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CASSA EDILE DELLA PROVINCIA Messina, 26 Settembre 2002 DI Circolare n. 03/2002 M E S S I N A Via Dogali, 20 98123 Messina Tel. : (090) 6508011-12 Fax : (090) 6508039 e-mail : cassaedileme@tin.it A TUTTE LE IMPRESE EDILI OPERANTI NELLA PROVINCIA DI MESSINA Orario uffici AI SIGNORI CONSULENTI 8,15/14,00 (Mar Mer Ven) DEL LAVORO 8,15/13,00 14/19,15 (Lun Gio) LORO SEDI Modulistica unificata ed istruzioni per gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Cassa Edile. Modulistica Unificata A seguito dell accordo sottoscritto dalle Parti Sociali nazionali in data 03 ottobre 2001, si segnala che la scrivente Cassa Edile della Provincia di Messina ha adottato, a partire dal periodo di competenza Ottobre 2002, gli schemi di modulistica unificata che sono peraltro disponibili, presso i ns. uffici, su supporto cartaceo e, via e-mail, su supporto informatico per Windows. Ferma restando la validita di documenti similari che riportino in ogni caso tutte le informazioni richieste nella nostra modulistica, e sottolineando che le richieste di rimborso Trattamento Economico di Malattia dovranno pervenire su modello D.A.L. a parte, di seguito si riportano i punti salienti della documentazione predisposta : 1) Denuncia dei Lavoratori occupati e relative note. Il documento, da non utilizzare per le richieste di rimborso di Trattamento Economico di Malattia, viene fornito dalla C.E. in forma cartacea e, tramite invio per posta elettronica, con file in formato Excel ( note in formato Word), stampabile su carta A4. In ogni caso, potranno essere accettati documenti presentati solo su supporto cartaceo e debitamente controfirmati. Va utilizzato un unico prospetto per singola ditta e mese. Qualora un impresa dovesse essere attiva con piu di 6 cantieri in un mese, dovranno essere utilizzati 2 fogli ed i relativi totali dovranno essere riportati nella 2 a pagina. 2) Elenco dei Lavoratori occupati (da allegare alla Denuncia) e relative note. Contiene lo spazio per (max) 3 nominativi, da cui la necessita di compilare il numero di fogli necessario a coprire tutti i Lavoratori oggetto di denuncia. Anche per questo documento valgono tutte le altre considerazioni esposte al punto precedente. 3) Dati anagrafici Impresa (mod. 01 bis). 4) Dati anagrafici Lavoratore (mod. 02). 5) Scheda di partecipazione corsi di formazione (mod. 02 bis). 6) Lavoratori in trasferta iscritti ad altre casse (mod. 04). 1

7) Ricorso al lavoro temporaneo ai sensi della legge 196/97 (mod. 05). Per tutti i modelli sopra evidenziati, sono disponibili i relativi file in formato Excel per Windows da inviare per posta elettronica, una volta ricevuto l indirizzo di e-mail dagli interessati. Aliquote contributive Di seguito si riportano le aliquote in vigore dal 01 ottobre 2000 in base agli accordi vigenti : IMPONIBILE CONTRIBUTIVO : Paga base + contingenza + indennità territoriale di settore + E.D.R. + elemento economico territoriale T I T O L O A CARICO A CARICO AZIENDA LAVORATORI T O T A L E Accantonamento G.N.F. (dal 01/10/00) 14,20% - 14,20% Contributo A.P.E. 4% - 4% Contributo Cassa Edile 2,50% 0,50% 3% Contributo Ente Scuola Edile 1% - 1% Contributo C.P.T. (E.S.E.) 0,30% - 0,30% Quote di adesione contr.prov.li 0.432% 0,432% 0,864% Quote di adesione contr.naz.li 0,222% 0,222% 0,444% Contributo RLST 0,06% - 0,06% TOTALI (dal 01/10/00) 22,714% 1,154% 23,868% I versamenti dei contributi dovuti alla Cassa Edile di Messina devono essere effettuati entro e non oltre il mese successivo alla scadenza del periodo di paga al quale si riferisce. Nel caso in cui i versamenti relativi a ciascun periodo di paga dovessero essere effettuati dopo la scadenza dei termini previsti il CONTRIBUTO CASSA EDILE dovrà essere adeguato come appresso: Data versamento Contributo base Aliquota aggiuntiva totale contributo CASSA EDILE dal 31 al 60 giorno 3% 0,40% 3,40% dal 61 al 90 giorno 3% 0,80% 3,80% dal 90 al 120 giorno 3% 1,50% 4,50% dal 121 al 180 giorno 3% 4,00% 7,00% N.B.: Superato il termine del mese successivo al periodo di paga scaduto la Cassa Edile può avviare ogni azione tendente al recupero dei contributi omessi addebitando alla impresa inadempiente i relativi costi. Il mancato versamento dei contributi dovuti secondo la scadenza prevista e/o secondo le aliquote previste in caso di ritardato versamento non consente alla Cassa Edile la emissione di eventuali certificati di "regolarità contributiva" e dà luogo alla sospensione di ogni prestazione prevista dal c.c.n.l., dall'accordo integrativo provinciale e dal regolamento delle prestazioni della Cassa Edile di Messina in favore delle Imprese e dei Lavoratori anche se in regola con la documentazione prevista. 2

