COMUNE DI MOGGIO-CREMENO-CASSINA V.NA-BARZIO



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COMUNE DI MOGGIO-CREMENO-CASSINA V.NA-BARZIO REGOLAMENTO DI GESTIONE ED UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE SITO IN BARZIO, VIA MILANO VIA PRATOBUSCANTE MAPP. 3947/702

INDICE Art. 1 - Disposizioni generali Art. 2 Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse Art. 3 Conferimento dei rifiuti ammessi Art. 4 Modalità di conferimento Art. 5 Dotazioni ed attrezzature Art. 6 Sicurezza del Gestore e degli utenti Art. 7 Assistenza agli utenti Art. 8 Manutenzione del Centro di raccolta Art. 9 Addetti al Centro di raccolta Art. 10 Norme di comportamento Art. 11 Vigilanza Art. 12 Sanzioni Art. 13 Regime di apertura Art. 14 Ulteriori disposizioni Art. 15 Responsabilità Art. 16 - Durata pag. 2 di 8

Art. 1 - Disposizioni generali 1. Il presente Regolamento disciplina la gestione e l utilizzo del centro di raccolta intercomunale sito in Barzio, via Milano via Pratobuscante Mapp. 3947/702 (nel seguito: Centro di raccolta ), di proprietà della Gagefin S.R.L., la cui gestione è stata affidata a Il Trasporto s.p.a., affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nei comuni di Moggio, Cremeno, Barzio e Cassina Valsassina per il periodo 1 maggio 2012 30 aprile 2014. 2. Il presente regolamento viene redatto nel rispetto del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto indicato nel Decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. Art. 2 Tipologie di rifiuti ammesse 1. Il Centro di raccolta ammette la raccolta di rifiuti vegetali e di materiali inerti. Art. 3 Conferimento dei rifiuti ammessi 1. Sono ammessi al conferimento, con le forme e le modalità indicate nel presente Regolamento, unicamente i rifiuti delle tipologie indicate all articolo precedente provenienti dalle sole utenze domestiche, aventi la residenza o in ogni caso iscritte al ruolo Tarsu presso i comuni di Cremeno, Barzio, Moggio o Cassina Valsassina. Art. 4 Modalità di conferimento 1. Per quanto riguarda l accesso per il conferimento dei rifiuti vegetali, le utenze di cui all articolo precedente hanno diritto di scaricare un quantitativo massimo di 5 quintali a ingresso, accedendo una sola volta a settimana. 2. Per quanto riguarda l accesso per il conferimento di materiali inerti, questo sarà consentito unicamente alle utenze di cui all articolo precedente che potranno scaricare un quantitativo massimo di 3 quintali a ingresso, accedendo una sola volta a settimana. pag. 3 di 8

3. Gli utenti non residenti potranno accedere solo muniti di un apposito tesserino di riconoscimento. Art. 5 Dotazioni ed attrezzature 1. Il Centro di raccolta è munita delle attrezzature e degli impianti necessari a garantire l agibilità e l utilizzo della stessa in sicurezza, così come prescritto dalla norma di legge. 2. La qualità di dette attrezzature ed impianti contribuisce a garantire ulteriormente la qualità del servizio, il quale deve svolgersi in idonee condizioni igienico-ambientali. Art. 6 Sicurezza del Gestore e degli utenti 1. Tutte le attività svolte nell impianto devono osservare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza. Art. 7 Assistenza agli utenti 1. Il Gestore è tenuto a: - fornire adeguata assistenza agli utenti, con il fine di garantire la sicurezza generale; - controllare che i conferimenti dei rifiuti elencati all art. 2 avvengano in modo corretto nonché, quando si renda necessario o utile, prestare assistenza all utenza; 2. Il Gestore è inoltre tenuto a scoraggiare comportamenti intenzionali in contrasto con le norme di comportamento di cui al successivo art. 10, richiedendo, se necessario, l intervento delle forze dell ordine. 3. Il Gestore deve garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti. Art. 8 Manutenzione del Centro di raccolta 1. Il Gestore è tenuto a curare il buono stato del Centro di raccolta. Per far ciò deve provvedere alla pulizia delle aree e degli impianti e alla manutenzione del medesimo. pag. 4 di 8

