REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA. Art. 1 Ambito di applicazione



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REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione dei lavori in economia da affidarsi mediante cottimo fiduciario di competenza dell Azienda, ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 163 del 12/04/2006. 2. Le norme del presente regolamento sono assunte nella vigenza dell art. 253, comma, 22 lett. a), delle disposizioni transitorie del D.L.vo 163/06. 3. Le procedure per l affidamento dei lavori in economia si ispirano ai seguenti principi: - economicità, efficienza, efficacia e trasparenza del procedimento. 4. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. 5. I lavori eseguibili in economia sono di seguito individuati nell ambito delle categorie generali di opere di cui all art. 125, 6 comma del D.L.vo. 163/06. 6. Il programma annuale dei lavori è corredato dall elenco dei lavori da eseguirsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione ancorché sommaria. 7. Per ogni intervento in economia viene nominato un Responsabile del Procedimento ai sensi dell art. 10 del D.L.vo 163/06 a cura del Direttore del Dipartimento Attività Tecniche. 8. Il Direttore del Dipartimento è Responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 3 D.Lvo 494/96. 9. Nessuna prestazione di lavori ivi compresa la manutenzione periodica o non periodica può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina dei lavori in economia. 10. Gli importi indicati nel presente regolamento si intendono IVA esclusa. Art. 2 Tipologia di lavori 1. Possono eseguirsi in economia le seguenti tipologie di lavori: a) interventi su immobili destinati o utilizzati dall'azienda: 1) realizzazione e/o manutenzione, nonché' loro adeguamento alle normative vigenti, di impianti tecnologici di qualsiasi natura ed opere accessorie degli edifici sedi di servizi sanitari e/o amministrativi; 2) realizzazione e/o manutenzione quadri di distribuzione linee elettriche MT-BT-FM e messa a terra; 3) riparazione e sostituzione di infissi esterni ed interni di qualsiasi materiale ed opere accessorie, compreso portoni, vetrate, cancelli, serrande, basculanti, automatismi di impianti idraulici, serbatoi di accumulo acqua ed autoclavi; 4) ripristino di servizi igienici e relativa funzionalità' compreso le modifiche per i portatori di handicap; 5) realizzazione e/o manutenzione di pavimentazioni in qualsiasi materiale, lastre galleggianti, grigliati di ferro, compreso i rispettivi sottofondi ed opere annesse; 6) realizzazione e/o manutenzione di coperture ed impermeabilizzazioni di tetti e pareti controterra; 7) realizzazione e/o manutenzione di opere edili ed affini nei fabbricati e loro pertinenze in uso alla Azienda; 8) adeguamento alle normative di ascensori e montacarichi, nonche' lavori di manutenzione o di mantenimento, compreso le verifiche biennali per l'esercizio; 9) ripristino di locali e uffici a causa di allagamenti 1

