A V V I S O. D.P.R. 27 aprile 1955 n 547 - Art. 6 DOVERI DEI LAVORATORI



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Per opportuna norma e conoscenza si trascrive, di seguito, il testo dell Art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1955 n 547 relativo alle : NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO riguardanti, rispettivamente, i DOVERI dei lavoratori; si raccomanda la puntuale osservanza del loro contenuto nonché la doverosa e necessaria collaborazione al fine di evitare il verificarsi di infortuni sul lavoro e l instaurarsi di malattie professionali. D.P.R. 27 aprile 1955 n 547 - Art. 6 DOVERI DEI LAVORATORI I lavoratori devono: a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva; b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro; c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione; e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone. Allegato - Pagina 1 di 8

Per opportuna norma e conoscenza si trascrive, di seguito, il testo dell Art. 5 del D.P.R. 19 marzo 1956 n 303 contenente : NORME GENERALI PER L IGIENE DEL LAVORO riguardanti, rispettivamente, gli OBBLIGHI dei lavoratori; si raccomanda la puntuale osservanza del loro contenuto nonché la doverosa e necessaria collaborazione al fine di evitare il verificarsi di infortuni sul lavoro e l instaurarsi di malattie professionali. D.P.R. 19 marzo 1956 n 303 - Art. 5 OBBLIGHI DEI LAVORATORI I lavoratori devono: a) osservare, oltre le norme del presente decreto le misure disposte dal datore di lavoro ai fini dell'igiene; b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro; c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti; d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne ottenuta l'autorizzazione. Allegato - Pagina 2 di 8

Per opportuna norma e conoscenza si trascrive, di seguito, il testo dell Art. 5 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n 626 relativo al : MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO riguardante gli OBBLIGHI dei lavoratori; si raccomanda la puntuale osservanza del contenuto nonché la doverosa e necessaria collaborazione al fine di evitare il verificarsi di infortuni sul lavoro e l instaurarsi di malattie professionali. D.Lgs. 19 settembre 1994 n 626 - Art. 5 OBBLIGHI DEI LAVORATORI 1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. In particolare i lavoratori: a. Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; b. Utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c. Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d. Segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e. Non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f. Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; g. Si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h. Contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento di tutti gli obblighi imposti dall autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. Allegato - Pagina 3 di 8

IN CASO DI INCENDIO SEGUIRE CON LA SUCESSIONE PIU IDONEA, LE SEGUENTI NORME DI MASSIMA Dare immediatamente l allarme ed allontanare eventuali persone presenti in luoghi pericolosi; Mettere fuori tensione i macchinari e le apparecchiature installate nella zona interessata dall incendio e nelle sue immediate vicinanze; Fermare gli eventuali impianti di ventilazione e di condizionamento interessati dall incendio; Azionare gli eventuali dispositivi antincendio fissi e controllare l intervento degli eventuali dispositivi antincendio automatici; Allestire e impiegare i mezzi antincendio mobili (estintori, lance, ecc.); Circoscrivere quanto possibile l incendio, allontanando il materiale infiammabile che potrebbe venir raggiunto dal fuoco; Richiedere, in caso di incendio grave, l intervento dei vigili del fuoco; Ad incendio domato, controllare attentamente che non esistano focolai occulti e non smobilitare finche non si sia raggiunta la certezza dell impossibilità di ripresa dell incendio; La ripresa del servizio dovrà venire attuata solo dopo aver verificato, per sezioni, l efficienza dell impianto. Allegato - Pagina 4 di 8

