UNICREDIT PROTEZIONE SALUTE



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l presente Fascicolo nformativo, contenente Nota nformativa, comprensiva del Glossario e Condizioni di assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. UNCREDT PROTEZONE SALUTE Contratto di Assicurazione per l indennizzo delle spese sanitarie Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota nformativa RBM Salute S.p.A. - Socio Unico

SOMMARO Nota nformativa: - Glossario Condizione di Assicurazione comprensive di: - Condizioni Generali di Assicurazione - Delimitazione ed Esclusioni - Garanzie Assicurate - Cosa Fare in Caso di Sinistro - Allegati: 1) Elenco degli interventi e relativa Classe di intervento suddivisi per branca specialistica 2) Dichiarazione Sanitaria (fac-simile) 3) nformativa resa all interessato ai sensi del Codice sulla Privacy (fac-simile) Ai sensi dall art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute del presente contratto, sono riportate in carattere sottolineato.

NOTA NFORMATVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall VASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell VASS. l contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. NFORMAZON SULL'MPRESA D ASSCURAZONE 1.nformazioni generali RBM Salute S.p.A. ha sede legale e direzione generale in talia, via Forlanini 24 31022 Borgo Verde, Preganziol Treviso, sede secondaria via Victor Hugo,4 20123 Milano, recapito telefonico 02-91431789 ed è mpresa iscritta al numero 1.00161 dell Albo delle mprese di assicurazione, autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento SVAP n. 2556 del 17/10/2007 (G.U. 2/11/2007 n. 255). Recapito telefonico: 0422 1745111, sito internet: www.rbmsalute.it, indirizzo di posta elettronica: info@rbmsalute.it. 2.nformazione sulla situazione patrimoniale dell impresa 1 Dati patrimoniali al 31 dicembre 2012 Patrimonio netto: 26.222.680,00 di cui - capitale sociale: 20.000.000,00 - totale delle riserve patrimoniali: 764.840,00 ndice di solvibilità 2 : 199% B. NFORMAZON SUL CONTRATTO l contratto di assicurazione può avere una durata di 1 anno o di 5 anni, a partire dalle ore 24.00 del giorno della data di sottoscrizione dell'assicurazione e di addebito del premio sul c/c. l contratto di durata annuale prevede il tacito rinnovo, salvo eventuale richiesta di disdetta, pertanto, qualora non disdettato 30 giorni prima della scadenza, la copertura si intende rinnovata per la successiva annualità (vedi art. 9 delle CGA). n caso di durata di 5 anni del contratto di assicurazione, lo stesso cesserà alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di comunicazioni tra le Parti. Avvertenza: l Contraente ha sempre la facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza. Si rimanda all art. 8 delle CGA per i dettagli. MOD. AP N 0001 06/2013 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La copertura prevede, in caso di intervento chirurgico compreso nell' Elenco degli interventi e relativa classe di intervento allegato alle CGA, il pagamento di un indennizzo il cui ammontare è definito per ciascuna Classe di intervento, indipendentemente dall'ammontare delle spese eventualmente sostenute (Vedi art. 22 delle CGA). n caso di ricovero senza intervento in stituto di cura la copertura prevede il pagamento di una diaria da ricovero stabilita in funzione dell opzione prescelta (vedi art. 23 delle CGA). 1 dati sono relativi all ultimo bilancio approvato. 2 L indice di solvibilità rappresenta rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. 1/6

Avvertenza: la copertura non include le malattie preesistenti alla stipula della polizza e prevede esclusioni (vedi articolo 13 delle CGA) e cause di non assicurabilità (vedi art. 14 delle CGA). Avvertenza: la copertura indennità chirurgica prevede un limite massimo annuo per il totale degli indennizzi (vedi art. 22 e 24). Ad esempio, in caso di copertura secondo l opzione BASE il totale degli indennizzi in un anno non potrà superare i 15.000. La copertura diaria da ricovero prevede un indennizzo massimo annuo pari a 120 giorni di ricovero ed una franchigia di due giorni. Ad esempio in caso di ricovero della durata di 5 giorni e indennità giornaliera di 50, verrà pagata un indennità di 150, pari a 50 per 3 giorni (5 giorni di ricovero meno i 2 giorni di franchigia); in caso di un ricovero per 140 giorni verrà pagata un indennità di 6.000, pari a 50 per 120 giorni (massimo nell anno). Avvertenza: la copertura non vale dopo il compimento dei 70 anni di età (vedi art. 18 delle CGA). 4. Periodi di carenza contrattuali Avvertenza: La polizza prevede periodi di carenza, nei quali la copertura non è attiva, differenziati per tipologia di evento (vedi art. 4 delle CGA). 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio -Questionario sanitario - Nullità Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. (vedi art. 1 delle CGA). Avvertenza: è necessario che le dichiarazioni relative allo stato di salute presenti in polizza siano assolutamente precise e veritiere. n caso contrario la copertura potrebbe essere nulla. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L assicurato deve dare comunicazione scritta all impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (vedi art. 6 e 7 delle CGA). Ad esempio, in caso di trasferimento all estero si verifica un aggravamento del rischio che va comunicato. 7. Premi l premio dovrà essere versato dal Contraente esclusivamente tramite addebito in conto corrente presso la Banca distributrice, in qualità di intermediario assicurativo, della polizza sottoscritta dal Contraente. l premio, pur essendo annuo ed indivisibile, potrà essere corrisposto in forma annuale od in rate subannuali con frazionamento mensile. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed i premi non sono indicizzati. n caso di tacito rinnovo la Compagnia potrà indicare un nuovo premio per la polizza, entro i termini per la disdetta, salvo il diritto del Contraente a recedere dal contratto. 9. Diritto di recesso Avvertenza: l Contraente ha sempre la facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza. (vedi art. 8 delle CGA). 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto (art. 2952 del codice civile) l diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 2/6

