a) zone di tipo A, a carattere permanente, per cani da ferma e da cerca su selvaggina naturale senza possibilità di abbattimento della stessa;



Documenti analoghi
DISCIPLINA DELLE ZONE PER L'ALLENAMENTO E L'ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA E PER LE GARE CINOFILE (art. 16 L.R. n. 29/94)

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

REGOLAMENTO DELLE ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI E DELLE GARE CINO-VENATORIE

Regolamento provinciale per la costituzione e gestione delle zone addestramento cani e gare cinofile (Delibera di Consiglio n. 37 del 27 aprile 1999)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA DI AREZZO REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE AREE PER LADDESTRAMENTO, LALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI

Alla Provincia di Verona Servizio tutela faunistico ambientale Via S. Giacomo, Verona

PROVINCIA DELL AQUILA

BOZZA REGOLAMENTO DI CACCIA AL CINGHIALE ATC CS3

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

LA VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA. Federica Paolozzi Bologna, 27 aprile 2010

TESTO COORDINATO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA E PER LE PROVE E LE GARE CINOFILE.

VII. Zone di allenamento e addestramento dei cani e per le prove e gare cinofile.

PROVINCIA DI OLBIA -TEMPIO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE ZONE DI ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI DA CACCIA E PER LE GARE CINOFILE

Protocollo n Deliberazione n Estratto dal Verbale delle deliberazioni della GIUNTA PROVINCIALE. Seduta del 19 ottobre 2010 Ore 12,55

Regione Autonoma della Sardegna

Riferimenti normativi

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

PROTOCOLLO PER L AFFIDAMENTO IN GESTIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

INTRODUZIONI DI ARMI, ESPLOSIVI E DI QUALSIASI MEZZO DI DISTRUZIONE E CATTURA DA PARTE DI PRIVATI ALL INTERNO DEL PARCO REGOLAMENTO

ANNATA VENATORIA 2014/2015 VISTO

Qui proteggiamo Natura e Cultura 1

REGOLAMENTO DI GESTIONE AMBIENTALE, FAUNISTICA E VENATORIA DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE VENATORIE E FAUNISTICHE VENATORIE

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI PHONE CENTER ED INTERNET POINT

Il sottoscritto... nato a... (prov...) il... e residente in Comune di... CAP.. (prov...) via... n... Codice Fiscale...

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ESAMI VENATORI E ISCRIZIONE ALL ALBO PROVINCIALE DEI CACCIATORI DI SELEZIONE. Art.

Provincia di Como DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ALIMENTARE, ORNAMENTALE E AMATORIALE

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI

Comune di LOMBRIASCO. Provincia di TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI

Art. 1. Oggetto. 1. La presente legge detta norme sulla detenzione e sul commercio degli animali esotici.

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:

Istituzione del marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine. Regolamento.

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Reg. reg. 17 luglio 1998, n. 1 (1).

Amministrazione Provinciale dell Aquila

Con sede legale in (Via/Corso/Piazza )...n. Comune di..prov.. CAP.. Tel... Fax.

PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO

Città di Castiglione delle Stiviere

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

TESTO COORDINATO. L.R. 16 giugno 2008, n. 36.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998

CITTA DI SAN MAURO TORINESE

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

Disciplinare per violazioni in materia di caccia

COMUNE DI LESSONA. Provincia di Biella

DETERMINAZIONE. Estensore CAPRARI CARLO. Responsabile del procedimento CARLO CAPRARI. Responsabile dell' Area O. GUGLIELMINO

ALLEGATO B alla delibera n. 600/13/CONS del 28 ottobre 2013

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

dalla partecipazione a gare cinofile;

Il sottoscritto nato a il res. a via n. C.F. in qualità di della Società/Associazione C.F. con sede a prov in Via n.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

1. Premessa e definizioni

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza

Il concetto di gestione dei rifiuti

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELL AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI DI PARCO CESARE TOSCHI

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE IN CASO DI SPOSTAMENTO DEL PRESTATORE

Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali

D.D.L. concernete "Disciplina del regime in deroga in attuazione della Direttiva 79/409/CEE" relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

Città di Maratea REGOLAMENTO COMUNALE PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI ACCALAPPIATURA CANI E GESTIONE DEL CANILE COMUNALE. INDICE TITOLO I FINALITA E OGGETTO TITOLO II CATTURA CANI VAGANTI

PIANO REGIONALE ATTIVITA ESTRATTIVE (P.R.A.E.)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI PER LA SOSTA IN AREE RISERVATE

- l art. 21 del C.C.N.L. Area del Comparto dell 1/9/95; - l art. 22 del C.C.N.L. Area del Comparto del 21/09/01;

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006.

