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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO ASSICURAZIONE I.V.S. A tutte le Imprese dello spettacolo Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate LORO SEDI Circolare n. 9 del 14 febbraio 2003 Protocollo n. Allegati: 2 Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale LORO SEDI e, p.c. Al Sig. Commissario Straordinario Ai Sigg. ri Componenti il Comitato di Vigilanza per la gestione del Fondo Speciale per calciatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti Ai Sigg.ri Componenti il Collegio Sindacale LORO SEDI Oggetto: Articolo 44, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro. Sommario: Regime di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro. Requisiti e modalità di ammissione. Sanatoria per i pensionati che hanno prodotto redditi da lavoro e non hanno ottemperato agli obblighi di legge.

1 Premessa. L articolo 44 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha apportato alcune modifiche alla normativa in materia di divieto di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro. Con effetto dal 1 gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro - previsto dall articolo 72, comma 1 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - viene esteso ai casi in cui il pensionato, alla data di decorrenza della prestazione previdenziale, possa far valere 37 anni di anzianità contributiva e abbia compiuto 58 anni di età (comma 1). Per coloro che sono già titolari di pensione di anzianità alla data del 1 dicembre 2002 e per coloro che - in possesso dei requisiti di legge per l accesso al pensionamento in parola hanno cessato l attività lavorativa ed hanno presentato domanda di pensione entro il 30 novembre 2002, ma non possiedono i requisiti sopra indicati (37 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età), è prevista la facoltà di accesso alla totale cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro su domanda e subordinatamente al versamento di una somma una tantum ( commi 2 e 4 ). Per i titolari di pensione di anzianità che finora non hanno adempiuto agli obblighi di legge sul divieto totale o parziale di cumulo, è prevista una sanatoria su domanda e subordinatamente al versamento di una somma una tantum ( commi 3 e 4 ). Con la presente circolare vengono illustrate le disposizioni operative di cui ai commi evidenziati. 2 Disposizione generale (articolo 44, comma 1). A decorrere dal 1 gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all atto del pensionamento. Soggetti interessati: I titolari di pensione di anzianità, ovvero gli assicurati, con una anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e che abbiano compiuto 58 anni di età, alla data di decorrenza della prestazione previdenziale. Decorrenza del beneficio: 1 gennaio 2003 ovvero dalla decorrenza della pensione se successiva a tale data. Accertamento dei requisiti: Per i titolari di pensione di anzianità, l accertamento della sussistenza dei requisiti per l accesso al regime in questione è stato effettuato dagli Uffici che hanno provveduto all invio di un nuovo certificato di pensione. Si coglie l occasione per rammentare che l ENPALS assicura in un unico Fondo sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi in sostituzione dell assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti gestita dall INPS e che, pertanto, il divieto di cumulo deve in ogni caso intendersi operante tra pensione e retribuzione. Peraltro, anche in presenza di un attività definibile autonoma successivamente al pensionamento, la stessa darà luogo all erogazione di un supplemento di pensione a carico dello stesso Fondo e non di una qualche altra gestione specifica.

3 Facoltà di accesso al regime di cumulabilità (articolo 44, comma 2). Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, già pensionati di anzianità alla data del 1 dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità di cui al comma 1 a decorrere dal 1 gennaio 2003...La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002.... Soggetti interessati: I titolari di pensione di anzianità soggetti al regime di divieto totale o parziale di cumulo con la retribuzione che, all atto del pensionamento, non erano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e che: 1) sono titolari di pensione di anzianità alla data del 1 dicembre 2002; 2) hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno cessato l attività lavorativa e hanno presentato domanda di pensione entro il 30 novembre 2002. Per quanto i riguarda i destinatari di cui al punto 2), la norma tiene conto delle cosiddette finestre previste di legge per i trattamenti pensionistici di anzianità e, pertanto, disciplina la facoltà di accesso al regime in questione sulla base della sussistenza di tutti i requisiti richiesti per il pensionamento alla data del 30 novembre 2002 e non alla data di effettiva decorrenza della prestazione. Si precisa, altresì che nulla è innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione dell attività lavorativa richiesto dalla normativa vigente per l accesso alla prestazione previdenziale di anzianità. Decorrenza del beneficio: 1 gennaio 2003. Esercizio della facoltà: L accesso al regime di cumulabilità nei casi sopraindicati prevede il versamento di una somma calcolata con i criteri indicati nel secondo comma dell articolo 44 in esame: versando un importo (Y) pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003 (A), ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (B), moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità (C). Y = 0,3 x (A B) x (95 C) Modalità applicative: - per la determinazione della somma dei requisiti in possesso alla data del pensionamento (C), le annualità di anzianità contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata all intero più vicino; - l importo del trattamento minimo per l anno 2003 è di euro 402,12;