11. Legge applicabile al contratto l contratto è regolato dalla Legge italiana. 12. Regime fiscale l premi sono sottoposti a tassa del 2,50%. Gli indennizzi non sono soggetti a tassazione. C. NFORMAZON SULLE PROCEDURE LQUDATVE E SU RECLAM 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: la data del sinistro è quella del ricovero o dell intervento chirurgico fuori ricovero; il sinistro deve essere denunciato per iscritto alla Società entro 3 giorni da quando l assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità; la Compagnia può richiedere che l assicurato sia visitato da un proprio fiduciario. (vedi art. 25 delle CGA) 14. Assistenza diretta - Convenzioni Avvertenza: la copertura è prestata anche in forma diretta, alle medesime condizioni previste per la modalità a rimborso. (vedi art. 26 delle CGA). Si rinvia al sito www.rbmsalute.it per l elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati. 15. Reclami Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a RBM Salute S.p.A. Ufficio Gestione Reclami Sede Secondaria - Via Victor Hugo, 4-20123 Milano, oppure via telefax al numero 02-91431703, o via e-mail all indirizzo di posta elettronica: reclami@rbmsalute.it. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all VASS (stituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) Servizio Tutela Utenti - Via del Quirinale, 21 00187 Roma oppure inviare fax ai numeri 06-42133745 o 06-42133353, corredando l esposto con la seguente documentazione: - nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in talia può presentare il reclamo all VASS o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito nternet http://www.ec.europa.eu/fin-net chiedendo l attivazione della procedura FN-NET. n relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 3/6

16. Arbitrato Avvertenza: pur essendo prevista la possibilità di ricorrere ad un arbitrato (vedi art. 21 delle CGA) è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità giudiziaria. l luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell stituto di medicina legale più vicina all assicurato. RBM Salute S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. l rappresentante legale 4/6

GLOSSARO ASSCURATO l soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSCURAZONE l contratto di assicurazione CONTRAENTE La persona che stipula il contratto e paga il premio. CUSTOMER CARE CENTER l Customer Care Center è a disposizione degli assicurati per: segnalare le strutture sanitarie convenzionate (Network Sanitario) presso le quali si può usufruire delle prestazioni in regime di servizio diretto (pagamento diretto della prestazione da parte della Società senza esborso, nei limiti previsti, da parte dell'assicurato) o in forma indiretta e cioè con oneri a carico dell'assicurato (con l'utilizzo delle tariffe preferenziali previste); illustrare le modalità e le condizioni per ottenere l'indennizzo ai sensi di polizza. Le prestazioni e i limiti di rimborso sono descritti in dettaglio nelle condizioni di polizza che seguono. DAY-HOSPTAL Degenza diurna senza pernottamento in stituto di Cura, per prestazioni chirurgiche e/o terapie mediche di durata limitata e documentate da cartella clinica completa di scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.) DARA ndennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l'infortunio o malattia. NDENNZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. NFORTUNO L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza uno degli eventi garantiti dalla presente polizza. NTERVENTO CHRURGCO L'atto medico, praticato in istituto di cura realizzabile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica, luminosa o di microonde. STTUTO D CURA stituti universitari, ospedali pubblici, cliniche e case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la convalescenza ed il soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, ospizi per persone anziane, ospedali militari e istituti specializzati per la riabilitazione. 5/6

MALATTA Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio e oggettivamente riscontrabile. MALFORMAZONE, DFETTO FSCO Alterazione organica congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticabile prima della stipulazione della polizza. NETWORK SANTARO La rete convenzionata, costituita da Ospedali ed stituti di carattere scientifico, Case di Cura, Centri Diagnostici e Poliambulatori, nonché da Professionisti Medici che esercitano nell'ambito di questi, per l'erogazione delle prestazioni previste dalla polizza. PREVMEDCAL S.P.A. La Società di Servizi che provvede a stipulare gli accordi di convenzionamento con il Network Sanitario. POLZZA l documento che prova l'assicurazione. PREMO La somma dovuta dal Contraente alla Società. RCOVERO La degenza, comportante il pernottamento, in stituto di cura. RSCHO La probabilità che si verifichi il sinistro. SNSTRO l verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCETÀ RBM Salute S.p.A. TERMN D ASPETTATVA - CARENZE l periodo di tempo durante il quale la copertura assicurativa non è operante (e che intercorre fra la stipula dell'assicurazione e l'inizio delle garanzie). 6/6

