1. L adozione internazionale NOTIZIE UTILI PER LE FAMIGLIE INTERESSATE ALL ADOZIONE INTERNAZIONALE. 2. Altre forme di solidarietà. 3.



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NOTIZIE UTILI PER LE FAMIGLIE INTERESSATE ALL ADOZIONE INTERNAZIONALE 1. L adozione internazionale 1.1 Che cos è? 1.2 Chi può adottare? 1.3 Chi può essere adottato? 1.4 Chi si occupa di adozioni? 1.5 Il percorso adottivo 1.6 I benefici introdotti dalla nuova normativa 2. Altre forme di solidarietà 2.1 Il sostegno a distanza 3. Appendice 3.1 Convenzione internazionale sui diritti dell Infanzia (New York, 20 novembre 1989) 3.2 La Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (L Aia, 29 maggio 1993) 3.3 Spunti per una riflessione 3.4 Moduli del tribunale per i minorenni 3.5 Indirizzi utili Riferimenti bibliografici 1 2

1. L Adozione internazionale 1.1 Che cos è? L Adozione internazionale è l adozione di un bambino straniero da parte di coppie di coniugi italiani residenti in Italia o all estero. L adozione di minori stranieri è disciplinata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L.4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri e dalla L. 28 marzo 2001, n. 149 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori, nonché al Titolo VIII del libro primo del codice civile. La nuova legge sulle adozioni internazionali introduce dei profondi cambiamenti al sistema finora adottato. E necessario, quindi, conoscerne bene i contenuti per iniziare correttamente le pratiche e per potere godere delle facilitazioni introdotte a beneficio delle coppie adottive. L aspetto più innovativo è rappresentato dal principio di sussidarietà, compiutamente espresso, per la prima volta, nella Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 1989). L adozione internazionale è una misura di protezione residuale da prendere in considerazione nel superiore interesse del minore solo dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento nello Stato di origine. Va innanzitutto compreso che il nuovo procedimento di adozione internazionale si ispira, ad alcuni dei principi generali contenuti nella Convenzione internazionale dell Aja del 29 maggio 1993 e nelle nostre leggi sull adozione. Possiamo semplificarli così: - ogni bambino ha diritto di essere amato e di crescere nella propria famiglia; - ogni famiglia ha diritto di essere messa in condizione di poter svolgere il proprio ruolo genitoriale; - ogni bambino ha diritto di essere adottato nel proprio Paese d origine. La legge qualifica in modo innovativo anche il ruolo genitoriale: infatti, alla coppia che intende adottare, viene chiesto di rendersi disponibile ad accogliere un bambino che non ha più la sua famiglia e di aiutarlo a crescere seguendo un processo che è suo e va rispettato. 3 4

Un figlio adottivo non può essere soltanto la risposta ad un bisogno di maternità e paternità altrimenti impossibile. Ma nemmeno può essere soltanto la risposta al desiderio di compiere un opera di solidarietà. Avere un figlio è qualcosa di più: è aprire nella propria famiglia uno spazio per l accoglienza di un bambino o di una bambina, generato da altri, con una sua storia, e con il bisogno di continuarla con i nuovi genitori, con i quali formerà una vera famiglia, come una sua seconda possibilità di vita. Solo così, partendo dal naturale desiderio di avere un figlio, e costruendovi sopra un percorso personale e di coppia che sia di vera accoglienza, si può iniziare correttamente la strada dell adozione. 1.2 Chi può adottare? Possono adottare i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. La differenza minima di età tra adottante e adottato deve essere di 18 anni; la differenza massima di età tra adottante e adottato deve essere di 45 anni. I limiti di età possono essere derogati, qualora il Tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. L adozione non è preclusa quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali, almeno uno, sia in età minore, o quando l adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato dagli stessi. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare (tali requisiti sono oggetto dell indagine delle èquipe territoriali). 1.3 Chi può essere adottato? L adozione ha carattere di residualità e di sussidarietà. Ciò significa che un bambino può essere adottato solo una volta che sia stato accertato il suo stato di abbandono. 5 6

