La situazione a livello nazionale GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NELLE REGIONI D'ITALIA



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La situazione a livello nazionale GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NELLE REGIONI D'ITALIA In Italia, l'autonomia delle regioni sulla materia della certificazione energetica ha generato una situazione frammentata e a volte confusa. Alcune Regioni hanno infatti attivato attraverso norme regionali un proprio sistema di certificazione energetica. Per permettere ai proprietari e ai gestori di immobili che hanno bisogno di una certificazione di districarsi nella complessità della normativa e delle procedure, abbiamo creato delle guide regionali semplici, chiare e costantemente aggiornate. Dal primo luglio 2009 è scattato l obbligo di dotare dell'attestato di certificazione energetica tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso (L'articolo 6, comma 1-bis, lettera c del Decreto Legge Dlgs 192/2005 del 19 agosto 2005). Quindi chiunque desideri vendere il proprio immobile o una parte di esso, è obbligato ad allegare la certificazione energetica. Ma da qui la situazione è diventata più complessa. La successiva Legge 133/2008, ha abrogato i commi 3 e 4 dell'art. 6 del Dlgs 192/2005, lasciando quindi intendere che ove la certificazione energetica sia già stata eseguita in fase di costruzione e/o ristrutturazione, non è necessario farla rifare anche in caso di compravendita. Nel frattempo però, il Dlgs 311/2006 del 29 dicembre 2006 aveva modificato gli articoli in oggetto, rendendo di fatto controversa l'applicazione della successiva Legge 133/2008. Ad oggi, in attesa di un chiarimento ulteriore, il Notariato invita i notai a non effettuare atti di compravendita senza l'ace. Il 10 Luglio 2009 sono state pubblicate le Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici, le cui disposizioni si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare dei propri strumenti di certificazione energetica degli edifici. Le linee guida perdono efficacia nel momento in cui entrano in vigore gli strumenti attuativi regionali di certificazione energetica. Il che significa che, in caso di norme regionali, bisogna far riferimento ad esse. Richiedi la tua certificazione gratuitamente e direttamente online: Certificazione Energetica Online contatterà i certificatori selezionati nella tua regione, e ti farà pervenire preventivi gratuiti entro 3 giorni lavorativi.

Le Linee Guida Nazionali L'attestato di certificazione energetica è necessario in tutti i seguenti casi: edifici di nuova costruzione ristrutturazione integrale demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria. interventi migliorativi della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile. interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria con un rendimento più alto di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti. ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio. facoltativo in tutti gli altri casi. Il decreto legislativo 28/2011, articolo 13, ha imposto in tutta Italia dal 29/03/2011 che, sia nei casi di compravendita che di locazione, siano fornite all acquirente o locatario, già in fase di trattativa, le informazioni sulla certificazione energetica dell immobile. Sono esentate invece le seguenti categorie di edifici: Autocertificazione di immobile in classe G: Le Linee Guida Nazionali prevedono, per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2, mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell acquirente, che il proprietario dell edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell immobile, possa scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua auto dichiarazione, in cui afferma che l edificio è di classe energetica G (la peggiore) e che i costi per la gestione energetica dell edificio sono molto alti. Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne deve trasmettere copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. Chi sono i professionisti abilitati all'attestazione energetica: Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, i tecnici abilitati operanti sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che i professionisti singoli o associati, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti. Le certificazioni hanno durata di 10 anni, a prescindere dall eventuale e successivo aggiornamento delle disposizioni regionali. In cosa consiste il Certificato Energetico immobili ed aree di interesse pubblico (ville, edifici e complessi storici) e considerati come beni culturali. I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o usando reflui energetici del processo non altrimenti utilizzabili. I fabbricati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq

L EPacs, (indice energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria) indica invece quanto si deve consumare in un anno per produrre l acqua calda sanitaria. Il suo valore dipende in gran parte dal modo con cui essa viene prodotta, ossia se con caldaia autonoma, boiler a gas, boiler elettrico o altro. La somma dei due indici cioè EPi+EPacs fornisce quello che nella Certificazione Energetica è chiamato EPgl (indice energia primaria globale). L EPgl colloca l immobile in una classe da A a G. Per avere un immobile in una classe buona occorre che siano efficienti sia il sistema edificio-impianto sul riscaldamento, sia il sistema di produzione e distribuzione dell acqua calda sanitaria. Nel Certificato Energetico sono riportati dei tachimetri che indicano la classe dell edificio e contengono indici numerici espressi in kwh/m2 anno definiti come EPi, EPacs e EPgl. L EPi è l Indice Energia Primaria per il Riscaldamento Invernale. Rappresenta l energia che si consuma in un anno per riscaldare un metro quadro. E l indice più importante, che meglio permette di confrontare i vari immobili fra loro, facendo riferimento alla prestazione del riscaldamento. Le Normative Regionali In Italia, l'autonomia delle regioni sulla materia della certificazione energetica ha generato una situazione frammentata e a volte confusa. Alcune Regioni hanno infatti attivato attraverso norme regionali un proprio sistema di certificazione energetica. Per permettere ai proprietari e ai gestori di immobili che hanno bisogno di un certificato energetico di districarsi nella complessità della normativa e delle procedure, abbiamo creato delle guide regionali semplici, chiare e costantemente aggiornate. Richiedi la tua certificazione gratuitamente e direttamente online: Certificazione Energetica Online contatterà i certificatori selezionati nella tua regione, e ti farà pervenire preventivi gratuiti entro 3 giorni lavorativi. Le Regioni Lazio, Umbria, Marche, Basilicata, Molise, Sicilia e Sardegna fanno riferimento alle Linee Guida Nazionali e non hanno un proprio Albo di riconoscimento dei professionisti abilitati alla Certificazione Energetica. Le altre Regioni hanno introdotto una propria regolamentazione attraverso Decreti Regionali che modificano in maniera anche sostanziale quanto introdotto dalla Normativa nazionale. Alcune Regioni infine, hanno adottato un proprio Albo di accreditamento e abilitazione dei professionisti.

Piemonte: In Piemonte la Certificazione Energetica è necessaria nei seguenti casi: Valle D Aosta Dal 20 luglio 2011 in Valle d'aosta l'attestato di Certificazione energetica seguirà il modello regionale Beauclimat. Edifici di nuova costruzione Ristrutturazione edilizia degli edifici Compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari Locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari Sgravi fiscali o incentivi Attività edilizia prevista dal Piano Casa Sanzioni: Per il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero sanzione pari pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l'esclusione dall'elenco regionale dei certificatori. Il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007 e s.m.i. (articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della. Da 5.000 a 30.000 al costruttore che non rilascia all'acquirente l'ace Da 1.000 a 10.000 se assente nelle cessioni a titolo oneroso Da 500 a 5.000 se assente alla stipula del contratto di locazione Non rilascio del titolo abitativo e degli incentivi Note: Non è prevista l Autocertificazione per immobili di classe G e non vi è l'obbligo di verifica con sopralluogo da parte del certificatore incaricato, ma il sopralluogo rimane comunque auspicabile ed è indice di serietà del professionista. Il servizio di certificazione energetica può essere eseguito solamente da certificatori iscritti al registro SICEE del Piemonte. L'attestato di certificazione energetica può essere compilato solo da un professionista iscritto nell'elenco regionale dei certificatori energetici che deve garantire indipendenza ed imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei committenti e dei soggetti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere, nonché rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati per la realizzazione delle opere stesse. La prestazione energetica dell'edificio oggetto di certificazione deve essere calcolata, secondo le metodologie definite con d.g.r. n. n.1606 del 8/07/2011, utilizzando lo strumento di calcolo denominato Software per la certificazione energetica degli edifici in Valle d'aosta Beauclimat oppure un qualunque strumento di calcolo che implementi le metodologie stesse. Il valore di prestazione energetica globale così ricavato sarà espresso sull'attestato in mq per edifici aventi destinazione d'uso residenziale di tipo E.1(1) ed E.1(2) - esclusi i collegi, conventi, case di pena e caserme - ed in mc per tutte le altre destinazioni d'uso. In Valle d Aosta la Certificazione Energetica è necessaria nei seguenti casi: di nuova costruzione, interessati da totale demolizione e ricostruzione; sottoposti a ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998. Nei casi sopra riportati: - Il certificatore energetico deve essere nominato entro la data di inizio lavori, per consentire i sopralluoghi nella fasi salienti del cantiere; - L'attestato di certificazione deve essere consegnato in Comune ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità dell'edificio. a cura del venditore, nei casi di trasferimento di proprietà a titolo oneroso di un intero edificio o di singole unità immobiliari e messo a disposizione dell'acquirente.

