CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PEDOTO, BENAMATI, BOCCI, FERRANTI, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MATTESINI, SANGA, SARUBBI



Documenti analoghi
Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 644

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRIMÌ, LENZI. Disposizioni per il potenziamento del sistema delle specializzazioni mediche e dell area sanitaria

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di formazione specifica in medicina generale

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di formazione specialistica in medicina generale e cure primarie

DISCIPLINA FISCALE DELLE BORSE E DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

Protocollo di intesa. tra

Protocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE LAZIO.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739

Bozza di disegno di legge delega in materia di gestione e sviluppo delle risorse umane ex art.22 Patto per la salute

TIROCINI FORMATIVI L INDENNITA COSTITUISCE REDDITO ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d

Ai Professori Direttori delle Scuole di Specializzazione in Medica e chirurgia Loro Sedi. UMS Prot /12/2007

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Nuove norme in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità e di insegnanti di sostegno

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NOCERA, FRONZUTI

Prof. Tarcisio Niglio CURE PALLIATIVE

Ministero della salute

DELIBERAZIONE N. 5/31 DEL Istituzione della rete per la terapia del dolore della Regione Sardegna.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MIGLIOLI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SBROLLINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI

CAPO III PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA ART. 14.

RISOLUZIONE N. 109/E. Roma, 23 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

16/09/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n. 1 Pag. 261 di 422. Regione Lazio

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MISURACA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TORAZZI, REGUZZONI, FAVA, MUNERATO

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PELUFFO, COCCIA, MARTELLA, VERINI. Istituzione della figura dell odontoiatra di famiglia

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato JANNONE. Disposizioni per l erogazione di incentivi per l acquisto

REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

Modifica delle norme di tutela della maternità. Flessibilità del l congedo di maternità

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

La legge individua due diverse tipologie di autorizzazioni:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari CONVENZIONE

IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

OGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO

'.L,;!~,C) ~0~ Iv--Ù--0 CGIL FP

Cos è. e come funziona

DECRETI PRESIDENZIALI

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Articolo 1 (Premesse)

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica

ACCORDO GOVERNO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME REGOLAMENTAZIONE PROFILI FORMATIVI APPRENDISTATO QUALIFICA DIPLOMA PROFESSIONALE

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University

d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali: 1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ZAMPA, LENZI, BRANDOLINI, DE TORRE, SCHIRRU, MURER, BUCCHINO

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

Riferimenti normativi

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

documento di specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet del Ministero all indirizzo ;


SCHEMA DI CONTRATTO DI FILIERA

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA.

DETERMINAZIONE. Estensore CAPRARI CARLO. Responsabile del procedimento CARLO CAPRARI. Responsabile dell' Area O. GUGLIELMINO

- l art 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289 dispone che l indennità mensile di frequenza per i minori invalidi è

Consiglio regionale della Toscana

I Fondi Sanitari: aspetti legali

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09

SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

La fiscalità della sanità integrativa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Allegato alla DGR n. del

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LAZIO- DIREZIONE RAGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

I registri per le protesi mammarie e i registri dei dispositivi impiantabili

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Istituzione del prestito d onore per laureati N d iniziativa del deputato CROLLA