Art. 9 Addetti al Centro di raccolta 1. Il personale addetto all impianto è tenuto all osservanza del presente Regolamento ed in particolare ad svolgere le seguenti funzioni: a) pulizia dell area; b) effettuare un accurato controllo visivo dei carichi ai fini dell ammissione; c) respingere i materiali qualora difformi dalle prescrizioni tecniche previste; d) segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità del servizio; e) segnalare agli uffici competenti le violazioni del presente regolamento secondo le modalità previste nell art. 11; f) sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant altro presente all interno dell impianto; g) curare la regolare tenuta della documentazione amministrativa necessaria alla gestione del Centro di raccolta. Art. 10 Norme di comportamento 1. Per consentire il migliore, efficiente e sicuro utilizzo del Centro di raccolta è fatto obbligo all utenza di attenersi alle seguenti prescrizioni: a. osservare le disposizioni impartite dal personale addetto concernenti le modalità di conferimento; b. le operazioni di scarico dovranno essere effettuate celermente, con rispetto delle regole di sicurezza. In caso di necessità o informazioni sulla corretta suddivisione dei rifiuti rivolgersi al personale del Centro di raccolta; c. è assolutamente vietato abbandonare i rifiuti all esterno del Centro di raccolta; d. osservare la segnaletica presente nell'impianto. 2. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel successivo art. 12. Art. 11 Vigilanza 1. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Gestore del Centro di raccolta attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento, pag. 5 di 8

comunicando all Amministrazione le violazioni amministrative agli obblighi previsti dal presente regolamento. 2. La vigilanza è effettuata dal personale del Soggetto Gestore o da soggetto da lui delegato che allo scopo è incaricato di pubblico servizio; durante l accertamento tale personale redige apposita relazione che è trasmessa agli Organi dell Amministrazione competenti all irrogazione delle sanzioni. 3. Il personale preposto alla vigilanza è autorizzato ad effettuare tutte le azioni che ritenga necessarie per l accertamento dell osservanza alle norme di cui al presente regolamento. Art. 12 Sanzioni 1. Nei confronti dei responsabili delle violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative determinate in conformità del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), come specificato nei commi seguenti. 2. La violazione delle norme previste all art. 3 è soggetta alla sospensione fino a 6 (sei) mesi dalla possibilità di accedere al Centro di raccolta e a una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 (venticinque) a Euro 150 (centocinquanta). 3. Le violazioni delle norme previste all articolo 10 del presente Regolamento sono soggette all applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 (venticinque) a Euro 150 (centocinquanta) 4. Nel caso di danni arrecati alle strutture, attrezzature e quant altro presente all interno del perimetro del Centro di raccolta, il soggetto che li ha cagionati sarà tenuto a risarcire i danni e risponderà civilmente e penalmente di ciò che ha commesso. 5. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie del presente Regolamento viene effettuata in riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e s.m.e.i.. pag. 6 di 8

6. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è il Sindaco del comune dove il soggetto da sanzionare ha la residenza o è in ogni caso iscritto al ruolo Tarsu. 7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel presente articolo sono di competenza del comune dove il soggetto sanzionato risiede o dove il medesimo ha l abitazione secondaria. Art. 13 Regime di apertura 1. I giorni e gli orari di apertura concordati tra il Gestore e i comuni di Cassina Valsassina, Moggio, Cremeno e Barzio sono i seguenti: a) Apertura estiva (1 aprile 30 settembre): GIORNO ORARIO Lunedì 13:00 16:00 Mercoledì 09:00 12:00 Sabato 11:00 14:00 b) Apertura invernale (1 ottobre 31 marzo): GIORNO ORARIO Mercoledì 09:00 12:00 Sabato 11:00 14:00 2. Tali giorni e orari potranno essere modificati previo accordo tra il Gestore e i comuni di Moggio, Cassina Valsassina, Barzio e Cremeno, fermo restando l obbligo, da parte del Gestore, di informare preventivamente ed in modo adeguato l utenza. pag. 7 di 8

Art. 14 Ulteriori disposizioni 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento al capitolato speciale approvato con determinazione n. 1/2012 del responsabile dell ufficio tecnico di Moggio, all offerta tecnica presentata dalla società Il Trasporto s.p.a. che si intende integrante a tutti gli effetti il capitolato speciale, nonché alla convenzione tra Gagefin s.r.l., Il Trasporto s.p.a. e i comuni di Moggio, Cremeno, Cassina Valsassina e Barzio per l utilizzo dell area sita in barzio, via Milano via Prato Buscante mapp. 3947/702 del 1 maggio 2012 ; Art. 15 Responsabilità 1. L Amministrazione Comunale è da ritenersi sollevata ed indenne da ogni responsabilità e/o danno in caso di dolo e/o colpa del Gestore del servizio di gestione del Centro di raccolta, ovvero di violazione da parte di quest ultimo degli obblighi derivanti dalle norme di legge. 2. Qualora all interno dell impianto si verificassero incidenti agli utenti dovuti al mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Gestore o previste dal presente Regolamento, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli stessi, ritenendo in tal modo sollevati sia il Gestore sia il Comune da ogni responsabilità. Art. 16 Durata 1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla data in cui diventa esecutiva la delibera di approvazione dello stesso e si intende vigente sino al 30 aprile 2014 (data di cessazione dell affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti a Il Trasporto s.p.a.) o sino alla data di un eventuale proroga di detto affidamento. pag. 8 di 8