REGOLAMENTO del GRUPPO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE



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REGOLAMENTO del GRUPPO INTERCOMUNALE Di PROTEZIONE CIVILE Art. 1 Le amministrazioni dei Comuni convenzionati, nel considerare la loro missione al servizio della popolazione, riconoscono l'importanza e l'irriducibilità dei valori della vita e dell'ambiente che la favoriscono e si prefiggono pertanto di promuoverne la salvaguardia sia nella quotidianità che negli eventi calamitosi in particolare, sostenendo ed organizzando - come meglio ritenuto opportuno - singoli cittadini volenterosi, gruppi ed associazioni che prestino la loro opera senza fini di lucro ed in sintonia con queste finalità. Art. 2 È costituito, tra i comuni convenzionati, il gruppo intercomunale di Volontari di protezione civile cui possono aderire i cittadini allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso. In sede di prima attuazione del presente regolamento confluisce all interno del gruppo intercomunale di protezione civile il gruppo comunale di protezione civile del Comune di Castelveccana. Il Comune di Castelveccana svolge la funzione di comune capo fila e di coordinatore del gruppo intercomunale. Art. 3 Gruppi ed Associazioni che intendano collaborare saranno censiti per il coordinamento, avendo cura di concordare le possibilità d'impiego. Statuto e regolamenti di detti gruppi ed associazioni dovranno essere depositati presso il Comune e dovranno essere in sintonia con il presente regolamento. L'ammissione dei cittadini al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda di ammissione ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco o suo delegato. I cittadini sono tenuti a specificare competenze, mansioni e disponibilità che intendono offrire. I comuni convenzionati, sentito il Comitato di coordinamento, individuano le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa al fine di preservare il più ampio grado di coinvolgimento della popolazione e favorire una proficua collaborazione che sia la più estesa e fattiva possibile. Le disponibilità dei cittadini saranno organizzate e strutturate secondo la vocazione degli stessi. Tutti i ruoli e le mansioni ritenuti necessari alle attività degli articoli 1 e 2 saranno determinati ed assegnati dal Sindaco o dal suo delegato o da Enti competenti per meglio perseguire le finalità di cui sopra. 3.1. I Volontari potranno essere ammessi al gruppo dal Sindaco o dal suo delegato con mansioni differenti, sia a titolo OPERATIVO che COLLABORATIVO. I

volontari appartenenti al gruppo intercomunale di protezione civile sono assicurati a cura e spese del comune di Castelveccana contro infortuni, malattie o altro connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto dall art. 4 della legge n. 266/91 e succ. DD.MM. o altri provvedimenti ministeriali. 3.2. Con la figura collaborativa si intende catalizzare tutti quei cittadini che, non potendo soddisfare i requisiti di cui al punto 3.5.4/5/6, si sentissero tuttavia vicini e sensibili ai temi della Protezione Civile e comunque siano desiderosi di contribuire, essendo - ad ogni modo di supporto al gruppo in qualunque forma ritenuta valida dal responsabile del gruppo stesso. 3.3. I titoli delle figure collaborative potranno essere decisi dal Sindaco o dal suo delegato. 3.4. I volontari qualificati come operativi possono ricoprire anche uno o più ruoli collaborativi. 3.5. requisiti necessari per l ammissione al Gruppo. La mancanza o successiva mancanza di uno o più requisiti potrebbe comportare la non ammissione o condizionare l appartenenza e la permanenza al Gruppo a seconda dei casi. 3.5.1. maggiore età o sedici anni con firma dei genitori o tutore responsabile; 3.5.2. notoria buona condotta morale riconosciuta dal Sindaco o dal suo delegato; 3.5.3. assenza di carichi pendenti (sussiste l obbligo del volontario di segnalare tempestivamente la situazione al responsabile del gruppo; la condizione potrebbe comportare l allontanamento temporaneo o definitivo dal gruppo) 3.5.3. spirito di gruppo ; I volontari aspiranti a figure OPERATIVE dovranno avere altresì i seguenti requititi e condizioni addizionali: 3.5.4. buona disponibilità e reperibilità; o situazione comunque accettata dal responsabile del gruppo. idoneità psichica e fisica attestata con certificato medico annuale di sana e robusta costituzione optare opportunamente per una sola ed unica condizione di operatività nel caso in cui il volontario sia iscritto ad un altra associazione di volontariato con mansioni operative, Ai volontari ammessi è rilasciato un tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo intercomunale e la qualifica. I volontari ammessi hanno diritto a partecipare alle assemblee proposte. Art. 4 Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. E' obbligo morale di ogni volontario contribuire fattivamente con le proprie inclinazioni,conoscenze, suggerimenti e disponibilità per sostenere il continuo sviluppo e miglioramento del gruppo, sia sul piano dell'efficienza operativa in