Iscrizione dell Impresa alla Cassa Edile della Provincia di Messina L impresa che non ha avuto rapporti con la Cassa Edile di Messina e che deve svolgere lavori edili pubblici o privati nel territorio della Provincia di Messina, oppure che abbia sede legale nella Provincia stessa con lavori previsti fuori Provincia, al fine di assicurare ai propri dipendenti le prestazioni previste dal C.C.N.L., dagli accordi integrativi locali e dal regolamento della Cassa Edile di Messina, deve inoltrare alla Cassa stessa apposita domanda di iscrizione allegando i propri dati anagrafici (come da ns. mod. 03), fornendo tutti i dati richiesti, ivi compresi eventuali recapiti diversi dalla sede legale ed il nominativo del consulente autorizzato al trattamento dei dati. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A. e, ove in possesso, di copia del certificato di attestazione SOA. Il numero di posizione contributiva attribuito all Impresa e unico e definitivo (non tiene conto del numero dei lavori in esecuzione), e va indicato su ogni tipo di comunicazione inviata alla Cassa Edile. Apertura di nuovi lavori L impresa che deve iniziare un nuovo lavoro deve fare apposita comunicazione alla Cassa Edile indicando la descrizione dei lavori, cosi come risulta dal capitolato di appalto, la localita in cui si svolgono i lavori, l Ente Appaltante, l importo netto dei lavori, la data di inizio dei lavori, l incidenza percentuale presunta di manodopera necessaria per l esecuzione, la previsione di impiego di mezzi meccanici, la previsione di affidamento in sub-appalto di specifiche categorie di lavori ammessi dalle vigenti normative di legge o contrattuali. Si rammenta, a tale proposito, che a norma di contratto, l impresa appaltante o subappaltante e tenuta in solido con l impresa appaltatrice o sub- appaltatrice ad assicurare ai dipendenti di quest ultima il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente. Per quanto concerne i lavori fuori provincia, si rammenta che va comunicato alla scrivente e alla Cassa Edile della Provincia in cui si svolgono i lavori, indipendentemente dalla durata degli stessi, l elenco nominativo dei lavoratori inviati in trasferta ed il cantiere in cui gli stessi vengono impiegati. Cio, al fine di consentire il rilascio dei certificati di regolarita contributiva che, a norma di contratto, spetta alla Cassa Edile della Provincia in cui si svolge l attivita. Denunce mensili di Lavoratori occupati La denuncia della manodopera occupata per l esecuzione dei lavori, composta di una Denuncia dei Lavoratori occupati e di uno o piu fogli di Elenco dei Lavoratori occupati, deve essere presentata o inoltrata su supporto esclusivamente cartaceo alla Cassa Edile con cadenza mensile. Non saranno accettati documenti che comprendano piu mesi. La modulistica viene fornita gratuitamente dalla Cassa Edile,anche via e-mail per le imprese e consulenti interessati, e non puo essere sostituita da altro tipo se non riportante tutte le informazioni richieste secondo i modelli predisposti. Questi documenti non potranno essere utilizzati per richiedere il rimborso di Trattamento Economico di Malattia, per il quale deve essere obbligatoriamente utilizzato lo specifico modello DAL e relativa modulistica di supporto. La non corretta o difforme compilazione della modulistica, rispetto a quanto previsto dalla contrattazione e dal regolamento, comporta automaticamente la sospensione della denuncia e, conseguentemente, la sospensione di ogni prestazione nei confronti delle Imprese e dei Lavoratori, ivi comprese le erogazioni di Gratifica Natalizia e Ferie e quelle di A.P.E.. 3

