CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE (Legge 27.07.1978, n. 392 e successive modificazioni con applicabilità alle Pubbliche Amministrazioni) PREMESSO - che con avviso Prot.n. 901 dell 11.06.2011 l Istituzione per l esercizio dei servizi alla persona del Comune di Crespellano ha compiuto un sondaggio per verificare se sussistesse sul territorio comunale, in località Calcara, un immobile in locazione, da destinare a ludoteca, definendone al contempo i requisiti essenziali; - che con documento prot. n. 959 del 23.06.2011 il Sig. omissis ha chiesto di partecipare al sondaggio manifestando la disponibilità a concedere in locazione la porzione immobiliare sita in Crespellano (BO) Loc. Calcara, in Piazza Lorenzo D Auria n. 7 e 8, di proprietà di omissis e così meglio descritta: negozi con ripostigli e bagni posti al piano terra per una superficie complessiva di 94,42 mq oltre ad un magazzino autorimessa di 24,62 mq, - che con determinazione n. 22 dell 1. 12.2011 il Direttore dell Istituzione ha approvato l assunzione in locazione dell immobile sopra richiamato; Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra: - omissis; e - L istituzione per l esercizio dei servizi alla persona del Comune di Crespellano, Piazza Berozzi n. 3 Crespellano (BO) C.F. 80008250377 P.I. 00701901209, rappresentata da omissis, in qualità di Direttore per effetto del provvedimento del 1
Sindaco di Crespellano n. 29 del 29.12.2010, la quale agisce esclusivamente nel nome, per conto e nell interesse dell istituzione che rappresenta; SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 1. OGGETTO - I Sigg.ri omissis di seguito denominati "locatore" concedono in locazione all Istituzione per l esercizio dei servizi alla persona del Comune di Crespellano, di seguito denominata "conduttore" che accetta la porzione immobiliare sita in Comune di Crespellano (BO), Loc. Calcara, Piazza Lorenzo D Auria n. 7 e 8, e così meglio descritta: negozi con ripostigli e bagni posti al piano terra di complessivi mq. 94,42 oltre ad un magazzino autorimessa di mq. 24,62. Gli immobili sono distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Crespellano al Foglio 11, mappale o particella 737 con i seguenti subalterni: - sub. 41, Cat. C/1, Cl. 4, mq. 29, rendita catastale 524,20; - sub. 42, Cat. C/1, Cl. 4, mq. 53, rendita catastale 958,03; - sub. 28, Cat. C/6, Cl. 4, mq. 24, rendita catastale 122,71. 2. DURATA - La durata del contratto é fissata in anni 6 (sei) con decorrenza 01 dicembre 2011 e termine 30 novembre 2017. 3. RINNOVO - Tenuto conto che il conduttore è una pubblica amministrazione, è escluso il tacito rinnovo del presente contratto. L eventuale rinnovo dovrà essere oggetto di successivo e separato atto. 4. RECESSO ANTICIPATO - Dopo i primi tre anni di contratto (non prima del 30 novembre 2014), il conduttore potrà recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata a.r. da pervenire almeno 6 (sei) mesi prima della data di effetto del recesso medesimo. 2
5. CANONE -Il canone di locazione viene pattuito nella somma di. 16.800,00= (sedicimilaottocento/00) per ogni anno della durata del contratto, da corrispondersi da parte del conduttore in 12 rate mensili anticipate di. 1.400,00= (millequattrocento/00) ciascuna, entro il giorno 10 di ogni mese. Concordano le parti che il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario sul c/c n. omissis 6. AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE Il canone di locazione sarà annualmente aggiornato automaticamente e senza bisogno di richiesta del locatore ma a semplice comunicazione dell aumento, nella misura della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo, accertato dall ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del rapporto di locazione. 7. MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE E/O DEGLI ONERI ACCESSORI -Ogni ritardo nel pagamento, anche parziale, del canone e delle spese accessorie, decorso il termine di giorni 15 (quindici) dalla singola scadenza, costituirà il conduttore in mora con obbligo per lo stesso di corrispondere un interesse pari al tasso ufficiale di sconto (T.U.S.), vigente al momento, aumentato di 2 (due) punti e darà luogo alla risoluzione ipso iure del contratto di locazione salvo il diritto del locatore al risarcimento dei danni. 8. STATO DELL'IMMOBILE - L'immobile viene concesso in locazione nello stato di fatto e in cui si trova ben noto al conduttore (fatta eccezione per le porte di accesso con apertura verso l esterno che, indicate come necessarie dall Istituzione, con nota prot. n. 1283 del 20.09.2011 e già ordinate dal locatore in sostituzione di quelle esistenti, non risultano ad oggi ancora installate) ed al termine del contratto dovrà essere restituito nello stesso stato salvo il deterioramento derivante dal normale uso, pulito ed imbiancato. 3
9. CUSTODIA- Il conduttore, dalla data di consegna, è costituito custode dell'immobile e si impegna ad utilizzarlo, custodirlo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. 10. USO DELL'IMMOBILE, ADDIZIONI, MIGLIORAMENTI - Il conduttore non potrà modificare l'uso per il quale l'immobile viene concesso in locazione. Al termine del contratto non sarà comunque dovuta al conduttore alcuna indennità per eventuali addizioni e/o miglioramenti effettuati, ancorché espressamente autorizzati dal locatore. L'inosservanza della presente clausola determinerà ipso iure la risoluzione del contratto salvo il diritto del locatore al risarcimento dei danni. 11. SPESE, ONERI ACCESSORI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI - Faranno carico al conduttore le spese per consumi di luce, gas, acqua, telefono e riscaldamento, nonché ogni altro eventuale onere accessorio, ivi comprese le spese condominiali ordinarie, la pulizia annuale delle caldaie e l imposta sui rifiuti, se e in quanto dovuta. Il conduttore si impegna a corrispondere dette somme direttamente e personalmente agli enti erogatori dei servizi. Nell'ipotesi in cui il locatore fosse costretto ad anticipare dette spese, potrà prelevare somme di pari importo dal deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato da parte del conduttore. Le riparazioni tutte di cui agli artt. 1576 e 1609 Cod. Civ. sono a carico del conduttore, così come ogni altra riflettente agli impianti ed i servizi nonché dipendente da sua negligenza nell'uso della cosa locata. Il locatore si sostituirà al conduttore qualora questi non provveda tempestivamente ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta riparazione; in caso contrario la somma sarà prelevata dal deposito cauzionale che dovrà essere 4
immediatamente reintegrato. Ai sensi dell'art. 1577 Cod. Civ., quando l'immobile necessiti di riparazioni che non siano a carico del conduttore, questi é tenuto a darne immediato avviso al locatore. La violazione degli obblighi di cui alla presente clausola, determinerà la risoluzione ipso iure del contratto, salvo il diritto del locatore al risarcimento del danno. 12. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E/O CESSIONE DEL CONTRATTO- E' espressamente vietato al conduttore di concedere a terzi l'immobile in sublocazione totale o parziale e/o di cedere, in tutto o in parte, il contratto a qualsiasi titolo. La violazione del divieto di sublocazione totale o parziale e di cessione del contratto totale o parziale, determinerà ipso iure la risoluzione del contratto salvo il diritto del locatore al risarcimento del danno. 13. DEPOSITO CAUZIONALE - A garanzia delle obbligazioni contrattuali il conduttore verserà al locatore, entro e non oltre 60 gg. dalla sottoscrizione del contratto, la somma infruttifera di interessi di 2.800,00.= (duemilaottocento/00) pari a 2 (due) mensilità di canone. Tale somma non potrà mai essere imputata in conto pigioni e sarà restituita unicamente al termine della locazione quando tutti i locali siano stati riconsegnati e tutti gli obblighi contrattuali adempiuti, ivi compresi i pagamenti relativi alle forniture di luce, acqua, gas, telefono. 14. ESONERO RESPONSABILITA'- Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni diretti ed indiretti, che dovessero derivargli dall'uso dell'immobile e da qualsiasi fatto e/o omissione dolosa o colposa di terzi, compresi gli avventori, anche se resi possibili dall'assenza o inavvertenza del conduttore medesimo e dei suoi collaboratori. 5