- se l importo da versare (Y) risulta inferiore al 20 per cento della pensione lorda di gennaio 2003 ovvero se il predetto numero (95 C) è nullo o negativo, deve essere comunque versato il 20 per cento della pensione lorda di gennaio 2003; - l importo da versare (Y) non può, in ogni caso, essere superiore a tre volte l ammontare della pensione lorda di gennaio 2003; - per gli iscritti in possesso di tutti i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, che hanno cessato il rapporto di lavoro e che hanno presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002 (come sopra evidenziato), qualora la prestazione previdenziale non abbia decorrenza 1 gennaio 2003, viene considerata come base di calcolo la prima rata di pensione effettivamente percepita; - nel caso in cui la pensione di gennaio 2003, ovvero quella successiva presa a base di calcolo, sia provvisoria e/o oggetto di ricostituzione, l importo da versare dovrà essere ricalcolato sulla base dell importo di pensione definitivo e/o ricostituito.

4 Sanatoria (articolo 44, comma 3). Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003... Soggetti interessati: I titolari di pensione di anzianità soggetti al divieto parziale o totale di cumulo tra pensione e retribuzione e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente. Effetti della sanatoria: fino al 31 marzo 2003, non verranno applicate le penalità e le trattenute previste con i relativi interessi e sanzioni qualora gli interessati provvedano al versamento di una somma una tantum calcolata secondo i criteri indicati nel terzo comma dell articolo 44 in esame:... un importo (Z) pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003 (A), moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l inadempimento (N). Z = 0,7 x A x N Modalità applicative: - per il calcolo del numero degli anni oggetto di sanatoria, le frazioni di anno sono arrotondate all unità superiore; - l importo da versare (Z) non può essere superiore a quattro volte l ammontare della pensione lorda di gennaio 2003; - nel caso in cui la pensione di gennaio 2003 sia provvisoria e/o oggetto di ricostituzione, l importo da versare dovrà essere ricalcolato sulla base dell importo di pensione definitivo e/o ricostituito; - nel caso in cui il pensionato eserciti la facoltà di cui al comma 2 dell articolo 44 dianzi illustrata procedendo al pagamento previsto, la quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 verrà restituita. 5 Modalità di versamento (articolo 44, comma 4). Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16 marzo 2003 secondo modalità definite dall ente previdenziale di appartenenza.l interessato può comunque optare per il versamento entro tale data del 30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l interesse legale. Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento può avvenire successivamente al 16 marzo 2003, purché entro 3 mesi dall inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell inizio dell attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui al comma 2....

Criteri applicativi: - la data del 16 marzo indicata nella norma, trattandosi di una domenica, deve intendersi spostata al lunedì 17 marzo il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione ovvero in forma rateale con il versamento del 30 per cento dell importo dovuto entro il 17 marzo ed il restante 70 per cento ripartito in cinque rate trimestrali maggiorate dell interesse legale del 3 per cento; - su richiesta del pensionato, le rate successive alla prima saranno trattenute dall Ente direttamente sull importo mensile di pensione; - per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento può avvenire anche successivamente al 17 marzo, purché entro tre mesi dall inizio del rapporto di lavoro; in questo caso la base di calcolo sarà costituita dall ultimo rateo di pensione lorda percepita nel mese precedente quello di inizio del rapporto lavorativo e l ammontare dell importo dovuto, calcolato come sopra specificato, dovrà essere maggiorato del 20 per cento; - nel caso in cui la pensione sia provvisoria o successivamente oggetto di ricostituzione, il versamento effettuato è provvisorio ed il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro due mesi dall erogazione della pensione definitiva e/o ricostituita; - per coloro che hanno maturato il requisito per il pensionamento di anzianità, hanno cessato l attività lavorativa e presentato domanda di pensione entro il 30 novembre 2002, il versamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione; - tutti i versamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente n. 203640 ( ABI 1005 CAB 03382 ) intestato all ENPALS presso la Banca Nazionale del Lavoro citando la matricola d iscrizione all Ente e a seconda della tipologia di versamento - le causali: cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro ovvero sanatoria trattenute per attività lavorativa ; - nel caso di pensionati che facciano al contempo richiesta di sanatoria e di accesso alla cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro, le somme dovute devono essere versate separatamente; - di tutti i versamenti effettuati deve essere inviata copia alla Direzione Generale ENPALS Servizio Assicurazione I.V.S. Area prestazioni Viale Regina Margherita 206 00198 ROMA unitamente alla richiesta di accesso alla facoltà di cumulabilità e/o alla sanatoria. In questo ultimo caso, nella comunicazione devono essere indicati tutti i periodi per i quali si intende procedere alla regolarizzazione; - il Servizio Assicurazione I.V.S. procederà alla verifica della regolarità e correttezza delle domande e dei versamenti. Nel caso di errore verrà inviata idonea comunicazione al pensionato e gli eventuali conguagli, attivi o passivi, verranno effettuati direttamente sul primo rateo di pensione mensile successivo alla rilevazione dell errore. 6 Riepilogo. Il regime di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro è operante nei seguenti casi : A decorrere dal 1 gennaio 2001 ( articolo 72, Legge 23 dicembre 2000, n. 388): - pensioni con un anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni; - pensioni il cui titolare ha compiuto l età per la prestazione previdenziale di vecchiaia.

