D.lgs. 152/06 art. 197



Documenti analoghi
1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:

Il concetto di gestione dei rifiuti

PROVINCIA DI TERNI SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali

Art. 1 Campo di applicazione

CAPITOLO 2 - NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

Oggetto del regolamento

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Istituzione della figura di Agente Ambientale.

AUTORIZZAZIONI NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI

Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti

Giornate seminariali in materia AMBIENTALE Il DLGS 152/2006 e le altre norme ambientali Approfondimenti

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI

ISTRUZIONE OPERATIVA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

EcoGeo S.r.l. Novità Normative Autorizzazione Allo Scarico Provincia di Parma

TRA. La Provincia di Lecce In persona del Presidente p.t. dott. Antonio. M. Gabellone. Il Comune di In persona del Sindaco p.t. dott.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA COMUNALE AMBIENTALE (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09 settembre

Provincia di Roma. Dipartimento 04 Servizio 01. Gestione rifiuti.

Epigrafe. Premessa. 1. Oggetto del regolamento. 2. Domanda di autorizzazione. 3. Fase istruttoria. 4. Provvedimento di autorizzazione.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A)

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

%FMJCFSBOm PHHFUUP -3 %-(4 1*"/0 3&(*0/"-& %* (&45*0/& %&* 3*'*65* 130(3"..";*0/&"55*7*5}1*"/*'*$"503*"

La prevenzione incendi

PARTE SPECIALE Illeciti ambientali

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

FINI DELL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Art. 1 Campo di applicazione

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNITÀ VALLE DI NON

CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI VIGILANZA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI DEL CIR33 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI JESI TRA PREMESSO CHE

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo)

Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS

Documento scaricato da

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DELIBERA. Art. 1. Requisiti di Accreditamento

Disegno di legge in materia ambientale collegato con la Legge di Stabilità.

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL REGIONE PUGLIA

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (resa ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

ADEMPIMENTI IN CASO DI EVENTO POTENZIALMENTE CONTAMINANTE

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

MINISTERO DELL' INTERNO

Consiglio regionale della Toscana

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

PARLIAMO DI. ATTIVITA PRODUTTIVE E RIFIUTI SPECIALI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

COMUNE DI VILLENEUVE

COMUNE DI GAVARDO Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;

Una metodologia da utilizzare può essere così sintetizzata:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 1997, n

PROVINCIA DI ROMA. Regolamento spese di istruttoria procedimenti autorizzativi in materia di tutela ambientale

REGOLAMENTO ai sensi del PTTI Cap. V.2. ARTICOLO 1 - Definizioni Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Capitale Sociale euro ,00 I.V.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus

REGOLAMENTO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO D.Lgs n. 626/94 D.Lgs n. 242/96 D.M.

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

COMUNE di CICAGNA. Registro Generale n. 1 ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del

REGIONE ABRUZZO PROTOCOLLO D INTESA TRA REGIONE ABRUZZO. COMUNE DI PESCARA ATTIVA SpA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI PER LA SOSTA IN AREE RISERVATE

Compilazione del modulo di dichiarazione per l utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotto, ai sensi della legge 9 agosto 2013 n.

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n 59

La Certificazione Energetica degli Edifici in Liguria

Comune di Bracciano. Regolamento per la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito Internet Istituzionale

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO

- per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta (150) a duecentocinquanta (250) quote.

aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione);

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98

1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

Corso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri

Antincendio: resistenza e reazione al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi Verifiche e controlli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

DELIBERAZIONE N. 41/5 DEL

Su proposta dell Assessore alle Politiche per la Salute; A voti unanimi e palesi D E L I B E R A

LA GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO AL DI FUORI DEL REGIME DELLE TRS

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Transcript:

FUNZIONI DELLA PROVINCIA D.lgs. 152/06 art. 197 1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono: a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti; b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto; c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216; d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonche' sentiti l'autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonche' delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

FUNZIONI DELLA PROVINCIA 2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate. 3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente. 4. Il personale appartenente al Comando Carabinieri Tutela Ambiente (C.C.T.A.) e' autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente. 5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti. 6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

DEFINIZIONI D.lgs. 152/06 art. 183 lett. d) GESTIONE la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonche' il controllo delle discariche dopo la chiusura

CONTROLLI Controllo preventivo Istruttoria per Approvazione Autorizzazione Iscrizione Controllo successivo durante l attività di gestione rifiuti

CONTROLLI Autocontrolli Controlli indipendenti chi inquina paga Controlli istituzionali successivi di primo livello Polizia Locale (Municipale o Provinciale) altri Enti di controllo Controlli istituzionali successivi specialistici A.R.P.A.V. altri Enti

