Allegato n. 1 Delibera n. 301 del 27/05/2014



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Linee Guida delle Aziende Ulss della provincia di Venezia per la prescrizione di protesi e ausili (D.M. 332/1999) L assistenza agli anziani ed alle persone disabili non è erogabile a livello di singoli servizi; l aumento numerico di tali soggetti e le novità in campo assistenziale, riabilitativo e sanitario esigono un nuovo e più razionale modo di rispondere ai bisogni dei soggetti che hanno perduto l autonomia.. (da DGRV 2034/94). In un contesto di RETE DEI SERVIZI è la rete che deve adattarsi ed andare incontro ai bisogni di salute espressi dall utente (presa in carico) e non viceversa. Solo in questo modo è possibile contemperare la necessità di garantire efficaci risposte con quella di razionalizzare l uso delle risorse disponibili. E evidente, infatti, che non risulta possibile operare alcun significativo controllo sul rispetto dei tetti di spesa assegnati limitandosi semplicemente a filtrare l attività prescrittiva al livello dell ultimo anello della catena, la fase dell autorizzazione, di competenza Distrettuale; occorre invece realizzare il diretto coinvolgimento degli Specialisti prescrittori, affinché tutti i protagonisti del processo di erogazione protesi-ausili siano sensibilizzati alla necessità di realizzare un percorso di presa in carico sanitaria ed assistenziale, rispondente a criteri di qualità del servizio, appropriatezza ed economicità. Il servizio di erogazione protesi-ausili deve dunque via via assumere caratteristiche di trasversalità, coinvolgendo contemporaneamente più sanitari (e più servizi), onde elaborare il progetto assistenziale maggiormente rispondente alle necessità del paziente, nel rispetto delle sue aspettative e delle risorse disponibili. L elaborazione delle presenti Linee Guida si è basata su questi presupposti, coinvolgendo le 4 Aziende ULSS della Provincia di Venezia al fine di garantire una equa ed omogenea risposta ai bisogni degli utenti su tutto il territorio provinciale. MAPPA STRUTTURA DOCUMENTO 1

INDICE LINEE GUIDA DELLE AZIENDE ULSS DELLA PROVINCIA DI VENEZIA PER LA PRESCRIZIONE DI PROTESI E AUSILI (D.M. 332/1999)...1 SOGGETTI AVENTI DIRITTO...4 PERCORSO DI EROGAZIONE...6 PRESCRIZIONE...6 PROGRAMMA DI PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE...7 AUTORIZZAZIONE...7 FORNITURA...8 CONSEGNA...9 COLLAUDO...9 CESSIONE IN COMODATO DEI DISPOSITIVI RECUPERABILI...10 TEMPI MINIMI DI RINNOVO...11 RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI...12 GLOSSARIO...13 PRESCRIVIBILITA DI AUSILI IN BASE ALLA SPECIALITA MEDICA... 15 CONDIZIONI DI PRESCRIVIBILITA DI AUSILI ASSISTENZA E MOBILITA... 17 LINEE GUIDA PER LA PRESCRIZIONE DI PLANTARI E CALZATURE... 26 CRITERI PRESCRITTIVI DI PLANTARI E CALZATURE ORTOPEDICHE...26 MINORI...26 ADULTI...27 PRESCRIZIONE...27 FORNITURA...27 RINNOVI...28 INDICAZIONI PER LA PRESCRIZIONE DELL AUSILIO MONTASCALE... 29 INDICAZIONI...29 AVENTI DIRITTO...29 PRESCRIZIONE...29 FORNITURA...30 MONITORAGGIO DELL USO DELL AUSILIO...30 TEMPO MINIMO DI RINNOVO...30 PERCORSO ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE ENTERO-URO STOMIZZATO... 31 NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE...31 SERVIZI PER STOMIZZATI...32 MODELLO ORGANIZZATIVO...32 DISTRIBUZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI...33 ALLEGATI... 35 PRESCRIZIONE...36 AUTORIZZAZIONE...38 RICHIESTA FORNITURA AUSILI -INFORMATIVA AL PAZIENTE (O AL RICHIEDENTE SE PERSONA DIVERSA DALL INTERESSATO) 39 FAC SIMILE VERBALE COLLAUDO NEGATIVO...42 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E DI GRADIMENTO...43 LETTERA CONSEGNA N. INVENTARIO PER AUSILI IN COMODATO D USO...45 RICHIESTA DI RIPARAZIONE AUSILI FORNITI DALL ULSS N....46 2

SCHEDA DI INDAGINE SOCIALE PER LA RICHIESTA DI MONTASCALE MOBILE...47 RELAZIONE TECNICA DEL SOPRALLUOGO PER L EROGAZIONE DI MONTASCALE...48 CONSENSO INFORMATO ALL UTILIZZO DI MONTASCALE...49 QUESTIONARIO DI UTILIZZO DEL MONTASCALE...50 NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO...51 3

SOGGETTI AVENTI DIRITTO In base del Decreto Ministeriale n. 332/99 e DM 321/2001 hanno diritto alla fornitura di dispositivi, previa richiesta redatta su specifico modulo e presentata all ufficio protesi del distretto socio sanitario di appartenenza, i seguenti assistiti: SOGGETTI CON INVALIDITA' RICONOSCIUTA (ausilio prescritto compatibile con diagnosi ) a) gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti (di cui agli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482); i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente; SOGGETTI ISTANTI IN ATTESA DI ACCERTAMENTO/RICONOSCIMENTO CHE SI TROVINO NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL ART 1 L. 11/2/1980 n. 18 b) gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall articolo 1 della legge 11 febbraio1980, n. 18 e cioè: impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore che abbisognano di un'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita c) gli istanti in attesa del riconoscimento formale della invalidità cui, in seguito alla visita da parte della commissione invalidi sia stata riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo d) gli istanti in attesa di accertamento entero-urostomizzati, laringectomizzati, tracheotomizzati o amputati di arto, e) le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull occhio SOGGETTI OSPEDALIZZATI IN DIMISSIONE PER I QUALI IL RESPONSABILE DELLA UNITA OPERATIVA ATTESTI UNA DISABILITA' GRAVE E PERMANENTE CHE NECESSITI CON URGENZA DI UN AUSILIO CONDIZIONANTE IL RIENTRO DEL PAZIENTE A DOMICILIO, CON CONTESTUALE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA INVALIDITA CIVILE I ricoverati in una struttura sanitaria pubblica o privata con la seguente documentazione: a) certificazione del responsabile della UO di degenza che trattasi di una menomazione grave e permanente e che sussiste la necessità e l urgenza dell'applicazione di un dispositivo (protesi, ortesi o ausilio tecnico) prima della dimissione b) il progetto riabilitativo redatto dallo specialista competente SPECIFICHE SUGLI AVENTI DIRITTO: f) Soggetti che non necessitano di riconoscimento di invalidità civile per la fornitura di ausili per incontinenza e ausili per tracheostomizzati: con incontinenza urinaria grave e stabilizzata; con incontinenza urinaria e/o fecale congenita 4

con incontinenza urinaria e/o fecale che, a seguito di intervento chirurgico, abbiano attuato un nuovo collegamento provvisorio o permanente tra cavità interne del corpo e l esterno (stomie) con tracheotomia e/o con laringectomia patologia grave che obbliga all allettamento 5

