FUNZIONI DELLA PROVINCIA D.lgs. 152/06 art. 197 1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono: a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti; b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto; c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216; d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonche' sentiti l'autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonche' delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
FUNZIONI DELLA PROVINCIA 2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate. 3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente. 4. Il personale appartenente al Comando Carabinieri Tutela Ambiente (C.C.T.A.) e' autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente. 5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti. 6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.
DEFINIZIONI D.lgs. 152/06 art. 183 lett. d) GESTIONE la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonche' il controllo delle discariche dopo la chiusura
CONTROLLI Controllo preventivo Istruttoria per Approvazione Autorizzazione Iscrizione Controllo successivo durante l attività di gestione rifiuti
CONTROLLI Autocontrolli Controlli indipendenti chi inquina paga Controlli istituzionali successivi di primo livello Polizia Locale (Municipale o Provinciale) altri Enti di controllo Controlli istituzionali successivi specialistici A.R.P.A.V. altri Enti
CONTROLLI Controlli PREVENTIVI Provincia Legge Regionale n. 3/00 Disciplina generale dei rifiuti DELEGA alle Provincie di funzioni regionali previste dall ex D.lgs. 22/97 ora D.lgs. 152/06
COMPETENZE DELLA PROVINCIA ex Legge Regionale n. 3/00 art. 6 predisposizione ed aggiornamento dei piani per la gestione dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza; approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, relativi a: impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani ad eccezione degli impianti per l incenerimento dei rifiuti, o per l utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia discariche di seconda categoria tipo A impianti per il recupero di rifiuti speciali centri di raccolta per la messa in sicurezza, per la demolizione, per il recupero di materiali e per la rottamazione di veicoli a motore e loro parti operazioni di stoccaggio di rifiuti, realizzate nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, fermo restando l esonero dall approvazione ed autorizzazione per i depositi temporanei di cui all articolo 6, lettera m) del decreto legislativo n. 22/1997; rilascio delle autorizzazioni all esercizio degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; rilascio dell autorizzazione relativa agli impianti assoggettati alla procedura semplificata prevista
COMPETENZE DELLA PROVINCIA rilascio delle autorizzazioni all utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l utilità ai fini agronomici; rinnovo dell autorizzazione alla raccolta e trasporto dei rifiuti rilascio dell autorizzazione al conferimento dei rifiuti solidi urbani presso impianti di smaltimento in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli di produzione, ma ubicati nel medesimo territorio provinciale; ricezione e verifica delle comunicazioni presentate per l esercizio di attività di autosmaltimento e recupero di rifiuti in regime semplificato ricezione e verifica della comunicazione preventiva all'installazione degli impianti mobili autorizzati di smaltimento e di recupero, prevista dall articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997, per lo svolgimento delle singole campagne di attività; esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti (art.35) Sono delegate alle province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997; La Provincia può avvalersi della collaborazione di Arpav per approvazione dei progetti, rilascio delle autorizzazioni, etc..., come previsto da normativa (art.6. comma 3 La Provincia si avvale della collaborazione di Arpav per l esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti (art.6. comma 3)
CONTROLLI Controlli SUCCESSIVI Arpav Legge Regionale n. 32/96 Norme per l istituzione e il funzionamento dell Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione ambientale del Veneto art.1 2) L Arpav opera per la tutela, il controllo, il recupero dell ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l obiettivo dell utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l uomo e per l ambiente
CONTROLLI art.3 1) L Arpav svolge le attività tecnico-scientifiche di cui all art.1 del decreto legge 496/1993 convertito nella legge n. 61/1994, connesse all esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell ambiente relative: a) alla prevenzione e al controllo ambientale con riferimento a: 4) rifiuti solidi e liquidi 2) Nell ambito delle attività di cui al comma 1, l ARPAV provvede, in particolare, a: a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo; b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle caratteristiche dei suoli; g) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale; h) fornire alla Regione e agli enti locali il supporto tecnico-scientifico necessario alle attività istruttorie connesse all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale; i) fornire alla Regione e agli enti locali, il supporto tecnico-scientifico necessario all'elaborazione di piani e progetti per la protezione ambientale;
