AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE. Cap. 1 GENERALITA



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Cap. 2 ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA OMEOTERMA Art.4 Definizione di allevamento ed ambito della regolamentazione Gli allevamenti oggetto del presente regolamento consistono nell insieme delle attività e delle strutture volte al mantenimento in cattività di fauna selvatica omeoterma, con caratteristiche autoctone. Gli allevamenti di uno o più esemplari di un unico sesso, ovvero quelli in cui la riproduzione venga impedita dalla separazione coatta degli esemplari di sesso diverso, costituiscono mera detenzione e sono soggetti soltanto alla disciplina di cui al successivo Capitolo 3. Art. 5 Tipologie degli allevamenti Gli allevamenti, oggetto del presente regolamento, sono distinti in tre categorie: - allevamenti a scopo di ripopolamento; - allevamenti a scopo alimentare; - allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale. Art.6 Richieste di autorizzazione Le autorizzazioni per l allevamento della selvaggina vengono rilasciate dall Amministrazione Provinciale, previa presentazione di domanda in carta legale indicante: - generalità e residenza dell allevatore; - località in cui avrà sede l allevamento; - specie di animali che verranno allevati e tipologia dell allevamento; - tipo di strutture e di recinzioni esistenti; - impreditorialità o meno dell allevamento; Le domande di autorizzazione all istituzione di allevamenti a scopo di ripopolamento presso le riserve di caccia dovranno essere presentate dal Direttore pro-tempore delle riserve stesse. Art.7 Autorizzazioni L Amministrazione Provinciale rilascerà autorizzazioni distinte per tipologie di allevamento, secondo quanto previsto dal precedente art. 5. L allevatore è tenuto ad allestire una struttura di contenimento tale da garantire il buon trattamento degli animali allevati, assicurando condizioni igienico-sanitarie ed alimentazione adeguate, nonché spazi sufficientemente ampi in relazione al numero dei capi presenti in allevamento. Sarà cura dell allevatore segnalare l avvenuta attivazione dell impianto per la verifica da parte del personale incaricato.

Art. 8 Impresa agricola Nel caso in cui l allevamento sia esercitato dal titolare di un impresa agricola, questi è tenuto a darne semplice comunicazione all Amministrazione provinciale, attestando di essere titolare della stessa ed indicando: - le proprie generalità e la residenza; - la località in cui ha sede l allevamento; - le specie di animali che verranno allevati; - il tipo di strutture e di recinzioni esistenti. Resta fermo che il titolare dell impresa agricola ha l obbligo di adempiere alle disposizioni del presente Regolamento. Art.9 Altre autorizzazioni Le autorizzazioni previste dai precedenti articoli vengono rilasciate esclusivamente agli effetti della L.R. 56/86, per cui i richiedenti dovranno munirsi di tutte le altre licenze, concessioni ed autorizzazioni previste da altre norme statali, regionali e comunali. Art.10 Documentazione accessoria A cura dei titolari degli allevamenti di selvaggina, di cui all art. 5, ivi compresi quelli gestiti da imprenditori agricoli, deve essere tenuto un registro per singola specie allevata, vidimato e fornito a titolo gratuito dall Amministrazione provinciale, nel quale devono essere annotati tutti i dati dell allevamento relativi alla consistenza numerica iniziale, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite ed alle cessioni o trasferimenti di soggetti in cattività. I titolari di allevamenti a scopo alimentare e/o ripopolamento adempiono ai suddetti obblighi entro 30 gg. dalla fine di ciascun ciclo riproduttivo, mentre i restanti allevatori debbono annotare ciascuna variazione entro 30 gg.. Il registro deve essere tenuto con la massima diligenza e cura presso l allevamento e deve essere esibito a richiesta degli agenti di vigilanza, che hanno facoltà di ispezionare gli impianti. Art.11 Modalità di identificazione degli uccelli allevati e comunicazioni alla Provincia I soggetti allevati devono essere identificati come di seguito specificato: Gli esemplari nati in cattività devono essere inanellati con anelli inamovibili chiusi, di diametro adeguato per singola specie (non devono poter essere sfilabili dall arto dei soggetti). Tali contrassegni devono essere applicati ai piccoli nati entro dieci giorni dalla nascita. Gli anelli inamovibili chiusi dovranno essere richiesti alla Provincia, in numero presuntivo, entro il 31 gennaio di ogni anno. L Amministrazione Provinciale fornisce gli anelli senza alcun onere per l allevatore. Entro la data del 31 dicembre di ogni anno, l allevatore dovrà restituire tutti gli eventuali anelli non utilizzati, precedentemente forniti dalla Provincia. Gli uccelli provenienti dall attività di cattura, di cui all art. 5 della L 157/92, saranno contrassegnati mediante anello inamovibile tipo fascetta. Sono esclusi altri mezzi di identificazione, salvo i contrassegni di altre Amministrazioni provinciali e quelli della F.O.I. (Federazione Ornitologica Italiana) o di altre Associazioni Ornitologiche riconosciute.

