INFORMAZIONI PER GLI ALLEVATORI



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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO VETERINARIO SANITA ANIMALE AREA A INFORMAZIONI PER GLI ALLEVATORI SULL ANAGRAFE BOVINA OVI-CAPRINA SUINA

Questo opuscolo informativo nasce per dar modo agli allevatori di acquisire le più elementari nozioni sulle problematiche relative alla identificazione degli animali e sulla registrazione delle aziende zootecniche. Una corretta applicazione di tale normativa consente la tracciabilità degli animali per tutta la loro vita riproduttiva e quindi risulta fondamentale per la sicurezza della salubrità degli alimenti di origine animale. E fatto obbligo agli allevatori segnalare al Servizio Veterinario ogni caso di mortalità, che avviene nella propria azienda, in modo che si possa procedere all accertamento della causa di morte, al corretto smaltimento delle carcasse, all aggiornamento del registro aziendale di carico e scarico ed all inserimento delle modifiche dello status dell allevamento nella Banca Dati Nazionale.

INFORMAZIONI PER GLI ALLEVATORI DI BOVINI La nuova "Anagrafe nazionale bovina" è un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina. L'Anagrafe ha come principale finalità la tutela: 1. della salute pubblica 2. del patrimonio zootecnico Infatti, oltre a salvaguardare la salute del patrimonio zootecnico con una completa tracciabilità dell'animale e un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto, rappresenta una fonte per la trasmissione corretta e veritiera di informazioni al consumatore, che può accedere a tutte le informazioni anagrafiche sulla "carne", che si vuole acquistare, semplicemente digitando il codice identificativo dell'animale, contenuto nell'etichetta delle confezioni o nel cartello esposto appositamente dal negoziante. Un capo bovino si intende correttamente identificato quando: 1. è marcato con due marchi auricolari recanti un codice identificativo individuale univoco (fig. 1) 2. è iscritto sul registro aziendale (fig. 2) 3. è iscritto nella BDN (fig. 3) 4. è dotato di documento identificativo individuale (passaporto) fig. 4)

fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 1. i nuovi nati in stalla Quali capi devono essere identificati: Quando i capi devono essere identificati: 1. entro venti giorni dalla nascita devono esser applicate le marche auricolari; 2. entro venti giorni dalla data dei controlli sanitari previsti per i capi importati da Paesi terzi; 3. entro tre giorni dall'applicazione delle marche auricolari deve essere aggiornato il registro aziendale; 4. entro sette giorni dalla marcatura del capo deve esserne data comunicazione al Servizio Veterinario mediante l'invio della cedola identificativa, allegata alla marca auricolare, correttamente compilata, oppure accedendo direttamente alla Banca Dati Nazionale (come descritto nel successivo capitolo Per fare da sè) on-line ed effettuandovi le operazioni di registrazione del capo. In questo caso non deve inviare la relativa cedola identificativa al Servizio Veterinario; 5. il Servizio Veterinario accede alla BDN e vi riporta i dati relativi all'animale identificato come scritto nella relativa cedola di cui sopra e stampa il documento identificativo individuale (passaporto) entro i quattordici giorni successivi; Chi deve identificare i capi: l'allevatore, ossia il detentore degli animali che può anche non coincidere con il proprietario dell'allevamento. Per fare da se: Il salto di qualità della nuova anagrafe nazionale delle aziende, degli allevamenti e dei capi bovini consiste nella possibilità per gli operatori e i cittadini di accedere alla Banca Dati Nazionale tramite la rete internet.

L'allevatore ha la possibilità di registrare direttamente nella Banca Dati Nazionale il capo bovino da identificare ( e in genere tutte le movimentazioni come gli acquisti, le vendite e i decessi degli animali). Il detentore degli animali, il quale ha l'obbligo di identificare gli animali, per avvalersi della facoltà di effettuare " in tempo reale " le registrazione suddette nella BDN deve richiedere l'apposita tessera elettronica (smart-card) e relativo lettore, dotarsi di un pc con un collegamento internet per la trasmissione dei dati. Quindi, collegando il suddetto dispositivo ad un computer può trasmettere i dati di sua competenza seguendo le istruzioni del programma on-line sul sito dell'anagrafe Bovina.(https://anages.izs.it). In alternativa può delegare tali compiti ad altri soggetti: associazioni professionali, associazioni di categoria, i veterinari riconosciuti, altri operatori autorizzati (C.A.A.), nonchè lo stesso Servizio Veterinario dell' A.S.L.. Per fare questo il detentore degli animali dovrà comunicare all'autorità competente Centro Servizi Nazionale, all'atto della richiesta di apertura di un nuovo allevamento, quale dei soggetti abilitati delegare indicandone gli estremi. Le marche auricolari: sono in numero di due marche auricolari per ciascun capo bovino; sono di materiale plastico flessibile; sono a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale; non sono riutilizzabili; devono rimanere fissate all'animale senza nuocergli; ogni marca è composta da due parti, maschio e femmina, sulle quali è riportato il Codice Identificativo Individuale in corrispondenza della faccia visibile; sono di colore giallo o rosso salmone per gli animali iscritti ai libri genealogici; Come si applicano le marche auricolari Le marche auricolari, destra e sinistra, si applicano ad entrambe le orecchie del bovino, in posizione centrale nello spazio delimitato dal passaggio delle due vene del padiglione auricolare, in modo da evitare il più possibile il loro smarrimento a causa di strappi o distacchi. L'allevatore può scegliere marca e modello, che ritiene più opportune ma deve anche fare attenzione alle modalità di applicazione e soprattutto a dotarsi del tipo di pinze adeguate al tipo di marca utilizzato;

