D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo III



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Transcript:

D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo III Gli Impianti e le Apparecchiature Elettriche RELATORI: Dr. Nicola CARRIERO Dr. Carmineraffaele ROSELLI

Art. 80 comma 1 IL Datore di Lavoro provvede affinchè i materiali le apparecchiature gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati costruiti installati utilizzati mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi elettrici: Contatti elettrici diretti (ex art. 267 D.P.R. 547/55); Contatti elettrici indiretti (ex art. 271 D.P.R. 547/55); Innesco e propagazione incendi (ex art. 267 D.P.R. 547/55); Ustioni (ex art. 285 D.P.R. 547/55); Innesco di esplosioni; Fulminazione diretta e indiretta (ex art. 38-39-286 D.P.R. 547/55); Sovratensioni (ex art. 284 D.P.R. 547/55); Altre condizioni di guasto prevedibili. SANZIONE: Datore di Lavoro Art. 71 sanzionato dall Art. 87 comma 1 lett. b) Arresto da 3 a 6 mesi o Ammenda da. 2000 a. 10.000

Art. 80 comma 2 IL Datore di Lavoro esegue una valutazione dei rischi di natura elettrica, considerando: Condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro, comprese le interferenze; I rischi presenti nell ambiente di lavoro; Tutte le condizioni di esercizio prevedibili. SANZIONE: Datore di Lavoro Art. 17 sanzionato dall Art. 55 comma 1 lett. a) Arresto da 4 a 8 mesi o Ammenda da. 5000 a. 15.000

A seguito della valutazione del rischio elettrico IL Datore di Lavoro: Art. 80 comma 3 Adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti (Art. 71 comma 3); Individua i dispositivi di protezione collettivi ed individuali; Predispone le procedure di uso e manutenzione.

Valutazione dei rischi (esempio) Proviamo a delineare la situazione di una azienda virtuosa: Gli impianti elettrici sono realizzati secondo le norme di buona tecnica; risulta disponibile idonea progettazione dell impianto (Norma CEI 0-2) e Dichiarazione di Conformità (DM 37/08 ex 46/90); Il personale addetto alla manutenzione elettrica è formato e qualificato secondo quanto previsto dalla Norma CEI 11/27 ed è stato giudicato idoneo dal Datore di Lavoro sulla base di formazioni specifiche e documentate. Le principali regole di sicurezza inerenti i lavori elettrici sono oggetto di procedure interne. Esiste un piano di manutenzione programmata per gli impianti elettrici.

Cosa manca? 1. Un censimento dei pericoli a carattere elettrico e delle situazioni di pericolo che si possono verificare, sia nella normale conduzione che in caso di guasti prevedibili. 2. Una analisi delle persone esposte al rischio elettrico che, non sono solo i manutentori elettrici. 3. Una analisi che alcuni lavoratori esposti non sino informati dei rischi, che alcune procedure (ovvie per un elettricista) non siano formalizzate per gli altri lavoratori, che vi siano lavoratori che non hanno seguito una formazione che, invece, sarebbe necessaria ecc. Quindi la valutazione dei rischi elettrici non è solo una formalità prevista per legge ma una opportunità di migliorare realmente le condizioni di sicurezza, regolamentando correttamente tutte le operazioni e attività soggette a rischio, e parallelamente formando adeguatamente il personale esposto. Naturalmente per arrivare al risultato sopra indicato è necessaria qualche cautela; la analisi deve essere effettuata a un sufficiente livello di dettaglio che consenta, per famiglie di impianti (cabine, quadri, apparecchiature bordo macchina ecc.) e di condizioni (esercizio, manutenzione ecc.) di identificare le situazioni di rischio e gli esposti. Non è quindi corretto fare la equivalenza impianto a norma = assenza di rischio.

Infine: La valutazione del rischio elettrico non è una verifica di conformità degli impianti. La parte importante della valutazione è quella relativa ai rischi presenti nell esercizio e nella manutenzione ordinaria di impianti a norma. Qualcuno ritiene che, appaltando interamente all esterno la attività di manutenzione elettrica, la valutazione del rischio con riferimento a tale attività non spetti al datore di lavoro committente; non è così, perché le peculiarità dell impianto e i relativi rischi devono essere comunicati dal committente secondo quanto previsto dall articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 a meno che non si tratti di manutenzione straordinaria o guasto - vista la imprevedibilità e la loro potenziale elevatissima numerosità, è evidente che non si può effettuare una valutazione a priori, ma che la stessa deve essere eseguita preliminarmente all intervento, come del resto previsto dalla CEI 11/48 (considerazione questa che non può essere estesa alla manutenzione ordinaria o programmata). Una valutazione ben fatta porta un certo valore aggiunto in termini di migliore controllo delle situazioni di rischio; anche se spesso emerge che le persone esposte, che andrebbero formate, sono davvero tante.