PERCORSO DI EROGAZIONE Il percorso per l'erogazione dei DISPOSITIVI deve seguire obbligatoriamente le seguenti tappe: 1. PRESCRIZIONE con redazione del PROGRAMMA TERAPEUTICO 2. AUTORIZZAZIONE 3. FORNITURA 4. CONSEGNA 5. COLLAUDO 6. CESSIONE IN COMODATO 7. TEMPI MINIMI DI RINNOVO In ogni passaggio sono coinvolti in modo diverso l'utente, il prescrittore, l autorizzatore e il fornitore PRESCRIZIONE La fase della prescrizione rappresenta il momento più significativo e delicato per l avente diritto: viene redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato, competente per la tipologia di menomazione o disabilità per cui si prescrive il dispositivo necessario; Per specialista convenzionato si intendono anche gli specialisti operanti nelle strutture convenzionate per la specifica specialità (ad es. per la prescrizione di dispositivi per la respirazione la struttura dovrà essere convenzionata per la pneumologia). La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni, o delle patologie che determinano la menomazione e la disabilità; la prevenzione non ha quindi solo valenza medica, ma anche sociale. La PRIMA PRESCRIZIONE di un dispositivo deve comprendere: una diagnosi circostanziata, che scaturisca da una completa valutazione clinica e/o strumentale dell assistito; l'indicazione del dispositivo completa del codice identificativo riportato nel nomenclatore e l indicazione degli eventuali aggiuntivi/adattamenti necessari per la sua personalizzazione; un programma terapeutico - riabilitativo di utilizzo del dispositivo comprendente: il significato terapeutico e riabilitativo; le modalità, i limiti e la prevedibile durata di impiego del dispositivo; le possibili controindicazioni; le modalità di verifica del dispositivo in relazione all andamento del programma terapeutico. Il paziente, o chi lo assiste, deve inoltre essere informato circa le caratteristiche funzionali e terapeutiche e le modalità di utilizzo del dispositivo stesso. 6

PROGRAMMA DI PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE Il programma di prevenzione, cura e riabilitazione non è tanto un requisito burocratico per la concessione di un dispositivo a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma è essenziale per rendere efficace tale fornitura e, più in generale, l'intervento riabilitativo. In questo programma deve essere descritto il significato terapeutico e riabilitativo e cioè con quali premesse e con quali finalità si intende utilizzare un determinato dispositivo indicandone le modalità e i limiti di utilizzo, la prevedibile durata di impiego, le possibili controindicazioni ed i momenti di verifica. Presentazione della domanda La domanda di fornitura ausili va presentata dall'assistito o da un suo delegato nelle sedi dei distretti competenti per residenza. Alla domanda vanno allegati: 1. modulo di prescrizione compilato correttamente ed esaurientemente in ogni sua parte 2. modulo di richiesta fornitura ausili compilato dall assistito o suo delegato 3. preventivo se la protesi non rientra fra quelle fornite direttamente dall aulss AUTORIZZAZIONE L'autorizzazione spetta al Distretto socio sanitario sulla base della organizzazione definita nell atto aziendale. L istruttoria della pratica spetta all ufficio amministrativo competente per l assistenza protesica che verificherà: 1. In caso di prescrittore afferente all'azienda, l'iscrizione nell'elenco prescrittori 2. Lo stato di avente diritto del richiedente 3. La completezza della prescrizione 4. Il rispetto dei termini previsti in caso di rinnovo 5. Nei casi previsti dall' art. 3 del DM 332/1999, che il fornitore dei dispositivi sia iscritto nel Registro Regionale degli erogatori Il responsabile dell autorizzazione verifica: 1. La corrispondenza fra la prescrizione medica e i dispositivi codificati nel Nomenclatore 2. La correlazione fra invalidità e l'ausilio prescritto 3. L'appropriatezza della prescrizione anche con riferimento alle linee guida specifiche approvate dall'azienda ULSS L'autorizzazione alla fornitura va rilasciata o negata entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In ogni caso è facoltà dell'autorizzatore richiedere eventuali approfondimenti utili per una corretta valutazione, in tal caso i termini di cui sopra rimangono sospesi sino a completamento della pratica. 7