accidentali o cedimenti strutturali e crolli; 10) interventi necessari causa nuove utenze (luce - gas - acqua - telefono); 11) opere edili ed affini rivolte al mantenimento, ripristino o consolidamento degli immobili, compreso le recinzioni; 12) demolizioni parziali o totali di fabbricati pericolanti comprese le opere annesse; 13) ripristino della pubblica incolumità' in genere con eliminazione del pericolo; 14) realizzazione e/o manutenzione reti fognarie bianche o nere, fosse biologiche; b) interventi per il miglioramento dei luoghi di lavoro e per la sicurezza delle sedi aziendali: 1) bonifica da sostanze nocive alla salute (amianto, lane minerali dannose ecc.) comprese cisterne interrate dannose; 2) realizzazione e/o manutenzione impianti anche satellitari, di allarmi antintrusione e telecamere a circuito chiuso ed accessori (monitor, videoregistratori ecc.); 3) realizzazione e/o manutenzione, nonché' messa a norma degli impianti elettrici, trasmissione dati e telefonia, idraulici, a gas ecc.; 4) realizzazione e/o manutenzione di porte REI, uscite di sicurezza, maniglioni antipanico, di porte blindate ed inferriate; 5) realizzazione e/o manutenzione di illuminazione di emergenza, di sicurezza ed allarmi antincendio; 6) realizzazione e/o manutenzione impianti antincendio, idranti e CO2, cartellonistica di sicurezza; 7) realizzazione e/o manutenzione di percorsi agevolati per portatori di handicap, rampe, montascale e impianti elevatori; 8) realizzazione e/o manutenzione di ulteriori servizi igienici anche per portatori di handicap nonché' assolvimento delle norme igienico-sanitarie; 9) realizzazione e/o manutenzione coibentazioni acustiche e termiche, condizionamento, riscaldamento, deumidificazione, nonché' aerazione anche forzata di ambienti; 10) fornitura, montaggio e/o manutenzione di tende ombreggianti, oscuranti, tendaggi, veneziane; c) interventi di manutenzione degli impianti idraulici, idrovori e di sollevamento:1) manutenzione e ristrutturazione delle apparecchiature elettromeccaniche; 2) manutenzione e ristrutturazioni alle parti edili; d) interventi di esplorazione, che si rendano necessari nel corso dell'esecuzione dei lavori, per l'approfondimento di studi, indagini, rilievi e/o sondaggi ad un livello ulteriore rispetto a quello prescritto per la redazione dei progetti, purche' si tratti di interventi che l'esecutore dei lavori non sia tenuto ad effettuare in base a disposizioni vigenti o ad altro titolo. 2. L elencazione dei lavori di cui sopra è da considerarsi esemplificativa e non tassativa, fermo restando i presupposti ed i limiti di importo stabiliti dal 6 comma dell art. 125. 3. Ai fini del presente regolamento i lavori di manutenzione sono intesi come la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o ripristinare la funzione che l'opera o l'impianto e' preordinato a svolgere. Tali lavori possono altresì ricomprendere anche l'esecuzione di nuovi lavori purché questi assumano rilievo economico inferiore al 50% dell'importo complessivo dell'intervento. 4. Il Direttore del Dipartimento Attività Tecniche-Patrimoniali e Tecnologiche può adottare atti contenenti le precisazioni, le specificazioni e gli adeguamenti operativi necessari per l'esecuzione dei lavori in economia, che individua anche le competenze dirigenziali. Art. 3 2

Procedura ordinaria 1. Il Direttore del Dipartimento nomina il Responsabile del Procedimento per ciascun intervento da eseguirsi mediante cottimo fiduciario, il quale redige, sulla base del sopralluogo, specifica Relazione Tecnica, predispone l atto di cottimo di cui all art. 144, 3 comma, DPR 554/99, nonché perizia estimativa di spesa con indicazione della fonte di copertura finanziaria. 2. L'affidamento degli interventi in economia a mezzo cottimo fiduciario è preceduto dalla determinazione del Dirigente Direttore del Dipartimento Attività Tecnicopatrimoniali e Tecnologiche, con la quale sulla base della proposta del Responsabile del Procedimento, all uopo nominato, verificati i presupposti e le condizioni per l affidamento dei lavori in economia in conformità della Legge e del presente Regolamento, autorizza i lavori. Art. 4 Interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 DPR 554/99 1. Qualora ricorrano le circostanze di somma urgenza, di cui all arti 147, 1 comma del DPR. 554/99, il Dirigente o il Funzionario Tecnico, che assuma l incarico di Responsabile del Procedimento, predispone la redazione di Verbale di cui all art. 146 del DPR 554/99 ordinando la immediata esecuzione dei lavori entro il limite dei 200.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 2. L esecuzione dell intervento è affidata dallo stesso, in forma diretta, a una o più imprese qualificate, dal Responsabile del Procedimento il quale, entro 10 gg. dall ordine di esecuzione dei lavori, redige specifico Verbale e lo trasmette al Direttore del Dipartimento per la relativa approvazione. 3. In caso di mancata approvazione dei lavori eseguiti, si procede ai sensi dell art, 147, 5 comma del DPR 554/99, alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere. Art. 5 Esecuzione per cottimi 1. L'affidamento dei lavori per cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previo interpello rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ovvero attingendo ad un elenco di operatori economici costituito presso l azienda. 2. La scelta del cottimista e' effettuata secondo il criterio del prezzo più basso o dell offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 81, 1 comma del D.L.vo 163/06. 3. E ammesso l affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) per interventi di importo inferiore a 40.000 Euro; b) per interventi di somma urgenza, ai sensi dell'art. 147 DPR 554/99; in tali casi verrà assunto atto di ratifica da parte del Direttore del Dipartimento Attività Tecniche. 3