qualunque tipo di azione come su quello delle relazioni umane, favorendo la coesione interna del gruppo stesso. I volontari offrono disciplinatamente la loro disponibilità senza nulla pretendere. È loro impegno morale evitare qualsiasi forma di protagonismo. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate. E assolutamente vietata l'iniziativa personale o di gruppi di persone, di partecipare a qualsiasi manifestazione indossando divise, fasce, distintivi che possano fare ingenerare l'impressione della compartecipazione o della presenza del nucleo intercomunale di Protezione Civile se non espressamente autorizzata dal Sindaco o suo delegato. I Volontari sono tenuti a prestare servizio in condizioni di decoro, nella persona, nell'abbigliamento e nel comportamento, attenendosi a modelli congrui al comune senso morale, specie verso eventuali persone o popolazioni oggetto dell'azione di soccorso. Si fa obbligo ai volontari di mantenere con cura le divise e l'equipaggiamento in dotazione sia personale che di gruppo. È vietato applicare sulle divise e sull'equipaggiamento distintivi o altre cose non espressamente autorizzate. Art. 5 II Sindaco del comune capo fila è il responsabile unico del gruppo intercomunale e nomina, sentito il comitato di coordinamento, fra i componenti del gruppo stesso un coordinatore che assume la responsabilità durante le varie attività. I Sindaci dei comuni convenzionati, ciascuno nell ambito del territorio del proprio comune, assumono la direzione del gruppo intercomunale al verificarsi dell emergenza, in quanto il Sindaco è prima autorità di protezione civile sul proprio territorio comunale. In loro assenza, il (loro) delegato (ROC) agirà temporaneamente in loro vece. Il coordinatore delegato può nominare un vice coordinatore ed i capi squadra. I capisquadra dovranno essere nominati tra le persone più motivate, capaci, discrete,disponibili e facilmente reperibili. Essi sono il riferimento operativo durante ogni attività sia di addestramento che di intervento. Tengono i contatti diretti coi volontari e l'organizzazione del gruppo. Si fanno carico dell'effettivo livello di addestramento raggiunto, della reattività e della coesione della squadra nel suo complesso, nonché della formazione dei singoli volontari.sono responsabili verso il Comune dei materiali in dotazione alla loro squadra per le varie esigenze e dell'efficienza operativa della stessa nei turni di allerta ed in situazioni di emergenza operativa ed operative in genere. Art. 6 All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui la popolazione ed il territorio sono soggetti. Il coordinatore delegato, in accordo con i capisquadra ed i volontari, potrà formare le squadre tenendo conto - ove sia ritenuto possibile - anche delle preferenze e delle competenze dei volontari stessi. Il registro con l'organigramma del Gruppo di Protezione Civile Comunale resterà depositato presso i comuni convenzionati e sarà aggiornato dal coordinatore

delegato e/o suo vice ad evento o periodicamente (6 mesi max) e comunque con le modalità che venissero eventualmente emanate da organi competenti. Art. 7 I volontari sono addestrati a cura dell'amm.ne Comunale e/o dalla Prefettura tramite tecnici del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato e altri individuati dal Prefetto e/o dal Sindaco fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei, secondo il programma definito dal comitato di coordinamento. Art. 8 II coordinatore del gruppo intercomunale deve indire una riunione dei volontari almeno una volta all'anno con lo scopo di incentivare i rapporti di conoscenza e coesione tra i volontari stessi in spirito di amicizia e condivisione del comune intento di proteggere la popolazione ed il territorio di cui alle finalità ed alle attività degli Artt. 1 e 2. E occasione per eventuale elezione della rappresentanza dei volontari in seno al comitato di coordinamento. La rappresentanza dei volontari ha carattere consultivo. Il responsabile del gruppo presiederà l'assemblea ed eleggerà un segretario. Tale momento sarà altresì occasione privilegiata per eventuale relazione morale. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, ci saranno anche la revisione del periodo passato con presentazione dei risultati ottenuti e delle attività svolte; eventuali piani futuri e problemi da dibattere. Si dovrà dar spazio d'intervento ai volontari per libera discussione al fine di raccogliere suggerimenti, idee ed osservazioni costruttive negli interessi del gruppo. Art. 9 I volontari sono tenuti a partecipare ad almeno una esercitazione l'anno e possibilmente ai corsi di istruzione ed aggiornamento organizzati dagli enti preposti (Comune, Prefetture,...). Tutti i volontari sono tenuti a fornire il massimo contributo in qualunque momento si manifestino esigenze d'intervento. 9.1 È dovere morale di ogni volontario il cercare di mantenersi comunque pronto e motivato in generale, per qualsiasi improvviso evento e necessaria azione di soccorso - per cui si senta preparato -, favorendo la propria reperibilità e la propria disponibilità nei confronti del gruppo. 9.2. Quale impegno di disponibilità operativa dei volontari - per le emergenze improvvise valutando il potenziale e la fattibilità,saranno preferiti e organizzati in via continuativa o ad hoc dei calendari di allerta, al fine di garantire rapidamente un primo livello di intervento di una certa efficacia, per lo meno nei periodi di elevato rischio. Tali calendari di allerta hanno quindi lo scopo di facilitare la reperibilità e la mobilitazione di parte dei volontari, tutelando gli impegni privati di ogni volontario del gruppo grazie alla pianificazione delle disponibilità di ognuno di essi durante l'anno; salvo - comunque gli obblighi morali del caso di cui al punto 9.1. 9.3. I volontari dovranno attenersi ai turni di pre-allerta dei suddetti calendari di allerta con serietà, nel rispetto delle attività del gruppo e dei

