ALLEGATO B) AREA RISORSE FINANZIARIE Servizio Finanze, Tributi e Statistica CAPITOLATO D ONERI



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AREA RISORSE FINANZIARIE Servizio Finanze, Tributi e Statistica CAPITOLATO D ONERI PUBBLICO INCANTO PER LA GESTIONE UNITARIA, FRA PROVINCIA DI TORINO ED ALCUNI COMUNI ADERENTI, DELLA PROCEDURA DI GARA DI SERVIZIO DI COLLOCAMENTO "A FERMO" DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI BIENNIO 2007-2008 1

SI PREMETTE CHE: In data. è stata firmata una convenzione, n. rep... del., per la gestione unitaria delle procedure di gara per emissione di prestiti obbligazionari ed assunzione di mutui fra la Provincia di Torino ed alcuni Comuni del territorio provinciale. Lo schema di convenzione precedentemente approvato, ai termini di legge, dall Organo Consiliare di ogni Ente aderente viene allegato al presente capitolato d oneri. Scopo della convenzione è di conseguire, mediante la gestione associata di procedure di gara, condizioni competitive sul mercato dei capitali per finanziare parte degli investimenti degli Enti aderenti. L attività riguarderà soltanto la gestione unitaria delle procedure negoziali di scelta e di affidamento, mediante distinte gare, dei seguenti soggetti: a) intermediario finanziario cui affidare tutti i servizi connessi all'emissione di prestiti obbligazionari; b) istituto bancario privato per l assunzione di mutui. L emissione del prestito obbligazionario e le correlate garanzie di legge intercorreranno direttamente fra la Banca aggiudicataria ed il singolo Ente richiedente. La Provincia di Torino svolgerà il compito di Ente capofila per la sola gestione delle gare e relativa stipulazione del contratto di servizio e procederà pertanto, a porre in essere le procedure negoziali e di affidamento in relazione all aggiudicazione delle gare, operando anche per conto degli Enti aderenti. 2

ART. 1 Soggetti della gara 1). In attuazione della convenzione citata in premessa, la Provincia di Torino svolgerà il compito di Ente capofila per la sola gestione della gara, operando anche per conto degli Enti aderenti, mentre il rapporto debitorio e le correlate garanzie di legge intercorreranno direttamente fra il soggetto aggiudicatario e singolo Ente richiedente. 2). Gli Enti aderenti alla convenzione succitata sono: Provincia di Torino; Comune di Collegno (To); Comune di Moncalieri (To). ART. 2 - Oggetto dell appalto 1). Lo scopo della presente gara è l'affidamento del servizio di collocamento "a fermo" delle emissioni di prestiti obbligazionari degli Enti aderenti, MEDIANTE SINGOLA GARA, ad un intermediario incaricato del collocamento che assume l'impegno di sottoscrivere sin dall'inizio dell'operazione i titoli (come previsto dalla circolare ABI 1.4.1996 n 60); 2). PRECISAZIONI: a). La presente gara ha il solo scopo di individuare il soggetto interlocutorio degli Enti aderenti relativamente al collocamento mediante sottoscrizione a fermo di eventuali PRESTITI OBBLIGAZIONARI A TASSO VARIABILE periodicamente convertibili in fisso (come da successivo comma d). b). Ogni Ente aderente affiderà l incarico di collocamento al soggetto aggiudicatario a seguito di specifiche deliberazioni assunte dai propri organi competenti. c). Il rapporto debitorio intercorrerà direttamente tra ogni Ente aderente che ne fa richiesta e da garanzie ai sensi di legge, ed il soggetto giuridico aggiudicatario, che ha presentato l offerta in sede di gara. d). Ogni Ente aderente ha la facoltà di richiedere, al momento dell'emissione e successivamente ogni tre anni, per una sola volta, e fino 3

