REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCARICHI ESTERNI ALL ATENEO PER I PROFESSORI E I RICERCATORI



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REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCARICHI ESTERNI ALL ATENEO PER I PROFESSORI E I RICERCATORI (emanato con D.R. n. 815 del 3/12/2013) INDICE CAPO I FINALITA E DISPOSIZIONI COMUNI Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 2 Art. 2 - Attività incompatibili 2 Art. 3 - Conflitto di interessi e divieto di concorrenza 2 CAPO II DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO DEFINITO Art. 4 - Attività consentite 3 Art. 5 - Attività per le quali è prevista l autorizzazione 3 CAPO III DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO PIENO Art. 6 - Attività incompatibili 4 Art. 7 - Attività consentite previa autorizzazione 4 Art. 8 - Attività liberamente esercitabili 7 CAPO IV PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE Art. 9 - Presupposti per il rilascio delle autorizzazioni 8 Art. 10 - Organi 8 Art. 11 - Procedimento per il rilascio dell autorizzazione 9 CAPO V ATTIVITA DI CONTROLLO E SANZIONI Art. 12 - Controlli e sanzioni 10 CAPO VI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI Art. 13 - Entrata in vigore 11 Art. 14 - Disposizioni finali 11 CAPO I Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all Ateneo per i professori e i ricercatori 1 Pag.

FINALITÀ E DISPOSIZIONI COMUNI Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, emanato in applicazione all Art. 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e all Art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, disciplina: a) il regime delle incompatibilità dei professori e ricercatori sia a tempo pieno sia a tempo definito; b) i presupposti e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali compatibili con gli obblighi istituzionali, ai professori e ai ricercatori. 2. Ai sensi del presente regolamento per incarico extraistituzionale si intende qualunque incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d ufficio, svolto per conto di soggetti pubblici e privati, diversi dall Ateneo, in assenza di vincolo di subordinazione, non rientrante nella disciplina del conto terzi. 3. Il presente regolamento non si applica ai professori e ricercatori dell area medica, convenzionati, ai fini assistenziali, con le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente allo svolgimento dell attività libero-professionale, per la quale rimane ferma la normativa speciale in materia. Art. 2 Attività incompatibili 1. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile: a) con l assunzione di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati; b) con l'esercizio del commercio e dell'industria. 2. E fatta salva la possibilità, nei limiti temporali e secondo la disciplina dettata in materia dall Ateneo, di costituire società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, di cui al D.M. 10/8/2011 n. 168, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali. 3. Qualora lo svolgimento dell incarico extraistituzionale diventi incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, l interessato è tenuto a darne immediata comunicazione all Ateneo e contestualmente a cessare lo svolgimento dell attività. Art. 3 Conflitto di interessi e divieto di concorrenza Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all Ateneo per i professori e i ricercatori 2

1. Non è consentito lo svolgimento di attività o l assunzione di incarichi extraistituzionali, anche nell ambito di società accreditate dall Ateneo aventi caratteristiche di spin-off e startup universitari, che determinino situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza con l Amministrazione. 2. E vietato, in ogni caso, prestare attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione degli esami universitari e al completamento dei curricula degli studi universitari, a favore di persone fisiche ovvero di persone giuridiche od organismi esterni all Ateneo che prestino servizi a pagamento per gli studenti. 3. Al di fuori dei casi nei quali è ammesso lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali, anche nell ambito di società accreditate dall Ateneo che, considerati singolarmente o cumulativamente, costituiscano, anche in relazione ai compensi percepiti, un centro d interessi prevalente rispetto al ruolo universitario. A tal fine, si considerano gli incarichi che determinino un impegno orario extraistituzionale complessivo superiore a 500 ore annue. 4. Resta fermo il rispetto della vigente normativa in materia di cumulo degli emolumenti percepiti dai pubblici dipendenti. CAPO II DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO DEFINITO Art. 4 Attività consentite 1. Lo svolgimento di attività libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, è consentito ai professori, ricercatori in regime di tempo definito, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse e di concorrenza vietata rispetto all Ateneo, ai sensi dell Art. 3. 2. Il personale interessato è tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, nello svolgimento di attività o nell assunzione di incarichi. 3. Configura, in ogni caso, conflitto d interesse l assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l Ateneo o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l Ateneo. Art. 5 Attività per le quali è prevista l autorizzazione Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all Ateneo per i professori e i ricercatori 3

