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Alessandro Sinisi, Il cartello delle assicurazioni RC Auto e la tutela del contraente consumatore. INDICE INTRODUZIONE 1. L Indagine...7 2. L assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile automobilistica: introduzione ed evoluzione nell ordinamento giuridico italiano.. 7 3. L indagine della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per sospetta violazione della legge 10 ottobre 1990 n.287 9 4. Le conferme dell intesa restrittiva della concorrenza accertata dall AGCM provenienti dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato...12 CAPITOLO PRIMO....14 IL DANNO PRODOTTO DALL INTESA SECONDO LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E L AGCM. IL PUNTO DI VISTA DELL ANIA. 1

1. L Aumento dei premi determinato dall intesa 14 2. Le cause prospettate dall ANIA a giustificazione dell aumento dei premi 16 3. Individuazione del danno derivante dall aumento dei premi..19 4. Quantificazione del danno subito dal singolo contraente...22 CAPITOLO SECONDO...26 I SOGGETTI DEL RAPPORTO RISARCITORIO: IL CONSUMATORE E LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 1. Il soggetto attivo del rapporto risarcitorio...26 2. L individuazione nell ordinamento comunitario del consumatore come soggetto meritevole di tutela...27 3. La direttiva 93/13/CEE... 28 4. La protezione del consumatore nell ordinamento italiano..30 5. La definizione di consumatore sulla scorta della giurisprudenza nazionale ed europea.....31 6. Il soggetto passivo del rapporto risarcitorio 34 CAPITOLO TERZO 40 2

IL TENTATIVO DI COMPOSIZIONE BONARIA DEL CONTENZIOSO. 1. Le proposte alternative al risarcimento individuale 40 2. Il primo passo per i risarcimenti individuali: la messa in mora della compagnia di assicurazione...43 CAPITOLO QUARTO.46 IL DIRITTO AL RISARCIMENTO SECONDO GLI ARTT. 2033 E 2043 C.C. E SECONDO LE NORME CHE TUTELANO I CONSUMATORI (L. 281/98). 1. La fase giudiziale 46 2. Il risarcimento per indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..47 3. Il risarcimento per fatto illecito ex art. 2043 c.c....50 4. L eccezione di incompetenza del Giudice di pace ex art. 33 l. n. 287/90....60 CAPITOLO QUINTO..69 3

LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE E LA LEGITTIMAZIONE AL RISARCIMENTO NELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 17475/2002. 1. Genesi della sentenza n. 17475/2002 della Corte di Cassazione.69 2. La competenza del Giudice di pace e l onere di prova del danno a carico del consumatore.72 CAPITOLO SESTO.74 I NUOVI PROFILI DI TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA CONTRATTAZIONE DI MASSA: LA LEGGE N. 63/2003 E I SUOI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA. 1. Genesi del decreto legge n. 18/2003 convertito in legge n. 63/2003.. 74 2. Dubbi di incostituzionalità del nuovo art. 113 comma secondo c.p.c. : violazione del diritto di difesa e del diritto al giudice naturale precostituito per legge..79 4

3. (segue) : violazione del principio del giusto processo, del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza delle leggi...82 4. (segue) : violazione delle funzioni riservate al potere giudiziario..85 5. (segue) : insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza dei decreti-legge...86 6. (segue) : violazione dell art. 41 della Costituzione...87 7. La rimessione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.88 CONCLUSIONE...93 APPENDICE.98 1. Sentenza n. 17475/2002 della Corte di Cassazione, Sezione prima civile....99 2. Sentenza del Giudice di pace di Locri nella causa civile n. 302/02 R.G... 120 3. Sentenza del Giudice di pace di Chiaravalle Centrale nella causa civile n. 268/C/03 R.G... 155 5

4. Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del Giudice di pace di Lecce nella causa civile n. 343/2003 R.G...162 BIBLIOGRAFIA.181 6