singoli colleghi volontari, facendosi obbligo di rendersi più facilmente reperibili e con equipaggiamento personale pronto. 9.4. La regolamentazione dei turni di pre-allerta è responsabilità del coordinatore delegato.la copertura operativa dei turni è competenza dei capi squadra. E ammesso l uso della sede durante questo servizio sia per favorire l efficacia operativa che la convivialità tra i volontari. 9.5. Qualora fosse ritenuto opportuno, il coordinatore potrà redigere un testo disciplinante i turni dei calendari di allerta, facendo esplicitamente riferimento al presente articolo. Tale testo dovrà essere approvato dal Sindaco e dalla maggioranza dei volontari,così come eventuali modifiche successive allo stesso. Tale testo, una volta esistente ed approvato, sebbene depositato separatamente dal presente regolamento, ne costituirà parte integrante. Art. 10 Ogni volontario può riservarsi di declinare un'azione di intervento che gli venga proposta in qualunque momento e durante una qualsiasi attività operativa - sia di addestramento che reale che da esso stesso sia insidacabilmente giudicata troppo pericolosa per la sua persona o alla cui esecuzione egli non si ritenga adeguatamente o sufficientemente preparato. Art. 11 II gruppo in emergenza opera alle dipendenze degli organi competenti preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi. 11.1. Il gruppo deve essere attivato dai responsabili o dagli Enti preposti. 11.2. In caso di manifesta calamità in essere entro i territori comunali dei comuni convenzionati (ad es. Incendio, pericoli incombenti di vario genere, ecc.), il gruppo può attivarsi autonomamente senza preventiva autorizzazione del Sindaco, del suo delegato o degli organi competenti, ma resterà sempre subordinato alla direzione degli organi istituzionali territorialmente competenti che dovessero subentrare o che siano già sul teatro dell'intervento (es. Corpo Forestale, Comunità Montane, Ente Parco, VV.FF., ecc.), avvisando i responsabili non appena possibile. 11.3. In ogni caso, gli enti di cui al punto precedente, o loro rappresentanti, dovranno rilasciare, o apposita delega scritta e controfirmata, o controfirmare il rapportino d'intervento del gruppo, che accerti l'avvenuto intervento. Il presente articolo potrà essere integrato da disposizioni (depositate separatamente dal presente regolamento) via via vigenti ed emanate dal Sindaco o dagli Enti preposti e competenti in materia. Art. 12 Ai volontari saranno garantiti, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 194/2001, e purchè il gruppo intercomunale sia regolarmente iscritto nell apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministro per il Coordinamento della protezione civile, i seguenti benefici:

