanitari azienda, prestati in ambulatori infermerie e pronti soccorso, siti nell'ambito dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e dell'eventuale responsabile ausiliario addetto al servizio; g) derivante dall'attività della squadra antincendio aziendale, anche in occasione di un eventuale intervento al di fuori dell'area dell'azienda; h) derivante all'assicurato per danni causati da corsisti o "stagiaires"; i) derivante dall'esistenza di centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda. l) la garanzia s intende inoltre estesa ai rischi derivanti: - dall organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi corsi di formazione professionale, compresi i danni corporali subiti dai corsisti o stagiaires, gite aziendali, ferme restando le esclusioni dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall impiego di aeromobili; - dall organizzazione di visite all azienda e dalle presentazione e dimostrazione dei prodotti dell azienda stessa. 2. L'assicurazione copre anche: a) i danni derivanti dalla proprietà e dal funzionamento delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto e sollevamento, anche operanti in aree aperte al pubblico escluse comunque tutte quelle garanzie relative al rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli per cui ai sensi della legge 990 del 24.12.1969 e successive modificazioni esiste l'obbligo dell'assicurazione. 18

Si precisa che l assicurazione è valida anche quando alla guida dei mezzi di cui sopra vi siano persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo e di età non inferiore a 16 anni. b) la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dai propri dipendenti durante lo svolgimento di mansioni esterne comandate per le esigenze aziendali; c) i danni cagionati ai veicoli di proprietà dei dipendenti e di terzi parcheggiati all'interno del recinto dell'azienda od in appositi spazi coperti e non coperti all'esterno dell'azienda e all'uopo destinati. Tale estensione di garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia fissa di 100,00 per sinistro e resta comunque ferma l esclusione dei danni da furto, da incendio e conseguenti a mancato uso. d) I danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell Assicurato, portate o in deposito nell ambito dell azienda, sempreché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell Assicurato a termini di legge. Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio. Art. 29 - Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l attività L assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radio televisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50. La garanzia non comprende i danni derivanti: - da spargimento d'acqua salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali - da attività esercitato nei fabbricati, all infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di 100,00 per ciascun sinistro. Ed inoltre l assicurazione s intende estesa ai danni corporali patiti da terzi durante i lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, costruzione a nuovo di padiglioni, capannoni ed edifici vari, con relativo collocamento e montaggio degli impianti industriali, di proprietà dell Assicurato, purché effettuati in economia con l intesa che ove tali lavori fossero affidati a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile incombente all Assicurato nella sua qualità di committente. La presente estensione di garanzia è valida a condizione che tali lavori siano effettuati con le prescritte licenze e, ai sensi del D.L. 494/96 per i lavori edili a lunga durata, l Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l esecuzione dei lavori. Art. 30 - Esclusione terrorismo Si conviene tra le Parti che la Società non risponde di danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere. Per atto di terrorismo s intende, ai sensi della presente clausola, l uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un 19

gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o d intesa con un organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l opinione pubblica o parte di essa. Per contaminazione s intende, ai sensi della presente clausola, l inquinamento, l avvelenamento o l uso mancato o limitato di beni a causa dell impiego di sostanze chimiche e/o biologiche. Art. 31 - Esclusione danni da amianto Si conviene tra le Parti che la Società non risponde di danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente originati dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto. Art. 32 - Esclusione rischi informatici La presente polizza non copre i danni: a) a dati o software, in particolare qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d esercizio. b) causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio. Art. 33 - Esclusione campi elettromagnetici L assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura derivanti dall emissione di onde e campi elettromagnetici. IL CONTRAENTE ARISCOM S.P.A. 20