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5320 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI PEDOTO, BENAMATI, BOCCI, FERRANTI, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MATTESINI, SANGA, SARUBBI Modifica all articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente la disciplina dei corsi di formazione specifica in medicina generale e la remunerazione delle attività svolte dai partecipanti Presentata il 27 giugno 2012 ONOREVOLI COLLEGHI! La medicina generale rappresenta uno dei pilastri fondamentali su cui si regge il Servizio sanitario nazionale (SSN). Oggi, con il processo di deospedalizzazione e con il rafforzamento dell assistenza territoriale, il medico di medicina generale rappresenta una figura indispensabile. Già prima della riforma sanitaria del 1978, il cosiddetto «medico di famiglia» era il primo riferimento sanitario per i cittadini e si prendeva cura dei suoi assistiti in maniera globale. Questa fondamentale figura del SSN ha cambiato più volte nome: medico curante o di fiducia, di famiglia, condotto o della mutua, di base e, infine, di medicina generale. I medici di medicina generale sono medici di fiducia della singola persona; curano i cittadini nel contesto della loro famiglia ed esercitano il loro ruolo professionale promuovendo la salute, prevenendo le malattie e fornendo terapie e cure. Tale figura fu introdotta nel nostro Paese con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell ambito dell istituzione del SSN. Secondo la disposizione contenuta nell articolo 25 della citata legge il medico di famiglia è scelto da ciascun cittadino, tra il personale dipendente o convenzionato con il SSN allo scopo di poter garantire una prima forma di assistenza esterna al presidio ospedaliero; con la successiva riforma del SSN avvenuta con il decreto legislativo n. 502 del 1992 sono stati poi disciplinati i compiti del medico di medicina generale. L articolo 21 del decreto legislativo n. 368 del 1999, stabilisce che per l esercizio dell attività di medico chirurgo di medicina generale nell ambito del SSN è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, che si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 5320 della durata di tre anni durante il quale il medico dovrà acquisire la consapevolezza di essere responsabile dell erogazione di cure integrate e continuative ad ogni singola persona, indipendentemente dal sesso, dall età e dal tipo di patologia, all interno di un rapporto fiduciario con il paziente, di considerare la cura della persona nell ambito della dimensione familiare, comunitaria e culturale, di esercitare il ruolo professionale promuovendo la salute e la prevenzione delle malattie e fornendo terapie, cure o interventi palliativi. I giovani «camici bianchi» versano ormai da anni in condizioni di precarietà e denunciano la mancata valorizzazione dei corsisti titolari di una borsa di studio pari a 11.603 euro (articolo 17 del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006) soggetta alla duplice tassazione dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Essi vivono, pertanto, in una condizione di evidente svantaggio rispetto ai loro colleghi specializzandi e dottorandi universitari, titolari di contratti di formazione e di borse di studio esenti da tassazione e di importo mediamente e significativamente superiore. La presente proposta di legge è volta, pertanto, ad apportare alcune modifiche all articolo 24 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999 al fine di valorizzare il ruolo del corsista in medicina generale attraverso un contratto di formazione specifica in medicina generale. La medicina generale è un importante risorsa in quanto risponde alle necessità primarie dei pazienti al di fuori dell ospedale e riduce l afflusso degli accessi al pronto soccorso. Nella prospettiva di riorganizzare e di potenziare la medicina del territorio risulta di fondamentale importanza che il ruolo dei medici di medicina generale sia valorizzato, anche mediante una nuova disciplina della loro formazione specifica, assicurando una pari dignità pur nella specificità delle diverse funzioni, al percorso formativo del medico di medicina generale rispetto a quello dei medici specialisti.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 5320 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Modifiche all articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in materia di contratto di formazione specifica in medicina generale). 1. Dopo il comma 1 dell articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «1-bis. All atto di iscrizione al corso di formazione di cui al comma 1, il medico stipula un contratto annuale di formazione specifica in medicina generale finalizzato all acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di medico di medicina generale, mediante la frequenza programmata delle attività di cui al comma 2. 1-ter. Lo schema tipo del contratto di formazione specifica è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 1-quater. Il contratto di formazione specifica è stipulato con le regioni o con le province autonome nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa dei corsi di formazione articolati in attività didattiche pratiche e in attività didattiche teoriche di cui all articolo 26. 1-quinquies. Il contratto di formazione specifica è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di formazione specifica in medicina generale.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 5320 1-sexies. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specifica: a) la rinuncia al corso di formazione da parte del medico; b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità; c) le prolungate assenze ingiustificate alla frequenza programmata delle attività di cui al comma 2. 1-septies. In caso di anticipata risoluzione del contratto di formazione specifica il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato. 1-octies. Le eventuali controversie relative al contratto di formazione specifica sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 1-novies. Con la sottoscrizione del contratto di formazione specifica il medico si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche di cui al comma 2. 1-decies. Al medico iscritto al corso di cui al comma 1, per tutta la durata legale del medesimo corso, è corrisposto mensilmente dalle regioni un trattamento economico annuo onnicomprensivo. 1-undecies. La stipulazione del contratto di formazione specifica dà diritto ad una remunerazione annua stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e con il Ministro dell economia e delle finanze, in misura comunque non inferiore a 11.603 euro». ART. 2. (Modifiche in materia di formazione specifica in medicina generale). 1. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 5320 di entrata in vigore della presente legge, ad apportare modifiche al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, in conformità ai seguenti criteri: a) prevedere che il contratto di formazione specifica in medicina generale, di cui all articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, non è soggetto a trattenute ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); b) attribuire priorità ai medici che frequentano i corsi di formazione previsti dal decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, di cui all alinea, per gli incarichi di sostituzione a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale nonché di sostituzione per le guardie mediche notturne, festive o turistiche, consentendo l apertura di una partita dell imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli adempimenti fiscali relativi a tali attività.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

1,00 *16PDL0062060* *16PDL0062060*