alla scadenza finale del titolo, la conversione a tasso fisso con le modalità di cui all art. 11, comma 2, lett. b, del presente capitolato. e). I titoli dovranno essere sottoscritti dallo stesso soggetto giuridico che ha presentato l offerta - PENA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 3). L'oggetto dell'appalto non comprende il servizio di collocamento mediante offerta al pubblico dei prestiti obbligazionari (per tale forma di collocamento, l'intermediario incaricato dei servizi di collocamento sarà individuato con diversa procedura). ART. 3 - Durata del contratto 1). Il contratto di servizio ha durata biennale e comunque fino al 31 dicembre 2008. ART. 4 Procedura e criterio di gara 1). Il collocamento a FERMO DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI avverrà alle condizioni previste dalle vigenti norme: LEGGE 23 dicembre 1994 n. 724 - Art. 35 Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali ; D.M. 05-07-1996, n. 420 Regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali ; D.M. 08-08-1996, n. 457 - Regolamento recante la disciplina della quotazione dei titoli di Stato e dei titoli obbligazionari di enti locali. Dlgs 267/2000 Titolo IV Investimenti. Legge 448 /2001 Capo VI - STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO- Art. 41. - (Finanza degli enti territoriali); Da ogni altra norma che riguarda l emissione di prestiti obbligazionari da parte di Enti Locali; Dalle norme pattizie del presente capitolato. 2). Il servizio verrà aggiudicato secondo un unica gara sul tasso variabile. La procedura di appalto, in capo alla Provincia di Torino, avverrà secondo quanto dettato dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, "Codice dei contratti pubblici di lavori; servizi e forniture", e dalle normative dell'unione Europea; 4

3). La procedura di gara che si intende utilizzare per l aggiudicazione dell appalto è quella della procedura aperta di cui agli artt. 3, comma 37, e art. 55, comma 5, del Dlgs 12 aprile 2006 n. 163 (ex art. 6 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 17.3.1995 n 157). Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell art. 82, comma 1, lett. a,, del Dlgs 163/2006 (ex art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 17.3.1995 n 157); 4). Per ciò che concerne le esatte modalità di gara, oltre a quanto previsto nel prosieguo del presente capitolato, si fa espresso rinvio al bando. 5). Ai sensi dell'art. 10 punto 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è individuato come responsabile di procedimento il dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica della Provincia di Torino. ART. 5 Indebitamento per ogni Ente aderente 1). In applicazione della convenzione in premessa citata, l importo complessivo di indebitamento che ogni Ente aderente può richiedere, è il seguente: COMUNE BOP/BOC tasso variabile convertibile in fisso al momento dell'emissione COLLEGNO 20.000.000,00 MONCALIERI 1.000.000,00 21.000.000,00 PROVINCIA DI TORINO 125.000.000,00 TOTALE 146.000.000,00 2). Gli importi sopra indicati non sono materia di valutazione di gara essendo la stessa basata sul valore complessivo a gara come meglio specificato al successivo articolo 6, comma 1. 3). L importo della Provincia di Torino di cui al comma 1 è desunto dal bilancio 2006 2008 approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 466939 del 19 dicembre 2005 esecutiva ai sensi di Legge. 4). E consentita la possibilità di estendere la presente gara, anche successivamente all aggiudicazione e a parità di condizioni offerte, a nuovi Comuni del territorio provinciale che ne facciano richiesta. Il tutto, previa sottoscrizione (con preventiva approvazione da parte dei rispettivi organi competenti) dello schema di convenzione, nei limiti dell importo e fino all esaurimento del budget di cui al successivo art. 6, comma due. 5

ART. 6 Importo a base di gara 1). L importo complessivo stimato posto a base di gara è di euro 146.000.000,00. 2). L importo di cui al comma 1, è incrementabile fino ad 1/5 (20%) del valore complessivo a base di gara ai sensi dell art 11 R.D. 2440/1923 ed art. 120 R.D. 827/1924 secondo la seguente ripartizione: a. 10 % dell importo di ogni Ente aderente di cui al comma 1, dell art. 5. b. 10 % complessivo per gli Enti successivamente aderenti di cui al comma 4, dell art. 5. La banca aggiudicataria è in questo caso tenuta alla concessione del maggior importo alle stesse condizioni offerte in sede di gara. 3). Non si assume alcun impegno circa il valore effettivo delle obbligazioni da collocare che possono variare in diminuzione fino al valore zero. Il valore stimato dell'appalto è pertanto puramente indicativo. 4). Le singole emissioni di prestiti obbligazionari avverranno, per importi non inferiori a 1.000.000,00 Euro, al verificarsi delle condizioni di necessità finanziaria e convenienza economica dell'operazione. 5). Senza che il soggetto aggiudicatario possa rivendicare alcun onere aggiuntivo, sono poste le seguenti condizioni: La formalizzazione delle singole emissioni avverrà nei tempi e nei modi che ogni singolo Ente aderente riterrà opportuni in relazione alle proprie esigenze ed in base alle normative in vigore, fermo restando che il perfezionamento delle operazioni potrà avvenire entro 10 giorni dall esecutività della deliberazione consiliare di autorizzazione delle operazioni stesse. 6). Il soggetto aggiudicatario verrà tempestivamente informato, nel corso di ogni esercizio, delle previsioni d'indebitamento inerenti il presente appalto e delle eventuali richieste di incremento dell'importo dei prestiti obbligazionari da concedere eccedenti il valore stimato dell'appalto. 6