Ma le procedure per un adozione internazionale possono iniziare solo dopo che siano stati fatti tutti i tentativi per un sostegno economico e sociale alla sua famiglia di origine, e solo dopo che il tentativo di trovare una famiglia adottiva o affidataria nel suo stesso Paese sia fallito. 1.4 Chi si occupa di adozione? La Commissione per le adozioni internazionali E l Autorità centrale italiana referente generale per le adozioni con gli stati esteri ed ha vari settori di competenza: - controlla le procedure di adozione, collaborando con le Autorità degli altri Stati convenzionati; - autorizza e vigila gli enti autorizzati, pubblici e privati, attraverso l istituzione di un albo; - promuove iniziative di formazione, informazione e studio sulle tematiche legate all adozione. Il Tribunale per i minorenni In Italia i Tribunali per i minorenni sono 29 e sono organi misti, composti da giudici togati e giudici onorari esperti nelle scienza umane. Questa composizione assicura, nel caso dell adozione una valutazione finale equilibrata e completa riguardo ai requisiti della coppia. La nuova legge sull adozione internazionale, infatti, accentua il ruolo del giudice minorile quale interprete delle norme e garante della loro corretta applicazione. Le funzioni svolte dal Tribunale in materia non sono solo formali, di trasmissione e trascrizione degli atti, ma anche di verifica e valutazione sulla documentazione, italiana ed estera, relativa ai soggetti dell adozione, e di eventuale approfondimento dei requisiti degli aspiranti genitori adottivi. La Regione La Regione ha il compito di svolgere interventi di formazione, di promuovere lo sviluppo di una rete di servizi per l adozione internazionale, di vigilare sul funzionamento degli stessi. La Regione può costituire, con legge propria, un servizio per l adozione internazionale che sia l equivalente di quello degli enti autorizzati. La Regione Abruzzo ha approvato un protocollo operativo e metodologico in materia di adozione nazionale ed internazionale ed ha provveduto ad istituire 12 èquipe territoriali. I servizi socioassistenziali In Abruzzo sono state istituite 12 èquipe territoriali per le adozioni internazionali con sede nei Comuni di: L Aquila, Chieti, Pescara, 7 8

Teramo, Avezzano, Giulianova, Montesilvano, Lanciano, Roseto, Spoltore, Sulmona, Vasto. Le 12 èquipe sono costituite da un assistente sociale del Comune e da uno psicologo dei Consultori familiari delle ASL. Hanno il compito: - di informare le coppie sull adozione internazionale e sulle relative procedure; - di formare gli aspiranti all adozione; - di valutare i requisiti della coppia ai fini della idoneità; - di sostenere la famiglia ed i minori per una loro corretta integrazione familiare e sociale. Le attività di informazione, formazione e sostegno possono essere realizzate anche in collaborazione con gli enti autorizzati. Gli Enti autorizzati Sono gli Enti che si occupano delle procedure in materia di adozioni internazionali in Italia ed all estero, una volta che le coppie abbiano ottenuta l idoneità ed abbiano conferito loro l incarico. Con la nuova legge l intervento degli enti autorizzati è obbligatorio in ogni pratica di adozione internazionale. Questi enti rappresentano lo strumento attraverso il quale le famiglie possono avvicinarsi al bambino, in quanto sono autorizzati a prendere i necessari contatti con le istituzioni estere che si occupano di minori in situazioni di abbandono. Collaborano con le èquipe nel processo informativo e formativo delle coppie. Gli Enti non hanno fini di lucro, svolgono la loro attività in base a precisi requisiti previsti dalla legge e sono iscritti nell apposito albo, al cui aggiornamento provvede la Commissione per le adozioni internazionali. 1.5 Il percorso adottivo Prima fase 1. Gli aspiranti genitori adottivi presentano la dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni del loro distretto unitamente ai documenti richiesti ( Vedi in appendice). 2. Il Tribunale, esaminata la documentazione: a) in caso di manifesta carenza di requisiti, pronuncia immediatamente decreto di inidoneità; b) trasmette alla èquipe territoriale competente la dichiarazione di disponibilità entro 15 giorni dalla data di presentazione della stessa ed incarica l equipe di preparare la relazione sui requisiti della coppia. 3. L èquipe territoriale, entro 4 mesi, convoca la coppia, acquisisce tutti gli elementi 9 10

