I tagli alle pensioni sono in contrasto con la Costituzione



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Legge di stabilità 2014 I tagli alle pensioni sono in contrasto con la Costituzione Giuseppe Farina 1. È una mostruosità la legge di stabilità 2014 licenziata dal Senato: comprende 531 commi. Ciò è indice di incapacità di sintesi, di incapacità selettiva, di insufficiente tecnica legislativa. 2. E la stessa alluvione delle disposizioni creerà difficoltà per tutti i cittadini, senza che i danni, così recati alla collettività siano messi a raffronto, in un bilancio oggettivo, con i possibili benefici recati da quelle 531 regole nuove. 3. I tagli sulle pensioni, che vi sono disposti, riguardano una fascia fra le più deboli dei cittadini, quella degli anziani. Non è possibile sapere se è mancata l avvedutezza politica. Certo è che ne è manifesta l illegittimità costituzionale, dovuta ad ignoranza o a malizioso disprezzo di sentenze, anche recenti, della Corte. 4. Una prima disposizione stabilisce che la rivalutazione annuale dei trattamenti di pensione delle sole gestioni obbligatorie (sic) che è prevista da decenni e attualmente dall art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è data, nel triennio 2014/2016, nella misura del 100% soltanto per quelle fino a circa 1500 euro lorde mensili. Sono date misure progressivamente inferiori di rivalutazione alle pensioni fino a 4.000 euro lordi. Le pensioni superiori perdono totalmente ogni difesa rispetto al costo della vita. 5. Queste norme presentano più profili di illegittimità costituzionale (1): a) sono misure eccezionali di risanamento del bilancio statale. Ma, in contrasto con questo connotato, sono state ripetute per più anni: 1

dal 2000 la rivalutazione è stata già permanentemente ridotta per i trattamenti superiori a tre volte il trattamento minimo INPS; nel 2008 la rivalutazione è stata esclusa per i trattamenti superiori ad otto volte il trattamento in parola; nel 2012 e 2013 la rivalutazione è stata esclusa per i trattamenti superiori a tre volte il trattamento minimo INPS (poco più di 1.450 euro); b) il mancato adeguamento delle pensioni che partono da una base che può certamente dirsi indicativa di uno stato di reddito ancora insufficiente ne comporta una permanente, non già temporanea diminuzione (1); c) l onere che ricade sui titolari delle pensioni, e che è destinato a diminuire il disavanzo statale, ha natura tributaria, ma è per ciò solo illegittimo perché non ricade su tutti i redditi. Si deve qui ricordare che, secondo ripetute sentenze di Corte costituzionale e Cassazione, la pensione è retribuzione differita, sicché non dovrebbe che avere il medesimo trattamento tributario dei redditi da lavoro dipendente. 6. Su tutti i profili di illegittimità costituzionale si è già pronunziata la Corte costituzionale con riguardo a redditi diversi dalle pensioni, ma di ciò non si dà nessuna cura chi ha proposto, né chi in Parlamento approva misure del genere. L ennesimo sacrificio imposto ai titolari di pensione con la legge 2014 di cosiddetta stabilità riduce soltanto i loro redditi, che sin quando non saranno dichiarati non meritati e non dovuti, corrispondono, secondo le leggi della Repubblica, al risparmio accumulato con i contributi per ciascuna pensione versati. Sotto questo aspetto si disconosce il valore dei contributi in modo surrettizio e, ancora più illegittimamente, senza analoga riduzione di quelli corrisposti, nei medesimi periodi fatti valere da molti pensionati, dai lavoratori attivi. La disparità di trattamento fra pensionati e percettori di altri redditi è palese. 7. Una seconda misura della legge di stabilità sottopone ad una tassazione straordinaria le pensioni d oro. È questa la formula che, già per la sua approssimazione, è da censurare, ma che soddisfa chi si contenta di regole abborracciate, ma contrarie ai princìpi fondamentali della Costituzione. 2