Art. 7 Condizioni in sede di presentazione dell offerta 1) L Appalto dovrà essere effettuato nel rispetto del presente Capitolato d oneri e del relativo Bando di gara. 2) La presentazione dell'offerta implica per l'offerente l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato e del relativo bando di gara. 3) L'offerta è vincolante per l'offerente fin dal momento della sua presentazione. 4) L'offerta deve essere comprensiva di ogni onere relativo all'esecuzione del contratto e di ogni spesa. 5) Oltre a quanto indicato nell apposito bando di gara si precisa che: a) Il concorrente in sede di gara dovrà dichiarare di aver preso visione del capitolato e di conoscerne ed accettarne tutte le condizioni. b) Le offerte pervenute oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta pervenuta nei termini, saranno considerate nulle. c) Le offerte incomplete, irregolari o condizionate saranno escluse dalla gara. d) Si procederà all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, qualora questa sia ritenuta congrua (art. 81, comma 3, del Dlgs 163/2006). Ai sensi dell art.37 del succitato Dlgs. si precisa che la prestazione è unica. Si richiede la NON APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO DEL PRESTITO (stabilita all'art. 12 del D.M. 5/6/96 n. 420 nella misura massima di 0,5 punti percentuali dell'ammontare sottoscritto), non essendo prevista l'offerta ed il collocamento al pubblico e ritenendo il compenso del servizio reso, compreso nella maggiorazione dello spread offerto. 7

ART. 8 Valutazione dell offerta 1). La valutazione dell offerta si baserà su una media ponderata degli spread offerti rispetto alle diverse durate dei finanziamenti sul tasso variabile, come indicato nei successivi commi. 2). Il rendimento effettivo al lordo di imposta per il sottoscrittore del prestito non potrà essere superiore al momento dell emissione al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto ai sensi dell art. 35 comma sesto della Legge 23/12/94 n. 724. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. 3). L offerta economica deve essere presentata sull apposita scheda allegata al presente capitolato; le ulteriori modalità di presentazione dell offerta sono richiamate nell'apposito bando di gara. 4). La valutazione dell offerta effettuata da ogni singolo concorrente si baserà sulla ponderazione degli spread, per i diversi anni indicati, nel modo seguente: Soggetto concorrente ------ Euribor Spread Offerto (X) Peso (Y) fino a 10 anni Euribor a 6 mesi 20 fino a 20 anni Euribor a 6 mesi 60 fino a 30 anni Euribor a 6 mesi 20 Ponderazione (X*Y) Sommatoria? 100 (A) (A) = media aritmetica ponderata = [? ( * Y)/? ( Y) periodi indicati. X ] degli spread espressi per i 8

