Accordo di partenariato. tra ente accreditato di 1^ o 2^ classe ed ente non accreditato per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale



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Servizio Civile Nazionale Accordo di partenariato tra ente accreditato di 1^ o 2^ classe ed ente non accreditato per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Accordo di partenariato tra Proitalia Onlus con sede in via U. De medici, 38 88046 Lamezia Terme in appresso denominato/a l Ente capofila, rappresentata da Carmelo CORTELLARO, Presidente Nazionale. e Azienda Sanitaria n 6 Lamezia Terme, con sede in Via A. Perugini in appresso denominato/a l Organizzazione d accoglienza rappresentata da dr.ssa Carmela Madaffari. PREMESSO che ai sensi dell articolo 3 della legge 6 marzo 2001 n. 64 possono presentare progetti per il servizio civile solo gli enti in possesso dei requisiti fissati dal medesimo articolo 3; che ai sensi dell articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 per poter presentare progetti di servizio civile occorre essere accreditati presso gli albi di servizio civile; che con circolari dell Ufficio nazionale del servizio civile, di seguito denominato Ufficio nazionale, sono state fissate le modalità di accreditamento e di presentazione dei progetti di servizio civile; che per la selezione e l impiego dei volontari in servizio civile nazionale, i relativi progetti devono essere preventivamente approvati dall Ufficio nazionale, che ogni anno determina sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a prestare servizio civile su base volontaria;

che l Ente capofila è iscritto presso l albo provvisorio dell Ufficio nazionale per il servizio civile alla prima/seconda classe di accreditamento e come tale può gestire per conto terzi sedi di realizzazione del progetto sulla base di vincoli consortili, associativi, federativi ovvero di accordi di partenariato; che l organizzazione di accoglienza non risulta accreditata presso l Ufficio nazionale per il servizio civile, ma è in possesso dei requisiti richiesti dal citato articolo 3 della legge n. 64 del 2001 per l impiego dei volontari in servizio civile nazionale; che per garantire un efficiente gestione dei volontari in servizio civile occorre svolgere azioni comuni, integrando le rispettive competenze attraverso la stipula di un apposito accordo; tutto ciò premesso, l ente capofila e l organizzazione di accoglienza CONVENGONO quanto segue Articolo 1 (Oggetto dell accordo) 1. L ente capofila e l organizzazione di accoglienza si impegnano, nel quadro della normativa vigente in materia di Servizio civile nazionale, a realizzare in uno spirito di cooperazione i progetti di Servizio civile nazionale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 64 del 2001. Articolo 2 (Definizione delle rispettive funzioni e competenze) 1. L ente capofila si impegna a: - presentare per l approvazione all Ufficio nazionale progetti di servizio civile nazionale predisposti da un proprio progettista con esperienza almeno triennale nella progettazione sociale, ovvero nel settore specifico di attività di servizio civile; - assumersi a tal fine la titolarità dei rapporti con l Ufficio nazionale; - collaborare e partecipare con l ente di accoglienza nell attività di selezione dei volontari, assumendosene la responsabilità; - provvedere alla realizzazione dell attività di formazione per l operatore locale di progetto ed i volontari, tramite strutture dedicate o un proprio formatore in possesso del titolo di studio superiore con esperienza professionale in ambito formativo di almeno tre anni ed una esperienza specifica di servizio civile di almeno un anno;

- monitorare l andamento del progetto approvato, il suo sviluppo e i risultati raggiunti, operando ove necessario - per un diverso approccio operativo da parte dell ente di accoglienza, ivi inclusa la eventuale individuazione del responsabile locale di progetto e migliorando in tal modo le attività dei volontari; - seguire i volontari in modo adeguato durante tutto il periodo di svolgimento del servizio civile, anche attraverso attività di un tutoraggio secondo i requisiti richiesti dall Ufficio nazionale; - garantire un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione dei progetti attraverso una rete di operatori articolata fino al livello provinciale, al fine del controllo e della corretta gestione del servizio civile; - raccogliere la documentazione relativa all inizio servizio e all apertura dei libretti di risparmio postale delle/i volontari; - tenere la corrispondenza con l Ufficio nazionale; - mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata all ente di accoglienza ed al progetto 2. L organizzazione di accoglienza si impegna a : - impiegare i volontari selezionati in attività senza scopo di lucro secondo le modalità indicate nel/i progetto/i approvato/i; - facilitare con tutti i mezzi l integrazione dei giovani nel progetto e nel suo ambiente d accoglienza, fornendo un adeguato inquadramento e un sostegno personale al volontario; - nominare uno o in caso di più sedi di attuazione del progetto - più operatori locali di progetto, in possesso dei requisiti richiesti dall Ufficio nazionale; - garantire la partecipazione del o degli operatori locali di progetto, alla formazione erogata dall ente capofila secondo le modalità richieste dall Ufficio nazionale; - mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata al progetto; - mettere a disposizione supporti logistici e mezzi per garantire il regolare svolgimento da parte dell Ente capofila delle attività di cui all articolo 2; - informare tempestivamente l ente capofila di eventuali difficoltà o problemi connessi alla realizzazione del progetto; - recepire le indicazioni dell ente capofila relative alla eventuale necessità di adeguamento del progetto e delle modalità di gestione dei volontari; - rispettare le condizioni eventualmente offerte in materia di vitto ed alloggio. Articolo 3 (Banche dati e scambio di informazioni) 1. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della disciplina in materia di dati personali, con riferimento a quei dati personali di cui in qualsiasi modo dovessero venire in possesso nell attuazione di progetti di servizio civile nazionale.

Articolo 4 (Durata dell accordo) 1. Il presente accordo di partenariato resta in vigore fino alla data di conclusione del progetto approvato dall Ufficio nazionale, ovvero se successiva fino alla data di conclusione di eventuali ulteriori progetti rispetto ai quali l ente capofila effettua attività di gestione per conto dell organizzazione di accoglienza. Nel periodo di cui al comma precedente, l organizzazione di accoglienza si impegna a non presentare istanza di accreditamento presso l Ufficio nazionale per l autonoma presentazione di progetti di servizio civile. Articolo 5 (Condizioni economiche ) L Organizzazione d accoglienza si riserva di elargire, ove lo ritenesse necessario, congrui contributi in favore dell Ente capofila. Articolo 6 (Disposizioni finali) 1. Le parti si impegnano ad effettuare incontri periodici al fine di verificare l andamento dei progetti approvati, nonché di esaminare e risolvere le eventuali questioni connesse all attuazione degli stessi. Lì, Per l Ente capofila Per l Organizzazione d accoglienza