Settore Contenzioso Cultura Pubblica



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COMUNE DI PARABITA (Provincia di Lecce) CONVENZIONE SCUOLE DELL INFANZIA PARITARIE Rep. N. L anno, il giorno del mese di, in Parabita Palazzo Comunale, TRA il Comune di Parabita, C.F. 81001530757, rappresentato dalla Sig.ra Tiziana Pino, la quale agisce in questo atto nella sua qualifica di Responsabile del Settore Settore Contenzioso Cultura Pubblica Istruzione e Sport, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. del, con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione E LA, nata a il, nella sua qualità di Legale Rappresentante della scuola dell infanzia non statale paritaria senza fini di lucro, con sede in Parabita alla via,, C.F., che per essa assumerà tutti gli obblighi ed eserciterà tutti i diritti derivanti dalla presente convenzione. PREMESSO: 1

Che il Comune di Parabita garantisce il diritto alla libertà di educazione, nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione e, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell infanzia non statali, ne sostiene l attività ed il funzionamento, per concorrere ad elevare la qualità del servizio educativo delle stesse, rispettandone l autonomia di indirizzo didattico; Che, ai sensi dell art. 42 del D.P.R. n. 616/1977,.le funzioni amministrative relative alla materia assistenza scolastica concernono tutte le strutture, i servizi, le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali e collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, ; Che, ai sensi dell art. 45 del medesimo D.P.R. n. 616/77, tali funzioni amministrative sono state attribuite ai Comuni, che le svolgono secondo le modalità stabilite dalla legge regionale; Che, l art. 9, comma 1, lett. A) della L.R. n. 31/2009,stabilisce: Gli enti locali approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso delle 2

istituzioni scolastiche statali e paritarie, degli enti formativi e delle istituzioni culturali esistenti sul loro territorio, contenenti i progetti e gli interventi di cui all articolo 5 ; Che, ai sensi dell art. 9 comma 4 della L.R. n. 31/2009, alle finalità di cui all articolo 2, lettera a), contribuiscono anche i comuni, per quanto di loro competenza, con apposite convenzioni stipulate con le scuole dell infanzia paritarie; Che il Comune di Parabita riconosce la funzione del servizio scolastico reso dalle scuole dell infanzia paritarie senza fine di lucro e la loro partecipazione alla ricchezza e al pluralismo dell offerta dei servizi educativi per l infanzia in ambito cittadino; Che le scuole dell infanzia non statali devono possedere, secondo quanto previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. p) e 9, comma 4, della L.R. n. 31/2009 i seguenti requisiti per la concessione dei contributi regionali: - non avere fini di lucro (art. 5, c.1, lett. p); - essere paritarie (art. 5, c.1, lett. p); - aver stipulato apposita convenzione con i Comuni (art. 9, c.4); 3

Che, in applicazione della L.R. suddetta, l erogazione dei contributi di gestione in favore delle istituzioni scolastiche non statali si attua sulla base del finanziamento regionale e presuppone la rilevanza e la proficuità dell attività della Scuola dell Infanzia, che assolve al pubblico servizio e, pertanto, deve svolgersi in modo costantemente coordinato con le finalità generali fissate dalla L.R. e secondo i principi dell ordinamento giuridico in materia di istruzione dell infanzia; TUTTO CIÒ PREMESSO e considerato, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Art. 2 - L Amministrazione Comunale di Parabita, fatte salve le competenze della Regione Puglia in ossequio ai principi ed alle disposizioni richiamate in premessa, allo scopo di garantire l esercizio del diritto all istruzione ai minori di età compresa tra i tre ed i sei anni, contribuisce, nei modi e nei limiti previsti dai successivi articoli, agli oneri di gestione della scuola dell infanzia non statale paritaria e senza fini di lucro. Art. 3 - Sono ammesse a convenzione le scuola 4