Introduzione 1. L INDAGINE Scopo della presente tesi è di verificare l esistenza di un danno in capo ai soggetti contraenti polizze RC Auto, in particolare in capo a persone fisiche inquadrabili nella categoria consumatore, derivante dalla violazione della legge 287 del 1990 da parte di 39 Compagnie di Assicurazione operanti in Italia accertata dall Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la conseguente sussistenza di legittimazione attiva in capo agli stessi contraenti per agire in ripetizione di quanto indebitamente pagato. 2. L ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SULLA RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA: INTRODUZIONE ED EVOLUZIONE NELL ORDINAMENTO ITALIANO L assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti è stata introdotta in Italia con la legge 24 dicembre 1969 n. 990 1 in attuazione della Convenzione Europea firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959. 1 In G.U. 3/1/1970 n.2 7

L obbligo di stipulare il contratto di assicurazione grava sul proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio del veicolo e, in genere, su chiunque mette in circolazione il veicolo (anche se questo è parcheggiato in un luogo pubblico o aperto al pubblico) e indipendentemente da chi conduca il veicolo stesso, essendo scopo fondamentale dell assicurazione quello di garantire il risarcimento dei danni causati a terzi dalla circolazione (o dalla permanenza in luogo pubblico) dei veicoli a motore e dei natanti 2. L obbligatorietà di detta forma di assicurazione deriva da rilevanti interessi pubblici tra i quali spiccano il crescente numero di autoveicoli in circolazione sulle strade pubbliche e l esigenza di garantire un risarcimento immediato e diretto al soggetto danneggiato addossando la responsabilità in capo, come detto, al proprietario o a colui che ha la materiale disponibilità del veicolo indipendentemente dalla sua coincidenza o meno con il conducente dello stesso. In considerazione di detti interessi pubblici, lo Stato ha ritenuto opportuno, inizialmente, intervenire nel mercato di questo prodotto assicurativo determinandone le condizioni generali di polizza e il prezzo (premio) dello stesso basandosi sulle indicazioni fornite dal Comitato Interministeriali Prezzi (CIP) e dal Ministro dell Industria, relegando l autonomia delle parti alla sola previsione di massimali 2 A. DONATI G. VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 234. 8

superiori a quelli previsti per legge (massimali minimi obbligatori) e all inserimento nei contratti stessi di ulteriori clausole diverse dalla Responsabilità Civile. Ma il processo di integrazione europea e l impegno assunto dagli Stati membri di non ostacolare la libera concorrenza tra le imprese 3, ha imposto allo Stato di liberalizzare il mercato relativo alle assicurazioni sulla responsabilità civile automobilistica (RCA) con la soppressione, a decorrere dal 1 luglio 1994, delle tariffe obbligatorie fissate dal CIP 4. 3. L INDAGINE DELLA AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER SOSPETTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 287/90. In realtà una vera concorrenza tra le imprese non si è mai verificata, come rilevato da un indagine svolta dall Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 5 (d ora innanzi anche AGCM) che, con provvedimento di chiusura istruttoria n. 8546 del 28 luglio 2000, sanzionava 39 imprese di assicurazione per aver concluso un accordo di cartello sul ramo RCA violando così l art. 2 della legge 287/90 intitolata, appunto, Norme per la tutela della concorrenza e del 3 Tale obbligo è deducibile dalle norme sulla concorrenza contenute negli artt.81-86 della versione consolidata del Trattato istitutivo della Comunità Europea, in G.U.C.E. n. C325 del 24/12/2002. 4 R. CAFARO, Premi assicurativi illegittimamente versati: rimborsi e tutele, La Tribuna, Piacenza, 2003, pag.15. 5 Procedimento I377-RC AUTO in http://www.agcm.it/ 9