E' fatto obbligo al conduttore, in caso di danni all'immobile locato o suoi infissi conseguenti a furti eseguiti o tentati, di provvedere alle opere di ripristino a proprie spese. 15. RESPONSABILITA' DIRETTA - Il conduttore è direttamente responsabile verso il locatore e verso terzi dei danni causati all'immobile o per sua colpa derivati a cose e persone per spandimento di acqua, fughe di gas etc. e per ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata. Il conduttore si impegna a garantire e a tenere sollevato ed indenne il locatore da ogni richiesta o pretesa da parte di terzi. 16. VISITA DELL'IMMOBILE- Il conduttore, nell'ultimo anno di contratto, dovrà lasciar visitare l'immobile locato a coloro che aspirassero ad acquistarlo o prenderlo in locazione 1 (uno) giorno la settimana dalle ore 16 alle ore 18 salve comunque le facoltà per il locatore di visitarli, anche a mezzo di suoi incaricati, in qualunque momento, allo scopo di constatarne il modo d'uso. La violazione della presente clausola determinerà ipso iure la risoluzione del contratto e l'obbligo per il conduttore di risarcire tutti i danni causati al locatore. 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA- Il locatore avrà facoltà di ritenere risolto il presente contratto di locazione: a) nel caso di mancato pagamento, anche parziale, del canone di locazione e/o degli oneri accessori nei termini contrattuali; b) nel caso di modifiche anche parziale dell'uso convenuto; c) nel caso di violazione del divieto di modifiche e innovazioni; d) nel caso di inosservanza all'obbligo di riparazione e manutenzione dell'immobile; e) nel caso di violazione del divieto di concedere l'immobile in sublocazione totale 6
o parziale e nel caso di cessione totale o parziale del contratto; f) nel caso di violazione dell'obbligo di far visitare l'immobile. Avvenuta la risoluzione del contratto il conduttore dovrà riconsegnare immediatamente l'immobile locato e sarà tenuto al risarcimento dei danni causati con il suo inadempimento. 18. MODIFICHE - UNICITA' CONTRATTUALE- Qualsiasi modifica od aggiunta al presente contratto potrà e dovrà risultare unicamente da atto scritto. Tutte le clausole della presente scrittura hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per atto espresso, la violazione di una soltanto di tutte le clausole da diritto al locatore di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni. 19. SPESE- Le spese di registrazione, anche per le successive annualità, del presente contratto sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, mentre sono a totale carico del conduttore le spese per i bolli, le ricevute dei pagamenti e per l'eventuale disdetta e/o recesso giudiziale. 20. RINVIO NORMATIVO - Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti si rimettono alle disposizioni di cui alle leggi 392/'78, 359/'92 ed, in quanto ancora compatibili e non espressamente derogate, di cui agli artt. da 1571 a 1614 Codice Civile. Crespellano, lì 02 dicembre 2011. L.C.S. IL LOCATORE IL CONDUTTORE Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. le parti dichiarano di 7
approvare specificatamente, reietta sin d'ora ogni eccezione, le clausole: n.7 (Mancato pagamento del canone e/o degli oneri accessori), n.10 (Uso dell'immobile, addizioni, miglioramenti), n.11 (Spese, oneri accessori, manutenzione e riparazioni), n.12 (Divieto di sublocazione e/o di cessione del contratto), n.13 (Deposito cauzionale), n.14 (Esonero Responsabilità), n.15 (Responsabilità diretta), n.16 (Visita all'immobile), n.17 (Clausola risolutiva espressa), n.18 (Modifiche - unicità contrattuale). L.C.S. IL LOCATORE IL CONDUTTORE 8