UniCredit Protezione Salute CONDZON GENERAL D ASSCURAZONE MOD. AP BA03 06/2013

NORME CHE REGOLANO L ASSCURAZONE N GENERALE ART. 1 - DCHARAZON RELATVE ALLE CRCOSTANZE DEL RSCHO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. ART. 2 - ALTRE ASSCURAZON n deroga agli artt. 1910, 1911 e 1913 del Codice Civile, l assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio, anche in caso di sinistro, poiché la società provvederà al pagamento della prestazione assicurata, se spettante, senza alcuna decurtazione/limitazione pur in presenza di altre assicurazioni/coperture sulla stessa tipologia di rischio. ART. 3 PREMO E MODALTA D PAGAMENTO l premio dovrà essere versato dal Contraente esclusivamente tramite addebito in conto corrente presso la Banca distributrice, in qualità di intermediario assicurativo, della polizza sottoscritta dal Contraente. l premio, pur essendo annuo ed indivisibile, potrà essere corrisposto in forma annuale od in rate subannuali con frazionamento mensile. l Contraente ha la facoltà di richiedere la modifica delle modalità di frazionamento del premio a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva; in questo caso, la richiesta dovrà pervenire alla Società a mezzo di raccomandata almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza. Si precisa che l addebito della rata di premio in conto corrente costituisce quietanza del pagamento stesso. ART. 4 DECORRENZA DELLA GARANZA L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati (addebito regolare sul conto corrente); altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (addebito regolare sul conto corrente). Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. n caso di chiusura del conto corrente la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima scadenza annuale successiva, con contestuale risoluzione del contratto. Nel caso di pagamento frazionato, la copertura continuerà ad operare fino alla prima scadenza annuale successiva alla chiusura del conto corrente, mediante pagamento del premio residuo, a completamento dell annualità, in un unica soluzione. Da tale scadenza il contratto dovrà intendersi comunque risolto. Anche in deroga al 1 comma dell'art. 1899 c.c., le garanzie nei confronti dei singoli assicurati decorrono: 1. per gli infortuni dalla decorrenza della copertura assicurativa; 2. per le malattie dalle ore 24.00 del 30 giorno successivo alla data di decorrenza della copertura; 3. per le malattie che siano espressione o conseguenza diretta di stati patologici non conosciuti dall'assicurato ed insorti anteriormente alla stipulazione della polizza, per le conseguenze di infortuni pregressi e per le patologie diagnosticate nei primi 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura, dalle ore 24.00 del 180 giorno dalla data di decorrenza della copertura; 4. per il parto, dalle ore 24.00 del 300 giorno successivo alla data di decorrenza della copertura; 5. per le patologie dipendenti da gravidanza o puerperio, dalle ore 24.00 del 60 giorno successivo alla data di decorrenza della copertura, purché la gravidanza abbia avuto inizio dopo questa data. 1/26

Qualora il contratto sia stato emesso in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altro contratto analogo della Società riguardante gli stessi Assicurati, i termini di cui sopra operano soltanto in relazione alle nuove garanzie e/o alle maggiori somme previste dal nuovo contratto. La presente pattuizione vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto. ART. 5 - MODFCHE DELL ASSCURAZONE Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RSCHO L'Assicurato e/o il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. ART. 7 - DMNUZONE DEL RSCHO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato e/o del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 8 - DURATA DELL ASSCURAZONE l contratto di assicurazione, fermi restando i termini iniziali di decorrenza delle garanzie stabiliti nell'art. 3, delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, ha una durata di 1 anno o di 5 anni, a partire dalle ore 24.00 del giorno della data di sottoscrizione dell'assicurazione. n caso di durata di 5 anni del contratto di assicurazione, lo stesso cesserà alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di comunicazioni per le Parti; inoltre, il Contraente ha la facoltà di recedere annualmente dallo stesso senza oneri, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima dell anniversario di polizza. ART. 9 PROROGA DELL ASSCURAZONE l contratto di assicurazione di durata annuale prevede il tacito rinnovo pertanto, qualora non disdettato 30 giorni prima della scadenza, la copertura si intende rinnovata per la successiva annualità. ART. 10 - ONER FSCAL Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 11 - RNVO ALLE NORME D LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2/26

