Lorenzo Lombardi. Emilia Guastadisegni



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Milano, 22 febbraio 2010 CRITERI E PARAMETRI ACUSTICI PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LE RISTRUTTURAZIONI DEGLI EDIFICI ESISTENTI Lorenzo Lombardi Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Emilia Guastadisegni CNR

2 Indirizzi normativi Nell ambito della normativa vigente la funzione di tutela affidata all art. 844 del codice civile, riguardante la disciplina delle immissioni, comprese quelle sonore, da fondi vicini. Tale norma stabilisce infatti un divieto generale, per il proprietario di un fondo, di immettere nei dai fondi vicini (quindi sostanzialmente anche nelle abitazioni), sostanze o rumore che superino il livello di normale tollerabilità, avuto riguardo anche alla condizione dei luoghi.

3 Indirizzi normativi Già agli inizi degli anni 70 la Commissione Speciale per i problemi ecologici del Senato, in una relazione sull'inquinamento da rumore del 13 dicembre 1971, osservava che la carenza di strumenti normativi capaci di prevenire e reprimere, impediva di fatto un controllo del fenomeno rumore. Già da allora la stessa Commissione auspicava nella relazione che, in attesa di una legge organica in materia, fossero promossi studi adeguati da cui evincere gli effetti nocivi del rumore sull'uomo negli ambienti da questo frequentati per lunghi periodi e sull'ambiente. Nelle azioni del legislatore si è quindi resa sempre più cogente la ricerca di soluzioni concrete al problema legato al settore dell acustica edilizia e la definizione di maggiori garanzie di corrette condizioni di vita nelle abitazioni.

4 Indirizzi normativi Si ricordano negli anni sessanta due importanti circolari ministeriali la Circolare del 30 aprile 1966, n. 1769 e la Circolare del 22 maggio 1967, n. 3150 del Ministero dei lavori pubblici, contenenti entrambe criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nei locali delle costruzioni edilizie scolastiche. Successivamente il riferimento legislativo che ha guidato la progettazione e la costruzione degli edifici scolastici è stato il D.M. del Ministero dei lavori pubblici del 18 dicembre 1975 recante "Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica".

5 L ambiente abitativo e la salute Uno studio pubblicato in agosto 2009 sull American journal of public health da ricercatori della University of Washington e della Columbia University riporta chiaramente che la maggior parte delle persone sottovaluta gli effetti di queste continue stimolazioni, non solo sull udito, ma anche sulla pressione arteriosa e sul cuore, sul rilascio di ormoni dello stress e sui disturbi del sonno, per non parlare delle difficoltà di apprendimento dei bambini, che sono state correlate ad un ambiente di vita e scolastico rumoroso. Una ricerca realizzata in Germania dal Dipartimento dell ambiente su più di mille ragazzi dai 10 ai 14 anni ha dimostrato che nel 12,8 % di loro la presenza di un deficit uditivo di una certa entità è da correlare alla circostanza di dormire in stanze rumorose. Anche l OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) lo scorso ottobre ha pubblicato le linee guida sul rumore notturno, dove si fissa in 40 decibel il limite di esposizione notturna.

6 Il DPCM 5/12/97 Il DPCM 5 dicembre 1997 ha rappresentato una prima tappa fondamentale per l acustica delle costruzioni edili. Il DPCM ha preso in considerazione non solo l isolamento di facciata degli edifici dal rumore esterno, ma anche limiti relativi al rumore del vicinato presente nelle stesse unità abitative, i rumori impattivi dei solai, nonché la rumorosità degli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo e continuo. Altro aspetto interessante è l inapplicabilità del criterio differenziale sancita dal DPCM 14 novembre 1997 art. 4 comma 3 relativamente alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio. Esso introduce infatti un interessante ed innovativa metodologia di determinazione del livello degli impianti tecnologici dell edificio. Per i rumori prodotti da impianti discontinui, in sostituzione del criterio differenziale, il DPCM introduce il livello massimo con costante di ponderazione slow e per gli impianti continui il loro livello assoluto.