conoscitivi necessari e trasmette al Tribunale per i minorenni una relazione psicosociale sugli aspiranti genitori adottivi secondo le indicazioni contenute nel Protocollo operativo della Regione Abruzzo. 4. Il Tribunale, sentita la coppia, entro 2 mesi, decide con decreto per l idoneità o l inidoneità della coppia, comunicandolo agli interessati. 5. Il decreto viene trasmesso immediatamente alla Commissione per le adozioni internazionali e, se già indicato dalla coppia, all ente autorizzato prescelto. 6. Durante questa prima fase la coppia può seguire un percorso formativo organizzato dalla equipe territoriale competente in collaborazione con gli Enti Autorizzati. Il percorso sarà personale e di coppia, come lo sarà l'esperienza genitoriale, ed offrirà spunti per un approfondimento sulle più profonde ragioni di questa scelta. Una buona preparazione sarà il più utile strumento per vivere in modo positivo il percorso insieme al nuovo figlio adottivo. L'impegno per questa fase di formazione avrà valore soprattutto in funzione dell'incontro con il bambino, e del suo inserimento nella nuova famiglia. Seconda fase 7. La coppia inizia la pratica con l Ente autorizzato prescelto e segue una fase di informazione e preparazione. 8. L'Ente trasmette al Paese straniero tutta la documentazione necessaria, opportunamente tradotta, affinchè le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore. 9. L Ente trasmette alla coppia tutte le informazioni che riguardano il bambino da adottare e verifica l'effettiva disponibilità ad accogliere la proposta di incontro. 10. L'Ente raccoglie il consenso scritto della coppia e l assiste per portare a termine tutta la procedura presso il Paese straniero. 11. La coppia si deve recare nel Paese di origine del bambino e soggiornare per il periodo richiesto dal singolo Stato. 12. Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo delle autorità del Paese estero, l ente trasmette tutta la documentazione riferita al bambino, con il provvedimento del giudice straniero alla Commissione per le adozioni internazionali ed al Tribunale per i minorenni. In caso contrario, l ente ne prende atto e ne informa la Commissione. 11 12

13. L'Ente vigila sulle modalità del viaggio del bambino verso l'italia e certifica la data dell'inserimento del minore in famiglia. Terza fase. 14. La Commissione autorizza l ingresso e la residenza permanente del bambino adottato in Italia. 15. Dopo l ingresso in Italia, e dopo che sia trascorso l eventuale periodo di affidamento preadottivo, per gli Stati che lo richiedono, il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore. Verifica che nel provvedimento di adozione straniero risulti la sussistenza delle condizioni previste dall art. 2 della Convenzione e, se accerta che l adozione non è contraria ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interessa del minore, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nel registro di stato civile. Dal momento dell'ingresso del bambino nella famiglia, su richiesta degli interessati, l'equipe competente e l'ente autorizzato incaricato, assistono gli affidatari, i genitori adottivi ed il minore. 1.6 I benefici introdotti dalla nuova normativa. La nuova legge consente agli aspiranti genitori: - di poter godere di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all ingresso del bambino in Italia, anche quando questi abbia più di 6 anni d età; - di aver riconosciuta l assenza dal lavoro sino a che il bambino non abbia compiuto i 6 anni d età; - di ottenere il congedo non retribuito dal lavoro sino a che il bambino non abbia compiuto i 6 anni d età; - di ottenere il congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo in cui si renda necessaria la permanenza all estero, secondo le norme del paese del bambino; - di poter dedurre le spese sostenute per l adozione (comprese quelle di viaggio) dalla denuncia dei redditi nella misura del 50%. A tali fini è necessaria un'adeguata certificazione da parte dell Ente da cui risulti la data di ingresso del bambino in Italia, la durata delle necessarie assenze dal lavoro, le spese sostenute dai genitori adottivi. 13 14

