Critica alla Circolare ASUR Marche L inganno nella fruizione dei permessi per l handicap grave: quante ore al giorno? (Prof. Mauro Di Fresco) Il permesso orario anziché giornaliero per l assistenza ai familiari o a se stesso in regime di handicap grave, deve essere fruito a giorni e precisamente per tre giorni al mese. Il permesso orario è concesso, strictu sensu, per due ore al giorno, senza limite giornaliero, solo ai genitori che assistono il figlio minore in situazione di handicap, finché non compie tre anni, così come prevede il comma 2 dell art. 33 della legge n. 104/1992. Quindi il permesso di cui alla legge 104 è concesso regolarmente per tre giorni al mese ed eccezionalmente ad ore, per due ore al giorno senza limite, solo a favore dei genitori fino al compimento di tre anni del figlio in condizione di handicap grave. Ma la regola viene derogata dal comma 6 del medesimo articolo che stabilisce per la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, di poter usufruire alternativamente dei permessi in ore o a giorni di cui ai commi 2 e 3 (che prevede tale modalità esclusivamente per i minori fino a tre anni). Il comma 6 non stabilisce, come erroneamente prevedono le circolari sanitarie, che i permessi a giorni siano commutati a richiesta del dipendente, in ore di lavoro ovvero che il limite massimo di fruizione dei permessi in ore sia 18 al mese, ma che il dipendente possa fruire di 2 ore al giorno senza limite di giorni e, quindi, se svolge un turno di 5 giorni a settimana, di 10 ore a settimana. Difatti così prevede la Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione: Il comma 2 dell articolo prevede per questi soggetti (lavoratori maggiorenni) la possibilità di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di un contingente massimo, ma come prosegue la stessa Circolare: E importante chiarire che i permessi accordati alle persone con handicap in situazione di gravità sono istituiti dalla legge, con previsione generale per il settore pubblico e per quello privato. Quindi, secondo quanto previsto dall art. 71, comma 4, primo periodo,(della Legge n. 133 del 2008 che ha convertito il D.L. n. 112/2008) eventuali limitazioni con fissazione di un monte ore sono rimesse alla disciplina legislativa ( 4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. ). Il trattamento giuridico di queste agevolazioni non è stato innovato dal d.l. n. 112 del 2008. Si chiarisce quindi che, in base alla legge vigente, i portatori di handicap grave
possono fruire alternativamente nel corso del mese di: - tre giorni interi di permesso (a prescindere dall orario della giornata) - o di due ore di permesso al giorno (per ciascun giorno lavorativo del mese). Alcuni contratti collettivi (ad es. comparto ministeri, CCNL del 16 maggio 2001, art. 9; comparto regioni ee.ll., CCNL 6 luglio 1995, art. 19; comparto agenzie fiscali, CCNL 28 maggio 2004, art. 46; comparto Presidenza Consiglio ministri, CCNL 17 maggio 2004, art. 44) hanno previsto la possibilità per coloro che non optano per il permesso orario giornaliero ma per il permesso giornaliero, di ridistribuire in ore tale permesso giornaliero fissando un monte orario di 18 ore. Per fare chiarezza sul punto, esistono tre possibili tipologie di fruizione del permesso ex lege n. 104, due pubbliche e una privata: C.C.N.L. Comparto Sanità, C.C.N.L. Comparto Università 1. due ore al giorno senza limiti di ore o di giorni, per ogni giorno lavorativo; 2. tre giorni al mese coprendo tutta la giornata lavorativa anche il rientro o la notte senza debito orario (art. 71, co. 4, L. n. 133/2008); C.C.N.L. Comparto Ministeri, C.C.N.L. Comparto Regioni, C.C.N.L. Comparto Agenzie Fiscali 1. due ore al giorno senza limiti di ore (un ora se la giornata lavorativa è inferiore a 6 ore); 2. tre giorni al mese coprendo tutta la giornata lavorativa anche il rientro o la notte senza debito orario (art. 71, co. 4, L. n. 133/2008); 3. diciotto ore mensili da distribuire a piacimento nell arco del mese. L opzione di scegliere le 18 ore mensili è controproducente, a detta di molti giuristi (ex plurimis il direttore di handylex) perché sul piano effettivo della quantità di tempo fruita, quest ultima modalità è riduttiva rispetto alle due ore giornaliere, senonchè il vantaggio sarebbe dettato dalla libertà di gestire un monte orario diversamente dalle due ore fisse giornaliere o dalla l intera giornata non assolutamente riducibile. C.C.N.L. ARIS, AIOP ed altri C.C.N.L. PRIVATI Secondo il messaggio INPS n. 15995 del 18.06.2007 (si ricorda che l INPS copre i contributi previdenziali durante la fruizione dei permessi), nel regime contrattuale privato, i permessi orari sono stabiliti secondo un algoritmo che tiene conto dell orario settimanale contrattuale e la turnazione. L algoritmo permette di stabilire le ore di permesso ex lege n. 104 secondo l impegno orario profuso dal lavoratore privato. L algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi, è il seguente: (orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
A titolo esemplificativo, un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso. Infatti, in tale caso l algoritmo di calcolo sarà il seguente: (40/5) = 8 x 3 = 24 Similmente, l algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato dai contratti collettivi di lavoro su base plurisettimanale, ai fini della commisurazione del massimale in argomento, è il seguente: (orario normale di lavoro medio settimanale /numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili. Per tale fattispecie, si riporta come esempio il caso di un lavoratore con orario di lavoro plurisettimanale articolato nella seguente maniera: 8 settimane da 32 ore su 4 giorni lavorativi alla settimana, 4 settimane da 40 ore su 5 giorni lavorativi alla settimana, 4 settimane da 36 ore su 6 giorni lavorativi alla settimana. Applicando l algoritmo sopra enunciato, nel caso in esempio, il lavoratore avrà diritto a 22,1 ore mensili. Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente: (35/4,75) x 3 = 22,10. Per concludere: non è vero che l opzione offerta dalle aziende sanitarie di fruire dei permessi ex lege n. 104/92 sia di 18 ore mensili. Il permesso orario è ancora fissato dalla legge in 2 ore al giorno senza limiti per ogni giorno di lavoro. I tre giorni di permesso al mese non possono essere tramutati in ore perché la contrattazione sanitaria ancora non l ha previsto. Ovviamente lo scopo perseguito da alcune aziende sanitarie nel diffondere informazioni errate, è quello di evitare il disagio che un infermiere potrebbe causare dalla sua assenza pedissequa di due ore al giorno, ma non è inducendo i lavoratori in errore che ci si guadagna il rispetto. Ogni contraria disposizione, come quella che segue, deve essere disattesa e impugnata nelle sedi opportune. L A.A.D.I. vigilerà, come sempre, per evitare che vengano calpestati i diritti degli infermieri, sollecitando ancora una volta i sindacati a fare il proprio dovere, considerato che su questa importante questione non l hanno fatto.