mercato che così dispone al comma secondo: sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all interno del mercato nazionale o in una sua rilevante parte, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; [ ]; e) subordinare la conclusione di contratti all accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l oggetto dei contratti stessi. La vicenda prende le mosse da una indagine svolta dal Centro Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza stimolata da un cittadino che lamentava l impossibilità di contrarre con le compagnie di assicurazione presenti nella zona di sua residenza una polizza per incendio e furto del proprio veicolo disgiunta dalla polizza RCA. La Guardia di Finanza, rilevava che delle 90 agenzie appartenenti alle 15 imprese analizzate, nessuna era disponibile a contrarre polizze disgiunte per i tre rischi (incendio, furto, RCA) evidenziando in tal modo il sistematico ricorso delle compagnie alla tecnica del tie-in (consistente nel subordinare la vendita di un prodotto ad un secondo prodotto) che, nel caso di specie, andava a configurare una possibile violazione dell art. 2, comma 2, della legge 287/90. 10

Trasmetteva pertanto gli atti d indagine all Autorithy che, condividendo tale assunto e considerando che la tecnica del tie-in ai contratti in esame non faceva altro che determinare un effetto di trascinamento della clientela dalla RC al CVT (Corpi di Veicoli Terrestri), rappresentando lo strumento indiretto per conseguire e mantenere una ripartizione della domanda 6, decideva con provvedimento n. 7507 (I377) RC AUTO di avviare un inchiesta volta a verificare che tale tecnica non fosse finalizzata, in ultima istanza, ad isolare il settore CVT dalla concorrenza e tenere in tal modo elevati i prezzi delle polizze per l incendio e per il furto dell auto 7. Ma il provvedimento di chiusura istruttoria n. 8546 del 28 luglio 2000 ha portato alla luce un ulteriore aspetto contrario ai dettami della legge 287/90. L AGCM, infatti, concludeva l istruttoria rilevando che 39 compagnie di assicurazione (delle complessive 82 che operano nel settore RC Auto) hanno dato luogo dal 1995 al 2000, attraverso una società indipendente di consulenza denominata RC Log, a politiche assuntive consistenti nello scambio sistematico di informazioni qualificate come sensibili ovvero sui premi commerciali e sulle condizioni contrattuali applicate da ciascuna compagnia compresi i prezzi finali dei prodotti assicurativi interessati. 6 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, Procedimento 7507 (I377)RC AUTO, Avvio Istruttoria, Punto 11, consultabile al sito web: http://www.agcm.it 7 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, Procedimento 7507 (I377)RC AUTO, Avvio Istruttoria, Punto 11, consultabile al sito web: http://www.agcm.it 11

Tale comportamento ha di fatto determinato una intesa restrittiva della concorrenza ed è stato pertanto sanzionato dall AGCM con una multa progressiva inflitta alle varie Compagnie in base alla loro partecipazione all intesa e alla gravità delle violazioni commesse che, complessivamente considerata, sfiorava la somma di 700 miliardi di lire. 4. LE CONFERME DELL INTESA RESTRITTIVA ACCERTATA DALL AGCM PROVENIENTI DAL TAR LAZIO E DAL CONSIGLIO DI STATO. Il provvedimento dell AGCM è stato successivamente confermato dal TAR Lazio 8 e dal Consiglio di Stato 9 ai quali le imprese sanzionate prima, e l ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) successivamente, avevano proposto ricorso adducendo che lo scambio di informazioni era avvenuto su tariffe e condizioni di contratto messe a disposizione del pubblico e che quindi non poteva configurarsi l ipotesi di un accordo segreto tra le imprese per falsare la concorrenza nel settore in questione. In realtà il Consiglio di Stato, adito in grado d appello rispetto alla ricordata pronuncia del TAR Lazio, ha revocato la sanzione inflitta dall AGCM a 22 compagnie ritenendo non grave l infrazione commessa, pur non 8 TAR Lazio, sez. I, sentenza n. 6139/2001 in http://www.giustizia -amministrativa.it 9 Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2199/2002 in http://www.giustizia-amministrativa.it 12