2. Altre forme di solidarietà 3 - Appendice 2.1 Il sostegno a distanza 3.1 La Convenzione internazionale sui diritti Consiste nel sostenere economicamente, in dell'infanzia, approvata dall'assemblea Generale modo continuativo, progetti di cooperazione delle Nazioni unite il 20 novembre 1989, ratificata internazionale che aiutano i minori nelle loro in Italia con la legge 176 del 27 maggio 1991. famiglie d'origine. Non esistono regole scritte, si crea unicamente un vincolo morale. Esistono molte associazioni, tra cui gli Enti autorizzati alle adozioni internazionali, che promuovono questa forma di solidarietà. Non esiste un albo ma è possibile contattarli trovando i loro recapiti ed i Paesi in cui operano su internet. "Non una semplice dichiarazione di intenti, ma una vera e propria legge mondiale, che impone di soddisfare i bisogni essenziali dei bambini e, più, in generale, di rispettarne tutti i diritti civili, politici, sociali, culturali ed economici esattamente come per gli adulti. Conoscerla è essenziale per tutti: per gli adulti, per cui rappresenta una vera e propria "carta dei doveri"; per i giovani, chiamati ad essere consapevoli dei propri diritti e dei diritti dei coetanei di ogni parte del mondo". Articoli estratti dalla Convenzione: Articolo 3 In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una condizione preminente. Gli Stati si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere ( ). 15 16

Articolo 6 ( ) ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo. Articolo 7 Il fanciullo ( ) ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi. Articolo 8 Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità ( ). Articolo 9 Gli Stati parti vigilano affinchè il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo ( ) ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo. Articolo 13 Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie ( ) Articolo 14 Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Articolo 16 Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Articolo 19 Gli Stati parti adottano ogni misura per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale ( ). Articolo 21 Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia ( ) Articolo 23 ( ) i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscono la dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità. Articolo 24 Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglio stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Articolo 28 Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione ( ). Articolo 29 ( ) l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; 17 18

( ) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lignua e dei suoi valori culturali ( ). 3.2 - La Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (L Aia, 29 maggio 1993) Articolo estratto: Articolo 2 La Convenzione si applica allorchè un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente ( lo Stato di origine )è stato, è o dev essere trasferito in un altro Stato contraente ( lo stato di accoglienza ), si a seguito di adozione nello Stato di origine da parte dei coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato d accoglienza o in quello di origine ( ). 3.3 - Spunti di riflessione Dalla richiesta adottiva alla dichiarazione di disponibilità La dichiarazione di disponibilità, e non più domanda di adozione, è il primo passo di una pratica di adozione internazionale e va presentata al Tribunale per i minorenni del distretto di residenza. Perché questo cambiamento? Si tratta di un cambiamento sostanziale: la coppia "non chiede" più un bambino, ma si dichiara disponibile ad accogliere un bambino. Il messaggio implicito del percorso che il legislatore ha fatto, ed invita a fare, è rappresentato dalla necessità di passare dal desiderio di avere un bambino al desiderio di accogliere un bambino. L'adozione è l atto di accoglienza di un bambino bisognoso di una famiglia che possa prendersi cura di lui. Siamo disposti ad accettarlo in tutta la sua identità? Ad accompagnarlo nel suo inserimento familiare e sociale? L'incontro con il bambino L'adozione internazionale è un viaggio reale ed emozionale, che ha come meta l'incontro con il bambino. 19 20

Non si tratta soltanto di salire a bordo di un aereo ma di fare un viaggio anche all'interno delle proprie emozioni. Sia il viaggio che il primo periodo di convivenza nel paese d'origine del bambino sono fondamentali per conoscere e capire l'ambiente da cui proviene e la sua storia e per verificare la realizzazione di una prima reciproca accoglienza. Il primo anno in famiglia La nuova famiglia può contare sul sostegno degli esperti delle equipe territoriali e dell'ente autorizzato incaricato, che su richiesta, si attiveranno per facilitare l'inserimento del bambino adottato. Potrebbero essere difficoltà di varia natura, in relazione a problematiche di ordine psicologico o sociale, che rendano necessaria anche dopo l'assistenza degli esperti dei servizi. passato. E quale preziosa risorsa è, invece, questo bagaglio che il nuovo figlio porta con sé! Ogni famiglia adottiva internazionale ha la possibilità di divenire una famiglia multietnica: alla sua aggiunge la razza, la lingua, i costumi del paese del nuovo componente. Solo così l'adozione diventa accoglienza di una persona con tutta la sua storia e nel pieno rispetto della sua identità culturale ed etnica. Una nuova famiglia è nata Si dice che nell'adozione internazionale la famiglia acquisti, insieme al bambino, una nuova identità nazionale: la sua. Come accogliere un bambino se non insieme alla sua storia personale e culturale? Non sarebbe certo una piena accoglienza quella che pretendesse di cancellare tutto il 21 22