Alcuni fattori che determinano la sospensione della denuncia sono : la mancata indicazione dei dati anagrafici corretti di uno o piu lavoratori, la mancata indicazione del codice fiscale dei lavoratori, la mancata comunicazione dell indirizzo del lavoratore, la mancata indicazione della data di assunzione o licenziamento di un lavoratore, l applicazione di un imponibile GNF orario (paga) minore rispetto a quello previsto per il periodo di paga cui si riferisce la denuncia, la non congruenza delle ore giustificate con il totale ore lavorabili del mese, l indicazione di una contribuzione diversa da quella contrattualmente dovuta, la mancata indicazione delle ore non lavorate per malattia o infortunio, la mancata indicazione delle ore non lavorate per c.i.g. o altra motivazione. Qualora la Cassa Edile desse comunicazione di dati anomali nella compilazione della Denuncia e/o relativo Elenco, al fine di evitare la sospensione della denuncia, occorre tempestivamente dare riscontro alla comunicazione e comunque contattare gli uffici della Cassa per gli opportuni chiarimenti. Sulla Denuncia non possono essere indicate operazioni di conguaglio contributivo per crediti vantati dall Impresa a qualsiasi titolo. Nel caso di variazioni o integrazioni da apportare ai dati comunicati con la denuncia normale, e necessario inoltrare tempestivamente una comunicazione scritta delle variazioni o, piu semplicemente, una Denuncia dei Lavoratori occupati (e relativo Elenco) correttiva. Si segnala, a tale proposito che, in caso di omessa indicazione del tipo di Denuncia (normale o correttiva), si considerera la Denuncia stessa normale, con la conseguenza che la stessa andra a cumularsi con eventuale altra Denuncia gia presentata per lo stesso mese. In caso di assenza dal lavoro di Operai per malattia o infortunio, e necessario che le ore indicate per tali eventi siano conformi a quelle che saranno riportate nella Denuncia Assenza Lavoratori, e cio per evitare la sospensione della denuncia DAL e relativo rimborso T.E.M.. Denunce Assenza Lavoratori Il rimborso per il Trattamento Economico di Malattia (T.E.M.) va richiesto, con un unico modello DAL per tutta l Impresa, inderogabilmente entro l ultimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di paga scaduto. Tale termine, se cade di sabato, festivi e giornate di chiusura per ferie degli uffici Cassa Edile, e prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Le denunce inviate oltre tali termini SARANNO RESPINTE. Nella compilazione dei modelli D.A.L., si rammenti che il nostro sistema verifica automaticamente i dati contenuti nella DENUNCIA D.A.L. con quelli presenti nella DENUNCIA D.L.O. e relativo Elenco (tra cui ore malattia / infortunio e 450 ore trimestre precedente il mese di insorgenza della malattia). Se si riscontrano dati non coerenti tra le 2 denunce, I RIMBORSI T.E.M. NON SARANNO EFFETTUATI. Si raccomanda pertanto di verificare SEMPRE la coerenza tra quanto scritto nei modelli D.A.L. ed in quelli D.L.O. Infine, abbiamo riscontrato che alcune imprese anticipano agli Operai il 100% dell importo di carenza per i primi 3 giorni nel mese di insorgenza della malattia, anche se non si sono superati i 14 giorni di malattia continuativa nello stesso mese. A norma di contratto, e consentito anticipare in questi casi SOLO IL 50% dell importo nel mese di insorgenza, mentre il restante 50% va anticipato nella busta paga DEL MESE SUCCESSIVO. Si invitano gli utenti ad attenersi scrupolosamente a tale norma, pena il mancato rimborso da parte della Cassa Edile di quanto erroneamente anticipato. Di seguito si riporta una tabella di trattamento economico di malattia in vigore dal 01 ottobre 2000, a carico Cassa Edile ed a carico Impresa, segnalando i seguenti aspetti : 4