Art. 81 comma 1-2 all. IX Requisiti di sicurezza Materiali Macchinari Apparecchiature Installazioni Impianti elettrici ed elettronici, devono essere progettati, realizzati e costruiti: Conformi alle disposizioni legislative comunitarie di prodotto recepite; A regola d arte secondo norme di buona tecnica [UNI Ente Nazionale di Unificazione CEI Comitato Elettrotecnico Italiano CEN Comitato Europeo di Normalizzazione CENELEC Comitato Europeo per la Standardizzazione Elettrotecnica IEC Commissione Internazionale Elettrotecnica ISO Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione].

Art. 81 comma 3 Requisiti di sicurezza Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto: delle disposizioni legislative vigenti; delle indicazioni contenute nei manuali d uso e manutenzione delle apparecchiature che ricadono nelle direttive specifiche di prodotto; delle Norme di buona tecnica (All. IX)

Art. 82 Lavori sotto tensione E vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza nonché quando sono verificate le seguenti condizioni: le procedure adottate e le attrezzature utilizzate siano conformi alle norme di buona tecnica; per tensioni nominali non superiori a 1000 V in c.a. l esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal Datore di Lavoro come idonei; per tensioni nominali superiori a 1000 V i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. SANZIONE: Datore di Lavoro Art. 87 comma 1 lett. c) Arresto da 3 a 6 mesi o Ammenda da. 2.000 a. 10.000

Procedure Per i sistemi di categoria I è previsto dalla Norma CEI 11-27 il piano di lavoro e il piano d intervento ; Per i sistemi di categoria II III si fa riferimento alla Norma CEI 11-50 Classificazione dei sistemi in categorie secondo la loro tensione nominale: Sistemi di Categoria 0 (zero): Sistemi a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata). Sistemi di Categoria I (prima): Sistemi a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua. Sistemi di Categoria II (seconda): Sistemi a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 kv compreso. Sistemi di Categoria III (terza): Sistemi a tensione nominale maggiore di 30 kv.

Lavori su impianti elettrici (CEI 11-27) Esercizio degli impianti elettrici (CEI 11-48 EN 501101-1) Persona esperta (PES): persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentire di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l elettricita può creare. Persona avvertita (PAV): persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l elettricità può creare. Persona comune (PEC): persona che non è esperta e non è avvertita. PEI: PES o PAV a cui sono riconosciute le capacità tecniche adeguate ad eseguire specifici lavori sotto tensione.

Lavori su impianti elettrici (CEI 11-27) Esercizio degli impianti elettrici (CEI 11-48 EN 501101-1) Esclusiva pertinenza del Datore di Lavoro: Attribuzione per iscritto della condizione di PES e PAV; Attestazione per iscritto di PEI ai PES e PAV, dell idoneità per lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I; Il D.L. può revocare la condizione di PES, PAV e PEI qualora vengano a mancare al lavoratore i requisiti per l attribuzione di tali qualifiche. La formazione: Livello 1A - conoscenze teoriche (durata non inferiore a 10 ore); Livello 1B conoscenze e capacità per l operatività (lavoro sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I; Livello 2A - conoscenze teoriche (durata minima 4 ore); Livello 2B - conoscenze pratiche.

Art. 83 Lavori in prossimità di parti attive Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o non sufficientemente protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tab. 1 dell All. IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Si considerano idonee le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica. Tab. 1 dell All. IX SANZIONE: Datore di Lavoro Art. 87 comma 1 lett. c) Arresto da 3 a 6 mesi o Ammenda da. 2.000 a. 10.000 Tensione Distanza 1 Kv 3m 10 Kv 3,5 m 15 Kv 3,5 m 132 Kv 5 m 220 Kv 7 m 380 Kv 7 m

Art. 84 Protezione dai fulmini Il Datore di Lavoro Provvede affinchè gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica (CEI 81-10)

All. IV Requisiti dei luoghi di lavoro 1. AMBIENTI DI LAVORO 1.1.8. Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.

Art. 85 Protezione di edifici, impianti, strutture ed attrezzature Il Datore di Lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. SANZIONE: Datore di Lavoro Art. 87 comma 1 lett. c) Arresto da 3 a 6 mesi o Ammenda da. 2.000 a. 10.000

Art. 86 VERIFICHE Comma 1 Ferme restando le disposizioni del D.P.R. 462/01, il Datore di Lavoro provvede affinché: Gli impianti elettrici Gli impianti di protezione dai fulmini Siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Comma 3 L esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell Autorità di Vigilanza. SANZIONE: Datore di Lavoro Art. 87 comma 3 lett. d) Sanzione Amministrativa da. 750 a. 2.500