DELMTAZONE ED ESCLUSON ART. 12 - RSCHO ASSCURATO L'assicurazione vale per le malattie contratte dall'assicurato e gli infortuni che lo stesso subisca nello svolgimento delle propria attività professionale e di ogni altra normale attività che egli compia senza carattere di professionalità. Sono compresi in garanzia e sono considerati infortuni, gli eventi: - derivanti da: imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; tumulti popolari e vandalismo a condizione che le persone assicurate non vi abbiano preso parte attiva; - subiti per: aggressioni, scippi, rapine, sequestro anche tentato; - dovuti a: asfissia o soffocamento non di origine morbosa; avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; lesioni provocate da improvviso contatto con corrosivi; morsi di animali, punture di insetti o di aracnidi, escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari; annegamento, assideramento, congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore od altre influenze termiche e/o atmosferiche. ART. 13 - RSCH ESCLUS DALL ASSCURAZONE Premesso che non rientrano nella copertura assicurativa le malattie preesistenti alla data di effetto della polizza, salvo che l'assicurato non fosse a conoscenza delle stesse, nonché gli interventi conseguenti ad infortuni occorsi prima della data di effetto della polizza, sono esclusi dall'assicurazione i seguenti casi e le loro conseguenze: a) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle riferibili ad esaurimento nervoso; b) malattie e infortuni dovuti a tentato suicidio e autolesionismo, forme maniaco depressive ivi compresi comportamenti nevrotici, atti dolosi commessi o tentati dall'assicurato, abuso di alcolici o psicofarmaci, uso di droghe, allucinogeni, stupefacenti; c) infortuni derivanti da: pratica di pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, rugby, football americano, immersione con autorespiratore; uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'assicurato è privo della prescritta abilitazione; uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani e ultraleggeri) non eserciti da Società di traffico aereo regolare intendendosi come tali quelle rilevabili dalla pubblicazione "A.B.C. Worid Airway Guide"; sport praticati professionalmente; pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton (slittino) bobsleigh (motoslitta) e similari; partecipazione a competizioni ippiche, calcistiche, ciclistiche e relative prove, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; partecipazione a sport aerei in genere compresi paracadutismo e parapendio; movimenti tellurici, alluvioni, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali; guerra e insurrezioni ed operazioni militari ed atti terroristici; 3/26

d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività professionali di cui all'elenco che segue: appartenenti a tutti i Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia), ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile per i rischi speciali, alle guardie giurate, ai vigili urbani; fabbricanti, manipolatori o venditori di fuochi d'artificio od esplosivi in genere; operatori nel campo dell'energia nucleare; artisti ed attori esposti a rischi particolari (acrobati, domatori, inservienti ed attrezzisti operanti in strutture di spettacolo mobili e simili); collaudatori di auto e motoveicoli; manipolatori di sostanze corrosive; addetti a zoo, luna-park e simili; guide alpine; addetti alla estrazione in cave o miniere nonché alla costruzione o manutenzione di ponti, gallerie, grattacieli e simili; palombari; boscaioli, taglialegna, tagliapietre; scaricatori di porto; addetti a stazioni di monta equina e taurina; addetti alla manutenzione di impianti per funivie, seggiovie, funicolari e simili; addetti alla posa in opera di cavi o condutture aeree. Nel caso in cui l Assicurato svolta tali attività, l assicurazione è limitata agli infortuni che lo stesso dovesse subire nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale; e) malattie, stati patologici, difetti fisici e anomalie congenite o comunque preesistenti alla stipulazione della polizza, o gli interventi conseguenza di infortuni occorsi prima della stipulazione della polizza; f) interruzione volontaria della gravidanza e conseguenze che ne possono derivare; g) applicazioni o chirurgia plastica o stomatologica di carattere estetico, tranne che per le forme ricostruttive rese necessarie da infortunio, malattia o da interventi demolitivi; h) trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; i) terapie omeopatiche e fitopatiche, medicina alternativa, terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale o comunque di natura sperimentale; j) cure dentarie od ortodontiche e delle parodontopatie salvo che le stesse siano rese necessarie da neoplasia maligna indennizzabile ai sensi di polizza o infortunio; k) conseguenze dirette od indirette di trasformazioni energetiche dell'atomo, naturali o provocate, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissioni e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) salvo che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili ai sensi di polizza; l) conseguenze dirette od indirette dall uso di sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici; m) controlli di routine e/o check-up; n) stati patologici correlati direttamente o indirettamente all'h..v. e a qualsiasi malattia che abbia relazione con l'h..v.; o) terapie della fecondità, della sterilità e/o dell'impotenza, nonché procedure ed interventi finalizzati alla fecondazione assistita; p) chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser a eccimeri, salvo nei casi di: anisometropia superiore a tre diottrie; deficit visivo pari o superiore a cinque diottrie per ciascun occhio; q) le patologie varicose manifestatesi, secondo giudizio medico, prima della stipulazione della polizza; r) interventi presso strutture mediche prive delle prescritte autorizzazioni a norma delle leggi vigenti. 4/26