REGOLAMENTO PREINSEGNE ATTIVITA RICETTIVE

PROVINCIA DI VERCELLI

DISCIPLINA DELLE ZONE PER L'ALLENAMENTO E L'ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA E PER LE GARE CINOFILE (ART. 16 L.R. N. 29/94).-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI CON CINERARI PER ANIMALI D AFFEZIONE, DENOMINATI

ADEMPIMENTI PRATICI CHE IL DOTTORE COMMERCIALISTA DEVE SEGUIRE PER POTER TENERE LIBRI E DOCUMENTI IN MATERIA DI LAVORO

REGOLAMENTO DEI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13 CAPO I

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE IL PARERE per SANATORIA EDILIZIA

COMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE TURISMO AVVISO PUBBLICO

PROVINCIA DI SAVONA REGOLAMENTO DELLE UNITA DI GESTIONE PER LA CACCIA ALLA LEPRE NELLA PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO ADOZIONE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE

APPALTO N. 517 DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONE

BREVI CENNI SULLE NOVITA INTRODOTTE NEL DM 19 MARZO 2015 STRUTTURA D.M. 19 MARZO 2015

LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A)

ART. 2 Modalità di abilitazione

COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO. Regolamento della manifestazione Mercatino dell usato non professionale

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER SALA GIOCHI

Transcript:

REGOLAMENTO PER L ALLENAMENTO E L ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA E PER LE PROVE E GARE CINOFILE (ART. 16 L.R. N. 29/1994) (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 05/07/2012) ART. 1 - FINALITA Il presente regolamento disciplina le zone per l addestramento ed allenamento dei cani da caccia e per le prove e le gare cinofile ai sensi dell art. 16 della L.R. 1.7.94, n. 29, secondo quanto stabilito nel Piano Faunistico-venatorio Provinciale. ART. 2 - CLASSIFICAZIONE Le zone per l addestramento, l'allenamento, le prove e le gare cinofile (Z.A.C.), anche nei periodi di caccia chiusa, sono di quattro tipi: a) zone di tipo A, a carattere permanente, per cani da ferma e da cerca su selvaggina naturale senza possibilità di abbattimento della stessa; b) zone di tipo B, a carattere permanente, per cani da ferma e da cerca su selvaggina di allevamento, con o senza possibilità di abbattimento; c) zone di tipo C, a carattere permanente, per cani da seguita con o senza possibilità di abbattimento, nonché zone specifiche per addestramento, allenamento, prove e gare di Terriers e Bassotti in tana artificiale; d) zone di tipo D, a carattere transitorio, senza possibilità di abbattimento, istituite per gare e prove di lavoro di interesse locale, regionale, nazionale ed internazionale. ART. 3 - ZONE DI TIPO A Le zone di tipo A sono a carattere permanente, per prove e gare e per l addestramento e l allenamento di cani da ferma e da cerca su selvaggina naturale, senza abbattimento. Le zone di tipo A devono avere a disposizione una superficie unitaria sufficiente all aggregazione di almeno una piccola popolazione autoctona di selvaggina autoriproducentesi di specie che possa avere interesse cinofilo/venatorio (500-1.500 ha). In tali zone le attività di addestramento cinofilo sono sospese dal 15 aprile al 15 luglio. Nel restante periodo le attività di addestramento sono consentite ogni giorno e saranno sospese dalle ore 16.00 in autunno e inverno e dalle ore 20.00 in primavera ed estate. L accesso in tali zone alle persone preventivamente autorizzate dal gestore dovrà essere previsto seguendo uno specifico regolamento di gestione che, oltre alle norme di carattere generale, stabilisca la durata dei turni (che non dovranno superare, di norma, i trenta minuti/coppia) e preveda la messa a riposo di definite porzioni di aree, in determinati giorni, da riportare anche cartograficamente. Pagina 1 di 6