3.4 - Moduli del Tribunale per i minorenni di L'Aquila. Dichiarazione di disponibilità con richiesta di idoneità (art. 29 bis, I comma, legge 4 maggio 1983, n. 184 e succ. modific.) Al Tribunale per i Minorenni di I sottoscritti: nato a e nata a e residenti in coniugati dal, non separati neppure di fatto dichiarano di essere disponibili ad adottare uno o più minore/i straniero/i e a tal fine chiedono di essere dichiarati idonei all adozione internazionale. Elenco dei documenti da allegare alla dichiarazione (art. 29 bis, I comma legge 4 maggio 1983, n. 184 e succ. modif.) Certificati di nascita Certificato di matrimonio Certificato di residenza Stato di famiglia Certificato di sana e robusta costituzione psicofisica Analisi mediche (H.I.V., epatiti, T.B.C., wassermann) da effettuarsi presso una struttura pubblica Depositato in Cancelleria Il Cancelliere N.B. I documenti sopraelencati potranno anche essere prodotti successivamente, comunque non oltre quattro mesi dalla data della presentazione della dichiarazione di disponibilità. Da presentare in duplice copia 23 24

3.5 - Indirizzi utili Commissione per le Adozioni Internazionali Via Fornivo, 8 Pal. A - 00192 Roma Telefax 06/48161722 06/36754403; adozioneinternazionale@affarisociali.it. http://www.commissioneadozioni.it COMUNE DI PESCARA: Assistente Sociale DI GIAMBATTISTA MARIA RITA Psicologo DOMENICO ROMAGNOLI SEDE: Palazzo ex INPS Piazza Italia, 13 - I piano Tel. 085/4283627 o 085/4283646 fax 085/4283624 Tribunale per i minorenni dell Abruzzo COMUNE DI TERAMO: Via Acquasanta, 1 67100 L Aquila Assistente Sociale MARISA DE DOMINICIS Tel. 0862/420341 Fax 0862/27426 Psicologa GILDA DI GIAMMARCO SEDE: c/o Comune Regione Abruzzo Ufficio Attività Sociali Via Irelli, 27 Servizio Servizi Sociali Tel. 0861/324347 fax 0861/324350 Viale Bovio, 425-65100 Pescara COMUNE DI VASTO: Tel. 085/7672094 o 7672035 Assistente Sociale BOLOGNESE EVELIANA Fax 085/7672016 Psicologa FILOMENA CIMINO www.regione.abruzzo.it SEDE: c/o Comune di Vasto Equipe territoriali adozioni internazionali Servizio Tutela Sociale - Via Alcide De Gasperi Tel. 0873/309219 - fax 0873/367669 COMUNE DI L AQUILA: COMUNE DI LANCIANO: Assistente Sociale PATRIZIA DEL PRINCIPE Assistente Sociale SILVESTRI TIZIANA Psicologa MARIA GRAZIA FEDERICI Psicologo BERARDO AIMOLA SEDE: c/o Comune di L Aquila SEDE: c/o Comune di Lanciano Ufficio Protezione Sociale - Via San Sisto, 20 Ufficio Minori Assessorato Politiche Sociali - Tel. 0862/318348 - fax 0862/320161 Via Guido Rosato,1 COMUNE DI CHIETI: Tel. 0872/7253204 fax 0872/717791 Assistente Sociale MARINA DI IORIO Psicologa ANNA MARIA GALASSI COMUNE DI SULMONA: SEDE: c/o Comune di Chieti Assistente Sociale PATRIZIA CINIGLIO Servizi Sociali - Via S.Eligio, 6 Psicologa ORNELLA MASCI Tel. 0871/341527 o 341524 fax 0871/ SEDE: c/o Comune di Sulmona Via Mazara, 21 Tel. 0864/242282 - fax 0864/32199 25 26