Per le locazioni non è prevista la Certificazione Energetica dalla l.r. 21/2008 ma vale quanto previsto a livello nazionale dal d.lgs. 28/2011: Solo nei contratti di locazione, di edifici e unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica, è inserita apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Tutti gli edifici di proprietà pubblica devono essere dotati di attestato di certificazione energetica entro il 31 dicembre 2012, come previsto nell'allegato D della d.g.r. 1062/2011. Note: Non è prevista l Autocertificazione per immobili di classe G. Al fine di dimostrare il proprio operato, il certificatore energetico ha l'obbligo di conservare, per cinque anni dalla data di validazione dell'attestato, la documentazione relativa ai dati geometrici, dimensionali, termo-fisici ed impiantistici a supporto del calcolo della prestazione energetica dell'edificio. Tale materiale, se richiesto, deve essere messo a disposizione degli ispettori per l'espletamento di eventuali controlli. Lombardia In Lombardia dal 1 gennaio 2012 l obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la relativa classe energetica (dalla A+ alla G) già in fase d annuncio di locazione o vendita del singolo appartamento, piuttosto che dell intero edificio. L obbligo riguarda tutti i mezzi di comunicazione dell annuncio commerciale. La certificazione energetica in Lombardia è poi necessaria nei seguenti casi: Cessione a titolo oneroso dell'intero edificio o di singola unità abitativa. Nuova costruzione o ampliamento di più del 20% del volume riscaldato. Cessione a titolo oneroso dell'intero edificio o di singola unità abitativa: il certificato va consegnato all acquirente in sede di stipula contrattuale (rogito). Locazione di una singola unità immobiliare o più unità immobiliari: l'ace deve essere consegnato in originale o in copia conforme dal locatore al conduttore, sia nel caso di nuovo contratto sia nel caso di rinnovo (sia esso espresso o tacito). Ristrutturazione di più del 25% della superficie dell involucro Sgravi fiscali o incentivi Contratti di Servizio Energia Contratti di gestione impianti con committente ente pubblico Attività edilizia prevista dal Piano Casa Dal 1/07/2010 sarà obbligatoria per contratti di locazione ed Edifici pubblici più grandi di 1000 mq Sanzioni: Da 5.000 a 20.000 dovuti dall'alienante per cessioni a titolo oneroso Da 2.500 a 10.000 dovuti dal locatore per contratti di locazione Da 500 a 2.000 per contratti Servizio Energia e gestione impianti, dovuti dall'aggiudicatario Non rilascio di titolo abitativo e incentivi Note: Non è prevista l Autocertificazione per immobili di classe G, è reso obbligatorio il sopralluogo da parte del Certificatore che deve essere iscritto al registro CENED.