ART. 4 - ZONE DI TIPO B Le zone di tipo B sono a carattere permanente, per prove e gare e per l addestramento e l allenamento di cani da ferma e da cerca su selvaggina allevata, con o senza possibilità di abbattimento. Le zone di tipo B dovranno avere una superficie unitaria compresa entro i 100 ha e dovranno essere situate in aree a scarsa vocazione faunistica nelle quali si potranno utilizzare la pernice rossa, la starna, la quaglia ed il fagiano. Per pernice rossa e quaglia non è ammessa l'immissione sul territorio di forme alloctone (es. Quaglia giapponese) né ibridi (es. Quaglia europea x Quaglia giapponese, Pernice rossa x Ciukar). Nelle zone di tipo B le attività cinofile possono essere condotte tutto l anno, per tutti i giorni, da un ora prima del sorgere del sole al tramonto. Le immissioni di selvaggina sono effettuate a cura del responsabile della gestione o dalle persone dallo stesso delegate. Fatte salve nuove disposizioni normative, gli esemplari di selvaggina immessi per addestramento e allenamento sono esenti dall'obbligo di anellatura o marchiatura ai sensi degli artt 13 e 15 comma 2 del Regolamento regionale n 1/98; ai sensi della norma sopra richiamata, gli esemplari impiegati per gare e prove cinofile devono essere anellati. ART. 5 - ZONE DI TIPO C Le zone di tipo C sono a carattere permanente, per prove e gare e per l addestramento e l allenamento dei cani da seguita su selvatici di allevamento con possibilità di abbattimento, nonché zone specifiche per addestramento, allenamento, prove e gare di cani da sangue o da tana, da attuarsi su percorsi appositamente predisposti. In dette zone, potranno essere utilizzati esclusivamente cinghiali e lepri di allevamento. Le zone di tipo C sono da costituirsi su territori boscati con scarsa vocazione faunistica, recintati la cui superficie non può essere inferiore a 10 ha per la lepre e a 50 ha per il cinghiale. La Provincia potrà, valutata l'orografia del luogo e le caratteristiche dello stesso quando idonee a salvaguardare l incolumità degli ausiliari e dei selvatici di allevamento all uopo utilizzati, autorizzare per il cinghiale anche zone di tipo C di estensione minore e comunque non inferiori a 30 ha. L immissione dei selvatici di allevamento è effettuata a cura del responsabile della gestione o suo delegato. Per il cinghiale, le aree recintate devono essere predisposte in maniera da impedire la fuoriuscita degli animali. All interno di detti recinti è consentita esclusivamente la presenza di soggetti appartenenti allo stesso sesso e tutti i soggetti immessi devono provenire da allevamenti nazionali ed appartenere alla specie Sus scrofa ed essere marchiati con gli estremi di identificazione dello stesso. Il numero di esemplari di cinghiale contemporaneamente presenti non dovrà superare il rapporto di 1 esemplare/10 ettari. La Provincia potrà, valutata l'orografia del luogo e le caratteristiche dello stesso quando idonee a salvaguardare l incolumità degli ausiliari e dei selvatici di allevamento all uopo utilizzati, autorizzare zone di estensione non inferiore a 10 ha esclusivamente adibite per l addestramento di cuccioli di età non superiore ai 18 mesi, comprovata da documentazione al seguito atta a dimostrarne l'età. Il numero di cinghiali contemporaneamente presenti in tali zone dovrà essere non inferiore a due e non superiore a tre. Valutate le condizioni orografiche della Z.A.C. e le cautele ivi predisposte per la tutela degli ausiliari e dei selvatici di allevamento nonché il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 544 bis e 727 Cp., la Pagina 2 di 6