12.1. mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro; 12.2. mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità da parte del MINISTERO per il coordinamento della Protezione Civile di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego o comunque garantita una forma di rimborso; 12.3. copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti da assicurazione stipulata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile; la gestione di tale assicurazione è a carico della Prefettura competente e vale, durante l'impiego da essa autorizzato, per tutti i componenti del gruppo i cui nomi siano stati depositati e registrati presso il Comune. Qualora si fossero attivate le condizioni previste di cui all art. 11.2 ed in assenza di possibile immediato riscontro di cui all'art. 11.3, la copertura assicurativa sarà comunque garantita tramite attivazione procedurale di comunicazione ad un competente organo superiore in grado di tutelare i volontari con adeguata copertura assicurativa. Dell'operato dei volontari del gruppo dovrà comunque garantire il Sindaco o il suo delegato. La procedura di comunicazione agli organi competenti è responsabilità del Sindaco e del suo delegato; l'esecuzione della stessa dovrà essere fatta il più presto possibile, preferibilmente prima dell'inizio dell'azione. 12.4. rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile (tramite le Prefetture) e/o dal Sindaco e/o ente precettatore. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggi effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell'automobile Club Italia in vigore. Prefetto e/o Sindaco e/o ente precettatore potranno rimborsare in maniera forfettaria o completa per ciascun volontario un importo commisurato alle varie spese da questo sostenute e documentabili e riconosciute da tali autorità ; ciò in base anche alle disponibilità finanziarie degli organi preposti(in relazione anche all'ente che richiese l'intervento). Art. 13 All'equipaggiamento base dei Volontari provvede il Comune capofila secondo quanto meglio specificato nella convenzione per il coordinamento e l organizzazione del gruppo intercomunale di protezione civile. Il Sindaco o il suo delegato potranno provvedere alle dotazioni di gruppo che da loro siano ritenute più idonee e funzionali per l'efficienza e la sicurezza dei singoli volontari del gruppo stesso. Il Coordinatore delegato è responsabile di detti mezzi, della loro gestione amministrativa (bolli, assicurazioni, ecc.), nonché della loro assegnazione ai volontari e dell'addestramento di questi ultimi al loro impiego. I mezzi e l'equipaggiamento in dotazione alla Squadra dovranno essere depositati presso i locali all'uopo assegnati, ad esclusione dell'equipaggiamento assegnato in dotazione personale ai singoli Volontari (divisa, guanti, ecc.). La prefettura ed il corpo dei VV.FF. possono integrare le dotazioni del gruppo intercomunale con equipaggiamento e mezzi speciali d'intervento che vengono all'uopo assegnati dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile. Art. 14

Per i materiali, i mezzi e le attrezzature di proprietà di privati che ne offrano la disponibilità, l'uso è subordinato al coordinamento ed alle direttive della massima autorità (o suo delegato) sulla scena dell'intervento, ma la conduzione è responsabilità dei proprietari o di loro fiduciari. La gestione del registro dei mezzi di privati cittadini, ditte, Enti, ecc., liberamente intenzionati a collaborare in casi di emergenza ad esercitazioni di protezione civile è responsabilità del coordinatore delegato. Nessun rimborso di carburante è dovuto ai privati per i loro mezzi che hanno partecipato ad un'attività regolarmente indetta se gli stessi non sono stati preventivamente e debitamente autorizzati dal Sindaco o dal suo delegato. Eventuali danni subiti da tali mezzi durante le operazioni sono comunque a carico del proprietario. Art. 15 Allo scopo di aumentare le dotazioni di mezzi per accrescere l'efficienza del gruppo di protezione civile e quale ulteriore occasione di attività comune tra i volontari, gli stessi potranno anche svolgere attività (quali lotterie, feste, manifestazioni, ecc.) atte all'autofinanziamento diretto del gruppo di protezione civile comunale integrando così le disponibilità finanziarie degli Enti preposti. Le suddette iniziative saranno pianificate dal comitato di coordinamento. In tale spirito sono ammesse modeste prestazioni saltuarie, impiegando volontari e mezzi, a favore di privati. Tale attività dovrà essere comunque condotta dai volontari partecipanti con sincero spirito di gruppo e nel puro interesse del gruppo stesso. Dei proventi ottenuti, nulla è dovuto ai volontari. Art. 16 I volontari sono autorizzati all uso di mezzi e strumenti dei comuni convenzionati, ritenuti utili dal comitato coordinatore ed espressamente autorizzati dai Sindaci dei Comuni stessi, per far fronte alle attività del gruppo. La disponibilità all uso è garantita dal referente comunale con la metodologia più opportuna. L accesso agli ambienti municipali è limitato alla sede del gruppo ed alle aree di interesse dello stesso (depositi, autorimesse ) ogni altro accesso deve essere espressamente autorizzato dai responsabili dei comuni comnenzionati. Art. 17 II Sindaco del comune capofila è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento. Art. 18 L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo. La mancata partecipazione ingiustificata per più di dodici mesi all attività del gruppo comporta l automatica decadenza da membro del gruppo stesso. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco del comune capofila e, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione.