Relazione in materia di vigilanza e controllo sugli acquisti di beni e servizi riferiti all anno 2013 (ex art.26, comma 4 della L. n.



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Comune di Seregno Relazione in materia di vigilanza e controllo sugli acquisti di beni e servizi riferiti all anno (ex art.26, comma 4 della L. n. 488/1999) Servizio Pianificazione strategica e controllo interno 20831 Seregno (MB)

1. Il Mercato elettronico Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Il MEPA gestito dalla Consip spa (Concessionaria servizi informatici pubblici, che pubblica appositi bandi aventi ad oggetto i prodotti e/o servizi che gli operatori potranno offrire su tale mercato elettronico), ovvero il mercato elettronico creato ad hoc dalla stazione appaltante o quello realizzato da centrali di committenza ai sensi dell art. 33 del codice dei contratti pubblici, consentono alle pubbliche amministrazioni di effettuare l acquisto di beni e/o servizi che hanno caratteristiche generalmente disponibili sul mercato. Si tratta di mercati, comunque, selettivi, nel senso che i fornitori, come le pubbliche amministrazioni che se ne avvalgono, sono soggetti ad una procedura di ammissione al mercato digitale alla quale segue la registrazione e l abilitazione a poter offrire/acquistare prodotti e/o servizi. Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le Amministrazioni possono verificare l offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze. La costituzione dei mercati elettronici, dunque, passa attraverso bandi aperti, volti ad accertare i requisiti generali e speciali in particolare i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari che i fornitori devono soddisfare per poter ottenere l abilitazione; siffatto accertamento, attraverso tali bandi, viene effettuato su scala generale, risparmiando alle amministrazioni acquirenti l onere di dovere replicare simili procedure sostenendo i relativi costi. Peraltro, tali acquisiti, compulsabili tramite ordine diretto o richiesta di offerta devono essere effettuati nel rispetto dei principi nazionali e comunitari in materia di appalti, tra cui il principio di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di semplificazione delle procedure; per le sue peculiarità, tale modalità di acquisto è più adatta ad acquisti frazionati ed esigenze specifiche. I principali vantaggi del Mercato Elettronico sono: Per le Amministrazioni: a) risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia; b) trasparenza e tracciabilità dell intero processo d acquisto; c) ampiamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale; d) soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un ampia e profonda gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta; Per i Fornitori: a) diminuzione dei costi commerciali e ottimizzazione dei tempi di vendita; b) accesso al mercato della Pubblica Amministrazione; c) occasione per valorizzare la propria impresa anche se di piccole dimensioni; d) concorrenzialità e confronto diretto con il mercato di riferimento; e) opportunità di proporsi su tutto il territorio nazionale; f) leva per il rinnovamento dei processi di vendita. Il 19 novembre 2009, nell'ambito della manifestazione European egovernment Awards 2009, il Mercato Elettronico è stato proclamato vincitore della categoria "egovernment empowering Businesses". Gli European egovernment Awards hanno l'obiettivo di promuovere l'implementazione delle politiche e delle strategie di egovernment, premiando le soluzioni più innovative sviluppate nell ambito dei servizi pubblici a cittadini e imprese.

La motivazione espressa è la seguente: il MePA rappresenta un'iniziativa altamente innovativa. L'impatto verso le istituzioni governative è elevato, ma è altrettanto importante verso le PMI... Il progetto ha anche garantito l'adesione degli utilizzatori mediante piani di comunicazione e formazione che includono, tra l'altro, sportelli di formazione... Il premio dato a Consip è un riconoscimento del valore del MEPA nel migliorare l'accesso ai servizi pubblici da parte delle aziende, creando opportunità commerciali e generando risparmi per le imprese, in particolare le PMI... Il processo di sviluppo del Mercato Elettronico, insieme a quello delle Convenzioni, vanta la certificazione di qualità ISO9001:2008. La famiglia di norme ISO 9000 stimola l adozione di un approccio per processi per la gestione di una organizzazione al fine di migliorare l efficacia e l'efficienza della organizzazione, oltre che la soddisfazione del cliente, in modo esplicito e misurabile. Ai sensi del citato art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, per gli acquisti sotto la soglia comunitaria il ricorso ai mercati elettronici è stato reso obbligatorio: a) a decorrere dal 1 luglio 2007, per le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie; b) a decorrere dal 9 maggio 2012, per le tutte le amministrazioni come definite ai sensi dell art. 1, D.lgs 165/2001, ivi compresi, conseguentemente, gli enti locali. Quest ultimo obbligo e la sua decorrenza, in realtà, sono il frutto della recente novella della norma citata, effettuata con decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 (art. 7, comma 2) convertito con modificazioni dalla 6 luglio 2012, n. 94. Pertanto, gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all interno dei mercati elettronici. La possibilità residua di ricorrere al di fuori di tali mercati residua solo nell ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati; pertanto nella fase amministrativa di determinazione a contrarre, l ente, da un lato, deve evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, di avere effettuato il previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili, e, ove necessario, la motivazione sulla non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici. In questa prospettiva, l unica ipotesi in cui possono ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte; ovvero, pur disponibile, si appalesi per mancanza di qualità essenziali inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente. Tale specifica evenienza dovrà essere prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l effetto, si arricchiscono. In difetto di siffatta rigorosa verifica l avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, inficerà il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 comportando le connesse responsabilità. (vedi deliberazione n. 92 del 18 marzo, Corte dei conti sez. regionale controllo per la Lombardia)

2. LE MISURE ADOTTATE DAL COMUNE di SEREGNO Con nota prot. n.27680 del 24 maggio il Segretario Generale ha predisposto la direttiva che si riporta in materia di acquisto di beni e servizi tramite servizi elettronici. Ai dirigenti Sede e, p.c., Al Sindaco Agli assessori Ai responsabili dei servizi Sede OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TRAMITE SERVIZI ELETTRONICI DIRETTIVA (4).- In sede di verifica preventiva del controllo di regolarità amministrativa degli atti si è palesata fin da subito una grossa criticità rappresentata dalle facoltà e dagli obblighi di acquisizione di beni e servizi introdotta dal legislatore nella sua copiosa produzione normativa avvenuta a partire dalla seconda metà dell anno passato. Nel corso dei primi mesi dell anno si è cercato di tappare i buchi che via via si aprivano nella chiglia della nave Comune di Seregno, non pregiudicando - per un verso - le attività necessarie ed indispensabili per la messa in sicurezza della macchina comunale e - per l altro - la fruizione dei servizi da parte della cittadinanza, ripromettendosi di intervenire successivamente in modo definitivo una volta assestata la rotta. Tale sforzo di coniugare la legittimità sostanziale dell atto con le esigenze dell amministrare la cosa pubblica si è tradotto in una difficile e controversa camminata sul filo, che ha comportato in talune occasioni uno snervante e faticoso contraddittorio con Voi e non solo. Così come preannunciato in più occasioni tale fase doveva aver termine con l implementazione del regolamento comunale del sistema dei controlli interni e pertanto oggi ad avvenuta approvazione della disciplina regolamentare siamo, con la presente nota, contemporaneamente al triplice fischio finale della vecchia partita ed al fischio di inizio della nuova. Con la presente nota infatti la fase di assestamento sopradescritta si avvia alla conclusione.

Chiarito infatti in modo inequivocabile il panorama normativo rimane da acquisire la praticità degli strumenti che via via siamo tenuti a consultare. A tal fine così come concordato in sede di conferenza dei dirigenti di mercoledì 15 maggio u.s. (durante la quale la presente nota è stata licenziata dalla stessa conferenza) si procederà quanto prima alla formazione del personale in materia di centrale di committenza regionale. A partire pertanto dalla conclusione del periodo formativo la fase sopradescritta dovrà intendersi definitivamente conclusa e pertanto non sarà più possibile licenziare in modo favorevole proposte che contraddicano quanto andiamo ora ad esaminare né si è disposti ad un contraddittorio spesso polemico ed inconcludente con gli uffici ma solamente laddove ritenuto dallo scrivente strettamente necessario ad un esame congiunto da compiersi esclusivamente con il sottoscrittore dell atto. Da ultimo non posso esimermi dal segnalare che proprio per la complessità dell approvvigionamento di beni e servizi oggi presente nel mondo degli enti locali si sta valutando la possibilità di arrivare alla costituzione di un unico servizio acquisti appositamente strutturato e definito che diventi il centro motore della fornitura di beni e servizi del Comune di Seregno. Tralasciando per il momento tale nuova modalità organizzativa di là da venire ancora per qualche tempo per la sua graduale costituzione entriamo ora nel dettaglio della questione. A. PREMESSA Con nota prot. n. 0047500 del 23 agosto u.s. l allora Segretario Generale Antonella Petrocelli Vi inviava apposite disposizioni relativamente a quanto in oggetto (all. A). La successiva vacanza della sede di segreteria impediva la concretizzazione di quanto ivi definito in chiusura, laddove si accennava che nella prima conferenza dirigenti verranno discusse le concrete modalità applicative delle discipline sopra richiamate, sia ai fini della corretta redazione degli atti, sia per l organizzazione e la razionalizzazione delle procedure di accesso. Nel frattempo la copiosa produzione di norme da parte del legislatore non si è arrestata. In conseguenza di ciò il servizio affari legali e contratti sta procedendo ad una rivisitazione complessiva dei regolamenti comunali dei contratti e dell acquisizione di beni/servizi/lavori in economia così da renderli pienamente aderenti alla normativa sopravvenuta. In attesa di questa imprescindibile rivisitazione regolamentare dobbiamo procedere in sede di acquisizione di beni e servizi nel senso prospettato dal quadro normativo vigente.

Andiamolo a riepilogare prendendo spunto da un parere reso dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti 1, tenendo presente come la stessa Corte definisca di non agevole coordinamento l attuale panorama normativo. B. IL QUADRO NORMATIVO: UN MONDO IN CONTINUA EVOLUZIONE ART. 26, COMMI 1, 3, 3-BIS E 4, LEGGE N. 488/1999 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 2. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3. 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e 1 Parere 26 febbraio, n. 89, depositato in segreteria il 14 marzo. Sul tema vedasi anche il parere 26 febbraio, n. 92, depositato in segreteria il 18 marzo, sempre della sezione regionale lombarda ed il parere della sezione Marche 27 novembre 2012, n. 169, depositato in segreteria il 29 novembre 2012. 2 Oggi abrogato.

l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. ART. 58, COMMA 1, LEGGE N. 388/2000 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (Consip) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia. ART. 1, COMMA 449, LEGGE N. 296/2006 Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ART. 1, COMMA 450, LEGGE N. 296/2006 Dal 1 luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative

procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento. ART. 1, COMMI 455 E 456, LEGGE N. 296/2006 455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell art. 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale, e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. 456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all art. 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. ART. 33 DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. 2. Le centrali di committenza sono tenute all osservanza del presente codice. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all articolo 32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza. 3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

ART. 328 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 207/2010 1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice. 2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione. 3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 124, comma 5, del codice e indicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene, tra l'altro: a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico; b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati; c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione; d) la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico; e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza. 4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II. Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del codice. 5. Nel caso siano consultati più fornitori abilitati, il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei

criteri scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso. Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante. La stazione appaltante procede nei confronti dell'esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del codice, e, nel caso siano stati consultati fornitori abilitati, a rendere noto ai controinteressati l'esito della procedura. 6. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto dell'articolo 77, commi 5 e 6, del codice. 7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294. ART. 335 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 207/2010 1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. 2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico di cui all'articolo 328. ART. 1, COMMI 1, 3, 6, 7 E 8, DECRETO LEGGE N. 95/2012 1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. 3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione. 6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche

sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A. 7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. 8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto. Alla luce di tale scenario vediamo cosa ne deriva per il nostro ente, partendo da alcuni concetti chiave. C. DEFINIZIONI LE CONVENZIONI CONSIP (Consip) Si intendono quei contratti quadro stipulati da Consip, per conto del Ministero dell Economia e delle Finanze (art. 26 Legge 488/99) nell ambito dei quali i fornitori aggiudicatari di gare - esperite in modalità tradizionale o smaterializzata a seguito della pubblicazione di bandi - si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete.

Tale modalità di acquisto, più idonea per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche standard, grazie all aggregazione della domanda, permette di ottenere rilevanti economie di scala sia in termini di processo sia di risparmi sugli acquisti. Accedendo alla Vetrina delle convenzioni o navigando sul catalogo prodotti è possibile verificare l offerta di beni e/o servizi offerti in Convenzione. IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti le Amministrazioni possono verificare l offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze. Tale modalità di acquisto, per le sue peculiarità, è più adatta ad acquisti frazionati ed esigenze specifiche. GLI ACCORDI QUADRO CONSIP (AQ Consip) L'Accordo quadro - introdotto dal Codice degli Appalti - è uno strumento innovativo di contrattazione, che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo massimo di quattro anni. Gli Accordi quadro, aggiudicati da Consip a più fornitori a seguito della pubblicazione di specifici Bandi, definiscono le clausole generali che, in un determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare. Nell ambito dell Accordo quadro, le Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", provvedono poi a negoziare i singoli contratti, personalizzati sulla base delle proprie esigenze. Accedendo alla Vetrina degli Accordi quadro o navigando nel Catalogo prodotti è possibile verificare l'offerta di beni e/o servizi disponibili tramite gli Accordi quadro. IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) Il Sistema Dinamico di Acquisizione è un processo di acquisizione interamente elettronico, il cui utilizzo è previsto per le forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente. Limitato nel tempo, rimane aperto per tutta la sua durata a qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un offerta indicativa conforme al capitolato d oneri. Il Sistema Dinamico di Acquisizione - grazie alla creazione di un elenco di fornitori già ammessi e alla possibilità aperta a nuovi offerenti di aderirvi in corso d opera - consente alle amministrazioni aggiudicatrici di disporre di un ventaglio particolarmente ampio di offerte e, quindi, di assicurare un utilizzazione ottimale delle finanze pubbliche grazie all ampia concorrenza che si viene a instaurare. L AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (ARCA) Il 1 ottobre 2012 nasce l'agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA), che subentra a Centrale Regionale Acquisti in qualità di soggetto a supporto di tutte le attività d'acquisto degli Enti Sanitari, Regionali e delle altre Pubbliche Amministrazioni locali con sede in Regione Lombardia. In particolare, provvede a:

- stipulare Convenzioni accessibili alle Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio lombardo; - consentire l acquisto online tramite il Negozio Elettronico delle convenzioni attivate; - concludere Accordi quadro e istituire Sistemi dinamici di acquisto. All interno della piattaforma regionale ARCA troviamo: IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA (SINTEL) La piattaforma denominata Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia (Sintel) è nata con lo scopo di realizzare un sistema di e-procurement che supporti la Regione e le società ad essa afferenti, gli enti e le strutture sanitarie pubbliche della Lombardia nell espletamento on-line dei propri processi di acquisto. Sintel consente agli Enti, in forma gratuita e in completa autonomia, di realizzare gare sopra e sotto soglia comunitaria tramite tutte le procedure previste dalla normativa vigente, interamente online, usufruendo dei servizi di formazione ed affiancamento operativo. IL NEGOZIO ELETTRONICO DELLA CENTRALE ACQUISTI (NECA) Il NECA è un catalogo elettronico delle convenzioni attivate dall Agenzia Regionale Centrale Acquisti, grazie al quale i fornitori, che hanno ottenuto l'abilitazione, possono offrire on-line i beni e i servizi oggetto delle convenzioni. Gli Enti registrati possono consultare il catalogo dei prodotti ed emettere direttamente gli ordinativi di fornitura e le richieste di consegna on-line. Andiamo ora nel concreto suddividendo i passi da assumere tra sotto e sopra soglia 3 ricordando che stiamo parlando di acquisto di beni e servizi e NON di lavori. 3 Sul tema vedasi l allegato documento Consip Tabella obbligo-facoltà dal 1 gennaio.

D. CHE FARE 1. SOPRA SOGLIA (FATTISPECIE DI IMPORTO SUPERIORE AD 200.000,00) Obbligo di verifica con facoltà di utilizzo di: convenzioni Consip; NECA (ovvero convenzioni ARCA); MePA; SINTEL; AQ Consip; AQ ARCA; SDAPA; acquisto autonomo (con obbligo del rispetto del benchmark Consip) nel rispetto del Codice dei Contratti; In caso di assenza, procedere con gara ad evidenza pubblica ai sensi del vigente codice dei contratti 2. SOTTO SOGLIA (FATTISPECIE DI IMPORTO INFERIORE A 200.000,00 Obbligo di ricorso a: MePA; SINTEL; convenzioni Consip; NECA (ovvero convenzioni ARCA); propria piattaforma elettronica; In caso di assenza, obbligo di verifica con facoltà di utilizzo di: AQ Consip; AQ ARCA; SDAPA (con obbligo del rispetto del benchmark Consip); In caso di ulteriore assenza, procedere ai sensi del vigente codice dei contratti e del vigente regolamento comunale di acquisizione beni/servizi in economia

Per le categorie ricomprese all art. 1, comma 7, del decreto legge n. 95/2012 si rimanda ad una successiva nota di approfondimento. E. MODALITA FORMALI DI REDAZIONE DEGLI ATTI Partiamo dalla individuazione delle frasette tipo da inserire negli atti, tenendo presente che risulta oltremodo difficile tentare di imbrigliare il mondo in un unico canovaccio. Spetta a ciascuno di Voi indicare con le modalità che riterrà più opportune le motivazioni poste a presupposto della propria determinazione. Ancora una volta decisiva è l argomentazione delle motivazioni dell atto, per le quali Vi chiedo di essere esaustivi sia nei presupposti di diritto che di fatto.

LE FRASETTE DA INSERIRE NEGLI ATTI Alla luce di quanto sinora espresso occorre che i provvedimenti in materia diano conto degli obblighi e delle facoltà sopramenzionate e pertanto dovranno essere redatti nel modo seguente: 1. SOPRA SOGLIA (FATTISPECIE DI IMPORTO SUPERIORE AD 200.000,00) CASO A. ASSENZA A LIVELLO CENTRALE DI ACQUISTI CENTRALE/REGIONALE DEL BENE/SERVIZIO RICHIESTO NELLE PREMESSE VISTA e fatta propria la circolare del Segretario Generale prot. n. del ad oggetto Regolamento comunale del sistema dei controlli interni acquisto di beni e servizi tramite servizi elettronici direttiva (4); PRESO ATTO che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sussiste l obbligo per l ente locale di verificare la presenza di quanto oggetto del presente provvedimento all interno dei seguenti sistemi telematici di acquisizione: TIPOLOGIA convenzioni Consip NECA (ovvero convenzioni ARCA) MePA SINTEL AQ Consip AQ ARCA SDAPA DATO ATTO che, ai sensi delle disposizioni vigenti, si è effettuata la verifica sopra riportata con il seguente esito:

TIPOLOGIA VERIFICA PRESENZA convenzioni Consip SI NO X NECA (ovvero convenzioni ARCA) SI NO X MePA SI NO X SINTEL SI NO X AQ Consip SI NO X AQ ARCA SI NO X SDAPA SI NO X DATO ATTO che alla presente determinazione viene allegata l attestazione redatta ai sensi e per gli effetti dell art. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000 in ottemperanza a quanto prescritto dall art. 26, comma 3-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; DATO ATTO altresì che pertanto occorre procedere ai sensi del vigente Codice dei contratti (D. Lgs. n. 163/2006 e DPR n. 207/2010);