ART. 14 - PERSONE NON ASSCURABL E CESSAZONE DELL ASSCURAZONE PER NASSCURABLTÀ Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, A..D.S. o sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere. La sopravvenienza in corso di polizza delle predette situazioni a carico dell'assicurato costituisce, per il medesimo, causa di cessazione dell'assicurazione, senza obbligo della Società di corrispondere alcun indennizzo. n tal caso la Società restituisce al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposte, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento in cui la Società ha ricevuto comunicazione delle situazione di inassicurabilità (o ne è comunque venuta a conoscenza) e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. ART. 15 - MPRUDENZA, NEGLGENZA, MALORE, NCOSCENZA Nei limiti e con le esclusioni precedentemente indicati sono comprese le prestazioni sanitarie anche se conseguenti ad infortuni o malattie derivanti da imprudenze o negligenze gravi dell'assicurato o di chi ha prestato le cure, nonché gli infortuni subiti in caso di malore od incoscienza. ART. 16 - RNUNCA ALL AZONE D RVALSA La Società rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio che ha causato l'intervento chirurgico. ART. 17 - LMT TERRTORAL L'assicurazione vale per il mondo intero, con l'intesa che la liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata in talia, con pagamento in Euro. ART. 18 - LMTE D ETÀ DEGL ASSCURAT L'età dell'assicurato al termine della durata contrattuale deve essere al massimo di anni 70. ART. 19 - FORMA DELLE COMUNCAZON Tutte le comunicazioni devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., telegramma oppure fax alla sede dell intermediario o alla sede della Società. Qualunque variazione dell assicurazione dovrà risultare da atto scritto. ART. 20 - FORO COMPETENTE Per ogni controversia tra la Società e il Contraente è competente l Autorità Giudiziaria ove ha sede la Società, mentre per ogni controversia tra la Società e l Assicurato è competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato o dell avente diritto. ART. 21 - CONTROVERSE Ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive disposizioni, qualsiasi controversia relativa al presente contratto o comunque ad esso connessa - comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - deve essere preliminarmente sottoposta a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Qualora la lite non venga conciliata nell ambito della mediazione, in seguito alla definitiva conclusione del procedimento, le Parti saranno libere di adire l Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato. 5/26

GARANZE ASSCURATE ART. 22 - NDENNTÀ CHRURGCA Se l'infortunio o la malattia comporta un intervento chirurgico compreso nell' Elenco degli interventi e relativa classe di intervento suddivisi per branca specialistica allegato, la Società corrisponde un indennizzo il cui ammontare è definito per ciascuna Classe di intervento compreso in garanzia nel predetto elenco indipendentemente dall'ammontare delle spese eventualmente sostenute. L'assicurazione è operante anche per gli interventi chirurgici effettuati in regime di day hospital o in ambulatorio. Gli interventi chirurgici risultano raggruppati in cinque classi che prevedono indennizzi diversi commisurati alla complessità dell'intervento. n caso di interventi non specificatamente indicati nel predetto elenco, la classe da attribuire all'intervento sarà stabilita dalla Società con criterio analogico, con riferimento al più simile degli interventi per tipo di patologia e di tecnica chirurgica. Gli indennizzi previsti per le suddette classi d intervento variano in funzione dell opzione prescelta dal Contraente (vds. articolo 24 Opzioni). Qualora nella stessa seduta operatoria si proceda a due o più interventi chirurgici, la Società corrisponderà all Assicurato l indennizzo come previsto con riferimento all intervento con Classe più elevata. Nei confronti di ogni Assicurato l indennizzo riferito agli interventi di classe V rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri avvenuti nel corso di un anno assicurativo. Le somme previste vengono corrisposte senza alcuna differenziazione in base alla struttura presso la quale l intervento viene eseguito, anche per interventi eseguiti presso una struttura del S.S.N. con spese a carico della struttura stessa: gli indennizzi previsti vengono corrisposti, infatti, nella misura del 100%. n caso di più interventi effettuati a causa della stessa patologia ed allo stesso organo, arto e/o tessuto, la Società pagherà, complessivamente, una somma non superiore al doppio dell indennizzo previsto per il primo intervento. ART. 23 - PRESTAZONE DARA DA RCOVERO SENZA NTERVENTO n caso di ricovero senza intervento in stituto di cura conseguente ad infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Società corrisponde all'assicurato la diaria da ricovero stabilita in funzione dell opzione prescelta dal Contraente per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, dell infortunio e del parto, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio in dipendenza di tali eventi (vds. articolo 24 Opzioni), per ciascun giorno di ricovero e per la durata massima di 120 giorni per evento e per anno assicurativo. L'indennità è riconosciuta a partire dal terzo giorno di ricovero (per i primi due giorni non viene riconosciuta alcuna indennità). n caso di ricovero per parto non cesareo è prevista, in aggiunta alla prestazione d indennità chirurgica prevista all articolo 22 ndennità Chirurgica, una diaria da ricovero pari ad Euro 50 a partire dal terzo giorno di ricovero (per i primi due giorni non viene riconosciuta alcuna indennità) ma per una durata massima di tre giorni (ovvero fino al 5 giorno). Al fine del computo dei giorni di ricovero si tiene conto del numero di pernottamenti presso l'istituto di cura. l pagamento dell'indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione, della cartella clinica o dichiarazione attestante il motivo e la durata del ricovero, rilasciata dall'stituto. 6/26