L'autorizzazione alla fornitura si intende concessa decorsi i termini massimi dalla richiesta in assenza di richieste istruttorie o diniego espresso. Ausili riconducibili Il DM 332/99 all'art. 1 comma 5 prevede la possibilità che il paziente scelga un presidio riconducibile per omogeneità funzionale. La riconducibilità è uno strumento che si utilizza per prescrivere ausili non contemplati negli elenchi del Nomenclatore, che però svolgono la stessa funzione. Il Medico specialista prescrittore deve indicare con chiarezza che si tratta di una fornitura riconducibile. L'azienda ULSS riconosce il costo del prodotto scelto solo fino alla tariffa prevista o al prezzo determinato per il dispositivo presente nel Nomenclatore e corrispondente a quello erogato. La ditta fornitrice deve formulare il preventivo indicando la quota a carico dell'azienda ULSS e, separatamente, quella a carico dell'assistito, allegando la scheda tecnica del produttore, affinché il medico prescrittore possa valutare le caratteristiche di riconducibilità. Il Direttore del Distretto, valutata la sussistenza della riconducibilità del dispositivo, autorizza la tariffa dell'ausilio previsto dal Nomenclatore. Se l'ausilio è riconducibile ad uno di quelli forniti direttamente dall ulss, viene autorizzata la tariffa prevista dalla stessa gara. In entrambi i casi l'eccedenza è a carico dell'utente. Se la quota di contribuzione dell utente è superiore al 30% del valore, l ausilio diventa di proprietà dell utente con totale carico dei costi di gestione (es. manutenzione e riparazioni). Anche in questo caso devono essere rigorosamente rispettati i tempi minimi di rinnovo previsti dal Nomenclatore per singola tipologia di ausilio. Ausili non inclusi né riconducibili ai dispositivi elencati nel Nomenclatore. Nel caso in cui l'utente sia affetto da gravissime disabilità per cui sia necessaria la fornitura di ausili non inclusi né riconducibili ai dispositivi elencati nel Nomenclatore, l'utente dovrà produrre, oltre alla documentazione precedentemente elencata, una relazione dettagliata del prescrittore atta a motivare la necessità dello specifico prodotto e conseguente preventivo. Malattie rare Per quanto riguarda i pazienti affetti da malattie rare, che necessitano di ausili extra LEA, la prescrizione deve essere inserita nel Registro delle Malattie Rare. Il Servizio aziendale competente avvierà l'iter di autorizzazione ed erogazione del dispositivo. FORNITURA La fornitura avviene di norma entro i termini massimi stabiliti per categoria indicati nell'allegato n.2 del D.M. 332/1999. Per le forniture autorizzate come urgenti dai prescrittori, i fornitori devono garantire tempi di consegna inferiori ai tempi massimi. Per quanto riguarda gli ausili previsti dalla gara di appalto, la ditta aggiudicataria dovrà fornire prioritariamente gli ausili rigenerati, provvedendo alla fornitura di nuovi solo qualora non siano già presenti nel magazzino ausili ricondizionati con le caratteristiche di quelli autorizzati. La consegna e il ritiro degli ausili da parte della ditta aggiudicataria dovranno essere eseguiti entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione alla fornitura o richiesta di ritiro, sia per quanto riguarda le nuove forniture che per gli ausili ricondizionati. Nei casi urgenti la consegna dovrà essere effettuata entro 2 giorni lavorativi. 8

Nel caso di consegna di dispositivi da parte di ditta aggiudicataria di gara, si applica quanto previsto dal relativo Capitolato tecnico. CONSEGNA La consegna dei presidi sanitari al domicilio dell interessato configura un trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute di persone affette da particolari patologie. Il Garante della privacy, già intervenuto sulla materia con il provvedimento del 9 novembre 2005 (in cui invitava ad adottare specifiche garanzie affinché nella spedizione di prodotti non fossero indicati, sulla parte esterna del plico postale, informazioni idonee a rivelare l'esistenza di uno stato di salute dell'interessato) ha richiesto, con il provvedimento del 21 novembre 2013, ulteriori interventi. L Azienda Sanitaria in qualità di titolare del trattamento provvederà: - a fornire agli interessati un'informativa in merito alle caratteristiche di tale trattamento, avendo cura di indicare anche i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di responsabili o incaricati del trattamento (art. 13 del Codice); - ad acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (artt. 26 e 75 e ss. del Codice); - a designare, nel caso di una società esterna per la distribuzione dei suddetti presidi, tale soggetto quale Responsabile Esterno del trattamento, avendo cura di specificare analiticamente e per iscritto i compiti allo stesso affidati, nonché a vigilare periodicamente sulla puntuale osservanza delle istruzioni ad esso impartite (art. 29 del Codice). In considerazione della particolare delicatezza dei dati trattati e della necessità di tutelare la dignità e la riservatezza delle persone che richiedono di ricevere i presidi presso il proprio domicilio, nella nomina del Responsabile al trattamento vengono fornite specifiche istruzioni relativa al processo di distribuzione dei presìdi e definite le misure che si ritiene debbano essere rispettate nelle operazioni di consegna. Non è consentita la consegna dell'ausilio prima dell'autorizzazione. Ogni ausilio di proprietà dell'azienda ULSS sarà inventariato a cura della stessa. L'utente sarà informato con comunicazione scritta e inviata a domicilio che l'ausilio è e rimane di proprietà dell'azienda ULSS e che andrà riconsegnato quando non sarà più utilizzato (fatto salvo per i presidi degli elenchi 1 e 2 per i quali non sia possibile il riutilizzo) e che qualsiasi danno o mal funzionamento dovuto a un uso inadeguato o scorretto sarà addebitato all'utente. COLLAUDO Il collaudo è l'ultima fase del procedimento di concessione degli ausili. Le procedure di collaudo, aventi valenza sia clinica che medico-legale, sono avviate dopo la consegna del prodotto. Lo specialista prescrittore, responsabile della conduzione del progetto riabilitativo individuale, esegue il collaudo dei dispositivi prescritti. 9

Il collaudo consiste in una valutazione clinico funzionale volta ad accertare la corrispondenza del dispositivo erogato a quello prescritto e la sua efficacia per lo svolgimento del programma. Qualora il collaudo accerti la mancata corrispondenza alla prescrizione o l'inidoneità tecnico - funzionale del dispositivo, il collaudo è da considerarsi negativo e deve essere chiaramente motivato al fornitore che è tenuto ad apportare le necessarie modifiche o sostituzioni. L'esito di un collaudo negativo va verbalizzato e fatto pervenire tempestivamente sia alla ditta interessata sia all'ufficio protesi del distretto competente per territorio. Il collaudo va effettuato anche in caso di ausili ricondizionati. Il D.M. 332/99 prevede l'effettuazione del collaudo entro 20 giorni dalla data di consegna, dopodiché sussiste da parte del fornitore la possibilità di richiedere il pagamento della fornitura pur in assenza di collaudo. L'ufficio protesi è tenuto a comunicare tempestivamente al prescrittore l'avvenuta consegna dell'ausilio ai fini dell'effettuazione del collaudo in termini. CESSIONE IN COMODATO DEI DISPOSITIVI RECUPERABILI L' art. 4 comma 12 del DM 332/99 prevede che i dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del Nomenclatore siano ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà di disciplinare modalità di cessione in comodato di quegli ausili per i quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di conseguire economie di gestione. Spetta in ogni caso all'azienda ULSS effettuare la valutazione dello stato d'uso dei dispositivi ai fini di un eventuale recupero/smaltimento. Sono elencati di seguito i dispositivi recuperabili: Elenco 1 D.M. 332/99 12.21 Carrozzine 03.48 Stabilizzatori 03.78 Stabilizzatori deambulatori 18.09 Seggiolone polifunzionale Elenco 2 D.M. 332/99 09.12 Sedie per wc doccia, rialzo stabilizzante per wc 09.48 Termometri 09.51 Orologi 12.03, 12.06 Stampelle, tripodi, quadripodi, deambulatori 12.18 Biciclette 12.18 Triciclo a pedale 12.21 Carrozzine (a telaio rigido, ad auto spinta unilaterale, moto carrozzine) 12.27 Passeggini 10