I galliformi e gli anatidi devono essere muniti di anello di identificazione soltanto se utilizzati come richiami vivi nell esercizio dell attività venatoria. Art.12 Modalità di identificazione degli ungulati allevati Gli ungulati debbono essere contrassegnati con marca auricolare dell allevatore ovvero con microchip. La marca auricolare dovrà indicare il numero dell autorizzazione. L identificazione deve avvenire entro 30 giorni dalla nascita, ovvero dall acquisizione e comunque prima di qualsiasi eventuale cessione. Qualora i soggetti acquisiti risultino già contrassegnati, il cessionario deve segnalare all Amministrazione Provinciale i dati relativi ai contrassegni. I restanti mammiferi non necessitano di alcun contrassegno identificativo. Art.13 Cessione e commercializzazione di soggetti vivi allevati in cattività La vendita di mammiferi e di uccelli di allevamento vivi, compresi quelli con funzione di richiamo, è sempre possibile, nel rispetto del disposto, di cui ai precedenti artt. 2, 11 e 12. Per la cessione in forma gratuita, i soggetti devono essere comunque accompagnati da bolletta prestampata preventivamente distribuita dall Amministrazione Provinciale. La vendita e la cessione gratuita di uccelli vivi appartenenti all ordine dei passeriformi possono avvenire soltanto dopo che i medesimi siano stati regolarmente contrassegnati a norma del precedente art. 11. Qualora gli allevatori e i detentori intendano cedere temporaneamente a terzi uno o più esemplari provenienti da attività di allevamento, è sufficiente e necessaria una scrittura privata, in doppia copia, tra il cedente e il cessionario indicante gli estremi dell autorizzazione all allevamento, per gli allevatori cedenti, gli estremi della bolla di cessione, per i detentori cedenti, l arco temporale della cessione, la/le specie oggetto di cessione temporanea e il relativo/i numero/i di anello/i. Una copia della scrittura privata di cessione temporanea dovrà essere conservata ed esibita ad ogni controllo, sia dal cedente che dal cessionario. E fatto espresso divieto di ogni forma di sub cessione. Art. 14 Condizioni igienico-sanitarie Il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti viene accertato dal veterinario prescrittore. L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare e/o di ripopolamento, in quanto attività zootecnica, viene sottoposto anche alla vigilanza di polizia veterinaria.