Art. 6 Interventi in economia accessori a opere principali 1. Sono inoltre ammessi affidamenti per cottimo fiduciario per l effettuazione di interventi da realizzarsi nell ambito di opere già appaltate, qualora tali interventi trovino previsione nell ambito del quadro economico dell opera, in tal caso, ai sensi dell art. 145, 1 comma, DPR. 554/99, il Responsabile del Procedimento dispone direttamente l autorizzazione. 2. Sono ammessi altresì, ai sensi dell art. 145, 2 comma, interventi derivanti da esigenze impreviste non dovuti ad errori od omissioni progettuali, nell ambito di opere che non prevedono uno specifico accantonamento per lavori in economia, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento su proposta del Responsabile del Procedimento, nei limiti dei 200.000 complessivi, utilizzando gli accantonamenti per imprevisti o economie derivanti da ribasso d asta. 3. Il Direttore dei Lavori redige specifica relazione dettagliata delle lavorazioni da effettuarsi secondo le modalità di cui ai commi precedenti. Art. 7 Elenco imprese qualificate 1. Vengono costituiti elenchi di imprese qualificate per l affidamento dei lavori in economia. 2. Il Dipartimento Attività Tecniche cura la predisposizione di specifici elenchi per tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di: idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria adeguata all esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle tipologie di cui al presente Regolamento. 3. Tali elenchi sono predisposti previa emissione di specifico avviso, pubblicato presso l Albo Pretorio dell Azienda e sul sito Internet www.ausl.fe.it, in conformità dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità; gli elenchi sono aggiornati con cadenza annuale. Art. 8 Contratto di cottimo 1. Il contratto di cottimo deve contenere le indicazioni di cui all'art. 144, comma 3, del DPR 554/99, e prevedere la prestazione della cauzione definitiva di cui all' art. 113 del D.L.vo 163/06 e dell'art. 101 del DPR 554/99. 2. La cauzione, da prestarsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e' pari al 10% dell'importo contrattuale, e deve essere prestata all'atto della stipulazione del contratto di cottimo, qualora l importo sia superiore a 40.000 con esclusione dei casi di somma urgenza ai sensi dell art. 147 del DPR. 554/99. 3. L'affidatario, prima della consegna dei lavori, dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento la polizza assicurativa prevista dall' art. 103 del DPR 554/99. 4. Il contratto di cottimo può essere stipulato in una delle forme di seguito indicate: a) per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, effettuata anche tramite fax; b) mediante scrittura privata. 4

5. Nei casi di affidamento di cottimo fiduciario per importo non superiore a 20.000 viene emesso esclusivamente un ordinativo di lavori, nei confronti dell Impresa affidataria, riportante il contenuto essenziale delle prestazioni con il relativo importo. 6. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario sono soggetti a comunicazione all Osservatorio dei LL.PP. e all Albo Pretorio dell Azienda. Art. 9 Divieto di cessione del cottimo - subappalto 1. Il contratto di cottimo non può essere ceduto, a pena di nullità. 2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all art. 118 del D.L.vo 163/06. Art. 10 Esecuzione dei lavori 1. Il Responsabile del Procedimento e' responsabile di tutte le fasi di affidamento e realizzazione del cottimo ed assume la funzione di Direttore dei Lavori fatto salvo i limiti di compatibilità previsti dal Regolamento di attuazione del Codice. 2. Il responsabile del Procedimento è preposto alla vigilanza sul rispetto dei limiti di spesa autorizzati; in caso di perizia suppletiva per maggiori spese si applicano le disposizioni di cui all'art. 148 del DPR 554/99. 3. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa cottimista, si applicano le penali previste nel contratto di cottimo, previa contestazione scritta, da parte del Responsabile del Procedimento, degli addebiti mossi all'impresa medesima. 4. In caso di inadempimento grave la stazione appaltante può, previa contestazione scritta degli addebiti, procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione, e fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno ai sensi dell art. 137 del D.L.vo 163/06. Art. 11 Disposizioni finali La Stazione Appaltante potrà in ogni caso procedere alla realizzazione in amministrazione diretta dei lavori utilizzando personale dipendente previa acquisizione di materiali e mezzi e quant altro occorre per la realizzazione delle lavorazioni. 5