Edifici di nuova costruzione Ristrutturazione edilizia per edifici oltre i 1000 mq Compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari: è obbligatoria la redazione, ma non la consegna dell Attestato al momento della stipula del rogito. Locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari: obbligatoria sin dal maggio 2008. E obbligatoria la redazione dell Attestato, ma non la consegna dello stesso al momento della stipula del contratto. Sgravi fiscali o incentivi Attività edilizia prevista dal Piano Casa Sanzioni: Liguria In liguria la certificazione energetica è necessaria nei seguenti casi: Da 5.000 a 30.000 al costruttore che non rilascia all acquirente l ACE Da 5.000 a 30.000 al costruttore che non rilascia all'acquirente l'ace Da 5.000 a 30.000 al costruttore che non rilascia all acquirente l ACE Da 5.000 a 30.000 al professionista che redige un ACE non veritiero Non rilascio del titolo abitativo e degli incentivi Note: Non è prevista l Autocertificazione per immobili di classe G, ed è reso obbligatorio il sopralluogo da parte del Certificatore. Il servizio di certificazione energetica può essere eseguito solo da certificatori iscritti al registro "Ambiente in Liguria" della Regione Liguria. Trentino Alto Edige In Trentino Alto Adige si fa riferimento al protocollo di calcolo CasaClima, già attivo dal 1992. Nella Provincia autonoma di Bolzano già dall ottobre 2002, si adottano i principi di CasaClima nel regolamento edilizio. La Provincia di Trento ha attuato un regolamento che fissa i requisiti richiesti per i certificatori, i requisiti di prestazione energetica, i criteri e le modalità di redazione e rilascio del certificato. L Organismo di Abilitazione dei Soggetti Certificatori, Odatech è stato creato a cura del Distretto Tecnologico Trentino "Habitech in collaborazione con Ordini e Collegi professionali e con le Associazioni degli Industriali e Artigiani. Gli interventi soggetti a certificazione energetica sono quindi: edifici di nuova costruzione sostituzione edilizia demolizione e ricostruzione ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente ristrutturazione integrale degli elementi dell'involucro edilizio, in caso di superficie utile maggiore di 500 mq. L'obbligo di certificazione trova applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica Note: Devono essere riportati il fabbisogno specifico globale di energia primaria, il fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per uso igienicosanitario, la stima delle emissioni di co2 e la classe energetica di appartenenza. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti a uso pubblico deve essere affissa la targa in un luogo facilmente visibile al pubblico. La delibera di riferimento (n. 1429 del 17.06.2010) conferma che, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile o della singola unità immobiliare (compravendite), continua ad applicarsi, fino a nuove disposizioni, l'allegato 6 delle Linee guida nazionali emanate con D.M. 26 giugno 2009. Non è quindi previsto l'obbligo per i casi di locazione.

In Venet Veneto In Veneto si seguono le Linee Guida Nazionali, per cui la Certificazione Energetica è obbligatoria nei seguenti casi: Friuli Venezia Giulia La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha adottato il Protocollo regionale VEA per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici. Cessione a titolo oneroso dell'intero edificio o di singole unità abitative Edifici di nuova costruzione Ristrutturazione totale di edifici con superficie utile maggiore di 1000 m2 Interventi di demolizione e ricostruzione Ampliamenti di volume maggiori del 20% Sgravi fiscali o incentivi Attività edilizia prevista dal Piano Casa Sanzioni: Non rilascio del titolo abitativo e degli incentivi Note: Il servizio di certificazione energetica può essere eseguito da un tecnico abilitato secondo le Linee Guida Nazionali, e non è attualmente attivo un elenco regionale specifico. Invio degli ACE alla Regione Veneto: la Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R.V. n.659 del 17.04.2012, ha stabilito che dal 02 maggio 2012 deve essere utilizzato unicamente l applicativo Ve.Net.energia-edifici per la trasmissione alla Regione del Veneto degli Attestati di Certificazione Energetica degli Edifici, con le modalità operative indicate nel manuale operativo. Il protocollo VEA è uno strumento attuativo che, nell'ambito delle disposizioni in materia di edilizia sostenibile, disciplina la valutazione del livello di sostenibilità degli interventi edilizi e gradua i relativi contributi previsti. La certificazione comprende sia la certificazione energetica degli edifici previsto dalla Normativa Nazionale, che la valutazione di sostenibilità ambientale degli edifici. In particolare, il sistema di valutazione VEA prevede la compilazione di 22 schede tematiche suddivise per 6 diverse aree: valutazione energetica, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, materiali da costruzione, risparmio idrico e permeabilità dei suoli e, infine, una doppia qualità esterna ed interna. I requisiti sono espressi in modo qualitativo o quantitativo e il sistema prevede una classificazione composta da una lettera ed un numero. La lettera corrisponde alla valutazione energetica (da A a G) mentre l'elaborazione dei punteggi delle schede porta alla definizione della classe ambientale, rappresentata da un numero da 1 a 3. Classe 3 : Impegno basso o assente. Classe 2 : Impegno medio, relativamente alla presenza di impianti alimentati da energia rinnovabile o altri fattori ambientali. Classe 1 : Alto impegno ambientale. In applicazione della convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed ARES Agenzia regionale per l edilizia sostenibile, a far data dal 1 maggio 2012 tutte le documentazioni relative alla certificazione energetica (ACE, VEA, autodichiarazioni), vanno trasmesse ad ARES.

