o Approfondimenti lgs276-fin08.pdf oppure http://www.provincia.torino.it/sportellolavoro/normativa/normativa



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Contratti di lavoro Contratti di lavoro Premessa Schema contratti o Approfondimenti Lavoro subordinato o Lavoro a tempo parziale o part time o Apprendistato o Contratto di inserimento o Somministrazione di lavoro o staff leasing o Lavoro intermittente o Lavoro ripartito o job sharing Lavoro autonomo o Lavoro a progetto o Lavoro occasionale o Lavoro accessorio Lavoro in associazione o Soci di cooperativa o Associazione in partecipazione Certificazione dei contratti Riferimenti utili Link Premessa La legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 30/03 e Decreto Legislativo 276/03), comunemente conosciuta come Riforma Biagi, rappresenta un passaggio importante che ha caratterizzato e innovato il percorso di regolamentazione del mercato del lavoro in Italia. La Riforma non è applicata nelle Pubbliche Amministrazioni e al loro personale, a meno di un esplicito richiamo. In generale, ecco le principali novità: l ingresso dei soggetti privati nel collocamento ordinario: oltre ai Centri per l Impiego sono ora presenti le Agenzie per il Lavoro, i consulenti del lavoro e i job placement (uffici specifici delle Università) che svolgono l attività di intermediazione tra offerta e domanda di lavoro; la costituzione della Borsa Continua Nazionale del Lavoro 1. E un sistema in rete che mette a disposizione la domanda e l offerta di lavoro sia a livello nazionale http://www.borsalavoro.it che locale http://www.sistemapiemonte.it/lavoro/borsa_l avoro_piemonte/vocchome.do. La consultazione della bacheca annunci è libera, mentre per rispondere a un offerta di lavoro occorre identificarsi tramite registrazione on line gratuita; l introduzione di forme contrattuali più flessibili. Prima di passare alla loro analisi, è importante aver chiaro quale sia la natura e il vincolo che collega il singolo contratto alla forma di lavoro. Schema contratti LAVORO SUBORDINATO E l'accordo con il quale il lavoratore si impegna a prestare la propria attività 1 Il Sistema è coordinato dal Ministero del Lavoro d intesa con le Regioni e le Province autonome. Città di Torino - InformaGiovani Via delle Orfane 20-10122 Torino tel. 800166670 - fax 0114424950

lavorativa all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro. Quest ultimo è tenuto a pagarne la retribuzione. I contratti che implicano questa tipologia di rapporto lavorativo sono: - Tempo determinato - Tempo parziale / part time - Apprendistato - Somministrazione di lavoro o staff leasing - Contratto di inserimento - Lavoro intermittente - Lavoro ripartito LAVORO AUTONOMO Riguarda la prestazione di collaborazione senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente. Contratti che implicano questa tipologia di rapporto: - Lavoro a progetto - Collaborazione occasionale - Lavoro occasionale - Lavoro accessorio LAVORO IN ASSOCIAZIONE E una particolare forma di lavoro autonomo. Il contratto di associazione in partecipazione stabilisce che un soggetto (associanteimprenditore) attribuisca a un altro soggetto (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa di uno o più affari, come corrispettivo di un determinato apporto che può essere di tipo lavorativo, oppure di carattere finanziario. Tipologie di contratti di lavoro in associazione: - Soci di cooperativa - Associazione in partecipazione o Approfondimenti - Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" 2 http://www.camera.it/parlam/leggi/03030l.ht m - D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di 2 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2003. occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 3 " Il testo è stato modificato in seguito da: Decreto Legislativo 251/2004 Legge n. 80/2005 Legge n. 266/2005 Abrogazioni intervenute con la sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale. Sul sito della Provincia di Torino, al link http://www.provincia.torino.it/sportellolavoro/filestorage/download/pdf/schede_dlgs_276_03. pdf è possibile scaricare il file dal titolo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO che analizza e semplifica il testo di legge in modo schematico, soffermandosi su tutte le forme contrattuali, i concetti principali e le novità introdotti dalla riforma. Per informazioni sulle fonti normative (nazionali, regionali e provinciali) in materia della riforma del lavoro si segnalano http://www.provincia.torino.it/sportellolavoro/filestorage/download/pdf/normativa/testi_fonti/d lgs276-fin08.pdf oppure http://www.provincia.torino.it/sportellolavoro/normativa/normativa Con il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria 4, il Consiglio dei Ministri ha introdotto importanti novità in tema di lavoro. Il lavoro intermittente, precedentemente abolito, è stato reintrodotto con alcune modifiche. Sono state inoltre modificate le discipline sull orario lavorativo, sull apprendistato e sul lavoro occasionale di tipo accessorio. Per consultare il testo del decreto, vedi il link http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08 112d.htm 3 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159. 4 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 - Supplemento Ordinario n. 152/L 2