12.24 Uniciclo 12.27 Passeggino richiudibile 12.36 Sollevatore mobile 18.09 Seggioloni 03.33 Cuscini, materassi antidecubito 18.12 Letti ortopedici 12.30 Supporti per alzarsi dal letto 21.06 Ausili ottici elettronici 21.09 Periferiche input e output e accessori 21.15 Macchine da scrivere e sistemi di elaborazione testi 21.36 Telefoni e ausili per telefonare 21.39 Sistemi di trasmissione del suono 21.42 ausili per la comunicazione interpersonale Elenco 3 D.M. 332/99 18.30 Apparecchiature di sollevamento, montascale 03.03 Ausili per la terapia respiratoria 15.09 Ausili per magiare e bere Trattandosi di dispositivi di proprietà dell'azienda ULSS, ceduti in comodato d'uso, vengono restituiti dagli assistiti al termine dell'utilizzo. Il riciclo riguarda i dispositivi recuperati, siano essi restituiti all'azienda ULSS che ne è proprietaria, che acquisiti mediante atto di cessione da parte degli utenti non più utilizzatori. L'Azienda ULSS, proprietaria del bene, è tenuta ad assicurare la perfetta funzionalità e sicurezza del dispositivo e deve provvedere a proprio carico alla manutenzione straordinaria ed alle riparazioni per tutto il periodo in uso all'assistito. Il comodatario è tenuto a conservare il bene con diligenza, provvedendo con onere a proprio carico, alla sua manutenzione ordinaria. I dispositivi degli elenchi 1 e 2 del D.M. 332/99, non compresi tra gli ausili succitati, si considerano non recuperabili. Ausili riconducibili o extra tariffario Rimanendo di proprietà dell'assistito, normalmente non vengono restituiti e comunque presentano difficoltà per una eventuale riassegnazione, salvo disponibilità dell'assistito e verifica da parte dell'azienda ULSS circa l'eventuale possibilità e convenienza di un riutilizzo. TEMPI MINIMI DI RINNOVO Il Direttore del Distretto non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi protesici definitivi ai propri assistiti di età superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo specifico per tipo di dispositivo (allegato n. 2 al D.M. 332/99). 11

I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, previa dettagliata relazione del medico prescrittore per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psico-fisico dell'assistito. In caso di smarrimento, rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di una impossibilità tecnica di riparazione, di non convenienza della riparazione stessa o di non perfetta funzionalità dello stesso, il Direttore del Distretto può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima che siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo. Alla scadenza del tempo minimo, il rinnovo è comunque subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico prescrittore. Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore ai 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo: il Direttore del Distretto autorizza le sostituzioni o modificazione dei dispositivi protesici in base ai controlli clinici previsti e secondo il programma terapeutico. Le sostituzioni o modificazione dei dispositivi protesici vengono autorizzati in base ai controlli clinici previsti e al programma terapeutico. RIFERIMENTI NORMATIVI Ministero della Sanità decreto 27 agosto 1999, n. 332 Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe Decreto Ministero della Sanità del 31-5-2001 n. 321 Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità Legge Regionale 20 novembre 2003, n. 34 Norme in favore dei soggetti stomizzati della Regione Veneto. 12

GLOSSARIO UOC CP REGOLAMENTO NOMENCLATORE DISPOSITIVI PROTESI ORTESI Unità Operativa Complessa Cure Primarie Ministero della Sanità decreto 27 agosto 1999, n. 332 Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe Per dispositivo si intende, generalmente, un congegno o un apparecchio che svolge una determinata funzione. Ai sensi del D.M. 332/99 i dispositivi si suddividono in: PROTESI ORTESI AUSILI TECNICI Dispositivo artificiale atto a sostituire una parte del corpo mancante (un arto, un organo o un tessuto), o a integrare una danneggiata. Le protesi possono essere prodotte su misura (ad esempio protesi ortopediche) o in serie (ad esempio apparecchi acustici). Dispositivo medico, un tutore, un'apparecchiatura ortopedica o simili, utilizzati in ortopedia o traumatologia nel trattamento di alcune patologie quale strumento esterno utilizzato per aiutare il paziente in una sua funzione. Esempi di ortesi sono i collari cervicali, le cinture lombari steccate (o busti ortopedici), le ginocchiere, le cavigliere, eccetera. AUSILI TECNICI DISPOSITIVI DI SERIE DISPOSITIVI SU MISURA RICONDUCIBILITÀ Strumenti tecnologici che consentono di superare barriere all'accessibilità, o di compensare limitazioni funzionali ai fini di facilitare o rendere possibili le attività della vita quotidiana, facilitare la vita indipendente, rendere più sicuro e meno gravoso il compito della persona che assiste. I dispositivi di serie sono quelli con caratteristiche polifunzionali, costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie, che non necessitano dell'intervento di un tecnico abilitato per essere personalizzati al paziente ad es. i cateteri, i cuscini, i materassi antidecubito, il comunicatore simbolico I dispositivi su misura sono quelli realizzati singolarmente in conformità ad una prescrizione medica e sono destinati ad essere applicati o utilizzati solo da un determinato paziente, secondo metodi che prevedono sempre la rilevazione di grafici, misure, calchi, anche quando nella lavorazione sono utilizzate parti realizzate in serie. Sono considerati dispositivi su misura anche quei prodotti realizzati in serie che, per essere utilizzati da un determinato paziente, necessitano di un intervento di un tecnico abilitato, previa prescrizione del medico specialista (le carrozzine leggere, le scarpe ortopediche, i plantari, ecc.) Qualora l assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore allegato al regolamento, ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto, se ne autorizza la fornitura con eventuale differenza economica a carico dell utente. MENOMAZIONE MINORAZIONE Qualsiasi perdita o anormalità a carico di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche; essa rappresenta l esteriorizzazione di uno stato patologico e in linea di principio essa riflette i disturbi a livello d organo. Qualsiasi perdita o anormalità a carico di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche congenita DISABILITÀ Qualsiasi limitazione della capacità di agire, naturale conseguenza ad uno stato di minorazione/menomazione; 13

HANDICAP 1 : BA la disabilità non è riferita solo alla caratteristica dell individuo ma è il risultato di una complessa interazione di condizioni, molte delle quali create dall ambiente sociale, che richiedono interventi in questo contesto. Condizione di svantaggio vissuta da una determinata persona in conseguenza di una menomazione o di una disabilità che limita o impedisce la possibilità di ricoprire il ruolo normalmente proprio a quella persona (in base all età, al sesso e ai fattori socio-culturali). Esso rappresenta la socializzazione di una menomazione o di una disabilità e come tale riflette le conseguenze culturali, sociali, economiche e ambientali che per l individuo derivano dalla presenza della menomazione e della disabilità. Lo svantaggio deriva dalla diminuzione o dalla perdita delle capacità di conformarsi alle aspettative o alle norme proprie dell universo che circonda l individuo. Barriere architettoniche 1 Termine obsoleto e superato dall'international Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute) del 2001, dove il termine disabilità comprende le difficoltà sia a livello personale che sociale. 14