Come e dove richiederle Il detentore può richiedere un quantitativo di marche auricolari non superiore al fabbisogno annuale dell'allevamento di cui è responsabile. Il detentore degli animali o un suo delegato richiede il quantitativo di marche auricolari accedendo on-line alla BDN, tramite apposita funzione, indicando il fornitore di marche autorizzato da cui intende approvvigionarsi. Il Servizio Veterinario verifica la congruità dell'ordinativo e autorizza la produzione dei marchi auricolari richiesti. Il fornitore di marchi auricolari riceve l'ordinativo autorizzato dal S.V e procede alla produzione e alla spedizione delle marche recanti i codici identificativi e le invia presso il luogo indicato dal richiedente allegandovi la Cedola Identificativa del Bovino, che dovrà essere compilata dall'allevatore quando marca l'animale.il tempestivo aggiornamento del Registro di Carico e Scarico Aziendale per Bovini (entro i tre giorni successivi alla marcatura dell'animale) ricade sotto la responsabilità del detentore, che deve trascrivervi, in corrispondenza delle caselle evidenziate in giallo nel fac-simile in seguito riportato, le seguenti informazioni: il marchio di identificazione; la razza; il sesso; il codice identificativo della madre; la lettera N nella colonna Nato in Azienda; la Data di Nascita; la Data di Ingresso (coincidente con quella di nascita). Si ricorda che il Registro Aziendale deve avere le pagine numerate e vidimate dal Veterinario Ufficiale del Servizio Veterinario dell' A.S.L. competente per il territorio in cui ha sede l'allevamento. Tutti i capi bovini registrati in anagrafe devono possedere il Documento di Identificazione Individuale di seguito denominato Passaporto e, in ogni caso, devono esserne muniti all'atto della movimentazione dall'allevamento di iscrizione. Il passaporto viene rilasciato e vidimato dal Servizio Veterinario entro i quattordici giorni successivi alla notifica dell'iscrizione del capo in anagrafe da parte dell'allevatore. Quando viene introdotto un animale in azienda l'allevatore deve innanzitutto controllare che il capo sia correttamente identificato, ossia che abbia le marche auricolari applicate correttamente ad entrambe le orecchie, che sia munito di passaporto esaurientemente compilato con i dati corretti relativi all'animale ed il codice individuale ivi riportato coincida con quello stampato sulle marche, e sia accompagnato da il Modello 4 conforme all'allegato IV del D.P.R. 30/04/96 (dichiarazione di provenienza) completo di attestazione sanitaria (parte E) rilasciata dal Veterinario della A.S.L. di partenza. L'allevatore, quindi, provvederà ad aggiornare il passaporto individuale dell'animale (parte retrostante) annotando il passaggio di proprietà dell'animale con l'apposizione del proprio codice aziendale, il proprio codice fiscale, la