revocando la dichiarazione di illiceità del comportamento tenuto nella vicenda in questione. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, risultano sanzionate le seguenti Compagnie: COMPAGNIA SANZIONE (in lire) Allianz Subalpina 15.563.969.006 Assitalia 52.985.054.147 AXA 32.668.659.589 Azuritalia 878.383 Fondiaria 32.926.045.327 Gan 8.469.660.868 Generali 59.137.453.396 Helvetia 4.078.666.185 Lloyd Adriatico 50.897.996.960 Milano 39.814.482.037 Ras 94.769.616.966 Reale Mutua 22.995.966.031 SAI 70.328.409.529 Toro 31.234.699.457 Unipol 33.050.995.425 Winterthur 41.230.512.384 Zurigo 18.369.282.494 13

Capitolo primo IL DANNO PRODOTTO DALL INTESA SECONDO LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E L AGCM; IL PUNTO DI VISTA DELL ANIA. 1. L AUMENTO DEI PREMI DETERMINATO DALL INTESA. Dal comportamento scorretto delle imprese di assicurazione è scaturito un danno per i contraenti tenuti a pagare premi notevolmente superiori alla media europea 10. Infatti, i dati ufficiali del Ministero dell Economia (DPEF), dimostrano che le tariffe RC Auto sono aumentate, negli ultimi 6 anni (dal 31.12.1996 al dicembre 2002) del 94,65 per cento, 6,7 volte più dell inflazione che nello stesso periodo si è attestata al 14,05 per cento. Per effetto di tali rincari continui e ingiustificati, un consumatore che per assicurare la sua auto spendeva 776.000 lire (pari a 400,77 euro) a fine dicembre 1996, spendeva nel 2002, come si può vedere dalla tabella seguente, 780,35 euro, con un aumento del 96 per cento : 10 A. TANZA, Maxi multa assicurazioni. Via al contenzioso: le sentenze con i primi rimborsi, in http://www.studiotanza.it/maximulta1.htm 14

- INFLAZIONE AUMENTI MEDI RCAUTO POLIZZA MEDIA RCA (*) in euro AUMENTI (in euro) ANNO 1996 (4 per cento) (9,1 per cento) (31.12.96) 400,77 ANNO 1997 2 per cento 9,2 per cento 437,44 + 36,67 ANNO 1998 2 per cento 13,6 per cento 497,35 + 59,91 ANNO 1999 1,7 per cento 16,3 per cento 578,43 + 81,08 ANNO 2000 2,5 per cento 9,7 per cento 634,21 + 55,78 ANNO 2001 2,7 per cento 10,7 per cento 702,38 + 68,17 ANNO 2002 2,4 per cento 11,1 per cento 780,35 + 77,96 RINCARI 14,05 per 1997/2002 cento 94,65 per cento - + 379,57 (*) Stima: Elaborazioni Intesa dei Consumatori su dati Istat ed Isvap (**) Fonte: Relazione provvisionale e programmatica del Governo 2003-2006. Una polizza senza rischi diversi (incendio e furto) che nel 1996 era di 400 euro,è diventata 437 euro nel 1997 (più 9,2 %); 497 euro nel 1998 (più 13,6 per cento); 578 euro nel 1999, quando l'impennata degli aumenti ha registrato un rincaro del 16,3 per cento, con un incremento di ben 81 euro rispetto all'anno precedente, fino ad arrivare a 702 euro nel 2001 (più 10,7 per cento) ed a 780 euro nel 2002 (più 11,1 per cento) 11. 11 http//:automobilista.it 15