CONTROLLI Controlli PREVENTIVI Provincia Legge Regionale n. 3/00 Disciplina generale dei rifiuti DELEGA alle Provincie di funzioni regionali previste dall ex D.lgs. 22/97 ora D.lgs. 152/06

COMPETENZE DELLA PROVINCIA ex Legge Regionale n. 3/00 art. 6 predisposizione ed aggiornamento dei piani per la gestione dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza; approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, relativi a: impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani ad eccezione degli impianti per l incenerimento dei rifiuti, o per l utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia discariche di seconda categoria tipo A impianti per il recupero di rifiuti speciali centri di raccolta per la messa in sicurezza, per la demolizione, per il recupero di materiali e per la rottamazione di veicoli a motore e loro parti operazioni di stoccaggio di rifiuti, realizzate nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, fermo restando l esonero dall approvazione ed autorizzazione per i depositi temporanei di cui all articolo 6, lettera m) del decreto legislativo n. 22/1997; rilascio delle autorizzazioni all esercizio degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; rilascio dell autorizzazione relativa agli impianti assoggettati alla procedura semplificata prevista

COMPETENZE DELLA PROVINCIA rilascio delle autorizzazioni all utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l utilità ai fini agronomici; rinnovo dell autorizzazione alla raccolta e trasporto dei rifiuti rilascio dell autorizzazione al conferimento dei rifiuti solidi urbani presso impianti di smaltimento in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli di produzione, ma ubicati nel medesimo territorio provinciale; ricezione e verifica delle comunicazioni presentate per l esercizio di attività di autosmaltimento e recupero di rifiuti in regime semplificato ricezione e verifica della comunicazione preventiva all'installazione degli impianti mobili autorizzati di smaltimento e di recupero, prevista dall articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997, per lo svolgimento delle singole campagne di attività; esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti (art.35) Sono delegate alle province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997; La Provincia può avvalersi della collaborazione di Arpav per approvazione dei progetti, rilascio delle autorizzazioni, etc..., come previsto da normativa (art.6. comma 3 La Provincia si avvale della collaborazione di Arpav per l esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti (art.6. comma 3)

CONTROLLI Controlli SUCCESSIVI Arpav Legge Regionale n. 32/96 Norme per l istituzione e il funzionamento dell Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione ambientale del Veneto art.1 2) L Arpav opera per la tutela, il controllo, il recupero dell ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l obiettivo dell utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l uomo e per l ambiente

CONTROLLI art.3 1) L Arpav svolge le attività tecnico-scientifiche di cui all art.1 del decreto legge 496/1993 convertito nella legge n. 61/1994, connesse all esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell ambiente relative: a) alla prevenzione e al controllo ambientale con riferimento a: 4) rifiuti solidi e liquidi 2) Nell ambito delle attività di cui al comma 1, l ARPAV provvede, in particolare, a: a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo; b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle caratteristiche dei suoli; g) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale; h) fornire alla Regione e agli enti locali il supporto tecnico-scientifico necessario alle attività istruttorie connesse all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale; i) fornire alla Regione e agli enti locali, il supporto tecnico-scientifico necessario all'elaborazione di piani e progetti per la protezione ambientale;

CONTROLLI Legge Regionale n.3/2000 Disciplina generale dei Rifiuti (art. 6, comma 3) esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti Convenzione Provincia di Verona - ARPAV del 20/01/99 + Programmazione annuale attività Dipartimento Provinciale in cui vengono delegate ad ARPAV ulteriori attività

Iniziative Provinciali per il rafforzamento del controllo successivo 1) programmazione ed effettuazione di un PEG intersettoriale: (Corpo Polizia Provinciale e Settore Ecologia) negli anni 2004 e 2005 per sopralluoghi negli impianti di recupero rifiuti operanti nella cosiddetta procedura semplificata che è continuata come attività ordinaria nel 2006 e sarà portata avanti anche nei prossimi anni 2) Incarico ad ARPAV per controlli su procedure semplificate 3) adozione di sistemi di controllo indipendente e controllo sull operato dei controllori indipendenti su alcuni impianti di gestione rifiuti - Delibera della Giunta Provinciale n.59-1541 del 04/12/97 - Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia 6041 del 28 /11/2002 4) Organizzazione/formazione per controlli di primo livello Incontri con Polizie Municipali

fine dott. Cossio inizio dott. Malesani

CONTROLLI Provvedimenti della Provincia CONTROLLO PREVENTIVO A SEGUITO DI CONTROLLO SUCCESSIVO PREVENZIONE

