CONVENZIONE. Tra. Articolo 1 - Norme generali



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CONVENZIONE Tra La Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale (di seguito FISDIR), con sede in Roma, Via Flaminia Nuova 830, nella persona del Presidente pro tempore Marco Borzacchini, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima federazione e L Ente di Promozione Sportiva Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN)(di seguito: EPS) con sede in Roma Via L. Bodio 57, nella persona del Presidente pro tempore Francesco Proietti, domiciliato per la carica presso la sede legale dell Ente suddetto, Premesso che la Legge 189/2003 prima e il D.P.C.M. dell 08/04/2004 hanno attribuito al Comitato Italiano Paralimpico, il ruolo di ente preposto al riconoscimento e coordinamento dell attività sportiva per persone disabili sull intero territorio nazionale ; che ai sensi dei suddetti atti normativi, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, il CIP attraverso i Dipartimenti Sportivi e le Entità da esso riconosciute coordina e disciplina l organizzazione sportiva agonistica e promozionale degli sport praticati dalle persone disabili; che la FISDIR, riconosciuta in data 22 febbraio 2009 dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quale federazione sportiva paralimpica, ha tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere e disciplinare la pratica sportiva rivolta alle persone con disabilità intellettiva e relazionale e le attività ad essa connesse; che la FISDIR è affiliata all organismo internazionale che disciplina lo sport per disabilità intellettiva INAS-FID (International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability) già membro dell IPC (International Paralympic Committee), organismo preposto alla gestione delle Paralimpiadi; che l EPS, già riconosciuto quale Ente di Promozione Sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ha tra i suoi fini istituzionali di contribuire senza alcuna forma di discriminazione allo sviluppo tra tutti i cittadini della pratica sportiva quale veicolo di promozione sociale, nonché alla crescita sociale e culturale dell'individuo. la FISDIR e l EPS concordano sulla necessità di concertare un azione comune per diffondere la pratica sportiva tra le persone con disabilità intellettiva relazionale e a tal fine convengono quanto segue: Articolo 1 - Norme generali 1.1 La FISDIR e l EPS, in ragione dei loro scopi sociali e nel riconoscimento delle specifiche reciprocità, finalità e prerogative, convengono la volontà e l impegno di concordare e

definire rapporti di collaborazione nell ambito delle attività sportive praticate da atleti con disabilità intellettiva e relazionale. I rapporti di collaborazione saranno impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle due Associazioni e dei loro tesserati. Essi disciplineranno, nel rispetto dei propri Statuti associativi, le attività organizzative e partecipative dei tesserati delle due Associazioni con finalità comuni e con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale. Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione ed a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell ambito delle attività sportive praticate da atleti con disabilità intellettiva e relazionale. 1.2 I rapporti di collaborazione riguarderanno in particolare: 1. l affiliazione delle società e il tesseramento delle persone; 2. l organizzazione di manifestazioni e i calendari di attività; 3. la partecipazione alle gare; 4. la formazione dei quadri tecnico-dirigenziali; 5. l uso degli impianti sportivi; 6. le iniziative culturali. Articolo 2 - L affiliazione delle società e il tesseramento delle persone 2.1 Le società affiliate all EPS, fermo restando il rispetto delle norme federali, tecniche ad amministrative in merito alla partecipazione alle gare, possono prendere parte a tutte le manifestazioni promozionali indette dalla FISDIR a livello territoriale. 2.2 Le società affiliate alla FISDIR, a pari condizioni, possono partecipare a tutte le manifestazioni territoriali organizzate dall EPS. 2.3 A livello nazionale la partecipazione delle società affiliate alle manifestazioni indette dai due organismi presuppone in ogni caso l affiliazione agli stessi. 2.4 Nel caso società già affiliate all EPS intendano partecipare a manifestazioni sportive agonistiche indette dalla FISDIR dovranno procedere a regolare affiliazione alla FISDIR stessa. Nel qual caso le società già affiliate all EPS non dovranno presentare alcuna documentazione legale ma sarà sufficiente un certificazione rilasciata dall EPS. 2.5 I termini campionato italiano e campione italiano per tutte le categorie e, riferiti all attività internazionale, squadra italiana o nazionale (atleti azzurri) possono essere utilizzati esclusivamente dalla FISDIR, l EPS può utilizzare solo il termine campionati nazionali EPS. 2.6 L EPS, ai fini della tutela sanitaria degli atleti con disabilità intellettiva relazionale, prende atto delle norme regolamentari emanate dalla FISDIR, impegnandosi a recepirle nei propri regolamenti.