Lavoro subordinato o Lavoro a tempo parziale o part time Tipologie di part time Meglio conosciuto come part time, in cui la collaborazione del dipendente segue un orario lavorativo ridotto rispetto a quello normale, indicato dalla legge o dal contratto collettivo. Sono tre le tipologie di lavoro a tempo parziale che possono configurarsi sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Eccole nel dettaglio: 1. Part time di tipo orizzontale: la riduzione rispetto al tempo pieno viene suddivisa in modo omogeneo su tutti i giorni lavorativi. Ad esempio, in presenza di un orario contrattuale normale di 40 ore settimanali distribuito su 5 giornate, si può prevedere un part-time di 4/6 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. Il datore di lavoro può richiedere una prestazione oltre l'orario stabilito dal contratto; superato il limite del 10% le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione del 50%. 2. Part time di tipo verticale: l'orario di lavoro è full time ma la prestazione viene concentrata esclusivamente in alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno. Ad esempio la collaborazione per tre giorni alla settimana per 12 mesi all anno. 3. Infine part time di tipo misto: si svolge secondo una combinazione di tipo orizzontale e di tipo verticale. Ad esempio la prestazione lavorativa di 20 ore settimanali per 3 settimane al mese sui 12 mesi all anno. Per quanto riguarda la collaborazione oltre l orario part time concordato, un opportuna distinzione concerne il lavoro supplementare e il lavoro straordinario. Il primo intende il lavoro effettuato oltre l orario stabilito dal contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno. E ammesso nel part time orizzontale. Il secondo invece, riguarda il lavoro prestato oltre l orario normale di lavoro delle 40 ore settimanali. E ammesso nelle sole ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, a tempo parziale a termine. A tutti i soggetti. Deve essere stipulato per iscritto e consegnato al lavoratore prima che inizi la collaborazione. Il contratto deve inoltre contenere: la durata e la distribuzione dell orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all anno. 3

o Apprendistato Tipologie di apprendistato E caratterizzato dall alternanza tra formazione e lavoro: oltre all'attività vera e propria, l'imprenditore garantisce al lavoratore la formazione necessaria per ottenere la qualifica per la quale è stato assunto, un diploma o una laurea, attraverso uno specifico percorso formativo svolto in orario di lavoro. Ci sono tre tipi di apprendistato: 1. Apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione: possono essere assunti, in qualsiasi settore di attività, i giovani che abbiano compiuto 16 anni. Il periodo non può superare 3 anni e varia in base alla qualifica professionale da conseguirsi, al titolo di studio, ai crediti professionali nonché a quelli già posseduti. 2. Apprendistato professionalizzante: possono essere assunti i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni. La durata non può essere superiore a 6 anni; deve essere previsto un monte ore di formazione di almeno 120 ore all anno, da svolgersi all interno o all esterno dell azienda. 3. Apprendistato per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: riguarda i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni; consente di acquisire un titolo di studio quale il diploma di scuola media superiore o la laurea o ancora, master universitari e può essere attivato in tutti i settori merceologici. La regolamentazione della durata, in questo caso specifico, è affidata alle Regioni in intesa con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative. Per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, ai giovani che abbiano compiuto 16 anni. Per l apprendistato professionalizzante e l apprendistato per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, ai giovani compresi tra i 18 e 29 anni. L apprendistato deve essere redatto in forma scritta, contenere l indicazione della prestazione oggetto del contratto, la descrizione dettagliata del piano formativo individuale e l eventuale qualifica e/o titolo che dovrebbe essere acquisito in seguito al programma svolto. 4