7 Il DPCM 5/12/97 (gli errori) Il DPCM 5 dicembre 1997 non ha però di fatto mantenuto appieno le aspettative per varie motivazioni. La prima è legata agli errori formali contenuti nel testo del DPCM: l ambiguità del livello equivalente massimo consentito per gli impianti tecnologici a funzionamento continuo; la palese contraddizione tra i livelli di rumore di calpestio di solai normalizzato maggiore per le abitazioni rispetto agli uffici e l ambiguità dell indice di isolamento acustico standardizzato di facciata con valori relativi poco coerenti tra uffici ed abitazioni ed ospedali cliniche, case di cura ed edifici scolastici. Il logico scambio tra tali valori o una più congruente relazione tra questi, risulterebbe di fatto una revisione di detti indicatori ed in definitiva di valori limite, questione che non può essere trattata in una errata corrige al decreto, ma in un decreto di pari dignità del DPCM.

8 Il DPCM 5/12/97 (la mancata attuazione) Il mancato controllo da parte della Pubblica Amministrazione alla sua piena attuazione: In attuazione di tali indicazioni normative la legge n. 447/95 stabilisce che: lo Stato riveste la funzione normativa (decreto requisiti e decreto criteri di progettazione; le Regioni hanno l onere di stabilire le modalità di controllo del rispetto della normativa; ai Comuni spetta invece il controllo sul territorio del rispetto della normativa per la tutela dall inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie

9 Il DPCM 5/12/97 (il mercato immobiliare) Nel periodo di promulgazione del DPCM 5 dicembre 1997 il mercato immobiliare ed il mondo delle costruzioni e dei produttori di materiali per l edilizia non era forse ancora maturo. La crescita del mercato immobiliare non ha certamente favorito la predilezione alla cura degli aspetti acustici, in quanto il mercato stesso è stato guidato da differenti esigenze. La situazione però oggi è cambiata ed è in evoluzione: la popolazione è più consapevole dei danni provocati dal rumore patito nelle abitazioni ed è anche più informata e più consapevole della necessità di attuare azioni di condizionamento degli ambienti di vita: basti pensare alla sensibilità crescente al problema dell efficienza energetica degli edifici e degli impianti domestici, sia ai fini del risparmio economico, sia soprattutto in relazione al rispetto dell ambiente, mentre i costruttori hanno maturato la consapevolezza che la cura dell efficienza acustica ed energetica degli edifici può condizionare le scelte degli acquirenti, favorire la disputa concorrenziale nel libero mercato, ma soprattutto premiare i progettisti più accorti a questi aspetti ambientali.

10 Il DPCM 5/12/97 (i problemi tecnici) Le condizioni climatiche e le tradizioni costruttive nazionali non favoriscono, come nei paesi nordici, l utilizzo di materiali idonei all isolamento termico ed in definitiva anche all isolamento acustico. Il Ministero dell ambiente ha proposto un emendamento al Disegno di Legge cosiddetto Casa-qualità in discussione alla Camera dei Deputati per la certificazione delle abitazioni, in cui è auspicata anche la certificazione acustica degli edifici. Spesso le maestranze che operano nel settore edile non hanno sufficienti capacità ed istruzione in merito alle applicazioni dei materiali secondo le modalità corrette. Troppo spesso l erronea applicazione dei materiali o la non corretta procedura realizzativa dei manufatti conduce a vanificare gli sforzi dei progettisti ed i buoni propositi dei costruttori.

11 Il DPCM 5/12/97 (revisione) La sensibilità del Ministero dell ambiente per la questione dell acustica in edilizia è emersa con la Direttiva generale del Ministro sull attività amministrativa e sulla gestione per l anno 2008 che stabiliva: - Nel settore edile e terziario: predisporre con il Ministro delle infrastrutture e quello dei trasporti il decreto contenente l indicazione dei criteri per la progettazione, l esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall inquinamento acustico previsto dall art. 3 comma 1 lettera f) della legge 26 ottobre 1995 n. 447; - Modificare il DPCM 5.12.1997 in materia di determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, previsto dall art.3 comma 1 lettera e) della citata legge n.447/95, sulla base delle nuove normative, delle nuove tecnologie e dei materiali innovativi sopraggiunti in materia di costruzioni edilizie.