COMUNE DI GIULIANOVA: Gli enti autorizzati ad operare su tutto il territorio nazionale e Assistente Sociale CRISTINA TROSINI nella Regione Abruzzo: Psicologa TERESA FELICIONI SEDE: Centro Servizi Sociali Ai.Bi. Associazione Amici dei bambini (parco Cerulli) - Via Orsini - Giulianova Lido Via Frassi 19 20077 MELEGNANO (MI) Tel. 085/8025776 Fax 085/8026959 Tel 02/988221 Fax 02/98232611 COMUNE DI MONTESILVANO: Associazione Adozione Alfabeto Assistente Sociale ADALGISA FUSCHI Piazzale Garibaldi, 16 61100 PESARO Psicologa CLAUDIA AMICONE Tel 0721/31652 SEDE: c/o Comune di Montesilvano - Ufficio Servizi Sociali Piazza Beni (Stazione FF.) Ariete Tel. 085/4455702 335/1241999 fax 085/ Via Boiardo, 17-00180 ROMA COMUNE DI SPOLTORE: Tel/fax 06/70451850 Assistente Sociale MIRELLA MASTRODICASA Associazione Cicogna Amici di Chernobil Onlus Psicologa LUCIANA CHIARIERI Via Monte Maiella, 51 66034 LANCIANO SEDE: Comune di Spoltore Tel 0872/717839 Fax 0872/702528 Servizi Sociali - Via G.Di Marzio, 64 Tel. 085/4964234 - fax 085/4962923 Associazione Italiana Pro Adozioni A.I.P.A. Onlus erga Pueros Via F. Duodo, 10 00136 ROMA COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI: Tel 06/39749770 5759711 Fax 06/5783160 Assistente Sociale NATASCIA PARISCIANI Psicologa NATALIO FLARA Attraverso il Mondo per un Sorriso Onlus SEDE: c/o Villa Comunale di Roseto Via Mario Pagano, 6 61032 FANO (PS) Via Nazionale, 250 Tel 0721/831433 Fax 0721/835762 Tel 085/8930473 fax 085/8931470 COMUNE DI AVEZZANO: Assistente Sociale ESTER DI DOMENICO Psicologa DANIELA MARRONE SEDE: c/o Comune di Avezzano - Settore Servizi Sociali - Via Vidimari Tel. 0863/501330 Fax 0863/501363 Azione per un Mondo Unito Onlus C.so Vittoria Colonna, 78/B 00047 MARINO (RM) Tel 06/9367071 Fax 06/93663192 C.I.A.I. Centro Italiano Aiuti all Infanzia Onlus Via Tertulliano, 70-20137 MILANO Tel 02/5510407 - Fax 03/5513412 27 28

C.I.F.A. Centro Internazionale Famiglie pro Adozione Via della Repubblica, 6/b 60015 FALCONARA (AN) Tel 071/5903000 Fax 071/9166399 Comunità S. Egidio Piazza S. Egidio, 3/A 00153 ROMA Tel 06/585661 Fax 06/5800197 Gruppo di Volontariato e Solidarietà Viale Dante, 104 85100 POTENZA Telefax 0971/21517 Istituto La Casa C/o Consultorio UCIPEM Quintino Raccatti Via Campobasso, 11 65121 PESCARA Telefax 085/28860 Missionarie della Carità Piazza San Gregorio al Celio, 2 00184 ROMA Tel 06/70474118 Procura Generale della Congregazione delle Missionarie Figlie di San Girolamo Emiliani Via Biagio Terzi, 10 00176 ROMA Telefax 06/295783 Servizio Polifunzionale per l Adozione Internazionale S.P.A.I. Via Maratta, 3 60123 ANCONA Tel 071203938 Fax 0712082778 Riferimenti bibliografici Per una famiglia adottiva Pubblicazione della Commissione per le Adozioni internazionali a cura del Centro Nazionale di documentazione ed Analisi per l Infanzia e l Adolescenza di Firenze; Adozioni Internazionali Quaderno n. 16 del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l Infanzia e l Adolescenza. Atti del Convegno Infanzia oltre le barriere - Firenze 10 dicembre 1999; La redazione dell opuscolo informativo è stata curata dalla Direzione Regionale Qualità della Vita, Beni ed attività Culturali, Promozione Sociale Servizio Servizi Sociali Ufficio Attuazione Politiche in favore dei Minori e di prevenzione del disagio Dr. Giancarlo Zappacosta Direttore regionale Dr. Ercole Vincenzo Orsini Dirigente del Servizio D.ssa Patrizia Radicci Responsabile Ufficio Si ringraziano per la collaborazione offerta: D.ssa Anna Maria Galassi ASL Chieti; Dott. Domenico Romagnoli ASL Pescara; A.S. Cristina Trosini Comune di Giulianova D.ssa Luisa Quaranta del CIAI Sede di Roma 29 30