Ci saranno infatti alcuni, più attenti, che avranno dubbi nel pensare che debbano essere così definite quelle che superano i 7.000 euro lordi mensili. Ed altri, più sensibili a ciò che insegna la Corte costituzionale, che capiranno che un giuoco di parole, come quello di definire contributo un onere imposto alle pensioni superiori a quella cifra, non può mutarne la natura (si veda la sentenza riportata alla nota 2). 8. Ed infatti, nel maggio del 2013, la Corte costituzionale, ha sancito l illegittimità di un analoga misura, di onerosità lievemente minore, stabilita nel luglio 2011 a carico delle pensioni maggiori (2). Ed ha contemporaneamente ricordato quali sono gli oneri che hanno natura tributaria ed avvertito che essi devono far carico alla generalità dei contribuenti. 9. Bene. L ineffabile legislatore per i pensionati ha infilato accanto alla perla della ridotta o negata rivalutazione delle pensioni, la resurrezione dell imposta sulle pensioni maggiori, definendola contributo destinato alle gestioni assicurative. Senza curarsi dell incongruenza di non disporre lo stesso contributo a carico dei lavoratori dipendenti con identici redditi (che prima di tutti sono tenuti a contribuire alle gestioni previdenziali, giacché i pensionati vi hanno già provveduto). E ignorando quel che la Corte costituzionale ha stabilito pochi mesi or sono. 10. È un legislatore inconsapevole o incompetente? NOTE (1) È costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione, l'articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,. nella parte in cui dispone che, per il personale. non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte 3

in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21; ciò in quanto la disciplina censurata eccede i limiti del raffreddamento delle dinamiche retributive, in danno di una sola categoria di pubblici dipendenti. Infatti, in primo luogo, l'intervento legislativo per il solo personale della magistratura eccede l'obiettivo di realizzare un "raffreddamento" della dinamica retributiva ed ha, invece, comportato una vera e propria irragionevole riduzione di quanto già riconosciuto sulla base delle norme che disciplinano l'adeguamento; in secondo luogo, oltre ad essere disposto non solo un raffreddamento della dinamica retributiva, bensì una riduzione di quanto già spettante per il 2012, è stato impedito qualsiasi recupero di tale progressione, con l'imposizione di un "tetto" per il conguaglio dell'anno 2015, determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014, scollegato peraltro dalle esigenze di bilancio che governano il provvedimento, escludendo pertanto il triennio 2011-2013 e con un effetto irreversibile, sicché tale disciplina, in quanto suscettibile di determinare effetti permanenti del blocco dell'adeguamento soltanto per le categorie interessate dal medesimo blocco, determina per ciò stesso la violazione dell'art. 3 Cost., per ingiustificata disparità di trattamento; inoltre l'intervento normativo in questione comporta che i magistrati [nel caso in esame i pensionati], in quanto esclusi dalla possibilità di interloquire in sede contrattuale, si possono giovare degli aumenti contrattuali soltanto con un triennio di ritardo (Da Corte costituzionale sent. n 223 del 2012). Norma oggetto del giudizio: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 22, Legge 30/07/2010 num. 122 Parametri costit. e Rif. normativi: Costituzione art. 3, Costituzione art. 100, Costituzione art. 101, Costituzione art. 104, Costituzione art. 108 (2) È costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 18, comma 22- bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 24, comma 31- bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la quale, disponendo che, a decorrere dal 1 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro 4

lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro. Infatti la disposizione censurata, che si configura quale intervento di perequazione avente natura tributaria, presenta identità di ratio rispetto sia all'analoga disposizione già dichiarata illegittima (sent. n. 223 del 2012), sia al contributo di solidarietà (l'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011) del 3 per cento sui redditi annui superiori a 300.000 euro, quest'ultimo assunto anche quale tertium comparationis, dato che, al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha imposto ai soli titolari di trattamenti pensionistici, per la medesima finalità, l'ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura, attraverso una ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi, determinando un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita. (Da Corte costituzionale sent. n. 116 del 2013) Circa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per caratterizzare il prelievo come tributario, v. citate sentenze n. 223 del 2012; n. 141 del 2009; n. 335, n. 102 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005. - Circa la particolare tutela riconosciuta ai trattamenti pensionistici, v. citate sentenze n. 30 del 2004, n. 409 del 1995, n. 96 del 1991. - Sul controllo della Corte in ordine alla lesione dei principi di cui all'art. 53 Cost. come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., sull'uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, v. citata sentenza n. 111 del 1997. - In senso analogo, circa interventi di stabilizzazione della finanza pubblica, sentenza n. 223 del 2012. - Sul trattamento pensionistico ordinario quale retribuzione differita, v. citate sentenza n. 30 del 2004, ordinanza n. 166 del 2006. (nota alla massima ufficiale riportata sopra). Norma oggetto del giudizio: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 22, Legge 15/07/2011 num. 111, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 31, Legge 22/12/2011 num. 214 Parametri costit. e Rif. normativi: Costituzione art. 3, Costituzione art. 53 5