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI Ai sensi di quanto disposto dall Art. 4 comma b) del D.P.R. n 547 del 27 Aprile 1955 relativo alle : NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO si richiama l attenzione dei lavoratori sulle seguenti prescrizioni: 1) Osservare tutte le norme di prevenzione di cui al succitato Decreto Presidenziale e usare sempre i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione; 2) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; 3) Non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l autorizzazione; 4) Non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone; 5) Non abbandonare sulle impalcature, sui posti di lavoro o di passaggio, materiali e residuati, specie se hanno parti taglienti o punte sporgenti che possono costituire pericolo in caso di caduta; 6) Non dimenticare mai sui macchinari, dadi, bulloni, utensili od altro che possano cadere tra rotismi o ingranaggi, o essere proiettati lontano quando si inizia il movimento; 7) Non togliere e non sorpassare le barriere che inibiscono passaggi pericolosi. Non togliere i dispositivi fissi di protezione applicati ai macchinari; 8) Non toccare linee o l interno di motori e apparecchiature elettriche senza prima essersi assicurati che sia stata tolta la corrente; 9) Curare la manutenzione e l efficienza dell impianto a cui si è addetti e tenere in buono stato e nel massimo ordine gli attrezzi del mestiere. Segnalare tempestivamente ai superiori le deficienze di funzionamento ed i guasti eventualmente riscontrati; 10) Disinfettare subito ogni ferita, taglio o abrasione, anche lievi; spesso piccoli graffi provocano infezzioni locali, anche gravi e, a volte, infezioni tetaniche, per lo più letali; 11) Durante il lavoro, regolare bene i movimenti cogli attrezzi che si imbracciano e sorvegliare quelli dei propri compagni in modo da evitare di colpire o di essere colpiti; 12) Evitare di esporsi, se sudati, a repentini cambiamenti di temperatura; 13) Usare indumenti stretti ai polsi e alle caviglie; 14) Escludere dall uso le chiavi incrinate potendo queste ultime, se sottoposte a sforzo, facilmente spaccarsi; 15) Fare attenzione nell attraversare reparti ove sostano o possano transitare vagoni, camions, vagonetti o carrelli scorrenti su rotaie a terra, aeree, o su funi, ecc. ecc.; 16) Riferire al proprio capo servizio ed al compagno che subentra nel turno lo stato del lavoro e le misure da adottare per il sicuro proseguimento del medesimo; 17) Non attraversare ponti mobili o sospesi prima di essersi accertati della stabilità delle tavole; 18) Non trattenersi sulle impalcature durante i periodi di sospensione del lavoro; 19) Non effettuare lavoro di sgaggiatura sul frontone di cava se non debitamente assicurati alla fune; 20) Non entrare nelle tramoggie o nei silos senza essersi assicurati con fune di adeguata resistenza e cinturone di sicurezza; 21) Non salire sui pali senza cinturone di sicurezza; 22) Nei lavori di pulizia, operare in modo da impedire, quando ciò sia possibile, il formarsi o il sollevarsi della polvere; 23) In ambienti polverosi respirare solo attraverso il naso, tenendo chiusa la bocca; 24) Non distrarsi e agire con prudenza quando si compiono lavori che presentano pericoli; non scambiare la temerarietà per coraggio. I trasgressori delle norme del suddetto decreto saranno puniti con onerose ammende previste dall Art. 392 e, nei casi di maggiore gravità, con l arresto fino a tre mesi Allegato - Pagina 5 di 8

EMERGENZE A R I M I N I VIGILI DEL FUOCO 115 * (pronto intervento) PRONTO SOCCORSO (G.Medica 0541 / 705757) 118 * (pronto intervento ambulanze) POLIZIA (Commissariato P.S. 0541 / 436111) 113 * (pronto intervento) CARABINIERI (Nucleo Operativo 0541 / 24166) 112 * (pronto intervento) GUARDIA DI FINANZA 117 * (pronto intervento) PREFETTURA di Rimini 0541 / 436666 MUNICIPIO 0541 / 704111 COORDINATORE SICUREZZA POLIZIA MUNICIPALE 0541 / 704122 AZIENDA U.S.L. Rimini 0541 / 707778 SOCCORSO STRADALE 116 * (Automobile Club d Italia) AZIENDA GAS Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. 0541 / 380089 (segnalazione guasti e dispersioni) AZIENDA ELETTRICITA 800-900800 (segnalazione guasti) AZIENDA ACQUA Hera S.p.A. 0541 / 364411 (segnalazione guasti e dispersioni) ASSISTENZA SCAVI 1331 (intervento del personale della TELECOM per localizzare i cavi) PROTEZIONE CIVILE Rimini 0541 / 751590 I NUMERI DEVONO ESSERE VERIFICA DALL IMPRESA APPALTATRICE PRIMA DI INIZIARE LE LAVORAZIONI IN CANTIERE * D.M. 27/02/1998 supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n 67 del 21/03/98 Art. 6 allegato H Allegato - Pagina 6 di 8

RIMINI IL NUMERO TELEFONICO PER RICHIEDERE UN INTERVENTO DI PRONTO SOCCORSO E IL 118 Allegato - Pagina 7 di 8 compresa la fotocopia, anche per uso interno o didattico e/o trasferirlo a terzi. Riproduzione vietata ai sensi di legge ( Art. 171 della Legge 22 Aprile 1941,n 633 ).

RIMINI IL NUMERO TELEFONICO PER RICHIEDERE UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E IL 115 Allegato - Pagina 8 di 8 compresa la fotocopia, anche per uso interno o didattico e/o trasferirlo a terzi. Riproduzione vietata ai sensi di legge ( Art. 171 della Legge 22 Aprile 1941,n 633 ).