REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO



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N. R.G. 9731/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE, ex. art. 429 e 281 sexie cpc nella causa iscritta al n. r.g. 9731/2014 promossa da: CLAUDIO BIANCHI (C.F. BNCCLD61C26L219Z), con il patrocinio dell avv. CATAPANO GIUSEPPE e dell avv., elettivamente domiciliato in VIA B. CELLINI 5 MILANOpresso il difensore avv. CATAPANO GIUSEPPE contro RICORRENTE IVRI SERVIZI INTEGRATI S.P.A. (C.F. 04878640962), con il patrocinio dell avv. FOSSATI CARLO e dell avv. ZARRO MARIAGRAZIA (ZRRMGR83C70E335Y) VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO;, elettivamente domiciliato in VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANOpresso il difensore avv. FOSSATI CARLO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate negli atti introduttivi. RESISTENTE pagina 1 di 6

CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorso in esame appare fondato. In via preliminare di merito va evidenziato, per costante giurisprudenza, che il principio dell'irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 cod. civ., implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi", la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estenda alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa. Ne consegue che detto principio non impedisce che una delle voci della retribuzione (nella specie quella relativa all'indennità di trasferta di un dipendente di una società privata con funzioni di contabile) possa essere ridotta o soppressa purché la retribuzione base complessiva del dipendente medesimo non venga a risentirne negativamente. (v. Cass. 4055/2008). E ancora il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall'art. 2103 cod. civ., deve essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita, mentre non sono compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati. In virtù della stessa formulazione del richiamato art. 2103 cod. civ., con specifico riguardo alla retribuzione che si riceve per effetto della temporanea assegnazione a mansioni superiori, è da ritenersi che la legittima restituzione alle mansioni proprie della qualifica rivestita comporta la cessazione del trattamento retributivo superiore (v. Cass. 10449/2006). pagina 2 di 6

Sempre in via preliminare va infine rilevato, in relazione alle previsioni contenute nell art. 8 D.L. n. 138/2011, che le <<specifiche intese>> previste dal comma 1, non hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto <<la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione>>, con riferimento ad ambiti specifici ivi indicati, in una elencazione da considerare tassativa. Anche l'effetto derogatorio previsto dal citato comma 2-bis opera in relazione alle materie richiamate dal comma 2 e non per altre ed essendo una norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale) (v. Corte Cost. n. 221/2012). Nel merito la decurtazione retributiva operata dalla resistente a decorrere dal mese di aprile 2013 è illegittima, ex. art. 2103 cc, visto che le parti stipulanti gli accordi sindacali del 28-29.3.2013 ove veniva prevista la conservazione di tutti i posti di lavoro dichiarati dalla società in esubero a fronte dell applicazione, a tutto il personale in forza, a far data dal 1.3.2013, del solo CCNL vigilanza privata con conseguente adozione di specifiche misure di armonizzazione del trattamento retributivo precedentemente riconosciuto con quello previsto dal citato CCNL- procedevano alla loro applicazione attraverso la sottoscrizione di altrettanti accordi individuali in cui il singolo dipendente, a fronte del corrispettivo di euro 500, avrebbe rinunciato a qualsiasi domanda e diritto riconducibili alla riferita armonizzazione contrattuale e alla quota pro tempore congelata acconsentendo espressamente alla successiva regolamentazione del rapporto di lavoro ad opera del CCNL vigilanza privata e a tutte le misure di armonizzazione previste negli accordi (v. doc. 5 di parte ricorrente). Da quanto esposto appare pertanto evidente che le parti negoziali condizionavano l applicabilità a ogni singolo dipendente del predetto accordo sindacale, comprese l applicazione, a decorrere dal 1.3.2013, del CCNL vigilanza privata e l accettazione di tutte le misure di armonizzazione contrattuali e retributive ivi previste, alla sottoscrizione, da parte del singolo lavoratore, di accordi individuali nelle sedi pagina 3 di 6