CONTROLLI Legge Regionale n.3/2000 Disciplina generale dei Rifiuti (art. 6, comma 3) esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti Convenzione Provincia di Verona - ARPAV del 20/01/99 + Programmazione annuale attività Dipartimento Provinciale in cui vengono delegate ad ARPAV ulteriori attività
Iniziative Provinciali per il rafforzamento del controllo successivo 1) programmazione ed effettuazione di un PEG intersettoriale: (Corpo Polizia Provinciale e Settore Ecologia) negli anni 2004 e 2005 per sopralluoghi negli impianti di recupero rifiuti operanti nella cosiddetta procedura semplificata che è continuata come attività ordinaria nel 2006 e sarà portata avanti anche nei prossimi anni 2) Incarico ad ARPAV per controlli su procedure semplificate 3) adozione di sistemi di controllo indipendente e controllo sull operato dei controllori indipendenti su alcuni impianti di gestione rifiuti - Delibera della Giunta Provinciale n.59-1541 del 04/12/97 - Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia 6041 del 28 /11/2002 4) Organizzazione/formazione per controlli di primo livello Incontri con Polizie Municipali
fine dott. Cossio inizio dott. Malesani
CONTROLLI Provvedimenti della Provincia CONTROLLO PREVENTIVO A SEGUITO DI CONTROLLO SUCCESSIVO PREVENZIONE
CONTROLLO PREVENTIVO Legge Regionale n. 3/2000 1) Approvazione dei progetti di nuovi impianti o di modifiche sostanziali di impianti esistenti e autorizzaione all esercizio (art. 23-24-25) art.23 Responsabile del Procedimento 1. verifica la completezza della documentrazione presentata e richiede eventuali integrazioni 2. individua gli specifici visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali che verranno sostituiti (ai sensi dell art. 27, comma 5, D.lgs 22/97) dal provvedimento di approvazione,ivi compresa la variante dello strumento urbanistico eventualmente necessaria 3. fissa riunione istruttorie e raccoglie le istruttorie scritte e motivate di ciascun Ente sotto il profilo di competenza 4. convoca la Conferenza dei Servizi (C.T.P.A. ai sensi dell art.59 della L.R. 3/2000)
CONTROLLO PREVENTIVO La CTPA si esprime a maggioranza art.24 entro 15gg. dal ricevimento delle conclusioni della CTPA la provincia approva il Progetto. Tale approvazione sostituisce i provvedimenti di competenza Comunale, Provinciale Regionale. Abilitazione alla realizzazione dell impianto ed al suo esercizio sino al rilascio o diniego dell autorizzazione art. 25 ulteriori controlli 1) Dichiarazione scritta del direttore lavori attestante l ultimazione delle opere in conformità del progetto approvato 2) Garanzie finanziarie (ai sensi dell art.26, comma 9) 3) il certificato di colloaudo + richiesta di autorizzazione all esercizio (entro 180gg. dall avvio dell impianto) Il provvedimento di autorizzazione all esercizio è rilasciato entro 90gg. dalla presentazione dell istanza da parte dell interessato.
CONTROLLO PREVENTIVO Altri controlli preventivi: 2) Pareri alla Regione sull approvazione di progetti di competenza della regionale 3) Autorizzazioni all esercizio di tutti gli impianti e loro rinnovo con contestuale approvazione del programma di controllo seguito da controllori indipendenti e nella cui istruttoria sono coinvolti altri Enti (Comue, Arpav, )
Provvedimenti a seguito di controlli successivi L.R. 3/2000 art. 35 Vigilanza sulle attività di gestione dei rifiuti 1. Le province, nell esercizio delle funzioni di controllo loro attribuite dall articolo 20 del decreto legislativo n. 22/1997, quando accertino violazioni alle norme di legge in materia, provvedono, fatte salve le eventuali sanzioni penali previste e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal suddetto decreto. 2. Qualora nell esercizio di tali funzioni le province accertino una situazione di pericolo o di danno per l igiene pubblica o per l ambiente, oltre all applicazione delle sanzioni amministrative, provvedono all immediata sospensione, modifica o revoca dell autorizzazione all esercizio dalle stesse rilasciata. Nel caso in cui le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti siano esercitate secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997, le province provvedono altresì all immediata sospensione dell attività stessa. 3. Resta di competenza comunale.. PROVVEDIMENTI Diffide Sospensioni Revoche Totale provvedimenti anno 2005 152 anno 2006 115
Provvedimenti di Prevenzione La Provincia fissa la regolamentazione tramite le linee guida presenti anche sul sito www. Provincia.verona.it :Home / Area Documenti / Area servizi in campo ambientale / Settore Ecologia / Modulistica / Servizio Gestione Rifiuti.
Piano Programma Deliberazione della Giunta Provinciale di Verona 59-1541 del 04/12/97. Successive modifiche ed integrazioni. Gestione dei Rifiuti Provvedimenti di Prevenzione ultimo Avvio del Procedimento
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