Articolo 3 L organizzazione di manifestazioni e i calendari di attività 3.1 Gli organi territoriali della FISDIR e dell EPS concorderanno in un unico calendario le date delle rispettive manifestazioni promozionali. Le manifestazioni della FISDIR avranno in ogni caso la precedenza sulle manifestazioni indette dall EPS. Si conviene, in ogni modo, l obbligo di reciproca comunicazione almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell evento. 3.2 Le Parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della manifestazione. Articolo 4 Partecipazione alle gare 4.1 La FISDIR consentirà la partecipazione di atleti con disabilità intellettiva e relazionale tesserati per le società dell EPS, purchè in regola con il tesseramento, con le norme per la tutela sanitaria e con la copertura assicurativa previste dall EPS, a tutte le manifestazioni promozionali indette dalla FISDIR a carattere territoriale. 4.2 I tesserati a società affiliate alla FISDIR, a pari condizioni, potranno partecipare a tutte le manifestazioni territoriali organizzate dall EPS. 4.3 Oltre gli atleti, anche i tecnici, gli accompagnatori, ecc. delle società partecipanti agli eventi dovranno essere in regola con il relativo tesseramento come stabilito dai due organismi. 4.4 Tutti i partecipanti alle gare dovranno essere in possesso della relativa tessera di appartenenza alla FISDIR e/o all EPS valida per l anno in corso ed esibirla su richiesta degli organizzatori e/o dei giudici di gara. Articolo 5 Sperimentazione di nuove attività sportive 5.1 In considerazione che la FISDIR, pur avendo caratteristiche di federazione multidisciplinare, riconosce un numero definito di discipline sportive, l EPS potrà sperimentare la pratica non agonistica di nuove discipline al fine di ampliare l offerta sportiva dedicata alla disabilità intellettiva e relazionale. 5.2 Le manifestazioni sportive delle discipline non riconosciute dalla FISDIR cadono interamente sotto l egida dell EPS e quindi presuppongono l affiliazione delle società e il tesseramento degli atleti all EPS stesso. 5.3

Al fine di consentire alla FISDIR debita conoscenza delle attività sportive attivate, l EPS resta impegnato a comunicare annualmente alla FISDIR l elenco delle discipline sportive praticate dal atleti con disabilità intellettiva e relazionale nell ambito della propria organizzazione. Articolo 6 - La formazione dei quadri tecnico-dirigenziali 6.1 La FISDIR supporta l azione dell EPS diretta alla formazione dei propri quadri tecnici e dirigenziali per l attività promozionale. 6.2 Tale assistenza si può concretizzare: in una consulenza generica; nell utilizzazione di esperti federali della FISDIR nell ambito dei corsi formativi dell EPS, concordando le modalità di svolgimento con la FISDIR. I costi del personale saranno a carico degli organizzatori; nella partecipazione di esponenti dei quadri dell EPS ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla FISDIR, sia a livello nazionale che periferico. Articolo 7 L uso degli impianti sportivi 7.1 La FISDIR e l EPS si impegnano a sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le scuole, etc. una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici. 7.2 L EPS, compatibilmente con i propri calendari sportivi, si impegna a concedere gratuitamente alla FISDIR gli impianti sportivi che gestisce sul territorio in occasione di eventi ufficiali da questa indetti sia a livello locale che nazionale. 7.3 Le parti inoltre si impegnano, nel comune interesse, a concordare l uso degli impianti di proprietà degli Enti e delle scuole locali a beneficio e con reciproca soddisfazione dei propri organi territoriali e delle Società affiliate. Articolo 8- Le iniziative culturali La FISDIR e l EPS concordano, nell ambito delle iniziative culturali, di attivare congiuntamente una serie di iniziative che principalmente possono essere riassunte in: diffusione di testi e pubblicazioni, abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste per i propri tesserati, organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale su specifiche tematiche dello sport praticata da persone con disabilità intellettiva e relazionale e per le quali andranno di volta in volta, con opportuno accordo, stabilite le modalità di intervento operativo. Articolo 9 Accordi regionali migliorativi La presente convenzione firmata dai rispettivi Presidenti nazionali della FISDIR e dell EPS ha validità su tutto il territorio nazionale. In considerazione delle nuove competenze