ART. 24 OPZON All atto della stipula della copertura, il Contraente potrà optare tra una delle seguenti opzioni: Opzione BASE Opzione ESTESA Opzione TOP espressamente richiamata in polizza. Non è possibile nel corso dell annualità assicurativa optare per un altra opzione. l Contraente ha la facoltà di richiedere la modifica dell Opzione dalla prima ricorrenza annuale successiva; in questo caso, la richiesta dovrà pervenire alla Società a mezzo di raccomandata almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza. Classe di intervento ndennizzo Previsto in Euro Opzione ESTESA Opzione BASE NDENNTÀ CHRURGCA Opzione TOP 400 600 800 800 1.200 1.600 1.200 1.800 2.400 V 4.500 7.000 9.000 V 15.000 30.000 50.000 Tipologia di intervento (indicativo, v. elenco completo in Allegato 1 per la relativa Classe di intervento) Pericardiocentesi, ascesso mammario, sutura di ferita congiuntivale, drenaggio pericardico o riapertura per sanguinamento, amputazioni carpali, lesioni tendinee, estrazione corpi estranei con sfinterotomia Pseudoartrosi dello scafoide carpale, esofagostomia, ferita toraco-addominale senza lesioni viscerali Mastectomia semplice, colecistectomia, angioplastica coronarica singola, mastectomia radicale, artroplastica, artroprotesi carpale, ferita toraco-addominale con lesioni viscerali Bypass aorto coronario, cardiochirurgia a cuore aperto, ricostruzione secondaria del pollice o delle altre dita in microchirurgia, ascesso o ematoma intracranico (intervento per) Trapianto cardiaco, neoplasie endocraniche o aneurismi (asportazione di), reimpianti di arto o suo segmento PRESTAZONE DARA DA RCOVERO SENZA NTERVENTO Prestazione Ricovero senza intervento in stituto di Cura ndennizzo Previsto in Euro Opzione ESTESA Opzione BASE Opzione TOP 50 100 150 Parto fisiologico 50 50 50 Condizioni al giorno per un massimo di 120 giorni per evento e per anno assicurativo, a partire dal giorno di ricovero al giorno, a partire dal giorno di ricovero, per un massimo di 3 giorni 7/26

COSA FARE N CASO D SNSTRO ART. 25 - DENUNCA DELL ASSCURATO n caso di sinistro, l'assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. n caso di ricovero la denuncia del sinistro deve essere corredata da copia della cartella clinica completa; in caso di intervento ambulatoriale è sufficiente la descrizione relativa all intervento subito; in caso di day-hospital occorre inviare la relazione medica attestante la patologia e il trattamento medico che ha dato luogo alla richiesta di indennizzo. Solo in caso di ricovero per infortunio la denuncia deve anche contenere il verbale di pronto soccorso con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. La denuncia del sinistro deve essere inviata unitamente al modulo di richiesta indennizzo con la documentazione medica sopra descritta. L'Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. ART. 26 - PRESTAZONE DRETTA - PAGAMENTO DRETTO DELL NDENNZZO La prestazione diretta è operante, entro i limiti di indennizzo previsti per la prestazione ndennità Chirurgica, a condizione che l'assicurato si avvalga delle strutture facenti parte del Network Sanitario e di uno o più professionisti convenzionati e abbia richiesto autorizzazione alla Società con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, mediante l invio via fax (0422 1744 585) dell apposito modello, debitamente compilato, per la richiesta di prestazione diretta. La Società mette a disposizione il proprio Customer Care Center che fornirà, a richiesta, informazioni relative sia agli stituti di cura convenzionati ed ai medici professionisti operanti nelle stesse, che agli ambiti e alla portata delle garanzie prestate, e per il supporto medico necessario. l Customer Care Center è accessibile 24 ore su 24, 365 giorni l anno al numero verde 800919260 per le chiamate dall'talia ed al numero +39 0422 1744 085 per le chiamate dall'estero. La Centrale Operativa garantisce la risposta sull esito della valutazione della richiesta di assistenza diretta, con un anticipo di almeno 7 giorni (di calendario) per le prestazioni ospedaliere, ridotti a 3 per le prestazioni extraospedaliere e per le prestazioni dentarie, rispetto alla data dell evento. A tal fine, pertanto, l Assistito dovrà attivarsi con congruo anticipo e comunque con almeno 48 ore (lavorative) di preavviso rispetto alla data ultima prevista per la risposta della Centrale Operativa. Qualora la richiesta pervenga alla Centrale Operativa nei 7 giorni che precedono l evento, la Centrale Operativa tuttavia garantirà comunque risposta sull esito della valutazione della richiesta purché questa pervenga entro e non oltre le 48 ore lavorative prima dell evento. n tal caso la risposta non potrà essere garantita dalla Centrale Operativa nei termini di preavviso sopra indicati. 8/26