privilegiate di cui agli artt. 410 e 411 cpc, ipotesi questa espressamente inconfigurabile nel caso di specie. Non sono sul punto rilevanti le eccezioni sollevate dalla resistente nella propria memoria difensiva visto che la stessa da atto, nella propria memoria difensiva, che più di 200 dipendenti sottoscrivevano l accordo individuale di adesione ai menzionati accordi sindacali; che il ricorrente non poneva in essere condotte, anche tacite, conformi all accettazione delle previsioni contenute nei predetti accordi sindacali, tenuto in ogni caso conto che la ricezione mensile del proprio trattamento retributivo non implica, per ciò solo, in assenza di contrarie dichiarazioni o comportamenti dell accipiens, la rinuncia a propri diritti inderogabili, anche ai sensi dell art. 2103 c.c, trattandosi oltretutto di somme destinate al mantenimento del singolo lavoratore e della propria famiglia; che il ricorrente non è in ogni caso incorso in alcuna decadenza di legge; che l art. 4 comma 11 L. n. 223/1991 è espressamente riferito e, quindi, applicabile al solo cambiamento di mansioni visto che, in caso contrario, la norma avrebbe richiamato l art. 2103 c.c nella sua interezza; che la previsione contenuta nell art. 8 comma 1 DL n. 138/2011, avendo l elenco di materie contenuto nel comma 2 carattere tassativo (v. Corte Costituzionale n. 221/2012), non può essere estesa a fattispecie diverse quali, a titolo esemplificativo, l eventuale riduzione del trattamento retributivo dei singoli lavoratori; che la clausola contenuta nell art. 6 degli accordi sindacali del 28-29.3.2013 integra espressamente una condizione sospensiva, ex. art. 1353 c.c, visto che in esso non è previsto alcun obbligo di sottoscrizione in carico ai singoli lavoratori ( sarà sottoscritto.. un accordo sindacale e non già dovrà essere sottoscritto.. ) e che, in caso contrario, non avrebbe avuto alcun senso giuridico e, ancor prima, logico prevedere l espresso e incentivato consenso del singolo dipendente alla successiva regolamentazione del rapporto di lavoro ad opera del CCNL vigilanza privata e alla contestuale accettazione di tutte le misure di armonizzazione retributiva ivi previste ed oggetto di causa; che rispetto a quanto statuito nella menzionata sentenza emessa dal Tribunale di Milano al num. 12123/2013 va rilevato che nella lettera di assunzione del pagina 4 di 6

ricorrente non veniva espressamente e genericamente richiamata, in relazione alla determinazione del trattamento retributivo riconosciuto, la normativa collettiva di riferimento ma uno specifico importo retributivo e che il giudice mutava in ogni caso, con successiva pronuncia, il proprio orientamento giurisprudenziale. Da quanto esposto discende pertanto l illegittimità della decurtazione retributiva operata unilateralmente dalla resistente a decorrere dal mese di aprile 2013 in contrasto con quanto previsto dall art. 2103 c.c con conseguente condanna della resistente a corrispondere al ricorrente gli importi illecitamente trattenuti nel medesimo periodo, così come quantificati in dispositivo in maniera conforme alle previsioni della normativa collettiva di riferimento. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ex. art. 429 c.pc.; sul punto parte resistente non sollevava specifiche contestazioni. Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti tenuto comunque conto, rispetto a quanto richiesto nel paragrafo n. 3 delle conclusioni del ricorso, che la domanda veniva espressamente dedotta dalla parte in via subordinata e non già in via principale e, in relazione a quanto indicato nel paragrafo n 4 delle medesime conclusioni, che il giudice non può statuire su fattispecie fattuali e giuridiche non ancora perferzionatesi e incerte alla data della emissione della sentenza, come sicuramente è l eventuale inadempimento della resistente alla esecuzione della presente sentenza e alle statuizioni in essa contenute anche per il periodo successivo alla sua emissione. Compensi professionali come da dispositivo, tenuto conto della natura, del valore, della serialità e della esigua durata della causa. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, 1) condanna Ivri Servizi Integrati spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 4113,00 per importi trattenuti da aprile 2013 sino a luglio 2014, oltre euro 2254,37 lordi a titolo di ratei 14 mensilità maturati nel medesimo periodo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre pagina 5 di 6

al rimborso dei compensi professionali liquidati in euro 1200,00, oltre accessori di legge. Milano, 29/10/2014 Il Giudice dott. Fabrizio Scarzella pagina 6 di 6