PRESCRIVIBILITA DI AUSILI IN BASE ALLA SPECIALITA MEDICA La descrizione degli ausili tecnici per persone disabili e le norme tecniche riportate nel presente elenco fanno riferimento alla classificazione del Nomenclatore tariffario delle protesi ai sensi D.M. 332/1999 Classe 03 Ausili per terapia ed addestramento Classe 06 Ortesi e protesi Classe 09 Ausili per la cura e la protezione personale Classe 12 Ausili per la mobilità personale Classe 15 Ausili per la cura della casa Classe 18 Mobilia ed adattamenti per la casa o per altri edifici Classe 21 Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione Classe 24 Ausili per manovrare oggetti e dispositivi Classe 27 Adattamento dell'ambiente, utensili e macchine Classe 30 Ausili per le attività di tempo libero N.B.: Non sono prescrivibili più ausili finalizzati a permettere o facilitare la stessa funzione - Ausili addominali (ventriere cinti):chirurgo - Ausili per tronco e arti: Ortopedico -Fisiatra-Reumatologo (eventuali altri specialisti compatibili con la patologia) ortesi spinali cervico-toraco-lombo-sacrali (collari, busti..ecc..) ortesi per l arto superiore ortesi per l arto inferiore protesi di arto superiore protesi di arto inferiore calzature ortopediche - Ausili comuni per il movimento e l assistenza: Fisiatra Ortopedico Geriatra-Neurologo carrozzine manuali rigide pieghevoli stampelle tripodi quadripodi deambulatori sollevatori letti sponde supporti per letto antidecubito (cuscini-materassi) ausili per l evacuazione (wc e doccia - comode rialzi stabilizzanti wc ) - Ausili particolari per il movimento su misura: Fisiatra sistemi posturali seggioloni polifunzionali passeggini - stabilizzatori - Ausili particolari per la movimentazione in esterno (dopo verifica di idoneità all utilizzo in autonomia ): Fisiatra carrozzine riducibili superleggere carrozzine elettriche - scooter (carrozzina elettrica riconducibile) - uniciclo - tricicli biciclette 15

- Ausili per abbattimento barriere architettoniche (scale): Fisiatra o altro specialista dopo la valutazione ambientale montascale a cingoli \ a ruote - Protesi mammarie esterne: Chirurgo (Oncologo solo in caso di rinnovo) - Ausili assorbenti l urina, sacche urina, cateteri vescicali: Urologo Internista Geriatra - Neurologo - Fisiatra - Protesi acustiche - ausili per l udito - telefoni e ausili per telefonare sistemi di trasmissione del suono: Otorinolaringoiatra, Audiologo - Protesi per laringectomizzati - ausili per la tracheostomia apparecchio fonetico: Otorinolaringoiatra - Protesi oculari - dispositivi per i non vedenti e ipovedenti ausili ottici elettronici periferiche input, output stampante braille macchine da scrivere e sistemi elaborazione testi: Oculista - Ausili per la comunicazione interpersonale (comunicatore alfabetico e simbolico): Fisiatra - Neuropsichiatra per i minori - Ausili per la funzione respiratoria (ventilatori polmonari, concentratori ossigeno aspiratore ): Anestesista- Pneumologo - Otorinolaringoiatra - - Ausili per l alimentazione: Specialista del Team NAD - Ausili per urostomie : Urologo - Ausili per ileo-colonstomie: Chirurgo Ausili prescrivibile dal Medico Cure Palliative - Ausili comuni per il movimento e l assistenza: carrozzine manuali rigide pieghevoli sollevatori letti sponde supporti per letto antidecubito (cuscini-materassi) ausili per l evacuazione (wc e doccia - comode rialzi stabilizzanti wc ) - Ausili assorbenti l urina, sacche urina, cateteri vescicali esterni. - Ausili per la funzione respiratoria ventilatori polmonari, concentratori aspiratore - Ausili per l alimentazione 16

CONDIZIONI DI PRESCRIVIBILITA DI AUSILI ASSISTENZA E MOBILITA 17

AUSILI ASSISTENZIALI CODICE NOMENCLATORE COMPATIBILITA Cuscino antidecubito in gel o viscoelastico Cuscino antidecubito a bolle d'aria Materasso antidecubito ad aria con camera a gonfiaggio alternato a segmenti interscambiabili con compressore a potenza variabile Letto ortopedico 1 manovella Letto ortopedico 2 manovelle 03.33.03.006 oppure 03.33.03.009 03.33.03.015 03.33.06.021 18.12.07.003 ------------------------------------- Non prescrivibile in associazione a: 12.06.XX.XXX 12.21.XX.XXX 18.12.07.006 ------------------------------------- Non prescrivibile in associazione a: 12.06.XX.XXX 12.21.XX.XXX Idonei alla prevenzione di lesioni in soggetti con ridotta mobilità a basso rischio. Prescrivibili a non deambulanti obbligati alla postura seduta senza soluzione di continuità e con elevato rischio di decubito Prescrivibili a pazienti affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuo o con elevato rischio di sviluppare lesioni da decubito. Sono ausili idonei all utilizzo su letti normali od ortopedici. Non necessariamente tale ausilio va prescritto contemporaneamente al letto ortopedico. Non erogabile a persone accolte in strutture residenziali per non autosufficienti in regime di convenzione Prescrivibili a pazienti affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuo. Non prescrivibile in associazione con deambulatore o carrozzina pieghevole a telaio rigido ad autospinta, superleggera, elettrica. Compatibile con sedia comoda codificata con 12.21.03.003, 12.21.03.006 Non erogabile a paziente accolto in struttura residenziale per non autosufficienti in regime di convenzione Prescrivibili a pazienti affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuo. Non prescrivibile in associazione con deambulatore o carrozzina pieghevole. a telaio rigido ad autospinta, superleggera, elettrica. Compatibile con sedia comoda codificata con 12.21.03.003, 12.21.03.006 Non erogabile a paziente accolto in struttura residenziale per non autosufficienti in regime di convenzione Sponde letto (Agg. Letto) 18.12.27.103 Non prescrivibile a paziente accolto in struttura residenziale per non autosufficienti in regime di convenzione 18