CONTROLLO PREVENTIVO Legge Regionale n. 3/2000 1) Approvazione dei progetti di nuovi impianti o di modifiche sostanziali di impianti esistenti e autorizzaione all esercizio (art. 23-24-25) art.23 Responsabile del Procedimento 1. verifica la completezza della documentrazione presentata e richiede eventuali integrazioni 2. individua gli specifici visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali che verranno sostituiti (ai sensi dell art. 27, comma 5, D.lgs 22/97) dal provvedimento di approvazione,ivi compresa la variante dello strumento urbanistico eventualmente necessaria 3. fissa riunione istruttorie e raccoglie le istruttorie scritte e motivate di ciascun Ente sotto il profilo di competenza 4. convoca la Conferenza dei Servizi (C.T.P.A. ai sensi dell art.59 della L.R. 3/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO La CTPA si esprime a maggioranza art.24 entro 15gg. dal ricevimento delle conclusioni della CTPA la provincia approva il Progetto. Tale approvazione sostituisce i provvedimenti di competenza Comunale, Provinciale Regionale. Abilitazione alla realizzazione dell impianto ed al suo esercizio sino al rilascio o diniego dell autorizzazione art. 25 ulteriori controlli 1) Dichiarazione scritta del direttore lavori attestante l ultimazione delle opere in conformità del progetto approvato 2) Garanzie finanziarie (ai sensi dell art.26, comma 9) 3) il certificato di colloaudo + richiesta di autorizzazione all esercizio (entro 180gg. dall avvio dell impianto) Il provvedimento di autorizzazione all esercizio è rilasciato entro 90gg. dalla presentazione dell istanza da parte dell interessato.

CONTROLLO PREVENTIVO Altri controlli preventivi: 2) Pareri alla Regione sull approvazione di progetti di competenza della regionale 3) Autorizzazioni all esercizio di tutti gli impianti e loro rinnovo con contestuale approvazione del programma di controllo seguito da controllori indipendenti e nella cui istruttoria sono coinvolti altri Enti (Comue, Arpav, )

Provvedimenti a seguito di controlli successivi L.R. 3/2000 art. 35 Vigilanza sulle attività di gestione dei rifiuti 1. Le province, nell esercizio delle funzioni di controllo loro attribuite dall articolo 20 del decreto legislativo n. 22/1997, quando accertino violazioni alle norme di legge in materia, provvedono, fatte salve le eventuali sanzioni penali previste e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal suddetto decreto. 2. Qualora nell esercizio di tali funzioni le province accertino una situazione di pericolo o di danno per l igiene pubblica o per l ambiente, oltre all applicazione delle sanzioni amministrative, provvedono all immediata sospensione, modifica o revoca dell autorizzazione all esercizio dalle stesse rilasciata. Nel caso in cui le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti siano esercitate secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997, le province provvedono altresì all immediata sospensione dell attività stessa. 3. Resta di competenza comunale.. PROVVEDIMENTI Diffide Sospensioni Revoche Totale provvedimenti anno 2005 152 anno 2006 115

Provvedimenti di Prevenzione La Provincia fissa la regolamentazione tramite le linee guida presenti anche sul sito www. Provincia.verona.it :Home / Area Documenti / Area servizi in campo ambientale / Settore Ecologia / Modulistica / Servizio Gestione Rifiuti.

Piano Programma Deliberazione della Giunta Provinciale di Verona 59-1541 del 04/12/97. Successive modifiche ed integrazioni. Gestione dei Rifiuti Provvedimenti di Prevenzione ultimo Avvio del Procedimento

Provvedimenti di Prevenzione Determinazione n. 1944 del 1/12/2000 Prime indicazioni sugli interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione

Provvedimenti di Prevenzione Determinazione n. 4060/05 del 20 luglio 2005 Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Provvedimenti di Prevenzione Metodiche di campionamento ed analisi dui rifiuti da conferire in discarica di cui alla norma UNI 10802 Indirizzi tecnico operativi

Provvedimenti di Prevenzione SUFALNET Rete europea per un uso sostenibile delle discariche abbandonate o dismesse

Provvedimenti di Prevenzione Rapporto sullo stato dell Ambiente

Provvedimenti di Prevenzione AGENDA 21 - Locale

Provvedimenti di Prevenzione REPORT Controlli impianti gestione rifiuti

Esempio: Gestione dei Rifiuti Provvedimenti di Prevenzione