ART. 9 - Requisiti D'ammissione 1). Sono ammessi alla gara gli intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria al collocamento di titoli ed alle prestazioni di servizi connessi, come previsto dall'art. 35, comma 7, legge 724/94, sia singolarmente che in consorzio di collocamento richiamato dall'art. 5 del D.M. 5/7/96 n. 420. 2). Ai fini dell ammissione alla gara, i concorrenti dovranno produrre una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell istituto attestante: a) di possedere i requisiti di cui al comma 1, indicando gli estremi del provvedimento autorizzativo emesso dalle autorità creditizie. b) di aver effettuato emissioni di prestiti obbligazionari nei confronti di Enti Pubblici nell'ultimo triennio. Nel caso di avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (art. 49, del Dlgs 12/4/2006 n. 163), limitatamente alla lettera b, del comma precedente, il soggetto ausiliario deve possedere gli stessi requisiti di ammissione di cui ai precedenti comma 1 e comma 2, lett. a). In caso di consorzio di collocamento tutti i soggetti facenti parte del medesimo dovranno essere individuati già in sede di presentazione dell'offerta. 3). Non si prevedono oneri per la sicurezza vista la tipologia del servizio fornito. 4). In caso di verifica di cui all art. 48 del Dlgs 163/2006 il possesso del requisito di cui al comma 2 lettera b), potrà essere comprovato dal soggetto sorteggiato mediante dichiarazioni rilasciate dai succitati Enti Pubblici. Si procederà al sorteggio solo in presenza di più di due offerte ammesse alla gara. ART. 10 - Modalità di collocamento dei Prestiti Obbligazionari 1). I collocamenti saranno effettuati dai singoli Enti aderenti nella forma della presa a fermo (come previsto dalla circolare ABI 1/4/96 n. 60), per cui l'intermediario assume l'impegno di sottoscrivere sin dall'inizio dell'operazione i titoli. 9

2). I titoli obbligazionari saranno emessi al portatore ed ai sensi dell'art. 35 comma sesto della L.724/94, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. 3). Ai sensi di quanto previsto all articolo 7, comma 5, lett. e) del presente capitolato la commissione per il servizio di collocamento del prestito dovrà essere pari a zero. 4). Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n 213, dell art. 4 del DPR 30 dicembre 2003 n. 398 e del regolamento di attuazione dell'art. 36 dello stesso Decreto Legislativo 213/98 - emanato con Deliberazione CONSOB n 11768 del 23 dicembre 1998 - il prestito sarà accentrato presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. 5). I titoli saranno emessi alla pari e con un taglio minimo al prezzo di Euro 1.000 cadauno. 6). In relazione agli obblighi assunti, sarà compito di ogni Ente richiedente il prestito rispettare quanto previsto dal: Regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali (D.M. 05-07-1996, n. 420); dall art 35 Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali della Legge 2 3 dicembre 1994 n. 724. 7). Ad ulteriore precisazione ed integrazione di quanto previsto in materia d indebitamento il prestito obbligazionario dovrà AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: a). Ammortamento lineare a quote capitale costanti; b). Possibilità di effettuare devoluzioni, ed estinzione anticipata del prestito, come meglio evidenziato agli articoli seguenti; c). Le singole emissioni avranno un importo minimo di 1.000.000,00 di euro. d). Per ogni singola emissione di prestito obbligazionario il tasso di interesse applicato dovrà essere dato dalla sommatoria semplice (al millesimo) del valore di riferimento (Euribor 6 mesi) e dello spread SENZA ALCUN ARROTONDAMENTO; 10

ART. 11 - Modalità di determinazione dei Tassi di Interesse 1). METODO DI CALCOLO DEGLI INTERESSI sui prestiti obbligazionari: Per il tasso fisso verranno calcolati su base annua 360/360. per il tasso variabile verranno calcolati su base annua act/360. 2). DETERMINAZIONE DEL TASSO DI RIFERIMENTO relativo alla emissione del prestito obbligazionario è così determinato: a). TASSO VARIABILE - per tasso variabile nominale annuo si intende quello parametrato al tasso euribor a 6 mesi (ACT/360) rilevabile alla pagina EURIBOR01 del Circuito Reuters e alla pagina 248 del Circuito Telerate, due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi (art. 3 del Decreto del Ministro del Tesoro 30 dicembre 2005). b). TASSO FISSO DI CONVERSIONE si intende il tasso fisso risultante dalla conversione calcolato sulla base dei tassi swap vigenti il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento (o di conversione) e sarà comunque finanziariamente equivalente all' Euribor a sei mesi (ACT/360) maggiorato dello spread offerto sul tasso variabile, per una analoga operazione finanziaria caratterizzata dallo stesso piano di ripagamento del capitale. 3). CALCOLO DELGLI INTERESSI: a) TASSO VARIABILE - si aggiunge al valore di cui al precedente comma 2, punto a), lo SPREAD offerto in sede di gara SENZA ALCUN ARROTONDAMENTO, si moltiplica il valore così ottenuto per il numero di giorni effettivi della cedola e si divide il risultato ottenuto per 360, (troncato al quinto decimale senza arrotondamento). = [(Euribor + SPREAD)] * giorni effettivi/360]. b) TASSO FISSO - si aggiunge al valore di cui al precedente comma 2, punto b), lo SPREAD offerto in sede di gara SENZA ALCUN ARROTONDAMENTO, si moltiplica il valore così ottenuto per il numero di giorni effettivi della cedola e si divide il risultato ottenuto per 360, (troncato al quinto decimale senza arrotondamento). = [(Euribor + SPREAD)] * 360/360]. 11