Sponde universali letto 18.12.27.103 Se il paziente abbisogna solo di contenzione per evitare le cadute prescrivere mediante la riconducibilità le universali e specificare se per letto singolo o matrimoniale (quota di riconducibilità a carico dell utente). Supporto per alzarsi dal letto (Agg. Letto) 12.30.09.103 Indicato come supporto alla movimentazione del paziente allettato. Non erogabile a paziente accolto in struttura residenziale per non autosufficienti in regime di convenzione Carrozzina a telaio rigido con schienale rigido manovrabile dall accompagnatore dispositivo WC estraibile, ruote piccole 12.21.03.003 ------------------------------------- Non prescrivibile in associazione a: 09.12.03.003 09.12.24.003 Non adatta per uso esterno. Compatibile con letto ortopedico, materasso antidecubito, carrozzina per esterno. Non compatibile con altro ausilio con WC come Sedia per WC e doccia e Rialzo stabilizzante WC (solo con appoggio al pavimento 3 in 1). Non prescrivibile a paziente accolto in struttura residenziale per non autosufficienti in regime di convenzione Carrozzina a telaio rigido con schienale reclinabile manovrabile dall accompagnatore dispositivo WC estraibile, ruote piccole. 12.21.03.006 ------------------------------------- Non prescrivibile in associazione a: 09.12.03.003 09.12.24.003 Non adatta per uso esterno. Compatibile con letto ortopedico, materasso antidecubito, carrozzina per esterno. Non compatibile con altro ausilio con WC come sedia per WC e doccia e Rialzo stabilizzante WC (solo con appoggio al pavimento 3 in 1). Non prescrivibile a paziente accolto in struttura residenziale per non autosufficienti in regime di convenzione Carrozzina a telaio rigido ad autospinta, ruote posteriori grandi, schienale reclinabile, dispositivo WC estraibile 12.21.06.003 Indicata nei soggetti che possono uscire di casa solo accompagnati 19

Carrozzina a telaio rigido ad autospinta, ruote posteriori grandi, schienale reclinabile, senza WC. 12.21.06.006 Indicata nei soggetti che possono uscire di casa solo accompagnati Sedia per WC e doccia 09.12.03.003 ------------------------------------- Non prescrivibile in associazione a: 12.21.03.003 12.21.03.006 Prescrivibile solo dopo sopralluogo domiciliare Non compatibile con la comoda. Non prescrivibile a paziente accolto in struttura residenziale per non autosufficienti in regime di convenzione Sedia girevole per vasca Riconducibile 09.12.03.003 ------------------------------------- Non prescrivibile in associazione a: 09.12.03.003 09.12.24.003 Prescrivibile solo dopo sopralluogo domiciliare Compatibile con la comoda, non con la sedia per WC e doccia e rialzo stabilizzante WC (solo con appoggio al pavimento 3 in 1) Rialzo stabilizzante WC (solo con appoggio al pavimento 3 in 1) 09.12.24.003 ------------------------------------- Non prescrivibile in associazione a: 12.21.03.003 12.21.03.006 09.12.03.003 Prescrivibile solo dopo sopralluogo domiciliare Non prescrivibile in associazione a sedia comoda o con sedia wc e doccia Sollevatore oleodinamico con amaca 12.36.03.003 + 12.36.03.103 Indicato per lo spostamento di invalidi con perdita della capacità residua di spostamento autonomo. Non prescrivibile a paziente accolto in struttura residenziale per non autosufficienti in regime di convenzione Sollevatore elettrico 12.36.03.006 Indicato per lo spostamento di invalidi con perdita della capacità residua di spostamento autonomo. N.B. indicato nei casi in cui l assistenza non dà garanzia sul piano fisico e in caso di paziente obeso. Non prescrivibile a paziente accolto in struttura residenziale per non autosufficienti 20

Carrozzina pieghevole con telaio stabilizzante doppia crocera, ruote ant. e post piene, ruotine per passaggi stretti, ruotine anti ribaltamento, braccioli estraibili e regolabili in altezza, pedane indipendenti girevoli ed estraibili, poggiapiedi regolabili in altezza, cinturini ferma talloni, forcelle modificabili, forcelle delle ruote ant. con inclinazione regolabile e perni ruote post. regolabili 12.21.06.039 ------------------------------------- Non prescrivibile in associazione a: 18.12.07.003 18.12.07.006 Non prescrivibile in associazione al letto ortopedico. Compatibile con materasso antidecubito in caso di rischio di decubito. Stampella Tripode Quadripode 12.03.06.003 ------------------------------------ Non prescrivibile in associazione a: 18.12.07.003 18.12.07.006 12.06.XX.XXX 18.09.18.012 18.09.39.XXX 12.03.15.003 ------------------------------------ Non prescrivibile in associazione a: 18.12.07.003 18.12.07.006 12.06.XX.XXX 18.09.18.012 18.09.39.XXX 12.03.14.003 ------------------------------------ Non prescrivibile in associazione a: 18.12.07.003 18.12.07.006 Ausilio indicato per riattivare la funzione deambulatoria. Non compatibile in associazione a letto o Deambulatori o seggiolone polifunzionale / sistema di postura. Ausilio indicato per riattivare la funzione deambulatoria. Non compatibile in associazione a letto o Deambulatori o seggiolone polifunzionale / sistema di postura. Ausilio indicato per riattivare la funzione deambulatoria. Non compatibile in associazione a letto o Deambulatori o seggiolone polifunzionale / sistema di postura. 21

12.06.XX.XXX 18.09.18.012 18.09.39.XXX 12.06.03.003 ------------------------------------ Deambulatore fisso leggero 4 puntali Non prescrivibile in associazione a: 18.12.07.003 18.12.07.006 12.06.XX.XXX 18.09.18.012 18.09.39.XXX Non prescrivibile in associazione a letto o altro deambulatore o seggiolone polifunzionale o sistema di postura. Controindicato in tutti quei soggetti con turbe di equilibrio e nelle alterazioni della coordinazione. Deambulatore fisso leggero 2 ruote 2 puntali 12.06.06.003 ------------------------------------ Non prescrivibile in associazione a: 18.12.07.003 18.12.07.006 12.06.XX.XXX 18.09.18.012 18.09.39.XXX Non prescrivibile in associazione a letto o altro deambulatore o seggiolone polifunzionale o sistema di postura. Controindicato in tutti quei soggetti con turbe di equilibrio e nelle alterazioni della coordinazione. Deambulatore 2 ruote 2 puntali 12.06.06.003 ------------------------------------ Non prescrivibile in associazione a: 18.12.07.003 18.12.07.006 12.06.XX.XXX 18.09.18.012 18.09.39.XXX Non prescrivibile in associazione a letto o altro deambulatore o seggiolone polifunzionale o sistema di postura. 22