- Il rimborso del T.E.M. avverra, nell ipotesi di regolarita documentale e contributiva, con le aliquote previste al 30 settembre 2000. La maggiorazione del 4,95% a carico dell Impresa compensa, infatti, l abolizione dal 01 ottobre 2000 dell accantonamento relativo ai riposi annui. - Nel caso in cui il lavoratore nel trimestre solare scaduto prima dell evento non possa far valere almeno 450 ore, il rimborso del T.E.M. viene proporzionalmente ridotto. Per i lavoratori assunti da meno di tre mesi, il Trattamento Economico spetta per intero; ai fini del raggiungimento delle 450 ore si considerano utili anche le ore per Ferie godute, Festivita, Congedo matrimoniale, Permessi sindacali, Donazione sangue, Frequenza studio, C.I.G., ecc - Imponibile contributivo orario : Imponibile GNF orario E.D.R. = i.c. - Coefficiente orario malattia (e inf. a carico impresa oltre i 90 gg.) : 40 h/settimana : 6 giorni = 6,66 - Coefficiente orario infortunio : 40 h/settimana : 7 giorni = 5,71 A CARICO CARENZA 50% DAL 8 AL 14 100% DAL 15 IN POI MALATTIA DAL 4 AL 20 MALATTIA DAL 21 AL 180 DAL 181 AL 270 INFORTUNIO DAL 4 AL 90 GIORN O DAL 91 CASSA EDILE x 0,5 x 1,0 x 0,33 x 0,107 --- i.c. x 5,71 x 0,234 i.c. x 5,71 x 0,045 IMPRESA x 0,5495 x 1,0495 x 0,3795 x 0,1565 x 0,5495 i.c. x 5,71 x 0,2538 x 0,0574 Versamenti L obbligo di versamento nei confronti della Cassa Edile di Messina, da effettuarsi esclusivamente tramite versamento diretto presso gli sportelli degli Istituti bancari convenzionati, con bonifico bancario o tramite versamento su c.c.p., e mensile, con termine di scadenza il mese successivo a quello di competenza. Oltre tale termine, decorrono le maggiorazioni contributive come da tabella di pagina 2. Viste anche le riorganizzazioni avvenute in ambito bancario, con accentramento di operazioni di bonifico fuori Provincia, si consiglia vivamente di non presentare Denunce presso gli Istituti bancari, ma di inviare la Denuncia e relativo Elenco, correttamente compilati, direttamente alla Cassa Edile. E sempre piu frequente il caso, infatti, di contabili bancarie disperse o che pervengono senza allegati. Inoltre, a volte i bonifici sono mancanti di dati essenziali quali il codice numerico assegnato dalla Cassa Edile all Impresa, la ragione sociale dell impresa (e non del Consulente), il periodo di contribuzione coperto dal versamento. I versamenti dei contributi alla Cassa Edile di Messina potranno essere effettuati sui seguenti conti correnti bancari di riferimento : - Banca Nazionale del Lavoro Filiale di Messina ABI 01005 CAB 16500 C/C N 201700 Intestato a: CASSA EDILE DI MESSINA 5

- Credito Siciliano S.p.A. Sede di Messina ABI 03019 CAB 16501 C/C N 400000 Intestato a : CASSA EDILE DI MESSINA - Monte dei Paschi di Siena Succursale di Messina ABI 01030 CAB 16500 C/C N 2000.15 Intestato a: CASSA EDILE DI MESSINA Puo essere utilizzato inoltre il seguente conto corrente postale : - Conto Corrente Postale n 16277980 intestato a Cassa Edile di Mutualita ed Assistenza di Messina. Si segnala, a tale riguardo, che il c.c.p. n 14257984 intestato a B.N.L. Servizio Cassa Edile della Provincia di Messina non e piu attivo. Regolarita contributiva Alla luce di tutto quanto descritto nella presente circolare, si segnala che la posizione di impresa REGOLARE scaturisce dalla corretta compilazione ed inoltro di Denunce dei Lavoratori occupati e relativi Elenchi, dalla corretta applicazione delle retribuzioni previste per il periodo lavorato e, infine, dalla corresponsione nei termini dovuti tra quanto versato e quanto dichiarato. Nel caso in cui la Denuncia dei Lavoratori occupati ( e relativo Elenco) dovesse risultare regolare, ma il versamento fosse effettuato oltre il mese successivo a quello a cui si riferisce la posizione contributiva dell Impresa, essa risultera PARZIALMENTE REGOLARE, e cio sino a quando l Impresa non avra effettuato per quel determinato periodo lavorativo il versamento delle maggiorazioni contributive previste dal Contratto Integrativo Provinciale vigente, e sintetizzate a pag. 2. Lo status di parzialmente regolare consente : a- l erogazione ai lavoratori dipendenti dell Impresa degli accantonamenti per G.N.F., b- l erogazione ai Lavoratori dipendenti dell Impresa delle prestazioni APE e APES, c- l accredito delle somme versate in favore dell Ente Scuola Edile di Messina, dell Ente Sicurezza Edile di Messina (contributi CPT + RLST), delle Associazioni di Categoria (Ance, Fillea, Filca, Feneal). Lo status di parzialmente regolare non consente : a- l emissione di certificati di regolarita contributiva, b- il rimborso alle imprese delle anticipazioni effettuate ai Lavoratori per trattamento economico in caso di malattia o infortunio, c- l erogazione, ai Lavoratori aventi diritto, delle prestazioni assistenziali previste dal Regolamento della Cassa Edile e per tempo vigenti. IL PRESIDENTE Ing. Salvatore Arcovito 6