4). I tassi determinati con le modalità indicate ai commi precedenti rappresentano il costo massimo che sarà riconosciuto per l'emissione di ciascun prestito obbligazionario nel periodo individuato. 5). Qualora le fonti di rilevazione di cui al comma 2, venissero meno nel periodo di durata dell incarico, le stesse potranno essere sostituite da fonte equivalente ufficialmente stabilite da norme vigenti o in assenza concordate con la controparte. 6). Le cedole dei prestiti obbligazionari assunti comprensivi di capitale ed interessi, saranno pagabili in rate semestrali posticipate. ART. 12 - Altri servizi finanziari connessi richiesti 1). L Istituto bancario aggiudicatario dovrà fornire gratuitamente i seguenti servizi: Assistere negli adempimenti necessari al perfezionamento dell accentramento dei prestiti obbligazionari presso la Monte Titoli; Predisposizione dei moduli richiesti dalla Monte Titoli per la gestione del rapporto; Predisposizione e compilazione dei modelli di segnalazione dei collocamenti effettuati alla Banca d Italia/UIC; 2). L'attività relativa alla gestione dei titoli ed ogni altro adempimento connesso, previsto dagli artt. 10 e 11 del D.M. 5/7/96 n. 420 verranno realizzati mediante l'accentramento dei prestiti obbligazionari presso la Monte Titoli S.p.A. che curerà il servizio di gestione dei titoli emessi ed in particolare la gestione del servizio di pagamento delle cedole interessi e delle rate di capitale. 3). Gli Enti emittenti, in accordo con l Istituto di credito aggiudicatario, potranno effettuare, almeno alle stesse condizioni di gara e qualora ciò risultasse complessivamente più vantaggioso per l Ente stesso, emissioni obbligazionarie con caratteristiche anche difformi da quelle precedentemente illustrate. 4). La Banca aggiudicataria durante la vigenza del contratto e su richiesta della Provincia di Torino, che si farà promotore dell iniziativa con gli altri Enti Locali interessati e che penserà a trovare idonea sede, si impegna a fornire a titolo gratuito, con modalità da concordarsi, almeno un corso annuo di aggiornamento ed approfondimento sulle tematiche relative alle novità che il 12

mercato offre sulle varie fonti di finanziamento a cui può ricorrere un Ente Locale o a quelle legislative in tale materia. ART. 13 - Collocamento ed assegnazione del prestito 1). Ogni Ente aderente interessato procede al collocamento del prestito obbligazionario al soggetto intermediario incaricato mediante l'operazione di assegnazione prevista dall'art. 7 comma secondo del D.M. 420/96. ART. 14 - Rimborso Anticipato 1). L'emittente con le modalità previste dalla legge e senza che il soggetto aggiudicatario possa chiedere alcuna variazione delle condizioni offerte in sede di gara si riserva la facoltà di procedere, trascorsi almeno 18 mesi dalla data di emissione ed in corrispondenza con il pagamento di ogni rata, al rimborso anticipato totale delle obbligazioni costituenti il prestito con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza della rata, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale o altro quotidiano economico a tiratura nazionale. 2). Per l'esercizio di tale facoltà l'ente dovrà corrispondere: a). gli eventuali arretrati comprensivi di ogni somma dovuta; b). il rateo interessi riguardante le semestralità in corso relativo al capitale restituito. OLTRE A: c). nel caso di EMISSIONI EFFETTUATE A TASSO VARIABILE: nessuna penale; d). qualora sia intervenuta la CONVERSIONE A TASSO FISSO (al momento dell'emissione o successivamente), l'ente si impegna a corrispondere al soggetto aggiudicatario un indennizzo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue calcolate al tasso fisso pagato sui titoli e quelle calcolate al tasso di reimpiego (pari all'irs - Interest Rate Swap di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del prestito obbligazionario); tale differenziale per 13