Elenco degli interventi e relativa Classe di intervento suddivisi per branca specialistica Allegato 1 Descrizione Classe Descrizione Classe CARDOCHRURGA - Angioplastica coronarica singola - Bypass aorto coronarico singolo o multiplo V - Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale, compresi aneurismi e sostituzioni valvolari multiple (C.E.C.), salvo gli interventi descritti V - Cardiochirurgia a cuore chiuso (senza C.E.C.) interventi di, salvo gli interventi descritti V - Cisti del cuore o del pericardio V - Commisurotomia per stenosi mitralica V - Contropulsazione aortica mediante incannulamento arterioso - Drenaggio pericardico o riapertura per sanguinamento - Embolectomia con Fogarty - Ferite o corpi estranei o tumari del cuore o per tampomamento, interventi per V - Fistole arterovenose del polmone, interventi per V - Pericardiectomia parziale - Pericardiectomia totale - Pericardiocentesi - Sostituzione valvolare singola (C.E.C.) V - Sostituzioni valvolari con by-pass aorto coronarico (C.E.C.) V - Trapianto cardiaco V - Valvuloplastica chirurgica V CARDOLOGA NTERVENTSTCA - Ablazione transcatetere - Angioplastica coronarica singola/multipla con o senza applicazione di Stent - Biopsia endomiocardica - Cateterismo destro e sinistro, e calcolo portate e gradienti con coronarografia + ventricolografia destra e sinistra - Coronarografia circolo nativo + ev. studio selettivo di by-pass venosi ed arteriosi + ventricolografia sinistra + cateterismo sinistro - Pace maker, impianto definitivo comprensivo dell eventuale impianto/espianto di pace maker temporaneo + eventuali riposizionamenti degli elettrocateteri e programmazione elettronica del pace maker (incluso costo del pace maker) - Pace maker, impianto temporaneo e relativo espianto (come unico intervento) - Sostituzione generatore pace maker definitivo - Studio elettrofisiologico endocavitario - Valvuloplastica cardiaca CHRURGA DELLA MAMMELLA - Ascesso mammario, incisione del - Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfoadenectomie associate - Mastectomia semplice con eventuale linfoadenectomia - Mastectomia sottocutanea - Noduli e/o cisti benigne, asportazione di - Quadrantectomia con linfoadenectomie associate - Quadrantectomia senza linfoadenectomie associate CHRURGA DELLA MANO - Amputazioni carpali - Amputazioni falangee - Amputazioni metacarpali - Aponeurectomia, morbo di Dupuytren - Artrodesi carpale - Artrodesi metacarpo falangea e/o interfalangea - Artroplastica - Artroprotesi carpale - Artroprotesi metacarpo falangea e/o interfalangea - Fratture e lussazioni dei metacarpi e falangi, trattamento cruento - Fratture e lussazioni del polso, trattamento cruento - Lesioni tendinee, intervento per - Mano spastica - paralisi flaccide, trattamento chirurgico per - Morbo di Notta (dito a scatto), morbo di Quervain, tenosinoviti - Osteotomie (come unico intervento) - Pseudoartrosi delle ossa lunghe - Pseudoartrosi dello scafoide carpale - Retrazioni ischemiche V - Ricostruzione secondaria del pollice o delle altre dita in microchirurgia V - Rigidità delle dita - Sindromi canicolari (tunnel carpale, sindrome di Guyon, compressione del nervo ulnare alla doccia epitrocleo-oleocranica, ect.) - Sinovialectomia (come unico intervento) - Trattamento microchirurgico delle lesioni del plesso brachiale V CHRURGA DEL COLLO - Ascessi, favi, flemmoni e drenaggio di - Biopsia prescalenica - Fistola esofago-tracheale, intervento per V - Ghiandola sottomascellare, asportazione per infiammazioni croniche o neoplastiche benigne - Ghiandola sottomascellare, asportazione per tumori maligni MOD.AP C01-ED.12/2010 9/26

Allegato 1 Descrizione Classe Descrizione Classe - Linfoadenectomia latero cervicale bilaterale (come unico intervento) - Linfoadenectomia latero cervicale monolaterale (come unico intervento) - Linfoadenectomia sopraclaveare - Linfonodi, asportazione chirurgica a scopo diagnostico - Paratiroidi - trattamento completo, intervento sulle V - Tiroide, enucleazione di tumori cistici o adenomi solitari - Tiroide, lobectomie - Tiroidectomia per gozzo intratoracico sia per via cervicale che per via sternotomica o toracotomia V - Tiroidectomia subtotale - Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale mono/bilaterale V - Tiroidectomia totale senza svuotamento laterocervicale - Tracheotomia, chiusura e plastica - Tracheotomia con tracheostomia sia d urgenza che di elezione - Tubo laringo-tracheale, intervento per ferite del - Tumore maligno del collo, asportazione di CHRURGA DELL ESOFAGO - Diverticoli dell esofago cervicale (compresa miotomia), intervento per - Diverticoli dell esofago toracico, intervento per - Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, compresa linfoadenectomia V - Esofago, resezione parziale dell V - Esofago-gastrectomia totale, per via toracolaparotomica ed eventuale linfoadenectomia V - Esofagogastroduodenoscopia operativa - Esofagogastroplastica-esofagodigiunoplasticaesofagocoloplastica (sostitutiva o palliativa) V - Esofagostomia - Lesioni traumatiche o spontanee, corpi estranei, tumori benigni, biopsia e cauterizzazione non endoscopica - Protesi endo-esofagee, collocazione di - Stenosi benigne dell esofago, interventi per - Stenosi esofagee, trattamento endoscopico con laser (per seduta) - Varici esofagee: emostasi con sonda tamponante o sclero terapia endoscopica - Varici esofagee: intervento transtoracico o addominale V CHRURGA DEL FEGATO E DELLE VE BLAR - Agobiopsia/agoaspirato - Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cava V - Biopsia epatica (come unico intervento) - Calcolosi intraepatica, intervento per - Cisti o ascessi epatici da echinococco, pericistectomia - Colecistectomia - Colecistogastrostomia o colecistoenterostomia - Colecistectomia per neoplasie non resecabili - Coledoco-epatico-digiuno/duodenostomia con o senza colecistectomia V - Coledocotomia e coledocolitotomia (come unico intervento) V - Dearterializzazione epatica, con o senza chemioterapia - Deconnessione azygos-portale per via addominale V - Drenaggio bilio-digestivo intraepatico - ncannulazione dell arteria epatica per perfusione antiblastica - Litotripsia per calcoli delle vie biliari principale ed accessoria (trattamento completo) - Papilla di Vater, exeresi - Papillostomia, per via transduodenale (come unico intervento) - Papillotomia, per via endoscopica - Resezioni epatiche maggiori V - Resezioni epatiche minori - Trapianto di fegato V - Vie biliari, interventi palliativi CHRURGA DELL NTESTNO - Ano preternaturale, chiusura, ricostruzione continuità - Appendicectomia con peritonite diffusa - Appendicectomia semplice - Ascesso o fistola del cavo ischio-rettale, intervento per - Ascesso perianale, intervento per - By-pass gastro-intestinali o intestinali per patologie maligne V - By-pass intestinali per il trattamento obesità patologica - Cisti dermoide, fistola sacro coccigea (anche recidive), intervento per - Colectomia segmentaria - Colectomia segmentaria con linfoadenectomia ed eventuale colostomia V - Colectomia totale V - Colectomia totale con linfoadenectomia V - Colectomia con colorrafia (come unico intervento) 10/26