Cap. 3 DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA OMEOTERMA Art.15 Mera detenzione di fauna selvatica E mera detenzione l allevamento di uno o più soggetti faunistici di un unico sesso, ovvero l allevamento di soggetti, la cui riproduzione venga impedita dalla separazione coatta degli esemplari di sesso diverso. La provenienza dei soggetti detenuti deve risultare legittima e documentata, cosiccome previsto dal precedente art. 2, fermo restando che la mera detenzione può essere esercitata senza alcuna autorizzazione. Art.16 Cessione e commercializzazione di uccelli detenuti in cattività Gli uccelli di cattura non possono, in alcun modo, essere venduti (art. 5, comma 9, L 157/92). Gli uccelli di cattura di cui alla L.R. 29/93, non possono essere ceduti, dal cessionario, a terzi, né definitivamente, né temporaneamente (art. 9, comma 5, D. Pres. Reg. FVG 20.11.2001, n. 0440/Pres.). Gli uccelli di cattura provenienti da sanatoria ai sensi dell art. 19, comma 3, della L.R. 21/93, possono essere ceduti gratuitamente a terzi, anche temporaneamente, previa comunicazione obbligatoria all Amministrazione Provinciale. La cessione può essere effettuata solo ad avvenuta apposizione, sulla comunicazione di cui al precedente comma, del visto della Provincia (art. 19, comma 3, L.R. 21/93). Art. 17 Detenzione ed utilizzo di richiami L'acquisizione, la detenzione e l'utilizzo degli uccelli da richiamo sono disciplinati dal disposto, di cui all'art.5, comma 2, della Legge n. 157/1992. Cap. 4 SANZIONI Art. 18 Sanzioni a carico degli allevatori Per gli illeciti relativi all attività di allevamento della selvaggina è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 5,16 a Euro 51,64, per ciascun capo oggetto della violazione, a carico di coloro che violano le prescrizioni e gli obblighi previsti dall autorizzazione di allevamento (art. 9 comma 4, della L.R. 56/1986). E prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 10,33 a Euro 103.30, per ciascun capo, a carico di coloro che allevano la selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione (art. 9, comma 3, della L.R. 56/1986). Il procedimento sanzionatorio è quello, di cui alla L.R. n. 1/1984.

Art.19 Revoca dell autorizzazione La revoca dell autorizzazione di allevamento è disposta dall Amministrazione provinciale, con proprio atto, in caso di recidiva nella mancata ottemperanza dei singoli obblighi e delle singole prescrizioni contenute nell autorizzazione medesima. L autorizzazione potrà essere nuovamente rilasciata previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall avvenuta revoca. (art. 9, comma 4 L.R. 56/1986). Art.20 Sanzioni a carico dei detentori Per gli illeciti relativi alla mera detenzione di fauna selvatica sono previste le sanzioni penali e le sanzioni pecuniarie amministrative, di cui agli artt. 30 e 31 della Legge 157/1992. Cap. 5 NORME TRANSITORIE Art.21 Trasferimento competenze In applicazione del disposto, di cui all art.43 punto 11 della L.R. n. 30/1999, che in buona sostanza ha abrogato il D.P.G.R. 09.04.1980, n. 205/Pres., le autorizzazioni per l allevamento di fringillidi emberizidi e ploceidi, già rilasciate dal Comitato provinciale della caccia, verranno avocate a sé dall Amministrazione Provinciale, che provvederà a renderle conformi alla disciplina del presente Regolamento, previo accertamento della consistenza di ciascuna specie allevata. A norma del precedente art. 4 verranno scorporati dalle autorizzazioni i soggetti frutto di ibridazione e quelli a fenotipo mutato. Art.22 Aggiornamento delle autorizzazioni Le autorizzazioni concernenti l allevamento di selvaggina, già rilasciate dalla Provincia ai sensi dell art.9 della L.R. 56/1986 verranno sostituite d ufficio con autorizzazioni conformi alla nuova disciplina. Art.23 Aggiornamento della documentazione accessoria Per una più puntuale applicazione del disposto, di cui agli artt.10 e 13, del presente Regolamento, concernente l obbligo di identificazione degli uccelli e degli ungulati allevati, la Provincia provvederà a sostituire, senza alcun onere per gli allevatori, i registri di carico e scarico e le note di cessione della selvaggina.