12.06.09.003 ------------------------------------ Deambulatore a 4ruote piccole Non prescrivibile in associazione a: 18.12.07.003 18.12.07.006 12.06.XX.XXX 18.09.18.012 18.09.39.XXX Non prescrivibile in associazione a letto o altro deambulatore o seggiolone polifunzionale o sistema di postura. Deambulatore 4 ruote con ascellari (aggiuntivo) Deambulatore 4 ruote con ascellari, sedile imbottito con freni di stazionamento su ruote (aggiuntivo) 12.06.09.006 + 12.06.09.130 ------------------------------------ Non prescrivibile in associazione a: 18.12.07.003 18.12.07.006 12.06.XX.XXX 18.09.18.012 18.09.39.XXX 12.06.09.006 + 12.06.09.106 + 12.06.09.130 ------------------------------------ Non prescrivibile in associazione a: 18.12.07.003 18.12.07.006 12.06.XX.XXX 18.09.18.012 18.09.39.XXX Non prescrivibile in associazione a letto o altro deambulatore o seggiolone polifunzionale o sistema di postura. Non prescrivibile in associazione a letto o altro deambulatore o seggiolone polifunzionale o sistema di postura. Deambulatore 4 ruote grandi da esterni (con freno, sedile e telaio pieghevole) 12.06.09.009 12.06.09.106 + 12.06.09.130 ------------------------------------ Non prescrivibile in associazione a: Non prescrivibile in associazione a letto o altro deambulatore o seggiolone polifunzionale o sistema di postura. 23

18.12.07.003 18.12.07.006 12.06.XX.XXX 18.09.18.012 18.09.39.XXX Sistemi di postura modulari e su misura 18.09.39.XXX ------------------------------------ Non prescrivibile in associazione a: 12.03.XX.XXX 12.06.XX.XXX 18.09.18.012 12.21.XX.XXX Prescrivibili a soggetti affetti da grave disabilità, secondaria a importanti menomazioni motorie che determinano una importante insufficienza posturale globale o segmentaria(tronco/bacino, bacino, capo, arto sup., arto inf.) di tipo permanente. Non compatibile con altri sistemi legati al movimento autonomo (deambulatori, carrozzine pieghevoli ad auto spinta, a telaio rigido, superleggere, elettriche). Non prescrivibili in associazione a seggiolone polifunzionale. Compatibile con sedia comoda codificata con 12.21.03.003, 12.21.03.006.Possibili limitazionid uso: età, condizioni cliniche, ambientali, sociali. Carrozzina superleggera 12.21.06.060 Prescrivibile ad utenti che studiano o lavorano e comunque utenti con intensa attività esterna, in grado di auto spingersi su percorsi lunghi. Carrozzina elettrica Uso interno/esterno 12.21.27.006 Soggetto in grado di comandare in modo autonomo l ausilio e quindi non indicata per persone con difficoltà prassiche, cognitive, e con deficit visivo. Montascale a ruote 18.30.12.006 Prescrivibile nell ambito di un progetto riabilitativo/sociale solo dopo visita domiciliare, che preveda un utilizzo almeno bisettimanale. Possibili limitazioni d uso: età, condizioni cliniche, ambientali, sociali E prevista verifica d uso entro sei mesi da parte dei Servizi Territoriali. Obbligatorio Consenso Informato 24

Montascale a cingoli 18.30.12.003 Prescrivibile nell ambito di un progetto riabilitativo/sociale solo dopo visita domiciliare, che preveda un utilizzo almeno bisettimanale. E necessaria valutazione clinica, sociale, ambientale. E prevista verifica d uso entro sei mesi da parte dei Servizi Territoriali. Obbligatorio Consenso Informato Seggiolone polifunzionale 18.09.18.012 ------------------------------------ Non prescrivibile in associazione a: 12.03.XX.XXX 12.06.XX.XXX 18.09.39.XXX 12.21.XX.XXX Prescrivibili a soggetti affetti da grave disabilità, secondaria a importanti menomazioni motorie che determinano una importante insufficienza posturale permanente. Possibili limitazioni d uso: età, condizioni cliniche, ambientali, sociali. Non prescrivibili in associazione con altri sistemi legati al movimento autonomo (deambulatori, carrozzine pieghevoli ad auto spinta telaio rigido, superleggere, elettriche), e con sistema posturale modulare e su misura. Compatibile con sedia comoda codificata con 12.21.03.003, 12.21.03.006. Stabilizzatore 03.48.21.036 Prescrivibile a soggetti affetti da grave disabilità, e che necessitano di mantenere la stazione eretta con carico completo arti inferiori. Addestramento all uso da parte del fisioterapista Letto elettrico 18.12.10. 003 Prescrivibile a persone affette da grave patologia che obbligano alla degenza senza soluzione di continuo ma in grado di autogestirsi le posture e che non dispongono di personale di assistenza. Passeggino riducibile 12.27.03.006 Indicato per il trasporto esterno di bambini con disabilità importanti che necessitano di maggior aiuti per il mantenimento posturale. 25

LINEE GUIDA PER LA PRESCRIZIONE DI PLANTARI E CALZATURE L Azienda si pone l obiettivo di dotarsi di regole comportamentali certe e condivise per l erogazione di scarpe e plantari, attività questa di assoluta rilevanza sia per l entità, legata ad una voce di spesa significativa per il bilancio aziendale, sia per ipotizzati elementi di inappropriatezza nelle prescrizioni, a fronte di prove di efficacia non comprovate. Queste Linee Guida vogliono pertanto essere uno strumento pratico che gli specialisti Fisiatri, Ortopedici, Diabetologi o altri specialisti in base alla specifica patologia, sia dipendenti che convenzionati, finalizzato ad una appropriata prescrizione di plantari e calzature ortopediche. Sono stati individuati i seguenti obiettivi prioritari: fornire a tutti gli specialisti prescrittori dell Azienda uno strumento utile a migliorare l appropriatezza prescrittiva. garantire l omogeneità delle procedure prescrittive/autorizzative/erogative nei confronti degli aventi diritto. CRITERI PRESCRITTIVI DI PLANTARI E CALZATURE ORTOPEDICHE Per plantari si intendono ortesi finalizzate alla correzioni delle deformità o malformazioni del piede (come sostegno delle volte plantari: longitudinale e trasversale o di scarico di punti dolenti). Le calzature ortopediche comprendono: - Calzature ortopediche predisposte di serie - Calzature ortopediche su misura MINORI Ai fini dell erogazione con oneri a carico del SSN, i criteri per la prescrizione di plantari sono i seguenti: Fornitura di plantari nei seguenti casi: piede piatto di 3 grado non oltre il compimento del decimo anno di età piede piatto doloroso e contratto valgismo del retropiede superiore a 7-8 grado fino ad eventuale intervento piede cavo di 2-3 grado sintomatico valgismo delle ginocchia di gravità media con distanza intermalleolare superiore a 4 cm misurati in scarico, sopra i 3 anni Non è indicata la fornitura di plantari in bambini di età inferiore ai 4 anni con piede piatto lasso di 1 e 2 grado asintomatico; con piede piatto di 3 grado al di sotto dei 4 anni; 26