1. Previa autorizzazione del Rettore, che ne valuta la compatibilità con l adempimento degli obblighi istituzionali, nonché il rispetto del divieto di concorrenza e di conflitto di interesse, è consentito lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri, ai sensi dell Art. 6, co. 12, L. n. 240 del 2010. L attività di docenza all interno di master e corsi di perfezionamento istituiti presso l Ateneo è considerata a tutti gli effetti attività didattica. L autorizzazione è prevista per anno accademico. In relazione ad incarichi didattici e gestionali reiterati tra le stesse parti oltre il terzo anno consecutivo, questa è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati. 2. Previa autorizzazione del Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, che ne valuta la compatibilità con l adempimento degli obblighi istituzionali, nonché il rispetto del divieto di concorrenza e di conflitto di interesse, è consentito lo svolgimento di incarichi direttivi nell ambito di società accreditate dall Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, quali le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale e amministratore delegato. L autorizzazione potrà essere rilasciata per il periodo corrispondente alle agevolazioni concesse alle società accreditate dall Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off e di start-up universitari, secondo la regolamentazione d Ateneo o comunque per una durata di regola non superiore a sei anni. In casi eccezionali, documentati, l autorizzazione potrà essere concessa per un ulteriore periodo complessivamente non superiore a tre anni. CAPO III DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO PIENO Art. 6 Attività incompatibili 1. L esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell art. 6, co. 9, L. n. 240 del 2010. Le attività di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto sono consentite nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 7 Attività consentite previa autorizzazione 1. Ferma restando la disciplina di cui all Art. 3 e all Art. 6, comma 1 del presente Regolamento, possono essere svolti, previa autorizzazione del Rettore, ex Art. 53, co. 7, D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell Art. 6, co. 10, L. n. 240 del 2010, gli incarichi retribuiti o Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all Ateneo per i professori e i ricercatori 4

conferiti a titolo non oneroso svolti a titolo non continuativo e non stabilmente organizzato di seguito elencati: a) incarichi di ricerca presso enti pubblici e privati, con o senza fini di lucro, qualora non riconducibili alla disciplina del Regolamento d Ateneo sul conto terzi; b) incarichi di progettazione didattica e incarichi didattici a titolo gratuito o oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d insegnamento nell ambito di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso Università ed enti pubblici e privati, anche stranieri. L autorizzazione è prevista per anno accademico. c) attività formativa, didattica e di assistenza didattica a carattere non occasionale presso Università ed enti pubblici o privati, anche stranieri. Si considerano di carattere non occasionale e sono comunque assoggettate ad autorizzazione, le attività didattiche svolte oltre il limite di 15 ore annue, a favore dello stesso committente. E fatto salvo lo svolgimento di lezioni e seminari a carattere occasionale, nonché la partecipazione in qualità di relatore a convegni e congressi come previsto dall Art. 8, comma 1 del presente Regolamento. d) incarichi presso enti o organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti e organismi di rilevanza sovranazionale e internazionale, autorità amministrative indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto dall Art. 13 del DPR n. 382 dell 11 luglio 1980; e) compiti istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, a eccezione delle ipotesi in cui il dipendente sia posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi istituzionali o gestionali nelle società a prevalente partecipazione pubblica, anche aventi fini di lucro, su designazione da parte di enti, organismi e soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica purché riconducibili alla figura dell amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell Art. 147-ter, co. 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U. dell intermediazione finanziaria). Resta fermo quanto disposto dall Art. 13 del DPR 11 luglio 1980, n. 382; g) incarichi istituzionali o gestionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e soggetti privati, purché riconducibili alla figura dell amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell Art. 147-ter, co. 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U. dell intermediazione finanziaria). Nelle società di persone e di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all Ateneo per i professori e i ricercatori 5

senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell amministratore indipendente. In ogni caso, l autorizzazione non può avere una validità pluriennale; h) incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi e fondazioni partecipate, o in regime di convenzione con l Università di Chieti-Pescara, ove la nomina sia stata proposta o deliberata da soggetto diverso dall Ateneo, purché riconducibili alla figura dell amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell Art. 147-ter, co. 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U. dell intermediazione finanziaria); i) incarichi direttivi e gestionali nell ambito di società accreditate dall Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, quali le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale, amministratore delegato, amministratore unico, componente del consiglio d amministrazione con o senza deleghe operative e gestionali. L autorizzazione potrà essere rilasciata per il periodo corrispondente alle agevolazioni concesse alle società accreditate dall Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off e di start-up universitari, secondo la regolamentazione d Ateneo e comunque per una durata di regola non superiore a sei anni. In casi eccezionali, documentati, l autorizzazione potrà essere concessa per un ulteriore periodo complessivamente non superiore a tre anni. Relativamente al personale proponente la costituzione di tali società, aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, l autorizzazione a svolgere le attività previste nel piano di business, è rilasciata all atto dell approvazione della proposta e rinnovata annualmente, salvo diverse valutazioni definite nella fase di monitoraggio, secondo la regolamentazione d Ateneo. l) attività svolte nell ambito di società accreditate dall Ateneo, aventi caratteristiche di spinoff e start-up universitari, qualora non si ricopra la posizione di proponente e, in ogni caso, qualora si tratti di attività non previste nel piano di business presentato all atto della costituzione di tali società; m) incarichi per certificazioni e/o collaudi, progettazione urbanistica, architettonica e ingegneristica; n) partecipazione a concorsi di progettazione o a concorsi di idee; p) incarichi di arbitro o di componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali; Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all Ateneo per i professori e i ricercatori 6

q) incarichi di patrocinio legale compatibili con l iscrizione del professore o ricercatore nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario degli avvocati, ai sensi dell Art. 19, co. 2, L. 31 dicembre 2012, n. 247; r) incarichi di componente del collegio sindacale, di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati; s) attività di interprete e di traduttore; t) ogni altro incarico retribuito, compatibile con il ruolo universitario, in quanto non esercizio di attività libero-professionale, non espressamente compreso nella disciplina del presente articolo e dell Art. 8 del presente Regolamento. 3. L attività autorizzata deve essere svolta compatibilmente con il regolare e diligente svolgimento delle attività istituzionali e al di fuori dei locali dell Amministrazione. Non deve inoltre comportare l utilizzo di specifiche apparecchiature, di risorse umane e strumentali presenti presso le Strutture dell Ateneo. Art. 8 Attività liberamente esercitabili 1. I professori e i ricercatori a tempo pieno, ai sensi dell Art. 6, co. 10, L. n. 240 del 2010 possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. Resta ferma la disciplina degli artt. 6, co. 9, l. n. 240 del 2010, 3 e 6, co. 1 del presente Regolamento. 2. Per attività di consulenza ai sensi del comma precedente si intende l attività a carattere occasionale riguardante la redazione di pareri, il supporto o l assistenza qualificata su tematiche specifiche e determinate anche di carattere clinico. 3. Tali attività devono essere svolte compatibilmente con il regolare e diligente adempimento delle attività istituzionali e al di fuori dei locali dell Amministrazione. Non devono inoltre comportare l utilizzo di specifiche apparecchiature, di risorse umane e strumentali presenti presso le Strutture dell Ateneo. 4. Gli incarichi, qualora svolti a titolo oneroso, a eccezione dei rimborsi spese per la partecipazione a conferenze e convegni, devono essere comunicati al Rettore preliminarmente alla liquidazione del relativo compenso. Nel caso in cui possa configurarsi Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all Ateneo per i professori e i ricercatori 7

una violazione degli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, gli incarichi devono essere comunicati al Rettore prima del loro svolgimento. 5. Non rientra nella disciplina del presente regolamento l utilizzazione economica, in qualità di autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali non direttamente derivanti da attività istituzionali svolte presso l Ateneo, relativamente alla quale si fa rinvio alla specifica normativa vigente in materia. CAPO IV PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE Art. 9 Presupposti per il rilascio delle autorizzazioni 1. Nel rilascio dell autorizzazione deve essere accertato che l incarico: 1) sia compatibile con la disciplina di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento; 2) sia attinente all Area Scientifico Disciplinare dell interessato; 3) non rechi pregiudizio allo svolgimento delle attività istituzionali; 4) non dia luogo a situazioni che, avvantaggiando il soggetto a favore del quale verrebbe svolto l incarico, comportino di conseguenza situazioni di svantaggio economico per l Ateneo. 2. Nel rilasciare l autorizzazione l organo competente verifica il numero complessivo degli incarichi esterni autorizzati e comunicati nell anno solare di riferimento, al fine di valutare se, complessivamente considerati, possano non corrispondere ai presupposti indicati nel presente Regolamento o creare comunque nocumento all Ateneo. Per la valutazione di cui sopra potranno anche essere presi in considerazione gli incarichi espletati nell ultimo triennio e la produzione scientifica del docente o ricercatore interessato nel medesimo periodo. Art. 10 Organi 1. L autorizzazione è rilasciata: a) per le attività didattiche e di ricerca di cui all Art. 5, comma 1 del presente Regolamento, riguardanti il personale a tempo definito: dal Rettore; b) per gli incarichi di natura non didattica, conferiti al personale a tempo pieno e per gli incarichi di cui all Art. 5, comma 2, conferiti al personale a tempo definito: dal Rettore; Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all Ateneo per i professori e i ricercatori 8