o Contratto di inserimento E un contratto di lavoro a tempo determinato, finalizzato a collocare nel mercato del lavoro determinate categorie di soggetti 5, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo. Si segnala che in tale tipologia di contratto l aspetto formativo non è obbligatorio, ma solo eventuale. Questa tipologia contrattuale deve avere una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi e in ogni caso dipende da quanto previsto nel progetto d inserimento. Invece nel caso di soggetti diversamente abili, la durata può raggiungere i 36 mesi. I soggetti del contratto sono: - individui di età compresa tra i 18 e i 29 anni; - disoccupati da più di dodici mesi che abbiano un età compresa tra i 29 e i 32 anni; - disoccupati ultracinquantenni; - lavoratori disoccupati da oltre due anni; - portatori di handicap; - donne senza limiti di età che risiedono in zone in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile. Il contratto deve essere stipulato per iscritto e deve indicare: la durata, la categoria di inquadramento, il progetto individuale di inserimento, l eventuale periodo di prova, l orario di lavoro. Se il documento non fosse redatto in forma scritta o in mancanza del progetto di inserimento il contratto è nullo e il soggetto si intende assunto a tempo indeterminato. 5 sostituisce il contratto di formazione e lavoro che sopravvive solo nella Pubblica Amministrazione nella formula C.F.L. a tempo determinato, non rinnovabile, che può durare da un minimo di 12 a un massimo di 24 mesi. 5

o Somministrazione di lavoro o staff leasing Tipologie di somministrazione di lavoro E un rapporto di lavoro che coinvolge tre soggetti: 1. l'agenzia per il Lavoro (somministratore) 6 2. l Azienda utilizzatrice delle prestazioni lavorative (utilizzatore) 3. il Lavoratore Temporaneo (lavoratore) Il datore di lavoro "prende in affitto" le prestazioni da lavoratori provenienti da agenzie o intermediari specializzati 7. Ci sono due tipi di somministrazione: a tempo determinato e a tempo indeterminato. Nel contratto a tempo determinato la collaborazione è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo 8, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore; inoltre, eventuali limiti quantitativi possono essere determinati nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il Contratto di somministrazione a tempo indeterminato è invece stato abolito dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247 9 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale". A tutti i soggetti. Deve essere redatto in forma scritta e deve contenere: i dati dell autorizzazione rilasciata al somministratore, il numero dei lavoratori da somministrare, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che ne giustificano l esistenza, la data e la durata del contratto, l inquadramento, il luogo, l orario della prestazione lavorativa, l assunzione da parte del somministratore del pagamento diretto al lavoratore del versamento dei contributi. 6 Questo contratto ha sostituito il rapporto di lavoro interinale. 7 Soggetto Autorizzato a svolgere l attività di somministrazione di lavoro e iscritto in un apposita sezione dell Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 8 Il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina del contratto a tempo determinato. 9 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007. 6