2. LE CAUSE PROSPETTATE DALL ANIA A GIUSTIFICAZIONE DELL AUMENTO DEI PREMI. Questa tesi è stata fortemente contrastata dall ANIA che, non potendo negare l aumento vertiginoso dei premi, ha attribuito tale fenomeno al crescente aumento dei costi e dei risarcimenti. Infatti, nella relazione tenuta dal Presidente dell ANIA Fabio Cerchiai al Convegno della Fondazione Cesar di Bologna il 19 febbraio 2002, si evidenzia che il nemico comune di assicuratori e contraenti, che ha causato un forte incremento dei premi, è il costo dei risarcimenti in continuo aumento: dal 1995 al 2001 mediamente il costo di ciascun risarcimento è aumentato dell 86,9 per cento sebbene sul fronte della frequenza degli incidenti i dati mostrano margini di miglioramento. Ciò è in buona parte spiegato dall aumento della percentuale degli incidenti con danni alle persone: tale percentuale, che nel 1990 era del 9,9, è salita continuamente fino a raggiungere il 14,9 nel 1996 e il 22 per cento nel 2002, a fronte dell 11 % in Germania, 10 % in Francia, 8,3 % in Gran Bretagna e 6 % in Spagna (1999, fonte CEA Comité Européen des Assurances) 12. Questa abnorme accelerazione avvenuta in Italia dal 1990 dipende in gran parte dalla crescente consapevolezza da parte dei danneggiati di poter ottenere un risarcimento del danno alla salute, 12 dati e fonte citati in: R.C. Auto: l applicazione del diritto è una garanzia per tutti, http://www.ania.it 16

anche se di lieve entità, che viene riconosciuto con maggiore liberalità che negli altri Paesi. Sarebbe questo, dunque, uno dei principali motivi che ha comportato, per il nostro Paese, un forte aumento del costo medio dei sinistri liquidati, ossia del costo dei risarcimenti pagati per ogni incidente, la cui evoluzione è riportata nella tabella seguente 13 : anno d'esercizio costo medio pagato (in euro) variaz. % annua costo medio pagato 1995 1.664 10,0 1996 1.842 10,7 1997 2.085 13,2 1998 2.271 8,9 1999 2.456 8,1 2000 2.641 7,5 2001 2.826 7,0 Tot. Anni 1994-2001 86,9 A ciò deve aggiungersi anche il continuo aumento delle spese di gestione e quindi, per avere un quadro completo dell aumento dei costi per le compagnie di assicurazione, occorre correlare la fonte di entrate (ossia i premi incassati) alle due principali fonti di costo che, come abbiamo visto, sono le spese totali di gestione e, soprattutto, il 13 fonte ANIA: R.C. Auto: l applicazione del diritto è una garanzia per tutti, http://www.ania.it 17

costo dei sinistri che le imprese sono chiamate a risarcire con i seguenti risultati: * fonte ANIA 14 Dalla precedente tabella, confrontando le componenti finanziarie del ramo RC Auto in entrata (premi e proventi finanziari) e in uscita (risarcimenti, spese di gestione ed altri oneri), non può certo meravigliare, come sostiene il Presidente Cerchiai 15, che la dinamica dei prezzi delle polizze abbia subito nel corso degli ultimi anni una crescita rilevante. Sarebbero dunque questi, a detta dell ANIA, i fattori che hanno condizionato l aumento dei premi in Italia in modo superiore alla media europea, e non l intesa accertata e sanzionata dall AGCM. Da ciò, non deriverebbe alcun danno a carico dei soggetti contraenti polizze RC Auto, e quindi nessuna legittimazione ad 14 fonte: Ancora sulla RC Auto. Intervento del presidente dell ANIA, Fabio Cerchiai, al convegno della Fondazione Cesar, in http://www.ania.it 15 Ancora sulla RC Auto. Intervento del presidente dell ANIA, Fabio Cerchiai, al convegno della Fondazione Cesar, in http://www.ania.it 18