Emilia Romagna: In Emilia Romagna è stata introdotta e modificata in data 26 settembre 2011 la procedura per la redazione dell ACE, in applicazione alla legge Europea. La Certificazione Energetica è quindi prevista in caso di: nuova costruzione demolizione e ricostruzione o ristrutturazione integrale con superficie utile maggiore di 1000 m2 compravendita di edifici o singole unità immobiliari dal 1 luglio 2010 l obbligo è stato esteso alla locazione (affitto) accesso ad incentivi o agevolazioni di qualsiasi natura se prevedono la certificazione energetica per ottenere il beneficio. Sono state introdotte alcune modifiche alla Legge nazionale: Obbligo di effettuare il sopralluogo da parte del soggetto Certificatore Non accettazione dell Autocertificazione per edifici in classe G Sanzioni: Non rilascio del titolo abitativo e degli incentivi Note: Dal 1 luglio 2010 sarà introdotto l obbligo di Certificazione Energetica anche nel caso di contratti di locazione. I soggetti abilitati alla Certificazione sono tutti i professionisti iscritti all Albo regionale Ermes Energia. Toscana Anche la Regione Toscana ha recepito le Linee Guida Nazionali. Sono in vigore le norme Nazionali sia per quanto riguarda la metodologia di calcolo che l individuazione delle caratteristiche che deve avere un professionista del settore per essere abilitato alla redazione dell Attestato di Certificazione Energetica. Rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale si aggiungono dei casi di obbligatorietà: locazione di un immobile ricostruzione di immobili di superficie anche minore a 1000 mq fabbricati isolati anche di superficie inferiore a 50 mq se comunque tale superficie arriva a 25 mq. Rispetto alle normative nazionali si aggiungono due ulteriori casi di esclusione, non previsti dalle norme nazionali: gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni. Come previsto dalla normativa nazionale, il sopralluogo non risulta obbligatorio.