CASO B. PRESENZA A LIVELLO CENTRALE DI ACQUISTI CENTRALE/REGIONALE DEL BENE/SERVIZIO RICHIESTO ESEMPIO PRESENZA CONVENZIONE CONSIP NELLE PREMESSE VISTA e fatta propria la circolare del Segretario Generale prot. n. del ad oggetto Regolamento comunale del sistema dei controlli interni acquisto di beni e servizi tramite servizi elettronici direttiva (4); PRESO ATTO che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sussiste l obbligo per l ente locale di verificare la presenza di quanto oggetto del presente provvedimento all interno dei seguenti sistemi telematici di acquisizione: TIPOLOGIA convenzioni Consip NECA (ovvero convenzioni ARCA) MePA SINTEL AQ Consip AQ ARCA SDAPA DATO ATTO che, ai sensi delle disposizioni vigenti, si è effettuata la verifica sopra riportata con il seguente esito: TIPOLOGIA VERIFICA PRESENZA convenzioni Consip SI X NO NECA (ovvero convenzioni ARCA) SI NO X MePA SI NO X SINTEL SI NO X AQ Consip SI NO X

AQ ARCA SI NO X SDAPA SI NO X CASO B1. PRESENZA A LIVELLO CENTRALE DI ACQUISTI CENTRALE/REGIONALE DEL BENE/SERVIZIO RICHIESTO ESEMPIO PRESENZA CONVENZIONE CONSIP - ADESIONE NELLE PREMESSE RITENUTO opportuno per ( indicare motivazioni ) aderire alla convenzione Consip ad oggetto ; CASO B2. PRESENZA A LIVELLO CENTRALE DI ACQUISTI CENTRALE/REGIONALE DEL BENE/SERVIZIO RICHIESTO ESEMPIO PRESENZA CONVENZIONE CONSIP NON ADESIONE NELLE PREMESSE RITENUTO non opportuno per ( indicare motivazioni ) aderire alla convenzione Consip ad oggetto ; DATO ATTO che alla presente determinazione viene allegata l attestazione redatta ai sensi e per gli effetti dell art. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000 in ottemperanza a quanto prescritto dall art. 26, comma 3-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; DATO ATTO che pertanto occorre procedere ai sensi del vigente Codice dei contratti (D. Lgs. n. 163/2006 e DPR n. 207/2010), con obbligo di rispetto del benchmark Consip; 1. SOTTO SOGLIA (FATTISPECIE DI IMPORTO INFERIORE AD 200.000,00) CASO A. ASSENZA A LIVELLO CENTRALE DI ACQUISTI CENTRALE/REGIONALE DEL BENE/SERVIZIO RICHIESTO

NELLE PREMESSE VISTA e fatta propria la circolare del Segretario Generale prot. n. del ad oggetto Regolamento comunale del sistema dei controlli interni acquisto di beni e servizi tramite servizi elettronici direttiva (4); PRESO ATTO che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sussiste l obbligo per l ente locale di verificare la presenza di quanto oggetto del presente provvedimento all interno dei seguenti sistemi telematici di acquisizione: TIPOLOGIA MePA SINTEL convenzioni Consip NECA (ovvero convenzioni ARCA) DATO ATTO che, ai sensi delle disposizioni vigenti, si è effettuata la verifica sopra riportata con il seguente esito: TIPOLOGIA VERIFICA PRESENZA MePA SI NO X SINTEL SI NO X convenzioni Consip SI NO X NECA (ovvero convenzioni ARCA) SI NO X PRESO ATTO altresì che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sussiste inoltre l obbligo per l ente locale di verificare la presenza di quanto oggetto del presente provvedimento all interno dei seguenti sistemi telematici di acquisizione: AQ Consip TIPOLOGIA