Art. 1. Oggetto dell appalto. Art. 2. Corrispettivo del servizio Importo stimato dell appalto ALLEGATO 2

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PROVINCIA DI PIACENZA Settore Risorse Umane, Finanziarie e Patrimoniali. Sistemi Informativi e Statistici. Innovazione Tecnologica. P.O. Economato Provveditorato Art. 1. Oggetto dell appalto Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la Provincia di Piacenza (CIG 5516400549), ed in particolare: o il servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale della Provincia di Piacenza, l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi cui la Provincia di Piacenza è soggetta, l individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell Ente, l analisi delle polizze assicurative esistenti e l individuazione delle coperture occorrenti; o monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; o il supporto tecnico specialistico alla Provincia nell espletamento delle gare, dalla predisposizione dei capitolati alla consulenza nelle varie fasi delle gare, fino alla eventuale valutazione delle offerte; o l assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative dell Ente; o l avviso dei premi in scadenza; o l assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui la Provincia di Piacenza dovesse trovarsi nella veste di danneggiata; o supporto formativo del personale dell Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi. Art. 2. Corrispettivo del servizio Importo stimato dell appalto L attività prestata dal broker, che non comporta alcun onere finanziario diretto a carico della Provincia di Piacenza, viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio). A tale scopo l impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione d onore in merito alla correttezza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi dell amministrazione appaltante, dalla quale risulti che l attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l obiettivo di garantire all amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione. La percentuale della provvigione verrà sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative. 1

Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui la Provincia ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito. Ai soli fini della determinazione degli elementi (es. cauzioni provvisoria, cauzione definitiva, procedura applicabile) legati all entità dell importo contrattuale, si stima in 83.000,00 l entità totale dell appalto complessivamente per i tre anni di durata del contratto, compresa la proroga tecnica. Art. 3. Durata del contratto Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 1 /06/2014; si esclude fin d ora la clausola del tacito rinnovo, ai sensi dell art. 57 del D.Lgs.163/2006. L Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di una proroga tecnica del contratto, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), nelle more dell espletamento di un nuovo procedimento di gara. Art. 4. Situazione assicurativa della Provincia di Piacenza La Provincia di Piacenza ha attualmente in corso i seguenti contratti assicurativi: - Infortuni cumulativa: amministratori, conducenti veicoli ente, conducenti mezzo privato (scadenza 31/12/2014) - Kasko mezzo amministratori e dipendenti in missione o trasferta (29/03/2014) - RC.Auto (scadenza 31/01/2015) - Incendio (scadenza 29/03/2014) - Furto (scadenza 31/05/2014) - RCT/O (scadenza 29/02/2016) - R.C. patrimoniale, compresa c.d. Merloni (scadenza 29/02/2016) - Tutela Giudiziaria (scadenza 30/09/2014) Art. 5. Prestazioni richieste Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni che si elencano in forma indicativa e non esaustiva: 1. consulenza in tema di individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all attività della Provincia di Piacenza, per la definizione degli schemi di polizza relativi ai vari tipi di assicurazione; 2. analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso della gestione del servizio oggetto del presente capitolato; 3. analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione all efficacia e all economicità delle stesse, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell Ente; 4. assistenza nella predisposizione di capitolati speciali d appalto inerenti le procedure di selezione del contraente che la Provincia di Piacenza riterrà di indire per l assunzione di polizze assicurative, assistenza nell individuazione di appropriati criteri di valutazione, nonché nella disamina delle offerte tecniche. 5. rilascio di pareri in merito alle garanzie assicurative prestate da terzi a favore della Provincia di Piacenza a garanzia delle responsabilità da questi derivanti (es. aggiudicatari di contratti d appalto o di concessione, ecc ); 6. analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione alla Provincia delle novità proposte dalle compagnie di assicurazione; 2

7. tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell impatto sulla gestione delle polizze della Provincia di Piacenza; 8. assistenza, durante le fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi; 9. controllo formale e sostanziale dei contratti assicurativi prima della sottoscrizione da parte dell Ente;. 10. tempestiva trasmissione alla Provincia di Piacenza delle polizze, appendici e ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate; 11. trasmissione semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi dell andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità; 12. assistenza agli uffici provinciali competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie di assicurazione con l obbligo, in caso di richiesta espressa da parte della Provincia di Piacenza, di specifica analisi su singolo sinistro; 13. assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo puramente esemplificativo: indicazione termini temporali e dei dati necessitanti per la regolazione premio), segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e modalità per le relative risoluzioni; 14. consulenza telefonica immediata per qualsiasi problematica in campo assicurativo; 15. assistenza diretta, anche con specifici incontri presso la Provincia, per la discussione e la trattazione di sinistri o di altri quesiti di particolare rilevanza; 16. trattative con periti e liquidatori al fine di raggiungere la congruità delle somme liquidate. 17. formazione e aggiornamento in materia assicurativa destinati al personale della Provincia addetto alla gestione delle polizze assicurative. Art. 6. Pagamento dei premi assicurativi Il broker dovrà trasmettere alla Provincia di Piacenza i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze. La Provincia di Piacenza provvederà al pagamento del premio all assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Art. 7. Modalità svolgimento del servizio ed obblighi delle parti La Provincia di Piacenza autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici nei limiti imposti dal rispetto della normativa in materia di affidamento dei pubblici appalti. Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome della Provincia, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Provincia stessa. Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali né può impegnare la Provincia se non preventivamente autorizzato. La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Provincia. 3

Il broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza: 1. esecuzione dell incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d appalto con diligenza e nell esclusivo interesse della Provincia di Piacenza; 2. trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi; 3. obbligo di mettere a disposizione della Provincia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. La Provincia si impegna ai seguenti obblighi: 1. inserire in ciascun capitolato speciale d appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione; 2. comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l assunzione di polizze assicurative, che l incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell Ente. Art. 8. Responsabile del servizio In sede di presentazione dell offerta, con le modalità previste nel disciplinare, l impresa dovrà indicare: o un responsabile del servizio oggetto del presente capitolato, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio; il responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio; o le fasce orarie di presenza ordinaria del responsabile, e le modalità per il suo reperimento e contatto da parte dell Amministrazione provinciale in caso di urgenza; o un sostituto del responsabile, che opererà in caso di eventuale assenza di quest ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio. Art. 9. Responsabilità del broker Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare a far stipulare, modificare o integrare agli organi provinciali competenti; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali competenti. Il broker risponde dei danni causati nell espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto. A garanzia di quanto sopra previsto il broker dovrà essere in possesso di una polizza per la responsabilità civile professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell incarico e dovrà avere il massimale di almeno 2.500.000,00. Art. 10. Garanzia per l esecuzione del contratto Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire apposita garanzia definitiva al momento della stipula del contratto, in applicazione dell art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a titolo di garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, pari al 10% del valore contrattuale (esclusa la proroga) e perciò pari ad euro 71.100,00; Art. 11. Subappalto Il subappalto è vincolato ai limiti di cui all art. 118 del D.Lgs.163/2006. 4

Art. 12. Stipula del contratto L impresa aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto, in forma pubblica amministrativa, entro il termine di cui all art. 11 del D.Lgs.163/2006. A tale scopo si impegna inoltre a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte del competente ufficio provinciale. Ove il termine di cui sopra non venga rispettato, senza giustificato motivo, la Provincia di Piacenza può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall aggiudicazione. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a completo carico dell impresa contraente. L aggiudicatario sarà tenuto a presentare, la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali con un massimale pari o superiore ad 2.500.000,00 depositata presso l IVASS, la dichiarazione d onore, di cui al precedente art. 2, in merito alla correttezza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi dell amministrazione appaltante, dalla quale risulti che l attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l obiettivo di garantire all amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati, ed eventuali altri documenti che si rivelassero necessari all Amministrazione appaltante per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, non acquisibili direttamente dalla stessa. Art. 13. Recesso e risoluzione del contratto Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, la Provincia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 c. c., alla scadenza annuale, previo preavviso al broker da formalizzare entro due mesi dalla scadenza stessa. Si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune. E' riconosciuta alla Provincia di Piacenza la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso, di norma, non inferiore a 30 (trenta) giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R senza che l'aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, nei seguenti casi: a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio; b) qualora venga meno per la Provincia di Piacenza il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati dalla cosiddetta Spending Review, nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio; c) in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto quale, ad esempio, la necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e/o del patto di stabilità (C.d.S. Sez. VI, sentenza 1 febbraio 2013, n. 633); Inoltre la Provincia ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui, tenuto conto anche dell importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip Spa o dalle Centrali di Committenza Regionali successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il contraente non acconsenta alla modifica (principio dell'obbligo di rispetto del benchmark Consip). In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente Capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentate in sede di gara, l Amministrazione provinciale provvederà a diffidare l aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile. 5