12 Il DPCM 5/12/97 (revisione) Per l adempimento di tale direttiva, fin dal 2008, è stato dato mandato all UNI di predisporre una norma tecnica per la classificazione acustica degli edifici che fosse di riferimento per una nuova stesura e una revisione del DPCM 5 dicembre 1997 o costituisse un nucleo da integrare nell ambito del testo del nuovo decreto. Tale scelta si è resa opportuna al fine di deputare ad un ambito prettamente tecnico, in cui sono rappresentate tutte le realtà coinvolte nel settore dell acustica edilizia, gli aspetti specialistici della questione. Inoltre, il riferimento ad una norma tecnica dotata di iter approvativo più snello e di più rapida possibilità di modifica, per un settore in continua crescita ed evoluzione, quale quello edile e dei prodotti e dei materiali per le costruzioni, può consentire la possibilità di aggiornamento periodico dei contenuti tecnici del decreto, senza dover ricorrere ad una sostanziale e complessa revisione del dispositivo legislativo.

13 Il DPCM 5/12/97 (revisione) Per la revisione del DPCM 5/12/97 è possibile avvalersi della Legge n.88/2009 Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2008 del 23 giugno 2009 che prevede all art. 11 la delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico al fine di garantire la piena integrazione nell ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE, di assicurare la coerenza e l omogeneità della normativa di settore, e per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell ambiente esterno e dell ambiente abitativo dall inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, attraverso la predisposizione di uno o più decreti legislativi adottati su proposta del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata. Tale iter, se da una parte appare più complesso, essendo però caratterizzato dalla scadenza alla delega di Governo, comporta tempi certi e prestabiliti per la predisposizione e l approvazione dei provvedimenti delegati.

14 Il DPCM 5/12/97 (revisione) Le indicazioni del Ministero dell ambiente, in linea con i nuovi indirizzi tecnici, dovranno essere inerenti, piuttosto che alla revisione dei valori limite già presenti nel DPCM 5 dicembre 1997, ad una caratterizzazione acustica degli edifici basata su classi di prestazioni acustiche, sulla scorta dei parametri prestazionali acustici progettati e/o misurati in analogia a quanto attuato per i requisiti energetici e termici. Contestualmente dovranno essere determinate le classi minime, da aggiornare nel tempo, per le diverse tipologie di edifici, al fine di garantire, comunque e per ogni tipologia di destinazione d uso, standard minimi di qualità del clima acustico all interno delle abitazioni. Dovranno essere altresì indicate classi per così dire di qualità, sempre distinte in funzione della destinazione d uso (gli ospedali e le case di civile abitazione dovranno avere caratteristiche di isolamento acustico più cautelative rispetto ad uffici o edifici adibiti a servizi) e della localizzazione degli edifici in area silenziosa o rumorosa (tipicamente in funzione della classe acustica della zonizzazione comunale).

15 Il DPCM 5/12/97 (revisione) L attuale decreto non diversifica le prestazioni acustiche delle abitazioni per quel che riguarda la loro posizione nei confronti di sorgenti rumorose: risulta infatti nella realtà ben diversa la situazione di edifici posti in aree silenziose, rispetto a quelli collocati nei pressi di sorgenti rumorose quali le infrastrutture di trasporto. Il nuovo decreto dovrebbe prevedere che i manufatti edificati presso sorgenti rumorose debbano perseguire prescrizioni e requisiti acustici più stringenti per l isolamento acustico standardizzato di facciata, rispetto ad edifici posti all interno di parchi o di aree acusticamente protette. Un discorso differente potrà essere fatto invece con riguardo al potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti, al livello di rumore di calpestio di solai normalizzato e alla rumorosità degli impianti, in quanto la percezione uditiva dei rumori interni agli edifici risulta maggiore proprio con presenza di scarsa rumorosità di fondo, per cui potrà essere conveniente definire classi di qualità più stringenti per tali parametri, per le aree più silenziose e per gli edifici in cui il silenzio risulta essenziale, ovverosia gli ospedali, le case di cura, le scuole, ecc..