Provincia potrà con l'atto di autorizzazione, vietare o limitare l'abbattimento dei cinghiali che in ogni caso non potranno essere liberati sul territorio. Il ricambio annuale dei capi non potrà essere superiore a 8 mute. L accesso a tali zone dovrà essere previsto seguendo uno specifico regolamento interno che preveda la durata dei turni e adeguati periodi di messa a riposo. Il responsabile della gestione tiene apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla Provincia, in cui deve iscrivere ogni capo in entrata e prima dell'uscita dalla zona. ART. 6 - ZONE A CARATTERE TRANSITORIO TIPO D La Provincia, su richiesta delle Associazioni venatorie riconosciute, delle Associazioni cinofile riconosciute dall E.N.C.I. e degli Ambiti Territoriali di Caccia, con un preavviso di almeno 30 giorni, può individuare per eventuali necessità cinofile contingenti (prove di lavoro o gare cinofile locali, regionali, nazionali ed internazionali) aree transitorie con divieto di abbattimento della selvaggina naturale o di allevamento che comunque non potranno avere complessivamente un utilizzo superiore a 30 giorni. Le zone a carattere transitorio, denominate zone D, possono essere istituite, sentito l'atc territorialmente competente, anche se non previste dal Piano Faunistico-venatorio Provinciale. ART. 7 - MANIFESTAZIONI CINOFILE ALL INTERNO DI ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI AUTORIZZATE. Abrogato in quanto le disposizioni sono già incluse negli artt. 4 e 9. ART. 8 - PROVE CINOFILE SU SELVAGGINA NATURALE ALL INTERNO DI ZONE PROTETTE E NEL TERRITORIO DEGLI ATC/CA Le prove cinofile a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale riconosciute dall E.N.C.I., su selvaggina naturale, fermo restando il divieto di sparo e l uso temporaneo dei relativi territori, sono autorizzate dalla Provincia; possono essere altresì consentite dalla Provincia nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi, nonché nei parchi regionali, nelle riserve naturali e nelle riserve demaniali previe intese con gli enti gestori, nel solo periodo 15 luglio - 15 settembre di ogni anno, da un ora prima del sorgere del sole al tramonto. Tali attività, se comprese in zona Alpi, possono essere effettuate nel periodo 1 agosto 15 settembre. Nel restante territorio agro-silvo-pastorale possono essere autorizzate in ogni periodo dell'anno, fatte salve eventuali limitazioni per effetto di norme diverse. La medesima zona non potrà essere utilizzata per più di 30 giorni all'anno. La durata massima di ogni manifestazione non dovrà essere superiore a 3 giorni. La richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata alla Provincia con un preavviso di almeno 30 giorni e dovrà indicare la specifica località ove si svolgerà la prova, nonché il programma della stessa (data, orari, tipo di manifestazione ed ogni altro elemento utile). Pagina 3 di 6

ART. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI La Provincia affida la gestione delle zone permanenti per l'allenamento e addestramento cani e per le gare cinofile, ai sensi dell art. 16 della L.R. n. 29/94, ad Associazioni venatorie riconosciute, ad Associazioni cinofile riconosciute dall E.N.C.I., ad Associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli o conduttori agricoli singoli od associati, ovvero costituiti in azienda faunistico-venatoria o azienda agrituristico-venatoria, ovvero agli Ambiti Territoriali di Caccia. L istanza di richiesta per ottenere il rilascio dell autorizzazione, redatta in carta legale, dovrà essere inoltrata alla Provincia corredata da: planimetria o cartografia in scala 1:10.000 della zona individuata e destinata alle attività cinofile per le zone di tipo A, B, C, D: titoli in base al quale è stata ottenuta la disponibilità dei terreni su cui ricade la zona destinata all addestramento ed allenamento cani da caccia (concessione, affitto, comodato, acquisto, consenso del proprietario e/o conduttori dei fondi); tali atti possono essere sostituiti da autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; identificazione del responsabile della gestione; regolamento di gestione; marca da bollo secondo le vigenti leggi Al fine del rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 357/1997 e s.m.i., i soggetti che chiedono l'autorizzazione a gestire zone per l'allenamento e addestramento cani e per le gare cinofile non previste nel Piano Faunistico-venatorio provinciale ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario o nelle Zone a Protezione Speciale devono presentare la documentazione occorrente al fine di consentire la valutazione di incidenza. Il regolamento di gestione dovrà rispettare altresì le prescrizioni contenute ai punti precedenti e la normativa sia statale che regionale vigente in materia e, nell ambito del periodo giornaliero di addestramento, dovranno essere previste turnazioni della zona nonché la salvaguardia della selvaggina immessa. La Provincia potrà disporre apposito sopralluogo e richiedere integrazioni alla documentazione, per valutare la congruità dell'istanza. Verificata la regolarità e la congruità dell istanza, in relazione alle norme vigenti, verrà rilasciata l autorizzazione alla gestione del campo di addestramento nella quale sarà indicato anche il periodo di validità. Le attività cinofile potranno essere svolte dagli interessati quando muniti delle prescritte polizze assicurative RCT ed infortuni di cui all art. 12 della L. 157/1992 e del permesso di accesso rilasciato dal gestore della zona. Nelle zone di tipo B e di tipo C, il fruitore dovrà essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia, in corso di validità, nel caso si effettui l abbattimento. Sono vietate, per qualsiasi motivo, uscite dei cani dai confini della zona di addestramento. Qualora ciò si verificasse, il proprietario e/o conduttore è obbligato al recupero del cane nel più breve tempo possibile. I capi di allevamento immessi devono essere accompagnati da documentazione attestante la legittima provenienza e da certificazione sanitaria rilasciata dagli organi competenti.. Pagina 4 di 6