data di ingresso in stalla e la propria firma nonché l'eventuale richiesta di premio per il capo. Gli adempimenti che spettano all'allevatore da questo momento sono: 1) l'aggiornamento, entro tre giorni dall'introduzione del capo, del Registro di carico e Scarico aziendale annotandovi oltre ai dati identificativi dell'animale, l'acquisto (lettera A), la data di nascita la data di ingresso, l'azienda di provenienza (Codice aziendale o Nome ed Indirizzo del detentore dell'azienda di provenienza) e gli estremi del Modello 4 (numero); 2) la comunicazione della movimentazione animale entro sette giorni inviando una copia del Modello 4 al Servizio Veterinario dell'a.s.l. competente per il territorio, integrata con i dati anagrafici ed identificativi dell'animale (utilizzando, ad esempio, una fotocopia del passaporto), oppure, se in possesso di smart-card (tessera elettronica), effettuando direttamente la registrazione on-line del capo nella BDN tramite Internet collegandosi al sito https://anages.izs.it. L'uscita dall'azienda 1. Vendita o il trasferimento ad altro allevamento 2. Invio al macello 3. Morte dell'animale in azienda 1. Vendita o il trasferimento ad altro allevamento L'allevatore deve: controllare che l'animale da spedire sia correttamente identificato, ossia munito delle Marche Auricolari ad entrambe le orecchie, e del Passaporto correttamente compilato; compilare i riquadri del Modello 4 di sua competenza, cioè la parte A - IDENTIFICAZIONE e la parte C DESTINAZIONE (in questo caso il n di serie progressivo del Mod. 4 è assegnato dal Servizio Veterinario); richiedere al Servizio veterinario la compilazione della parte E - ATTESTAZIONE SANITARIA, che deve essere vidimata dal Veterinario Ufficiale; far compilare al trasportatore la parte D TRASPORTATORE; aggiornare il Registro di Carico e Scarico aziendale, entro tre giorni dalla partenza del capo dall'azienda, riportando l'uscita dall'allevamento (lettera V), la data di partenza, l'azienda di destinazione (Codice aziendale o Nome ed Indirizzo del detentore) e gli estremi del Modello 4 (numero);

inviare o consegnare una copia del modello 4 al Servizio Veterinario dell'a.s.l. competente per il territorio, entro sette giorni; se in possesso di smart-card (tessera elettronica), effettuare entro sette giorni direttamente la registrazione on-line dell'uscita del capo nella BDN tramite Internet collegandosi al sito https://anages.izs.it. 2. Invio al macello L'allevatore deve: controllare che l'animale da spedire sia correttamente identificato, ossia munito delle Marche Auricolari ad entrambe le orecchie, e del Passaporto correttamente compilato; numerare il Modello 4 e compilare i riquadri di sua competenza, cioè la parte A - IDENTIFICAZIONE, la parte B DICHIARAZIONE PER IL MACELLO e la parte C - DESTINAZIONE (in questo caso il n di serie progres sivo del Mod. 4 è assegnato dall'allevatore); far compilare al trasportatore la parte D - TRASPORTATORE; aggiornare il Registro di Carico e Scarico aziendale, entro tre giorni dalla partenza del capo dall'azienda, riportando l'uscita dall'allevamento (lettera V), la data di partenza, il macello di destinazione (Codice macello o Ragione sociale ed Indirizzo) e gli estremi del Modello 4 (numero); inviare o consegnare una copia del modello 4 al Servizio Veterinario dell'a.s.l. competente per il territorio, entro sette giorni; se in possesso di smart-card (tessera elettronica), effettuare entro sette giorni direttamente la registrazione on-line dell'uscita del capo nella BDN tramite Internet collegandosi al sito https://anages.izs.it; 3. Morte dell'animale in azienda L'allevatore deve: comunicare entro 24 ore al Servizio Veterinario dell'a.s.l. competente per il territorio, affinchè possa effettuare tempestivamente i relativi controlli sull'animale deceduto; compilare il riquadro relativo all'attestazione DI MACELLAZIONE O DECESSO, le parti relative alla data del decesso ed il luogo, presente sul retro del Passaporto dell'animale che deve essere restituito al Servizio Veterinario dell'a.s.l. competente per il territorio; aggiornare il Registro di Carico e Scarico aziendale, entro tre giorni dal decesso del capo dall'azienda, riportando la morte (lettera M), la data di morte e il numero di certificato rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti;

se in possesso di smart-card (tessera elettronica), effettuare entro sette giorni direttamente la registrazione on-line del decesso del capo nella BDN tramite Internet collegandosi al sito https://anages.izs.it; INFORMAZIONI PER GLI ALLEVATORI DI SUINI L allevamento suino può avere orientamento produttivo da riproduzione, da ingrasso e da autoconsumo. Quest ultimo è un allevamento familiare che, in base all ordinanza del Ministro della Salute del 23/01/2006, può essere autorizzato ad allevare al massimo n. 2 scrofe in attività riproduttiva, con eventuale nidiata di età inferiore ai 70 giorni, n. 1 verro e n. 2 suini da ingrasso di età superiore ai 70 giorni; il totale dei suini presenti di età superiore ai 70 giorni contemporaneamente non può essere superiore a n. 3 capi. Questi suini sono destinati esclusivamente ad uso familiare, non possono essere ceduti a terzi e possono essere movimentati solo verso un macello. Il detentore responsabile dei suini di qualunque tipologia di allevamento deve attenersi alle seguenti istruzioni sanitarie: 1) Verificare e mantenere l integrità delle recinzioni esterne; 2) Predisporre un sistema di disinfezione degli automezzi autorizzato dal Servizio Veterinario; 3) Mantenere i suini rinchiusi all interno delle recinzioni, senza permettere loro di uscire in terreni non recintati. 4) Identificare tutti i suini presenti in azienda con un contrassegno auricolare a tatuaggio, riportante il codice aziendale, i nuovi nati entro il 70 giorno di età e, in ogni caso, se di e tà inferiore, prima della loro uscita dall azienda.