o Lavoro intermittente: lavoro a chiamata o job on call E un rapporto di lavoro con il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro in determinati periodi della settimana, del mese o dell'anno. La caratteristica principale è l'alternarsi di fasi in cui non vi è effettiva prestazione lavorativa ma semplice attesa del lavoratore alla chiamata (disponibilità) e fasi in cui vi è prestazione effettiva di lavoro. Il contratto si rivolge a soggetti con meno di 25 anni e agli over 45. E richiesta la forma scritta. o Lavoro ripartito o job sharing E un rapporto di lavoro in cui lavoratori si impegnano a svolgere un unico e identico rapporto lavorativo; ciascun lavoratore è direttamente e personalmente responsabile dell esecuzione dell intera prestazione lavorativa. I due lavoratori possono scambiarsi l orario fra loro o sostituirsi reciprocamente; devono comunicare preventivamente al datore di lavoro l orario settimanale effettuato da ciascuno. Non possono farsi sostituire da una terza persona; ciò è ammesso solo con l assenso del datore di lavoro. A tutti i soggetti. E richiesta la forma scritta in quanto costituisce una prova documentale. 7

LAVORO AUTONOMO / LAVORO PARASUBORDINATO / LAVORO ATIPICO o Lavoro a progetto NOTA BENE: E una collaborazione che ha una finalità chiara e definita, come da contratto 10. Esso si caratterizza per il contenuto prevalentemente personale della prestazione e dall assenza del vincolo di subordinazione. Infatti il progetto e il programma di lavoro sono determinati dal committente ma gestiti in autonomia dal collaboratore. La durata è determinabile dalla finalità del progetto. A tutti i soggetti. E richiesta la forma scritta nella quale è indicata: la durata, il progetto, l ammontare del corrispettivo e i criteri usati per quantificarlo. Una novità riguarda l'introduzione di un periodo di "comporto" e cioè l intervallo entro il quale pur essendo assente dal lavoro, l'impresa non recede dal contratto per le assenze del collaboratore (giustificate da malattia e/o infortunio). E prevista la possibilità di astensione per maternità per 180 giorni. L'assenza diventa una sorta di periodo neutro e provoca di conseguenza una proroga della scadenza del contratto per tanto tempo quanto quello dell'astensione goduta. Il datore di lavoro può recedere dal contratto prima della scadenza del termine per giusta causa. Per quanto riguarda gli obblighi fiscali e previdenziali, rimangono invariate le regole riguardanti le collaborazioni coordinate continuative in quanto i versamenti anche previdenziali vanno fatti allo stesso fondo di gestione separata dell'inps 11. 10 Sino al 23 ottobre 2005 era il cosiddetto Co.Co.Co. (Contratto di Collaborazione Coordinato Continuativo). 11 E' il contributo dovuto all'inps, che ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di tre anni di versamenti. 8

o Lavoro occasionale E un contratto d opera che ha la caratteristica di svolgersi non abitualmente. La particolarità della collaborazione consiste nel limite del reddito prodotto: nello stesso anno solare, il reddito non deve superare i 5.000,00 Euro. Se la soglia viene superata la prestazione va inquadrata come lavoro a progetto e deve seguire le norme stabilite per quel tipo di contratto. La collaborazione è svolta senza vincoli di orario rigidi e predeterminati; la finalità della prestazione occasionale persegue il supporto al raggiungimento di determinati obiettivi momentanei del committente. A tutti i soggetti. Non vi è l obbligo del contratto scritto. 9

o Lavoro accessorio S intende l attività lavorativa occasionale. La tipologia contrattuale presuppone il limite del reddito che non deve superare, nello stesso anno solare, i 5.000,00 Euro 12. Inoltre, la persona che ha prestato l opera mantiene il suo stato di disoccupato o inoccupato. Le attività che possono essere svolte nel contesto contrattuale sono: i piccoli lavori domestici, l insegnamento supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio, le manifestazioni sociali, sportive, culturali, caritatevoli, le collaborazioni con associazioni di volontariato, l impresa familiare (limitatamente al commercio, turismo e ai servizi) e il lavoro stagionale in agricoltura (vedi Scheda Orientativa del Centro InformaGiovani di Torino LAVORO STAGIONALE IN AGRICOLTURA). Si applica ai pensionati, agli studenti (giovani tra i 16 e i 25 anni iscritti regolarmente a un corso di studi) in vacanza o nei fine settimana, ai disoccupati da oltre un anno, alle casalinghe, agli stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano e, sperimentalmente per l anno 2009, ai cassintegrati e i lavoratori in mobilità, nell ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma. NOTA BENE Non vi è l obbligo del contratto scritto. I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, devono comunicare la loro disponibilità ai Centri per l Impiego responsabili territorialmente, o ai soggetti accreditati dalle rispettive Regioni (agenzie per il lavoro, agenzie di somministrazione ecc). Il pagamento avviene tramite buoni lavoro o voucher acquistabili da rivenditori autorizzati. Il lavoratore si reca poi presso un centro autorizzato dove alla presentazione del coupon, saranno trattenuti i contributi INPS e i contributi INAIL. 12 Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo non superiore a 10.000 Euro nel corso di ciascun anno solare (L 80/2005). 10

LAVORO IN ASSOCIAZIONE o Soci di cooperativa NOTA BENE Nello svolgimento dell'attività lavorativa, il socio lavoratore stabilisce con la cooperativa uno specifico rapporto di lavoro che può essere di tipo subordinato, autonomo o di collaborazione, purché non occasionale. La specificità consiste nella natura mutualistica del rapporto in quanto i soggetti si propongono di arrecare un beneficio comune ai soci. Le principali tipologie di cooperative comprendono: le cooperative di produzione e lavoro, cooperative di consumo, cooperative agricole, cooperative di credito, cooperative edilizie di abitazione, cooperative di trasporto, cooperative editoriali e cooperative sociali. Il socio dipendente ha gli stessi diritti dei lavoratori di altre società. La retribuzione non può essere inferiore rispetto ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di settore e devono essere garantiti i trattamenti di ferie, malattia. Non viene applicato l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, quindi, in caso di licenziamento senza giusta causa, non è possibile essere reintegrati nel posto di lavoro, ma si può procedere con la richiesta di risarcimento del danno. A tutti i soggetti. Le regole per il lavoro dei soci sono indicate in un documento definito regolamento. Le cooperative hanno l'obbligo di redigere l atto e di depositarlo presso la Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente. Dal 2003 con la Legge Biagi è stata soppressa la distinzione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro. Per divenire soci lavoratori occorre fare un doppio passaggio: aderire alla cooperativa in qualità di socio, scegliere (anche in un momento successivo) la tipologia del rapporto di lavoro tra dipendente, autonomo, collaboratore. 11

o Associazione in partecipazione E un contratto in cui chi presta la propria collaborazione ha la possibilità di partecipare come associato agli utili dell impresa, fornendo il proprio contributo lavorativo all impresa stessa. Lo stipendio ricevuto è considerato come un anticipo sugli utili netti conseguiti dall impresa; in realtà si tratta di una entrata "virtuale", poiché se alla chiusura del bilancio non risultano degli utili, può accadere che il collaboratore debba restituire totalmente o in parte, i compensi percepiti. Gli elementi caratterizzanti del contratto sono: il rischio imprenditoriale in capo anche all'associato, che non avrà garanzia di guadagno (con esclusione quindi del classico compenso minimo); l assenza di vincolo di subordinazione, alle volte difficile da provare; l obbligo in capo all'associato di fornire periodicamente all'associante un rendiconto sull'attività svolta. A tutti i soggetti. Anche se la stipulazione del contratto non è soggetta a modelli particolari e non è prevista pertanto la forma scritta, gli associati in partecipazione devono essere iscritti sul libro paga e matricola. Il Decreto attuativo della Legge 30/03, con l intento di evitare i fenomeni elusivi del contratto di lavoro subordinato stabilisce che, ove manchino adeguate erogazioni a chi lavora o un effettiva partecipazione all impresa, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi per il lavoro subordinato per figure corrispondenti nel medesimo settore d attività. Certificazione dei contratti Al fine di ridurre il contenzioso è prevista la possibilità di certificare alcuni contratti di lavoro. Si tratta di una procedura volontaria con la quale il datore di lavoro e il lavoratore si rivolgono a una commissione che certifica l esatta natura e qualificazione del contratto. Le commissioni di certificazione sono istituite presso: - Enti Bilaterali; - Direzioni Provinciali del Lavoro; - Province; - Università pubbliche e private, registrate a un apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro; - il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (esclusivamente nei casi specificati dall art. 76 comma 1 lettera c-bis del Decreto attuativo). 12