In particolare l Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art.1456 codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso del broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste all articolo 5 punti 8 e 9 e all articolo 6 del presente capitolato. Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c. c., la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all art.109 del D.Lgs.209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private). In caso di risoluzione all aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell inadempimento degli impegni contrattuali. Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari Ai sensi dell art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, tutte le operazioni finanziarie relative a lavori, servizi e forniture pubblici devono essere registrate sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. I pagamenti delle fatture emesse a fronte della presente fornitura verranno pertanto effettuati esclusivamente a mezzo dei suddetti conti correnti dedicati. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Gli estremi identificativi dei conti dedicati di cui all articolo 3 comma 1 legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicate alla Provincia di Piacenza entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. E fatto obbligo al soggetto affidatario di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La mancata comunicazione degli estremi identificativi del conto dedicato comporterà la sospensione dei termini previsti per il pagamento delle fatture. E fatto obbligo al fornitore, pena la nullità assoluta del contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. E fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese interessate alla fornitura, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Art. 15. Cessione del contratto e dei crediti A pena di nullità, è vietato all impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto, salvo quanto previsto dall art. 51 del D.Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive del candidato, dell offerente e dell aggiudicatario e dall art. 116 del D.Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell esecutore. La cessione dei crediti è regolata dall art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Art. 16. Responsabile del procedimento e direttore dell esecuzione Il responsabile del presente procedimento ed il direttore dell esecuzione del relativo contratto è la titolare della P.O. Economato Provveditorato, Dott.ssa Elena Malchiodi. 6

Art. 17. Disposizioni particolari La società aggiudicataria ha l obbligo di comunicare alla Provincia di Piacenza ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, ferma restando la facoltà dell amministrazione provinciale di risolvere, in tale ipotesi, il contratto. Art. 18. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell art.13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. I dati sono conservati presso gli uffici dell Ente. Art. 19 Privacy Per la presentazione dell offerta, è richiesto alle ditte di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003. Fermo restando quanto previsto dall art. 290 del DPR n. 207/2010, ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Provincia di Piacenza compete l obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. Finalità del trattamento In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati sono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente, all esecuzione della fornitura nonché dell aggiudicazione, e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. Dati sensibili Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, eventualmente facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990. 7

Diritti del concorrente interessato Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 con la presentazione dell offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. Il concorrente potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ect,: in tal caso l amministrazione aggiudicatrice non consentirà l accesso a tale documentazione semprechè ricorrano le condizioni di cui all art. 13 D.Lgs. 163/2006. Art. 20. Obblighi di riservatezza e segretezza È fatto obbligo all aggiudicatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo se non dietro preventivo consenso da parte dell Ente. In particolare l aggiudicatario dovrà: mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, le informazioni, ed altro materiale; non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell attività contrattuale. L Ente autorizzerà esclusivamente l utilizzo ed il trattamento dei dati, giusto quanto disposto dal D.Lgs.196 del 30/06/2003. Non sarà pertanto necessario che l aggiudicatario debba richiedere il consenso al trattamento dei dati. Art. 21. Foro competente Il foro del Tribunale di Piacenza è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto. Art. 22 Clausole vessatorie Ai sensi dell articolo 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli di seguito specificati: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 20, 21. Art. 23. Norma di rinvio Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché alla Legge n. 792 del 28.11.1984 come riformato dall art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005, ed alle altre norme applicabili in materia. ******************************* 8

INDICE PAG. PROVINCIA DI PIACENZA 1 SETTORE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI. SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI. INNOVAZIONE TECNOLOGICA. 1 P.O. ECONOMATO PROVVEDITORATO 1 ART. 1. OGGETTO DELL APPALTO 1 ART. 2. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IMPORTO STIMATO DELL APPALTO 1 ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO 2 ART. 4. SITUAZIONE ASSICURATIVA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 2 ART. 5. PRESTAZIONI RICHIESTE 2 ART. 6. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI 3 ART. 7. MODALITÀ SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DELLE PARTI 3 ART. 8. RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 ART. 9. RESPONSABILITÀ DEL BROKER 4 ART. 10. GARANZIA PER L ESECUZIONE DEL CONTRATTO 4 ART. 11. SUBAPPALTO 4 ART. 12. STIPULA DEL CONTRATTO 5 ART. 13. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 5 ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 6 ART. 15. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 6 ART. 16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL ESECUZIONE 6 9

ART. 17. DISPOSIZIONI PARTICOLARI 7 ART. 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 7 ART. 19 PRIVACY 7 DATI SENSIBILI 7 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 7 ART. 20. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA 8 ART. 21. FORO COMPETENTE 8 ART. 22 CLAUSOLE VESSATORIE 8 ART. 23. NORMA DI RINVIO 8 10