Allegato 1 Descrizione Classe Descrizione Classe - Confezionamento di ano artificiale (come unico intervento) - Confezionamento di ileostomia continente (come unico intervento) - Corpi estranei del retto, estrazione per via naturale semplice di - Corpi estranei dal retto, estrazione per via addominale di - Corpi estranei, estrazione con sfinterotomia di - Digiunostomia (come unico intervento) - Diverticoli di Meckel, resezione di - Duodeno digiunostomia (come unico intervento) - Emicolectomia destra con linfoadenectomia V - Emicolectomia sinistra con linfoadenectomia ed eventuale colostomia V - Emorroidi e/o ragadi, criochirurgia (trattamento completo) - Emorroidi e ragadi, intervento chirurgico radicale per - Emorroidi e/o ragadi, laserchirurgia per (trattamento completo) - Emorroidi, intervento chirurgico radicale - Emorroidi, legatura elastica delle (trattamento completo) - Enterostomia (come unico intervento) - Fistola anale extrasfinterica, intervento per - Fistola anale intrasfinterica, intervento per - Fistole anali, laserchirurgia per (trattamento completo) - Hartmann, intervento di V - leostomia (come unico intervento) - ncontinenza anale, intervento per - ntestino, resezione dell - nvaginazione, volvolo, ernie interne, intervento per - Megacolon: colostomia - Mikulicz, estrinsecazione sec. - Pan-colonscopia operativa - Polipectomia per via laparoscopica - Polipo rettale, asportazione di - Procto-colectomia totale con pouch ileale V - Prolasso rettale, intervento transanale per - Prolasso rettale, per via addominale, intervento per - Ragade anale, trattamento chirurgico con sfinterotomia - Resezione anteriore retto-colica compresa linfoadenectomia ed eventuale colostomia V - Retto, amputazione del, per neoplasia dell ano, con linfoadenectomia inguinale bilaterale V - Retto, amputazione per via addomino-perineale, con eventuale linfoadenectomia, del V - Rettosigmoidoscopia operativa - Sfinterotomia (come unico intervento) - Sigma, miotomia del - Tumore del retto, asportazione per via sacrale di V - Viscerolisi estesa (enteroplicatio), intervento per V CHRURGA DEL PANCREAS - Agobiopsia/agoaspirato pancreas - Ascessi pancreatici, drenaggio di - Biopsia (come unico intervento) - Denervazioni pancreatiche, (come unico intervento) V - Derivazione pancreatico-wirsung digestive - Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfoadenectomia V - Fistola pancreatica, intervento per V - Milza, interventi chirurgici conservativi (splenorrafie, resezioni sleniche) V - Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per V - Pancreatectomia sinistra compresa splenectomia ed eventuale linfoadenectomia V - Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia) V - Pancreatite acuta, interventi conservativi V - Pancreatite acuta, interventi demolitivi V - Pseudocisti con digiunostomia o altra derivazione, intervento per - Splenectomia V - Trapianto del pancreas V CHRURGA DELLA PARETE ADDOMNALE - Cisti, ematomi, ascessi, flemmoni parete addominale - Diastasi dei retti (come unico intervento), intervento per - Ernia crurale semplice o recidiva - Ernia crurale strozzata - Ernia diaframmatica - Ernia epigastrica semplice, strozzata o recidiva - Ernia inguinale con ectopia testicolare - Ernia inguinale semplice, strozzata o recidiva - Ernia ombelicale semplice o recidiva - Ernie rare (ischiatica, otturatoria, lombare, perineale) - Laparocele, intervento per - Linfoadenectomia inguinale o crurale bilaterale (come unico intervento) - Linfoadenectomia inguinale o crurale monolaterale (come unico intervento) - Puntura esplorativa addominale - Tumore maligno della parete addominale, asportazione di 11/26