Chiunque eserciti attività di addestramento, ovvero organizzi manifestazioni cinofile o vi partecipi deve adottare oltre alle disposizioni di cui sopra, ogni eventuale ulteriore misura e precauzione atta a salvaguardare il principio di non maltrattamento degli animali (art. 727 codice penale). La Provincia declina qualsiasi forma di responsabilità verso terzi, Associazioni od Enti autorizzati, nonché verso persone, cose o animali per eventuali sinistri od incidenti che possano verificarsi nel corso delle attività e manifestazioni cinofile. E' obbligo del gestore richiedere le prescritte autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S. e dalle altre norme vigenti in materia, agli Enti e/o organi competenti. ART. 10 - TABELLAZIONE Le zone per l allenamento, l addestramento dei cani e le gare cinofile devono essere delimitate da apposite tabelle di cm 25 per cm. 33, apposte e mantenute a cura dei gestori, recanti l indicazione del tipo di zona e collocate in modo che siano visibili l una e dall altra con la scritta verso l esterno della zona. Le tabelle devono essere a fondo colorato con scritta in bianco o in nero, a seconda del tipo di zona, nel modo seguente: Zona A - colore verde Zona B - colore azzurro Zona C - colore rosso Zona D - colore giallo abrogato ART. 11 - NORMA TRANSITORIA ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI L autorizzazione ha validità massima di 5 anni e comunque entro il periodo di vigenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale e potrà essere rinnovata, se non contrasta con la nuova stesura. Le zone di tipo C saranno rinnovate a richiesta del gestore. Nel periodo di validità dell'autorizzazione il titolare è obbligato a comunicare all'amministrazione Provinciale ogni eventuale variazione inerente i presupposti della stessa. Nelle zone a carattere permanente è vietato l esercizio della caccia. La Provincia potrà disporre con l'atto autorizzativo particolari e motivate limitazioni alle facoltà di cui al presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia. ART. 13 - SANZIONI Ferme restando le sanzioni amministrative e penali stabilite dagli artt. 30 e 31 della Legge 11.2.1992, n. 157, nonché le relative sanzioni accessorie stabilite dal successivo art. 32 della stessa Legge, per la violazione delle disposizioni regionali e provinciali, ivi compresa, pertanto, l inosservanza del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 52 ad Euro 306 (ex art. 49 comma 1, L.R. 1.7.1994, n.29) e per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L inosservanza delle presenti disposizioni regolamentari da parte del gestore, comporta la sospensione Pagina 5 di 6

per almeno 30 giorni e, in caso di recidiva, la revoca dell autorizzazione. Per la violazione del divieto di abbattimento della selvaggina nelle zone di tipo A, oltre alla sanzione sopra indicata, si applica immediatamente la revoca dell autorizzazione. La vigilanza del presente Regolamento è affidata ai soggetti individuati nell art. 27 della L.157/92. Pagina 6 di 6