eventuali richieste di rimborso che, pertanto, l ANIA considera del tutto prive di fondamento. 3. INDIVIDUAZIONE DEL DANNO DERIVANTE DALL AUMENTO DEI PREMI. Seppure suggestiva, la tesi dell aumento dei costi non sembra decisiva per allontanare lo spettro del danno derivante dall intesa anticoncorrenziale. Infatti al punto 275 del provvedimento dell AGCM di chiusura dell istruttoria riferita, leggiamo che l intesa accertata ha quale oggetto di restringere e falsare il gioco della concorrenza nei mercati nazionali dell assicurazione auto. Il circuito informativo istituzionalizzato realizzato dalle imprese è idoneo ad incidere in modo decisivo sulle scelte di prezzo a danno dei consumatori. E la stessa accusa è stata rilanciata dal Presidente dell Autorithy secondo cui Esistono accordi tra imprese volti alla fissazione dei prezzi di vendita. Questi accordi danno luogo ad un aumento dei prezzi e a riduzioni della quantità offerta e determinano, pertanto, una diminuzione complessiva del benessere sociale 16. L accusa è dunque palese: le imprese hanno creato cartello ed hanno agito sulla leva dei prezzi. 16 R. CAFARO, op. cit., pag.21. 19

Da ciò sono derivate gravose conseguenze sugli utenti, che hanno dovuto sopportare l aumento dei prezzi e quindi un danno che appare risarcibile in quanto collegato all agire illecito delle imprese da un rapporto di causalità: se il mercato, infatti, non fosse stato alterato, gli utenti avrebbero potuto trovare lo stesso servizio (assicurazione RC Auto) a prezzi diversi, possibilità di fatto vanificata dall accordo delle imprese teso a livellare i prezzi. Tale tesi ha trovato anche l avvallo della Suprema Corte che, nella sentenza 5913 del 2000 (Cass. Civ., sez. III, n. 5913/2000), esprimendosi sul nesso di causalità tra l intesa e il danno consistito nell ingiusto aumento dei premi, affermava: in tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti 17 e mediati che si presentano come effetto normale secondo il principio della cosiddetta regolarità causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del 17 I danni indiretti sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento, ma da esso derivanti. Tale tipologia di danni si è sviluppata nel nostro ordinamento in tempi recenti trattandosi di una fattispecie che trova la sua naturale collocazione nel diritto anglosassone dove, peraltro, hanno una rilevanza notevole tale da essere oggetto di clausole specifiche nei contratti. L evoluzione dei danni indiretti nell ordinamento italiano ha portato ad una valorizzazione della fattispecie che, da semplice clausola contrattuale di contratti di assicurazione per danni materiali diretti, diventa oggi oggetto specifico di un apposito contratto, ovvero diventa rischio assicurato autonomamente appunto nelle polizze per danni indiretti. In proposito si veda F. MOLITERNI, L assicurazione dei danni indiretti, in A. ANTONUCCI (a cura di), I contratti assicurativi fra mercato e regolazione casi pratici, Giappichelli, Torino, 2000 pagg. 77-84. 20

secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l evento causante, le conseguenze dannose di esso non appaiono del tutto inverosimili (combinazione della teoria della conditio sine qua non con la teoria della causalità adeguata). Ancora, nella sentenza n. 10719 del 2000 (Cass. Civ., sez. III, n. 10719/2000) la Suprema Corte ha ribadito che in tema di nesso di causalità nell illecito extracontrattuale, [...] tutti gli antecedenti in mancanza dei quali l evento dannoso non si sarebbe verificato, sono causa efficiente di esso, salvo che sia intervenuta una causa prossima idonea da sola a produrlo 18. Dunque il danno ingiusto vi è stato e si è verificato al momento della sottoscrizione di ogni singolo contratto e consiste nella differenza tra la somma pagata e il prezzo dello stesso prodotto senza l alterazione derivante dall accordo per le polizze stipulate con le imprese sanzionate dall AGCM nel periodo intercorrente tra il 1995, anno in cui l Autorithy ha accertato che l intesa produceva effetti, e il 2000, anno in cui l intesa può dirsi cessata. 18 R. CAFARO, op. cit., pag.23. Si veda anche: A. IACOVIELLO, Sul risarcimento danni per i contraenti di polizze assicurative con le compagnie multate dall Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento del 28.07.2000, in http://www.adusbef.it 21