Nuova costruzione di edifici e impianti Ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti Ampliamenti volumetrici Recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti Installazione di nuovi impianti in edifici esistenti Sgravi fiscali o incentivi Attività edilizia prevista dal Piano Casa Sanzioni: Puglia: La Regione Puglia ha recepito le Linee Guida Nazionali. La certificazione energetica è quindi obbligatoria nei seguenti casi: Da 5.000 a 30.000 al costruttore che non rilascia all acquirente l ACE Da 5.000 a 30.000 al professionista che redige un ACE non veritiero Non rilascio del titolo abitativo e degli incentivi Note: La Regione Puglia ha eliminato l obbligatorietà di effettuare la certificazione energetica nel caso di cessione a titolo oneroso degli immobili. E stato istituito sul portale Sistema Puglia l Albo Regionale di accreditamento della figura del Certificatore, ma in seguito ad una sentenza del TAR n 2426/2010 è sospesa la gestione dell elenco dei certificatori. Abruzzo La Regione Abruzzo ha recepito le Linee Guida Nazionali solo con un avviso: gli Attestati di Certificazione Energetica redatti da tecnici abilitati ai sensi della normativa nazionale vigente (D. Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e D. Lgs. n. 115/2008) vanno spediti a Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, SINA - Via Passolanciano n. 75-65124 Pescara. Basilicata La Regione Basilicata non ha recepito le Linee Guida Nazionali, ma con DGR n. 724 del 15/05/2006, si è dotata del "Sistema di valutazione energetico-ambientale degli edifici - Protocollo Sintetico Basilicata". Tale direttiva tecnica favorisce un corretto approccio all'edilizia sostenibile, alla misurazione del livello di ecocompatibilità degli edifici e alla riduzione del consumo di risorse. Campania Presto anche la Campania avrà la sua legge per la certificazione energetica degli edifici. È stato infatti presentato nel febbraio 2012 il disegno di legge Disposizioni in materia di certificazione del rendimento energetico nell edilizia. Calabria Non avendo ancora la Regione Calabria legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici, si applica la normativa nazionale (Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii e i suoi decreti attuativi). Gli Attestati di Certificazione Energetica, secondo quanto disposto dal paragrafo 8 dell allegato A al decreto ministeriale 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici devono essere trasmessi dal Soggetto certificatore, entro i quindici giorni successivi alla loro consegna al richiedente, alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. L indirizzo dell ufficio competente cui inviare i documenti relativi alla Certificazione Energetica è il seguente: Regione Calabria Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche Viale Cassiodoro - Palazzo Europa 88060 S.Maria di Catanzaro (CZ)

Lazio La regione Lazio non ha legiferato in materia di ACE, si applica la normativa nazionale (Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii e i suoi decreti attuativi). La documentazione attestante la classe energetica dell'edificio (l'attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) con il relativo libretto di impianto o di centrale, se in possesso del tecnico abilitato ai sensi dell'allegato III, comma 2, del D.Lgs 30/05/2008, n.115, ovvero, nei casi consentiti, l'autodichiarazione (resa dal proprietario dell'immobile da alienare) deve essere consegnata in formato cartaceo presso la : Regione Lazio, "DIREZIONE REGIONALE PIANI E PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE E TUTELA DEI CONSUMATORI" - v. Capitan Bavastro 108, 00154 Roma Marche La regione Marche non ha legiferato in materia di ACE, si applica la normativa nazionale (Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii e i suoi decreti attuativi). Sicilia La Regione Sicilia ha recepito le Linee Guida Nazionali, istituendo un elenco regionale dei soggetti certificatori n applicazione dell'art. 3 del D.D.G. di questo Dipartimento n. 65 del 03 marzo 2011 (GURS n. 13 del 25 marzo 2011). L'attestato di certificazione energetica, dovrà essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal D.lgs 192/05 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" di cui al decreto ministeriale 26/6/2009. I metodi di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici sono disciplinati dalle disposizioni prima richiamate. La dichiarazione in classe energetica "G" può essere effettuata secondo lo schema di cui all'allegato "B", riportato nel D.D.G. del Dipartimento regionale dell'energia n. 65 del 3 marzo 2011 (G.U.R.S. n. 13 del 25/3/2011). Umbria, Molise e Sardegna: Queste regioni non hanno legiferato in materia di ACE, si applica la normativa nazionale (Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii e i suoi decreti attuativi). La documentazione dovrà essere trasmessa alla : Regione Marche Servizio Territorio Ambiente Energia P.F. Rete elettrica regionale, Autorizzazioni energetiche Gas ed Idrocarburi Via Tiziano n 44 60125 ANCONA tramite consegna manuale, posta raccomandata con ricevuta di ritorno, fax al n.071-8063012 o, tramite posta elettronica certificata, all indirizzoregione.marche.energia@emarche.it