REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE, FIERE, FESTE POPOLARI E SIMILARI.



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Provincia di Salerno REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE, FIERE, FESTE POPOLARI E SIMILARI. Approvato con deliberazione G.C. n. 123 del 23.04.2014 Approvato con deliberazione C.C.. n. 15 del 06.08.2014.

INDICE Art. 1 - Oggetto Pag. 3 Art. 2 - Definizione di sagra, fiere, feste popolari e similari Pag. 3 Art. 3 - Organizzatori Pag. 3 Art. 4 Tipologia Pag. 4 Art. 5 - Caratteristiche e periodi consentiti Pag. 4/5 Art. 6 Orari delle manifestazioni Pag. 5 Art. 7 - Calendario Pag. 5/6 Art. 8 - Criteri di priorità per l inserimento nel calendario Pag. 6 Art. 9 - Oneri a carico degli organizzatori Pag. 6/7 Art. 10 - Obbligo dell autorizzazione Pag. 7/8 Art. 11 - Dichiarazione di inizio attività Pag. 8/9 Art. 12 - Aree pubbliche utilizzabili Pag. 9/10 Art. 13 - Disponibilità delle aree per l approntamento Pag. 10 Art. 14 - Prescrizioni di sicurezza Pag. 10/11 Art. 15 - Norme transitorie, finali e sanzionatorie Pag. 11 Pagina 2 di 10

Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, le modalità di rilascio delle autorizzazioni per le attività di intrattenimento e svago e per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, feste popolari e similari nell ambito del territorio comunale o, più in generale, di tutte quelle manifestazioni che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione della cultura, della tradizione e della storia della comunità locale assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione. 2. Non è consentito in alcun modo lo svolgimento di sagre, fiere, feste popolari e similari nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tale attività va sempre e comunque connessa ad iniziative e/o manifestazioni di cui al comma precedente. Art. 2 - Definizione di sagre, fiere, feste popolari e similari 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per sagre, fiere, feste popolari e similari tutte quelle manifestazioni di persone, in luogo pubblico o aperto al pubblico, finalizzate alla scoperta, alla valorizzazione e alla promozione della conoscenza della storia, della cultura, dell arte, del costume e delle tradizioni locali, nonché quelle iniziative atte a promuovere la partecipazione dei cittadini ad attività improntate a finalità politiche, sociali, religiose, di volontariato e di sport che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale. 2. L occupazione di area pubblica finalizzata allo svolgimento di una delle predette manifestazioni è consentita ad enti, associazioni, ecc., senza scopo di lucro, regolarmente costituiti con atto pubblico, da almeno un anno, ovvero con scrittura privata autenticata da notaio e registrata. 3. Nell organizzazione di qualsiasi manifestazione debbono essere, in ogni caso, rispettate le norme igienicosanitarie e di sicurezza vigenti. 4. Restano fuori dalla presente regolamentazione le attività dello spettacolo viaggiante, di spettacolo temporaneo e quelle di giocolieri, burattinai, ecc.. che si svolgono senza attrezzature mediante utilizzo di suolo pubblico o aperto al pubblico. 5. Restano altresì escluse dalla regolamentazione le manifestazioni promosse direttamente dalla Amministrazione Comunale di Mercato S. Severino. Art. 3 Organizzatori 1. Le manifestazioni di cui al precedente art. 2 possono esser organizzate da: a) Enti pubblici; b) Pro-loco; c) Associazioni e consulte costituite a norma dello Statuto Comunale; d) Enti e associazioni per la promozione socio economica del territorio comunale; e) Enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica; f) Organismi religiosi; g) Partiti politici; h) Associazioni sindacali; Pagina 3 di 10

2. Non è consentito ai singoli privati l effettuazione delle predette manifestazioni. 3. Tutte le associazioni richiedenti dovranno essere regolarmente registrate da almeno un anno ed avere, obbligatoriamente, sede legale per consentire la trasmissione di documentazione e quanto necessario. Art. 4 - Tipologia 1. Vengono distinte le seguenti tipologie: Tipologia A): sagre che abbiano come propria finalità quella di qualificare un determinato prodotto gastronomico tipico, perché prodotto o tradizionalmente utilizzato in una determinata area del Comune; Tipologia B): sagre, feste ed altre manifestazioni, organizzate prevalentemente per finalità culturali, sociali, politiche, religiose, sportive, di volontariato, folkloristiche e di promozione in genere. 2. Per quanto concerne la categoria A) i prodotti oggetto di somministrazione dovranno essere prevalentemente quelli tipici legati alla tradizione gastronomica locale e la maggioranza della superficie da occupare dovrà essere riservata alla attività di somministrazione di alimenti e bevande. 3. Per quanto riguarda la categoria B) l attività di somministrazione dovrà essere secondaria e la maggioranza della superficie da occupare dovrà essere riservata alle iniziative culturali, sociali, sportive, ricreative o espositive. Art. 5 - Caratteristiche e periodi consentiti 1. Affinché possa essere autorizzato lo svolgimento della manifestazione, e consentire contemporaneamente l occupazione del suolo pubblico, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni: - la sagra, la fiera, la festa popolare e similare deve avere come motivo trainante dell evento la promozione di un prodotto e/o piatto tipico locale che negli anni deve rimanere fisso; - i promotori devono aver sottoscritto, dopo aver sottoposto al vaglio dell Amministrazione comunale, ogni anno, ed eventualmente alle associazioni di categoria, un documento di auto-limitazione nella somministrazione dei cibi, relativamente al numero massimo di tipologie di portate da preparare; - la manifestazione deve avere una durata massima di cinque giorni con esclusione del sabato e la domenica e non è ripetibile nel corso del periodo fra il 1 luglio ed il 30 settembre; - in caso di avverse condizioni meteorologiche può essere rinviato l inizio della manifestazione al giorno immediatamente successivo a quello indicato nell autorizzazione. 2. Nel periodo compreso fra il 1 luglio ed il 30 settembre e la settimana precedente e successiva alla Pasqua non si rilasciano nuove autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni ed a quelle ricorrenti non è consentito modificare il periodo di svolgimento e la durata, salvo casi eccezionali e di forza maggiore. 3. Entro la fine dell anno solare di svolgimento della manifestazione, l ente, il comitato o l associazione organizzatore devono presentare al Comune i bilanci e dimostrare la destinazione dei proventi della stessa, da destinarsi, preferibilmente, per opere e attività occorrenti alla frazione/capoluogo in cui si svolge la manifestazione; in difetto decadranno dal diritto di effettuare manifestazioni nell anno successivo. 4. Quale ulteriore sanzione, della mancata presentazione del bilancio e della mancata giustificazione della destinazione dei proventi, per altri due anni successivi, qualora gli organizzatori richiedano l effettuazione di manifestazioni, dovranno corrispondere al Comune tutti gli oneri previsti per le stesse maggiorati del 100% (cento per cento) dell importo stabilito. 5. Non sono consentite manifestazioni concomitanti tra loro nell ambito del territorio comunale o con altre Pagina 4 di 10

manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune o tradizionalmente ricorrenti quali festività patronali e/o simili. 6. Le sagre proposte da associazioni della stessa frazione/capoluogo verranno accorpate in un unico lasso temporale. 7. Ciascun richiedente potrà fare richiesta di n. 1 manifestazione durante l anno. 8. Le manifestazioni promosse dal Comune di Mercato S. Severino non sono sottoposte alle limitazioni temporali ed agli oneri economici. 9. In caso di avverse condizioni meteorologiche è consentito un recupero dei giorni non utilizzati tra quelli autorizzati entro i successivi cinque giorni. Art. 6 - Orari delle manifestazioni 1. L orario di svolgimento delle manifestazioni è determinato come segue: - orario estivo (dal 1 luglio al 30 settembre) - inizio ore 18.00 - termine ore 01.00 - orario invernale: (dal 1 ottobre al 30 giugno) - inizio ore 18.00 - termine ore 24.00. L interruzione dovrà effettuarsi mediante chiusura al pubblico degli stand gastronomici e delle attività in corso. L interruzione delle attività di trattenimento in corso (musica, spettacoli vari, ecc.) deve avvenire alle ore 24.00. Resta inteso che il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal DPCM 1 marzo 1991, può integrare la fattispecie prevista dal secondo comma dell art. 659 del Codice Penale, non essendo applicabile la depenalizzazione stabilita dalla legge 689/81. 2. L eventuale violazione dell orario limite comporterà l applicazione, con le procedure di cui alla L. 689/91, della sanzione amministrativa da 100,00 ad 500,00, fatte salve l applicazione delle ulteriori sanzioni applicabili nella fattispecie. Art. 7 - Calendario 1. L Amministrazione Comunale stila annualmente un calendario delle manifestazioni che si effettuano sul territorio, al fine di armonizzarne e disciplinarne lo svolgimento e per darne opportuna pubblicità e conoscenza al pubblico. 2. I soggetti organizzatori, di cui all art. 3, del presente Regolamento, che intendono effettuare una manifestazione, entro il 30 novembre di ciascun anno presentano la domanda di ammissione al calendario per l anno successivo ed entro il 31 marzo ne presentano il programma, indicando: a. la denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell iniziativa; b. la tipologia di manifestazione secondo le tipologie di cui all art. 4 del presente regolamento; c. il programma della manifestazione comprensivo delle iniziative culturali, sportive, ricreative o espositive, ecc., con indicazione del prodotto tipico valorizzato; d. il luogo di svolgimento della manifestazione, il periodo e la denominazione della stessa; Il programma dettagliato deve essere comunque presentato almeno 30 giorni prima dell inizio della manifestazione sotto pena dell inammissibilità della richiesta. Laddove, durante lo svolgimento dell evento si dovessero riscontrare anomalie riguardanti la somministrazione/vendita di prodotti non indicati nel programma presentato, si procederà all immediata sospensione della manifestazione. Pagina 5 di 10

3. Le istanze presentate oltre i termini suddetti non sono ammissibili al calendario, e di conseguenza le manifestazioni richieste non potranno svolgersi nel periodo dal 1 luglio al 30 settembre e ad esse si applicheranno le previsioni regolamentari per le manifestazioni non inserite nel calendario. 4. Il calendario delle manifestazioni e la relativa durata sono approvati annualmente dalla Giunta Comunale entro il 30 aprile di ciascun anno solare. Art. 8 - Criteri di priorità per l inserimento nel calendario 1. Al fine dell inserimento nel calendario delle manifestazioni le domande verranno esaminate secondo l ordine cronologico di presentazione e verranno accolte con priorità le domande relative alle manifestazioni che si sono svolte per un maggior numero di anni e che abbiano valore riconosciuto di promozione e conoscenza delle caratteristiche storiche e naturali del territorio e delle sue tradizioni civili, religiose e folkloristiche. 2. In caso di presentazione di più domande per lo svolgimento di manifestazioni che interessano lo stesso periodo e vantano pari numero di precedenti edizioni, verrà accordata la preferenza al soggetto promotore che avrà presentato la domanda in data antecedente, ferma restando la possibilità per gli altri di modificare il periodo di svolgimento, evitando, la concomitanza con ulteriori manifestazioni. Art. 9 - Oneri a carico degli organizzatori 1. L organizzazione della manifestazione è interamente ed esclusivamente a carico degli organizzatori. 2. Per le manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche è richiesto agli organizzatori o una fideiussione bancaria o una polizza RCT con massimale di almeno 500.000 (cinquecentomila/00) per gli eventuali danni causati alle strutture comunali ed a terzi presenti alla manifestazione. Copia della polizza dovrà essere consegnata all Ufficio di Polizia Amministrativa prima dell inizio della manifestazione. 3. Per lo svolgimento delle manifestazioni su aree pubbliche dovrà effettuarsi il pagamento del COSAP per un importo forfettario così distinto: 200,00 per il 1 giorno ed 100,00 per ogni giorno successivo da applicarsi indistintamente ad ogni manifestazione. 4. La pulizia dell area della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori. Il Comune può, su accordo fra le parti, farsi carico della pulizia previo versamento di un importo forfettario giornaliero quantificato indistintamente per tutte le manifestazioni in sede di approvazione del calendario. Resta a carico dell organizzazione il reperimento di idonei contenitori per lo smaltimento differenziato dei rifiuti solidi urbani che saranno smaltiti dal servizio pubblico, ad eccezione dei rifiuti speciali prodotti nel corso della manifestazione (imballaggi, residui di lavorazioni, ecc) per lo smaltimento dei quali dovrà provvedere l organizzazione secondo le modalità di legge. L organizzazione deve farsi carico dell osservanza delle regole e delle ordinanze che regolano la raccolta differenziata dei rifiuti le cui eventuali violazioni, rilevate dai soggetti preposti, saranno sanzionate con oneri a carico dell organizzazione. L amministrazione si riserva il diritto di procedere a controlli nel corso della manifestazione. E altresì a carico degli organizzatori l installazione, a loro cura e spese, di bagni ad uso pubblico in numero sufficiente rispetto all affluenza prevista, e che dovranno essere rimossi al termine della manifestazione. Gli organizzatori dovranno obbligatoriamente utilizzare per la somministrazione di cibi e bevande stoviglie in mater-bi o materiale compostabile certificato. E altresì vietato l utilizzo di sacchetti per contenere i rifiuti organici non biodegradabili o non comportabili. E comunque dovuto il pagamento della Tariffa di igiene ambientale, il cui importo, per ogni giorno di sagra, Pagina 6 di 10

viene stabilito, in modo forfettario, in 30,00 (annualmente in sede di approvazione del calendario dall Amministrazione) e da applicarsi indistintamente ad ogni manifestazione in rapporto alla durata. Tale importo è dovuto anche in caso di concessione di patrocinio morale da parte del Comune di Mercato S. Severino (SA). La tariffa potrà essere rivista annualmente con delibera di Giunta Comunale. 5. Al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata, la prima mattina della manifestazione personale autorizzato farà un sopralluogo congiunto con personale dell organizzazione al fine di verificare lo stato dei luoghi. Il sopralluogo è ripetuto la mattina immediatamente successiva all ultima serata della manifestazione al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata e che non vi siano danni alle strutture e beni comunali. 6. Nel caso in cui si constata la carenza di pulizia o piccoli danni immediatamente quantificabili, la cifra corrispondente viene automaticamente trattenuta dal deposito cauzionale a cura dell Ufficio di Polizia Amministrativa che accerterà le inadempienze. 7. Le spese e l approvvigionamento di gas ed acqua e quanto altro necessario sono a carico dell organizzazione. Art. 10 - Obbligo dell autorizzazione e somministrazione di cibi e bevande 1. La somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e/o manifestazioni è subordinata al rilascio della registrazione prevista dall art. 6 del Reg. CE 852/2004, previa presentazione di apposita modulistica da parte dei promotori ed accertamento del rispetto dei requisiti igienico sanitari ed amministrativi prescritti per la somministrazione dalla normativa vigente. Tale accertamento verrà effettuato dalle competenti Autorità Sanitarie per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari e dal Comune per gli aspetti amministrativi. 2. Le sagre e/o le manifestazioni devono essere inoltre, anche nel caso ci si avvalga dell istanza, autorizzate a norma dell art. 68 T.U.L.P.S. per le attività di trattenimento e svago che vi si esercitano. 3. Le manifestazioni di pubblico spettacolo verranno autorizzate, ove sia previsto lo svolgimento di attività che comportino autorizzazioni, ai sensi degli artt. 68 e 80 del TULPS, dovrà essere allegata l ulteriore documentazione prevista ai sensi di legge che permetta l esame da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo. In tal caso l istanza dovrà essere presentata entro i termini stabiliti dalle circolari del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 4. Per le feste e sagre di piazza, svolte in aree all aperto prive di strutture destinate a stazionamento del pubblico (sedie, panche, transenne o strutture di contenimento) sarà sufficiente presentare al competente ufficio comunale, una dichiarazione di inizio attività allegando alla stessa certificazione di idoneità statica da parte di chi si incarica dell eventuale montaggio del palco o pedana per gli artisti, l idoneità statica e la conformità degli impianti luce, la dichiarazione di conformità dell impianto elettrico alla regola d arte a firma di tecnico abilitato e la certificazione in merito alla presenza e conformità dei sistemi antincendio. Ai sensi dell art. 19 della Legge 241/90 e s.m.i così come modificato dalla legge 80/05, la manifestazione potrà avere svolgimento decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui sopra al competente ufficio comunale e previa ulteriore comunicazione di effettivo inizio dell attività; 5. Le feste e sagre di piazza ove sia previsto il posizionamento di strutture destinate allo stazionamento del pubblico (sedie, panche, transenne o strutture di contenimento), saranno autorizzate nel rispetto delle procedure stabilite dai commi 1 o 2 del presente articolo, a seconda che la capienza sia superiore o inferiore alle 200 persone. Pagina 7 di 10

I procedimenti finalizzati allo svolgimento delle manifestazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, si riterranno conclusi con la presentazione da parte dell istante, oltre a quanto sopra previsto, della documentazione/atti eventualmente richiesti dall Ufficio di Polizia Ammnistrativa; Per quanto non espressamente richiamato nei commi precedenti del presente articolo, si rimanda alle norme della disciplina legislativa vigente in materia. Art. 11 - Dichiarazione di inizio attività 1. In applicazione dell art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., per le sole sagre e/o manifestazioni inserite nel calendario annuale, è consentito presentare al Comune anziché la richiesta di autorizzazione per la somministrazione temporanea una dichiarazione di inizio attività secondo la modulistica predisposta dall Ufficio, fatto salvo il rilascio del prescritto parere sanitario da parte della competente ASL. Tale D.I.A. dovrà essere presentata tassativamente almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della sagra sotto pena di inammissibilità, eccezion fatta per quanto previsto al successivo comma terzo che potrà presentarsi il giorno d inizio della manifestazione. Al fine del rispetto della normativa igienico- sanitaria secondo quanto stabilito dall art. 6 del regolamento CE n. 852/2004: a) qualora la manifestazione nel corso della quale si attua la somministrazione abbia durata superiore alle 48 ore, non abbia carattere occasionale ed abbia un adeguato livello organizzativo si prevede la presentazione della D.I.A. differita, almeno 45 giorni prima rispetto allo svolgimento della manifestazione stessa; b) qualora la manifestazione sia invece prevista con una durata inferiore o fino alle 48 ore, la D.I.A. deve essere presentata almeno 72 ore prima dell inizio della manifestazione stessa al fine di consentire la programmazione dell attività di vigilanza. 2. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi essenziali: - dati anagrafici completi del dichiarante; - codice fiscale; - indicazione dell attività dichiarata (somministrazione temporanea, pubblico spettacolo, occupazione suolo pubblico); - attestare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali, previsti dalla Legge 287/91, per la somministrazione di alimenti e bevande; - durata della manifestazione e giorni di svolgimento; - estremi dell autorizzazione sanitaria; - estremi del nulla osta SIAE; - osservanza della normativa di sicurezza ed agibilità dei locali e delle strutture; - individuazione dell area da utilizzarsi per la manifestazione e delle aree a sosta per i frequentatori. 3. Prima dell inizio della manifestazione dovrà essere depositata presso l Ufficio di Polizia Amministrativa addetto al rilascio dell autorizzazione, la seguente documentazione: - certificazione di conformità degli impianti elettrici e del gas e/o degli altri impianti impiegati; - dichiarazione presentata da un tecnico abilitato di agibilità e corretto montaggio delle strutture; - bollettino di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e della Tariffa Rifiuti solidi urbani; - modello 116 SIAE - Permesso Spettacolo e Intrattenimento - autorizzazione sanitaria. Pagina 8 di 10

4. Sarà cura dell Ufficio stesso verificare, inoltre, la correttezza dei dati e la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle comunicazioni. 5. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni si applicheranno le previsioni dell art. 21 della legge n. 241/1990 e s.m.i.. Art. 12- Aree pubbliche utilizzabili per lo svolgimento di sagre, fiere, feste popolari e similari 1. E fatto obbligo agli organizzatori di indicare le aree e gli spazi di sosta per i veicoli dei frequentatori da reperire in relazione all affluenza stimata e dichiarata. Per le aree individuate per la sosta in aree private dovrà presentarsi atto di approvazione, nelle forme di legge, da parte del titolare dei diritti di proprietà delle stesse. Gli spazi per la sosta potranno essere individuati anche in aree di tipo pubblico purché non soggetti a limitazioni di sicurezza e tali da non interferire con le direttrici di traffico delle zone limitrofe alla manifestazione. Saranno consentite deroghe solamente dove sarà dimostrata l impossibilità di reperire aree idonee; in tal caso, dovranno comunque essere indicati su apposita relazione, spazi o parcheggi pubblici sulla cui idoneità si esprimerà il Comando di Polizia Municipale anche in seno alla Commissione di Vigilanza. Le aree o i parcheggi così individuati dovranno essere indicati a tutti i fruitori della manifestazione attraverso apposita segnaletica. Le aree adibite a sosta dovranno essere disciplinate, per il loro corretto utilizzo, da personale facente capo all organizzazione, muniti di appositi mezzi (tesserini o abbigliamento) identificativi della loro funzione. Per l utilizzo delle aree a sosta, sia pubbliche che private, non potrà essere richiesto alcun compenso alle persone che ne usufruiranno. Art. 13 Disponibilità delle aree per l approntamento 1. Le aree autorizzate per le manifestazioni saranno poste nella disponibilità degli organizzatori, al fine di procedere alle operazioni di montaggio delle strutture necessarie, almeno 48 ore prima della data fissata e dovranno essere rese libere al termine della manifestazione e comunque entro due giorni. 2. Eventuali necessità di utilizzo anticipato e/o di sgombero posticipato delle aree dovranno essere evidenziate e motivate. Non potranno comunque superare il termine assoluto di 10 (dieci) giorni prima della data di inizio e 5 (cinque) giorni dopo la data della fine della manifestazione. 3. In tale evenienza dovrà effettuarsi il pagamento del COSAP nella misura del 30% di quella stabilita per la manifestazione per ogni giorno di occupazione in più richiesto per l istallazione o lo smontaggio delle attrezzature. L eventuale ulteriore superamento di tali ulteriori limiti, non dovuto a cause di forza maggiore dimostrabile, comporterà la rimozione da parte dell ente comunale con spese in danno di quanto rinvenuto sull area pubblica utilizzata, oltre all incameramento, a titolo di sanzione, dell intera cauzione prestata ai sensi dell art. 9, fatte salve le eventuali ulteriori azioni sanzionatorie applicabili previste da norme speciali. L Amministrazione in casi di particolare gravità potrà pronunciarsi per la decadenza, a carico degli organizzatori, del diritto di effettuare manifestazioni nell anno successivo. Pagina 9 di 10

Art. 14 - Prescrizioni di sicurezza 1. A prescindere dalle disposizioni dell organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi. a) Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti. b) L impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l illuminazione, dovrà essere a norma e certificato da tecnico abilitato. c) Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra. d) Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica alla trazione. e) Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati. Art. 15 - Norme transitorie, finali e sanzionatorie 1. Le domande di ammissione al calendario di cui all art. 7 dovranno essere presentate entro il 30 marzo ed il calendario verrà approvato dalla Giunta Comunale ai sensi dell art. 7 comma 5 entro il 30 aprile di ogni anno. Limitatamente all anno 2014 le domande di ammissione al calendario dovranno essere presentate entro il 30 aprile ed il calendario verrà approvato dalla Giunta Comunale ai sensi dell art. 7 comma 5 entro il 30 maggio. 2. Al fine di garantire le attività commerciali ed i pubblici esercizi esistenti, su una stessa area e/o nella stessa Frazione comunale non possono effettuarsi manifestazioni simili. 3. Qualora per le manifestazioni inserite nel calendario ricorra un caso di concomitanza con altre manifestazioni dello stesso genere, è consentito agli organizzatori lo spostamento della data scelta in deroga alle disposizioni del presente regolamento. 4. Qualsiasi istanza, D.I.A. e/o documentazione necessaria per lo svolgimento delle manifestazioni deve essere presentata nei termini prescritti nel presente regolamento e comunque entro i termini di legge. 5. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non espressamente sancite diversamente dallo stesso, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 ad 500,00 da applicarsi con le modalità di cui alla Legge 689/91. 6. Tutte le sanzioni indicate nel presente regolamento si applicheranno in via principale al rappresentante legale dell ente e/o associazione organizzatori della sagra, mentre per quelle comportanti la decadenza da diritti relativi allo svolgimento di sagre si applicheranno a carico dell ente e/o associazione. 7. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all esecutività della deliberazione di approvazione ed abroga tutte le disposizioni comunali precedentemente disciplinanti le sagre in contrasto con lo stesso. Pagina 10 di 10