4. QUANTIFICAZIONE DEL DANNO SUBITO DAL SINGOLO CONTRAENTE. Tale danno è stato quantificato dalle Associazioni dei Consumatori, alla luce delle risultanze del provvedimento n.8546 dell AGCM, con un aliquota che varia dal 15% al 20% (a seconda delle Associazioni dei Consumatori) dei premi versati dal 1995, giusta un attenta considerazione del mercato, un accorta comparazione dei dati relativi ai fatturati dei vari anni, al numero delle vetture circolanti e degli aumenti degli introiti delle imprese assicuratrici nel ramo RC Auto 19. Più esattamente, l aliquota va calcolata non sull intero premio versato, ma solo sulla parte riferita esclusivamente al rischio RC Auto con esclusione dunque di eventuali garanzie accessorie quali furto, incendio ecc. Stessa operazione di scorporo dovrà essere applicata anche sull imposta, in modo da ottenere la sola parte riferita alla Responsabilità Civile. In alternativa all applicazione delle aliquote suddette l utente può anche affidarsi, in sede giudiziale, alla determinazione equitativa del giudice, secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione (sez. II) con la sentenza n. 409 del 15 gennaio 2000, ove leggiamo che: la 19 R. CAFARO, op. cit., pag.23. Si veda anche: A. IACOVIELLO, Sul risarcimento danni per i contraenti di polizze assicurative con le compagnie multate dall Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento del 28.07.2000, in http://www.adusbef.it 22

liquidazione del danno con criterio equitativo non postula necessariamente l impossibilità assoluta di stimare con esattezza l entità del danno dovendo il giudice ricorrervi anche quando, in relazione alla peculiarità del fatto dannoso, la precisa determinazione del danno riesce difficoltosa. Né il giudice è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata 20. In realtà, pare che quest ultima sia la strada più indicata da seguire in quanto l eccezione più ricorrente sollevata dalle imprese di assicurazione riguarda proprio la presunta pretestuosità della quantificazione del danno nell aliquota del 20 % dei premi pagati. Ai fini della determinazione equitativa del danno da parte del giudice ex art. 1226 c.c., dunque, sarebbe più opportuno fare riferimento ai paragrafi n. 75 e 76 (orientamento seguito anche dal Giudice di Pace di Civitanova Marche nella sentenza n. 293 del 5/12/2003 21 ) e alla allegata Tabella n. 5 dell accertamento n. 8456/2000 dell Autorithy che dice: 20 R. CAFARO, op.cit., pag.26. Si veda anche: A. IACOVIELLO, Sul risarcimento danni per i contraenti di polizze assicurative con le compagnie multate dall Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento del 28.07.2000, in http://www.adusbef.it 21 RC Auto e cartello anticoncorrenziale: aumenti delle polizze e risarcimento del danno, in http://altalex. it 23

- 75. Un aumento dei premi [ ] così sostenuto costituisce un anomalia del mercato italiano nel contesto dei Paesi dell Unione Europea. [ ] da tali dati (Vd. Tabella 5) si evince che mentre nel periodo immediatamente precedente alla liberalizzazione tariffaria l Italia era il Paese in cui tale assicurazione costava meno, alla fine del 1999 è divenuta, di gran lunga, la più costosa. In 5 anni i prezzi relativi italiani sono cresciuti del 63%. Tabella 5: Evoluzione dei premi relativi in alcuni paesi UE, 1994-1999 Germania Spagna Francia Italia GB 1994 107,2 96,7 86,9 1995 106,0 98,3 93,2 1996 98,8 98,8 100,1 103,6 102,2 1997 99,2 98,2 94,2 109,9 103,6 1998 94,7 104,0 91,8 126,6 113,6 1999 94,6 104,9 82,4 141,5 126,7 Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 22-76. Dai dati della tabella 5 risulta che il divario con il livello dei premi praticati nei paesi europei [ ] sarebbe stato colmato già alla fine del 1996. Pertanto l evoluzione dei prezzi successiva non può essere spiegato con la necessità di recuperare i margini di efficienza persi a causa delle tariffe amministrate, ma deve essere ricercata in utili più elevati e/o a maggiore inefficienza delle 22 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, Procedimento 8546 (I377)RC AUTO, Chiusura Istruttoria, Punto 75, http://www.agcm.it 24