dell infanzia non statali che risultino paritarie e senza fini di lucro. Art. 4 - Con la stipula della convenzione la scuola dell infanzia si impegna: 1. ad attuare un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione ed un piano dell offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; 2. a costituire organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; 3. ad assicurare l iscrizione alla scuola a tutti i bambini i cui genitori ne facciano richiesta; 4. ad assicurare l applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di bambini con handicap o in condizioni di svantaggio; 5. ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente e a rispettare pienamente la normativa concernente gli obblighi previdenziali ed assistenziali; 6. a garantire gli standard qualitativi rapporto sezioni/iscritti e sezioni/insegnanti stabiliti dalla normativa vigente e a mantenerli nel periodo di vigenza della presente convenzione; 7. a rispettare calendari ed orari di apertura e chiusura non inferiori a quelli vigenti presso le 5

corrispondenti scuole statali, salva la facoltà per la scuola di offrire maggiori prestazioni; 8. a favorire la qualificazione e l aggiornamento professionale del personale educativo attraverso la partecipazione a specifiche iniziative formative organizzate dal MIUR e da enti qualificati a tale scopo; 9. a presentare al Comune, entro il 1 ottobre di ogni anno, copia della comunicazione di riapertura inviata all Ufficio Scolastico Regionale della Puglia direzione generale Uff. VII; 10. a presentare al Comune il rendiconto annuale di utilizzazione dei contributi comunali e regionali secondo un prospetto contabile predisposto dall ufficio medesimo; 11. a comunicare al Comune eventuali variazioni relative a cessazione di attività, cambio di gestore, trasformazioni di ragioni sociali e al trasferimento dell ubicazione della scuola; 12. a consentire, attraverso una corretta tenuta della contabilità, l esercizio del controllo da parte degli organi competenti in qualunque momento. Art. 5 - Il Comune di Parabita si impegna, ai sensi e per gli effetti dell art. 5, c. 1, lett. p), della L.R. n. 31 del 4/12/2009, ad erogare, in favore della scuola 6

dell infanzia, il contributo annuo di gestione per ogni sezione e il contributo per la refezione erogato dalla Regione Puglia, inserendo, ogni anno, le richieste delle scuole nel piano per il diritto allo studio. Al fine dell erogazione del contributo regionale per la refezione, la scuola presenterà, entro il 15 ottobre di ogni anno, regolare domanda, allegando l elenco dei bambini ed indicando i giorni di effettivo svolgimento del servizio. Nel caso in cui la scuola dell infanzia utilizzi il servizio di refezione effettuato dal Comune, quest ultimo introiterà il relativo contributo regionale. Art. 6 - Le scuole dell infanzia non statali convenzionate nulla avranno a pretendere dal Comune nel caso in cui la Regione Puglia non conceda, in tutto o in parte, i contributi di cui all articolo precedente. Art. 7 - Le scuole, nel caso in cui si verifichi la cessazione dell attività scolastica, hanno diritto ai contributi regionali e comunali maturati fino alla data del loro funzionamento. Nel caso in cui si verifichi un cambio nella gestione o una trasformazione dell Ente Gestore, le scuole hanno, altresì, diritto ai contributi regionali maturati dal funzionamento della scuola, così come anche previsto 7

dalla normativa che assegna i contributi statali. Art. 8 - Qualora vengano riscontrate inadempienze agli obblighi assunti, il Comune di Parabita, previa diffida ad adempiere, si riserva di esercitare il diritto di recesso con semplice comunicazione scritta. Ove la scuola dell infanzia intenda recedere nel corso della vigenza della presente Convenzione, si impegna a darne comunicazione scritta. Art. 9 - Le parti si impegnano a rivedere e a rinegoziare i contenuti della presente Convenzione nell ipotesi di sopravvenute disposizioni nazionali e/o regionali in materia. Art. 10 - Le spese di bollo sono a carico della scuola dell infanzia. Art. 11 - La presente convenzione ha validità dal 1/1/2014 al 31/12/2016, fermo restando che ogni eventuale modifica dovrà costituire oggetto di apposito provvedimento della G.C. Art. 12 - La presente convenzione verrà sottoposta a registrazione fiscale in caso d uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione. Il Comune Il Legale Rappresentante della scuola 8