ciascuna rata sarà attualizzata alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego. Per durata finanziaria residua equivalente del prestito obbligazionario si intende quella corrispondente al tasso IRS - calcolato sulla base della curva dei tassi swap lettera vigente sul mercato al momento dell'estinzione anticipata - relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi nonché di durata residua del prestito obbligazionario. ART. 15 - Devoluzione del prestito obbligazionario 1) Ad avvenuta concessione del prestito obbligazionario ogni Ente aderente, dietro semplice comunicazione scritta, e senza che la Banca aggiudicataria possa chiedere alcuna variazione delle condizioni offerte in sede di gara potrà DEVOLVERE tutto o parte del capitale del prestito obbligazionario ad altra opera diversa da quella originariamente prevista, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 203 e 204 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i. e previo assenso del rappresentante dei possessori dei titoli. L'atto di approvazione della devoluzione sarà comunque trasmesso alla Banca aggiudicataria in qualità di rappresentante dei possessori dei titoli.. ART. 16 - Garanzie 1). Il pagamento delle somme relative al servizio del prestito è garantito da ogni Ente aderente richiedente mediante il rilascio di delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di ogni Ente richiedente (art. 206 D.Lgs 267/2000) rilasciata, ai sensi dell'art. 35 comma 7, della Legge 724/1994. ART. 17 Disposizioni transitorie 1) Il soggetto aggiudicatario dovrà essere disponibile, su precisa istanza della controparte, a concedere prestiti obbligazionari di cui al presente capitolato d oneri ad avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto, anche in pendenza della formale stipulazione del contratto di servizio. 14

ART. 18 - Foro competente 1) Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente atto, le parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Torino. ART. 19- Spese di stipulazione o registrazione 1) Le spese di stipulazione e registrazione relative al contratto di servizio di cui al presente capitolato sono a carico della Banca aggiudicataria nella misura prevista dalla vigente normativa. ART. 20 - Inserzione automatica di clausole 1) Le clausole del presente capitolato modificate da disposizioni di legge future sono variate con inserzione automatica delle clausole sostitutive, a norma dell'art. 1339 del codice civile. 15

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA Pubblico incanto per la scelta dell'intermediario incaricato del servizio di collocamento "a fermo" dei prestiti obbligazionari a tasso variabile: PRESTITI OBBLIGAZIONARI Durata Euribor Spread Fino a 10 anni Fino a 20 anni Fino a 30 anni Euribor a 6 mesi Euribor a 6 mesi Euribor a 6 mesi Il rendimento effettivo al lordo di imposta per il sottoscrittore del prestito non potrà essere superiore al momento dell'emissione al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto ai sensi dell'art. 35 comma sesto della Legge 23/12/94 n. 724. Soggetto offerente: Firma del legale rappresentante Torino, li 16

SOMMARIO ART. 1 Soggetti della gara... 3 ART. 2 - Oggetto dell appalto... 3 ART. 3 - Durata del contratto... 4 ART. 4 Procedura e criterio di gara... 4 ART. 5 Indebitamento per ogni Ente aderente... 5 ART. 6 Importo a base di gara... 6 Art. 7 Condizioni in sede di presentazione dell offerta... 7 ART. 8 Valutazione dell offerta... 8 ART. 9 - Requisiti D'ammissione... 9 ART. 10 - Modalità di collocamento dei Prestiti Obbligazionari... 9 ART. 11 - Modalità di determinazione dei Tassi di Interesse... 11 ART. 12 - Altri servizi finanziari connessi richiesti... 12 ART. 13 - Collocamento ed assegnazione del prestito... 13 ART. 14 - Rimborso Anticipato... 13 ART. 15 - Devoluzione del prestito obbligazionario... 14 ART. 16 - Garanzie... 14 ART. 17 Disposizioni transitorie... 14 ART. 18 - Foro competente... 15 ART. 19- Spese di stipulazione o registrazione... 15 ART. 20 - Inserzione automatica di clausole... 15 17