16 Il DPCM 5/12/97 (revisione) Altre indicazioni che potranno essere in esso contenute sono: la definizione e la corretta indicazione delle caratteristiche e delle competenze dei tecnici abilitati alla progettazione dei requisiti passivi degli edifici e alle misure da effettuare a collaudo; la necessità della formazione specialistica anche delle maestranze e degli operatori nel settore delle costruzioni edilizie; rendere obbligatoria o fortemente consigliata, oltre alla usuale documentazione di pertinenza degli edifici (abitabilità, fascicolo del fabbricato, certificazione termica ed energetica, ecc.), anche la certificazione della classificazione acustica; di informare, attraverso apposita documentazione testuale e grafica, gli utenti finali degli edifici realizzati circa le tecniche ed i materiali utilizzati, nonché della disposizione degli elementi acustici essenziali disposti all interno delle strutture, allo scopo di evitare comportamenti anomali degli utenti o che successive ristrutturazioni o riparazioni possano danneggiare i manufatti predisposti per l isolamento acustico o deteriorarne le prestazioni. Altresì dovranno essere anche forniti i manuali di uso e di corretta manutenzione degli impianti tecnologici installati, sempre al fine di evitare un cattivo utilizzo degli stessi o rendere vani gli sforzi fatti per il rispetto delle richieste normative.

17 Il DPCM 5/12/97 (revisione) Il nuovo decreto, come prescritto dalla Legge n. 88 Legge comunitaria 2008, dovrà provvedere alla soluzione delle problematiche giudiziarie emerse nel corso dell applicazione del decreto del 5 dicembre 1997 in materia di mancato rispetto dei requisiti passivi degli edifici. Tale questione, di non semplice soluzione, sarà motivo di dibattito durante la preparazione del nuovo decreto, che dovrà provvedere a contemperare da una parte gli interessi, le aspettative e le ragioni degli utenti finali degli edifici per i quali non siano stati rispettati i valori limite relativi ai requisiti acustici, le difficoltà tecniche esistenti per il raggiungimento degli obbiettivi acustici e la mancanza di riferimenti normativi per la corretta progettazione acustica delle costruzioni edili dall altra, e la difficoltà dei comuni di assolvere al controllo ed alla rispondenza della documentazione tecnica predisposta ai fini delle concessioni edilizie e del conferimento dell abitabilità, viste anche le disomogenee e talvolta scarse indicazioni fornite dalle regioni, preposte alla definizione della regolamentazione dell autorizzazione a costruire, ai fini della tutela dall inquinamento acustico negli edifici.

18 Il DPCM 5/12/97 (revisione) Da quanto sommariamente espresso si intuisce la complessità e la difficoltà del processo che dovrà essere seguito in fase di predisposizione del nuovo decreto e quanto rappresenti un utopia l aspirazione di pervenire ad un provvedimento completo ed esaustivo, che risolva tutte le questioni esistenti in relazione alla problematica con soddisfazione delle necessità e delle aspirazioni di tutti gli operatori ed utenti coinvolti nel settore dell edilizia civile. Lo sforzo che dovrà essere fatto sarà comunque quello di perfezionare i contenuti del decreto 5 dicembre 1997 ponendo rimedio agli errori/refusi e omissioni commesse, e creando altresì uno strumento normativo che deve essere continuamente aggiornato e che possa risultare applicabile nella realtà, che costituisca un riferimento per gli operatori del settore e che stimoli il perfezionamento delle tecniche costruttive e la crescita del mercato degli immobili dotati di buone prestazioni acustiche, ma che soprattutto contribuisca al miglioramento della qualità di vita e del clima acustico all interno degli edifici allo scopo di tutelare la salute delle popolazioni esposte al rumore.