5) Informare il veterinario ufficiale di tutti i casi di sintomi riferibili alle pesti suine (aborti, decessi, chiazze emorragiche, paralisi, febbre alta, ecc. ). 6) Non acquistare e non vendere suini senza l autorizzazione del veterinario ufficiale. 7) Non trasferire suini, neppure temporaneamente, verso altre aziende suinicole per la monta o altri motivi, senza autorizzazione ufficiale. 8) Annotare sul registro aziendale tutte le nascite (entro 15 giorni), i decessi, gli acquisti, le vendite, (entro 3 giorni), e le macellazioni uso famiglia. Il mancato aggiornamento di tali eventi nel registro aziendale è facilmente verificabile dal numero di scrofe presenti in allevamento. 9) Conservare per 5 anni la copia del foglio rosa di accompagnamento. 10) Effettuare le macellazioni per uso familiare concordando data e orario col veterinario ufficiale. 11) Chiedere apposita autorizzazione in caso di incremento della consistenza di suini che superano la capacità massima autorizzata. L inosservanza delle suddette istruzioni, previste dalla normativa vigente, a meno che il fatto non costituisca reato penale, comporta l emanazione di una sanzione amministrativa e preclude il diritto ad eventuali indennizzi in caso di insorgenza di malattie infettive. INFORMAZIONI PER GLI ALLEVATORI DI OVICAPRINI In applicazione del Regolamento CE n. 21/2004 si confermano le disposizioni contenute nella circolare del Ministero della Salute del 28/07/2005; ovvero gli animali devono essere identificati entro sei mesi dalla nascita mediante l applicazione di due marchi auricolari, uno all orecchio sinistro e l altro all orecchio destro. Questi marchi auricolari devono riportare lo stesso codice identificativo individuale, emesso dal numeratore nazionale presso il Centro Servizi Nazionale di Teramo.

Per effettuare l identificazione a tatuaggio, come secondo mezzo, da applicare nel padiglione auricolare destro dell animale, l autorità competente ha autorizzato ad inserire tutto il codice riportato nel marchio applicato a sinistra con la sola eliminazione degli zeri. La registrazione dei contrassegni degli animali identificati deve avvenire nel registro aziendale di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario, altresì, devono essere obbligatoriamente registrate tutte le variazioni della consistenza bestiame (acquisti, vendite e/o decessi) ed il veterinario territoriale ne deve essere informato per predisporre le opportune certificazioni sanitarie o nel caso dei decessi per determinarne la causa. Il detentore degli animali, all atto della compilazione della richiesta dei marchi auricolari definitivi, deve specificare bene a quale specie questi devono essere applicati (ovina o caprina) e qualora sia detentore responsabile anche di animali di proprietari diversi deve inserire i dati fiscali di ogni singolo proprietario; appare evidente che i marchi auricolari devono essere applicati solo alla specie animale (ovina o caprina) per cui sono stati richiesti e, se nell azienda insistono più proprietari, solo agli animali del proprietario che gli ha richiesti; tutto ciò per evitare che i codici identificativi individuali assegnati dalla Banca Dati Nazionale vengano utilizzati per identificare specie e/o allevamenti diversi da quelli richiesti in quanto poi tali codici identificativi non sarebbero accettati e riconosciuti dal sistema della Banca Dati Nazionale. Il detentore degli animali per ottenere i marchi auricolari deve compilare il modulo, predisposto da questo Servizio, in tutte le sue parti, precisando il numero di marchi semplificati e/o definitivi necessari per identificare i propri animali, indicando la ditta fornitrice e il luogo dove deve essere recapitata tale merce. Qualora il detentore degli animali non abbia delegato il Servizio Veterinario ma un altro soggetto il veterinario validerà comunque la richiesta per dar modo al soggetto delegato di fare l ordine e lo stesso veterinario ne recapiterà una copia a questi uffici, contestualmente alla dichiarazione del richiedente indicante il soggetto delegato. L opuscolo è stato predisposto dal Servizio Veterinario - Area A Azienda U.s.l. n 8 - Cagliari Hanno collaborato alla stesura: il dott. Mario Lai, il dott. Giuseppe Musio e il rag Giulio Aretino.