imprese. Nel solo triennio 1996-1999 i premi sono aumentati del 36 % rispetto alla media UE. Ciò vuol dire che se i premi italiani avessero seguito le evoluzioni analoghe a quella media degli altri paesi europei, i consumatori italiani avrebbero risparmiato per la sola RCA nel 1999 premi per circa 7 mila miliardi di lire. Dunque, preso come base il premio di polizza pagato nel 1996, gli aumenti successivi a quelli pagati dopo il 31/12/1996, fino a tutto il 1999, sono frutto della turbativa del mercato in danno del consumatore, il quale ha diritto di essere risarcito della somma pagata in più, maggiorata degli interessi legali e della svalutazione monetaria. Il premio base (per la sola RCA) da prendere in considerazione è il premio commerciale, comprensivo del premio puro e dei caricamenti commerciali che costituiscono l utile dell impresa assicuratrice, cioè la somma pagata dall assicurato che, però, deve essere depurata delle partite di giro, vale a dire del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte indirette, nella misura in cui sono state separatamente esposte nella quietanza di pagamento ed addebitate all assicurato. E questa la parte di premio che non sarebbe stata pagata dal consumatore se la libera concorrenza si fosse sviluppata nel rispetto delle regole giuridiche del mercato e quindi quella da ripetere dalle compagnie di assicurazione. 25

Capitolo secondo I SOGGETTI DEL RAPPORTO RISARCITORIO: IL CONSUMATORE E LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 1. Il SOGGETTO ATTIVO DEL RAPPORTO RISARCITORIO. Accertata dunque l esistenza di un danno sofferto dai contraenti polizze RC Auto, occorre fermare l attenzione su questi ultimi per individuare il protagonista della presente tesi. La richiesta di rimborso, com è facilmente deducibile dall obbligo generalizzato di stipulare l assicurazione sulla responsabilità civile automobilistica, è avanzabile da tutti i soggetti in possesso di un veicolo a motore o di un natante, quindi dal comune cittadino alle grandi aziende che usufruiscono di un parco auto (si pensi alle aziende che si occupano di trasporti). Tuttavia, la mia ricerca si sofferma su una particolare categoria di utenti, il consumatore perché è proprio in riferimento a questa figura che la vicenda in questione assume i contorni più frastagliati a causa della sovrapposizione delle norme che proteggono il consumatore stesso alle norme che regolano la stipulazione della RC Auto e ancora di 26

recenti interventi normativi alle norme che tutelano la concorrenza nel mercato. Pertanto, un breve cenno sulla figura del consumatore sembra una tappa obbligata da toccare, al fine di individuare con sufficiente precisione uno dei protagonisti, o forse il protagonista principale, della ricerca e delle vicende giudiziali ed extragiudiziali in questione. 2. L INDIVIDUAZIONE NELL ORDINAMENTO COMUNITARIO DEL CONSUMATORE COME SOGGETTO MERITEVOLE DI TUTELA. La nozione di consumatore quale soggetto destinatario di una particolare tutela nei rapporti contrattuali è di origine piuttosto recente ed è tuttora in fase di assestamento tra le aperture della dottrina e le chiusure della giurisprudenza. In realtà del trattamento dei consumatori nella fase negoziale si cominciò a discutere in sede comunitaria, specie ad opera delle associazioni dei consumatori, intorno alla metà degli anni Settanta. Mentre venivano predisposti numerosi progetti di direttiva in cui si cercava di offrire ai consumatori maggiori informazioni e maggiore trasparenza dell operazione economica contrattuale, in alcuni Stati membri, come in Germania, in Gran Bretagna, in Francia, si 27