c) per gli incarichi didattici, di progettazione didattica e di coordinamento didattico di cui all Art. 7 lettera b) e c), affidati al personale a tempo pieno: dal direttore del Dipartimento di inquadramento; d) per gli incarichi didattici e di progettazione didattica di cui all Art. 7 lettera b) e c), affidati ai docenti che ricoprono le funzioni di direttore di Dipartimento, di presidente e vicepresidente delle Scuole: dal Rettore; e) per le attività previste nel piano di business svolte da personale proponente la costituzione di società accreditate aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari: dagli organi competenti secondo la regolamentazione d Ateneo in materia. Art. 11 Procedimento per il rilascio dell autorizzazione 1. La richiesta deve essere presentata, anche in via telematica, all Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell attività extraistituzionale e comunque preliminarmente all accettazione dell incarico. 2. In caso di distacco, fuori ruolo o aspettativa il dipendente è tenuto a presentare richiesta di autorizzazione anche all Amministrazione pubblica presso la quale viene prestato temporaneamente servizio. In tal caso il termine concesso all Ateneo per pronunciarsi è di 45 giorni dalla ricezione della richiesta, ferma restando la disciplina prevista dall Art. 53, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 3. L istanza deve contenere: a) la descrizione dell attività oggetto dell incarico; b) l indicazione dei dati identificativi del soggetto committente; c) l indicazione del periodo di svolgimento dell incarico, delle modalità di articolazione delle attività e di svolgimento dell incarico con riguardo al luogo, al numero presunto di giornate lavorative e ore complessive previste; d) l indicazione dell importo, anche presunto, del compenso previsto quale corrispettivo dell incarico; e) la dichiarazione dell interessato che l attività non interferirà con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e che verrà svolta al di fuori dei locali dell Amministrazione e Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all Ateneo per i professori e i ricercatori 9

senza utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso le Strutture dell Ateneo; f) la dichiarazione dell interessato che l oggetto o la materia dell incarico rientra nell ambito della sua competenza e qualificazione scientifica. 4. Alla richiesta di autorizzazione sono allegate la proposta di incarico, ove disponibile, e la documentazione ritenuta utile dall interessato. 5. L Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sull istanza di autorizzazione entro 30 giorni dal relativo ricevimento, motivando l eventuale provvedimento di diniego. Si applica l articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti insufficiente, l Amministrazione può richiedere al dipendente ulteriori documenti, ai fini istruttori. In tal caso il termine di 30 giorni rimane sospeso fino all acquisizione della documentazione mancante. 6. Nel caso in cui a consuntivo il compenso effettivamente percepito risulti significativamente superiore rispetto a quello presunto indicato al momento di richiesta dell autorizzazione, il Rettore può chiedere all interessato di fornire adeguata giustificazione dello scostamento. Tale scostamento può costituire elemento di valutazione in sede di rilascio di ulteriori autorizzazioni. CAPO V ATTIVITA DI CONTROLLO E SANZIONI Art. 12 Controlli e sanzioni 1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta autorizzazione o incompatibili con i compiti e i doveri istituzionali, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell Art. 53 comma 7 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al bilancio dell Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore. 2. Nel caso in cui il Rettore accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non autorizzato, diffida formalmente e in via preliminare il dipendente affinché, entro il termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l azione disciplinare. 3. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo a società accreditate dall Ateneo aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, è Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all Ateneo per i professori e i ricercatori 10

tenuto a comunicare al Rettore, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dalla società. CAPO VI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI Art. 13 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell Ateneo. Art. 14 Disposizioni finali 1. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi. 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all Art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all Art. 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ogni altra norma dell ordinamento, in materia di incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi retribuiti. Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all Ateneo per i professori e i ricercatori 11