Riferimenti utili MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - via Veneto 56-00187 Roma - numero verde 800196196 (attivo da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 20.00). Fornisce informazioni sulle politiche del lavoro: tipologie contrattuali, condizioni di lavoro, accesso al mercato del lavoro. http://www.lavoro.gov.it - E-mail: centrodicontatto@lavoro.gov.it CENTRO PER L IMPIEGO DI TORINO - via Bologna 153-10152 Torino - tel. 0118614800 - via Castelgomberto 75-10137 Torino - tel. 0118614111 Orario: lunedì e mercoledì 9.00-12.30 (lunedì pomeriggio solo su appuntamento); martedì e giovedì 9.00-12.30/14.15-15.45; venerdì 9.00-12.00. Fornisce informazioni e chiarimenti sui contratti. http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/centri_impiego/index CGIL Torino - CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - via Pedrotti 5-10152 Torino - tel. 01124421 fax 0112442210 - Orario: lunedì-venerdì 9.00-12.30/14.00-18.00 http://www.pmt.cgil.it - E-mail: torino@cgiltorino.it CISL Torino - CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - via Madama Cristina 50-10125 Torino - tel. 0116520011 - Orario: lunedì-venerdì 9.00-12.30/14.30-18.00 http://www.torino.cisl.it/default.asp - E-mail: ust.torino@cisl.it UIL Torino - Unione Italiana del Lavoro - via Bologna 11-10152 Torino - tel. 0112417190 fax 0112417191 - Orario: lunedì-venerdì 8.10-12.30/14.30-17.30 http://www.uil.it/uilpiemonte - E-mail: urpiemonte@uil.it Link http://www.italia.gov.it/servlet/contentserver?pagename=e- Italia/Structure&pagetype=livello2&nodo=1151912409179 - pagina web del Portale Nazionale del Cittadino dove trovare informazioni sulle diverse forme contrattuali. Per informazioni e servizi di orientamento sui servizi messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione è possibile contattare il numero verde 800130130 http://www.ilsole24ore.com/art/soleonline4/speciali/2006/legge_biagi/sp eciale_legge_biagi_default.shtml?uuid=507983ce-0e58-11db-a453-00000e25108c - dossier sulla Legge Biagi de Il Sole24 ORE http://contenuto.monster.it/section1767.asp - pagina web del sito di Monster, portale specializzato per la ricerca del lavoro, in cui è possibile consultare un dossier di approfondimento sulla Legge 30 curato da esperti e professionisti del settore. 13

http://bancadati.italialavoro.it/bdd_web/redirect.do?p=normalavor O - banca dati della normativa sul lavoro di Italia Lavoro, agenzia del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali che collabora con le Amministrazioni Pubbliche per la promozione delle politiche del lavoro, dell occupazione e dell inclusione sociale. http://www.ambientediritto.it/dottrina/dottrina%202004/cooperative.htm - pagina web del sito della rivista giuridica Ambiente Diritto contenente informazioni sulle tipologie di cooperative. Questa scheda è stata realizzata dall InformaGiovani, in collaborazione con il Centro Lavoro Torino e i Servizi Decentrati per il Lavoro della Città di Torino. Aggiornata a luglio 2009 Redattore6 14