A decorrere dal 1 gennaio 2003 ( articolo 44, Legge 27 dicembre 2001, n. 289): - pensioni liquidate con un anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e 58 anni di età alla data del pensionamento; - pensioni di anzianità già in essere alla data del 1 dicembre 2002, nel caso in cui il pensionato acceda alla facoltà prevista dal comma 2; - pensioni non ancora liquidate, nel caso in cui l assicurato abbia maturato i requisiti per il pensionamento, cessato il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensione entro il 30 novembre 2002 e acceda alla facoltà prevista dal comma 2. Per i titolari di pensione di anzianità che non possono far valere alcuna delle predette condizioni trova ancora applicazione il regime di divieto di cumulo secondo quanto stabilito in merito dalle vigenti disposizioni di legge. Inoltre, le disposizioni in esame non si applicano nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per i quali restano confermate le disposizioni speciali di cui all articolo 1, comma 185 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e nei confronti dei trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili. 7 Controlli. Il comma 5 dell articolo 44 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 dispone che, dal 1 aprile 2003, i comparti interessati dell Amministrazione pubblica ed, in particolare, l anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici procedano all incrocio dei dati fiscali e previdenziali per l applicazione delle trattenute e delle relative sanzioni nei confronti di coloro che non hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione ai sensi del comma 3 sopra specificato. Il Direttore Generale (Massimo Antichi) Allegati: 2

Allegato 1 E. N. P. A. L. S. Servizio Assicurazione I.V.S. Area Prestazioni Viale Regina Margherita 206 00198 R O M A RM Oggetto: Regolarizzazione in presenza di redditi da lavoro soggetti al divieto di cumulo. Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 44, comma 3. Il sottoscritto a, nato il, codice fiscale residente a matricola ENPALS n., Via, titolare di pensione con decorrenza chiede di regolarizzare i sotto indicati periodi per i quali ha prodotto redditi soggetti al divieto di cumulo totale o parziale senza ottemperare agli adempimenti previsti per i pensionati lavoratori. Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere prestato attività lavorativa nei periodi: dal (gg. mm. anno) al (gg. mm. anno)

Il sottoscritto procede al versamento sul c/c 203640 (ABI 1005 CAB 03382) dell importo di euro - in un' unica soluzione - nella misura del 30 per cento con rateizzazione del restante 70 per cento in cinque rate trimestrali maggiorate dell interesse legale del 3 per cento - effettuerà egli stesso il versamento delle cinque rate restanti - chiede all Ente di trattenere le cinque rate restanti sull importo di pensione mensile spettante Data Firma del pensionato Allegato 2 E. N. P. A. L. S. Servizio Assicurazione I.V.S. Area Prestazioni Viale Regina Margherita 206 00198 R O M A RM Oggetto: Accesso al regime di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro. Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 44, comma 2. Il sottoscritto a, nato il, codice fiscale residente a matricola ENPALS n., Via, titolare di pensione con decorrenza

chiede di poter accedere al regime di totale cumulabilità previsto dal comma 2 dell articolo 44 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il sottoscritto procede al versamento sul c/c 203640 (ABI 1005 CAB 03382) dell importo di euro - in un' unica soluzione - nella misura del 30 per cento con rateizzazione del restante 70 per cento in cinque rate trimestrali maggiorate dell interesse legale del 3 per cento - effettuerà egli stesso il versamento delle cinque rate restanti - chiede all Ente di trattenere le cinque rate restanti sull importo di pensione mensile spettante Data Firma del pensionato