La fornitura di calzature è indicata SOLO in patologie neurologiche centrali e periferiche, in patologie malformative e malattie genetiche. La scarpa predisposta abbinata alla correzione con plantare può essere fornita in bambini al di sopra dei 3 anni in caso di grave valgismo delle ginocchia con distanza intermalleolare superiore a 6 cm misurati in scarico. Nelle calzature di serie non sono previsti aggiuntivi ad esclusione delle correzioni alla calzatura. La possibilità di rinnovo della prescrizione del plantare per i minori prevede un tempo minimo di un anno, salvo situazioni particolari certificate in cui il piede ha avuto crescita estremamente veloce o il plantare risulti talmente usurato da giustificare un anticipo della prescrizione ADULTI I criteri per un appropriata prescrizione di plantari/scarpe negli adulti, ai fini dell erogabilità da parte del S.S.N., sono: a) solo plantari Patologie ortopediche/reumatologiche: nelle osteoartrosi/osteoartriti con deformità, in presenza di dolore, edema e riduzione delle distanze percorse b) Calzature di serie + plantari osteoartrosi e/o osteoartriti con deformità non correggibili con solo plantare (certificata dalla specialista) ed in presenza di dolore, edema e riduzione delle distanze percorse per piede diabetico ad alto rischio di lesioni. Un piede diabetico è considerato ad alto rischio di lesione quando presenta: 1. ipercheratosi neuropatica 2. diminuita sensibilità e deformità 3. deformità 4. evidenza di vasculopatia periferica 5. precedenti ulcerazioni o amputazioni c) Calzature su misura solo in presenza di amputazioni, disturbi neurologici deformanti il piede o deformità ortopediche (certificate dallo specialista) tali da non consentire l utilizzo di calzature di serie. PRESCRIZIONE La prescrizione dell ortesi deve essere coerente con il progetto riabilitativo individuale, deve riportare la specifica menomazione o disabilità, Nel verbale di riconoscimento dell invalidità civile deve essere riportata la patologia specifica del piede che giustifichi la fornitura (non sono accettate diagnosi generiche o estensive come ad esempio: poliartrosi, artrosi polidistrettuale, ecc ) FORNITURA E garantita la libertà dell assistito di scegliere il fornitore di scarpe e plantari tra i fornitori autorizzati. Va verificato che nell ausilio sia impresso numero di autorizzazione, data autorizzazione, n. matricola in una parte non asportabile e non soggetta a logorio (art. 7 D.M. 332/99) 27

Al momento del collaudo dei plantari e delle calzature su misura lo specialista è tenuto a chiedere il progetto di realizzazione del tecnico ortopedico da allegare agli atti. RINNOVI I tempi minimi di rinnovo sono quelli previsti dal D.M. 332/99, salvo per i minori per cui si prevedono massimo due forniture all anno per le calzature ed una all anno per i plantari. Alla scadenza del tempo minimo, il rinnovo della fornitura è comunque subordinato alla verifica dell effettiva necessità dello stesso da parte del medico specialista prescrittore. Contestualmente dovrà indicare (nel caso di calzature su misura/personalizzate) il numero di matricola, il numero e data dell ultima autorizzazione. 28

INDICAZIONI PER LA PRESCRIZIONE DELL AUSILIO MONTASCALE Il montascale è un ausilio dell elenco 3 del Nomenclatore Tariffario. I montascale mobili sono di due tipi: montascale a cingoli (18.30.12.003), struttura in metallo recante cingoli dentati, con motore a bassa tensione, portata 130 Kg. montascale a ruote (18.30.12.006), dotato di movimentazione con ruote, con motore a bassa tensione, portata 120 Kg. Il montascale a cingoli è indicato per pazienti che non sono in grado di eseguire i trasferimenti. Il montascale a ruote è indicato per pazienti che sono in grado di effettuare trasferimenti. INDICAZIONI E uno strumento necessario al superamento di barriere architettoniche: interne all abitazione, nel caso in cui non siano possibili modifiche ambientali (ad esempio spostare al pianterreno la camera del paziente), esterne all abitazione in edifici sprovvisti di ascensore idoneo, serviti da scale non superabili mediante l istallazione di una rampa di cui al D.M. lavori pubblici n. 236/1989. AVENTI DIRITTO Hanno diritto alla fornitura di montascale, gli assistiti residenti dell ULSS aventi i requisiti previsti nell articolo 2 com.1 D.M. 332/99. PRESCRIZIONE La prescrizione è effettuabile dallo specialista territoriale dell ULSS competente per patologia (fisiatra o geriatra), dopo valutazione dello stato psicofisico globale del paziente con contestuale stesura di un programma terapeutico e riabilitativo assistenziale che tenga conto delle disabilità del paziente, del grado di motivazione, della partecipazione alla vita sociale, delle eventuali difficoltà della persona che lo assiste (caregiver), dell ambiente in cui vive e di eventuali possibili modifiche dell ambiente stesso Perciò, per ottenere l ausilio, è necessaria in primo luogo la richiesta da parte del MMG, di visita fisiatrica (o geriatrica) a domicilio per prescrizione montascale, da inviare al distretto di appartenenza. Il distretto attiverà la visita fisiatrica (o geriatrica) come da richiesta e, successivamente, la valutazione da parte del tecnico del Comune di residenza dell assistito preposto alla valutazione delle condizioni ambientali, il quale compilerà una scheda con i dati relativi alla compatibilità del montascale con le caratteristiche dell abitazione. Il montascale può essere prescritto se sono presenti tutti i seguenti punti: il paziente è motivato e/o l ausilio è indispensabile per permettere le interazioni sociali della persona come da progetto personalizzato è affetto da disabilità che rende impossibile fare le scale è presente un adeguato caregiver per gestire l ausilio 29