Alberghi e altre attività ricettive Attività turistica alberghiera Descrizione Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in unità abitative arredate, ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in almeno sette camere. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, possono distinguersi in: Motel albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione, secondo quante sono le camere o suites degli ospiti, maggiorate del 10%, nonché fornisce i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar. Inoltre, deve fornire i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio stesso. Tali strutture sono composte da non meno di sette camere con un minimo di dodici posti letto, con servizio di prioima colazione, servizio bar ed eventuali atri servizi accessori. Albergo - dimora storica albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle; Albergo - centro benessere albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle; Albergo diffuso albergo caratterizzato dalla centralizzazione, in un unico stabile, dell ufficio ricevimento ed accoglienza, ed eventualmente delle sale di uso comune, ristorante e spazio vendita per i prodotti tipici locali, e dalla dislocazione delle camere o alloggi in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purchè situati nel medesimo comune o in quelli limitrofi a una distanza non superiore a metri 400 dal corpo centrale, purchè sia garantito il rispetto dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell attività alberghiera; lo stabile centrale e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell albergo. Residenze turistico - alberghiere sono strutture a gestione unitaria che forniscono, per un soggiorno di minimo tre giorni, alloggio e servizi accessori in unità abitativa, costituite da uno o più locali e dotati di servizio autonomo di cucina. Tali strutture sono composte da non minimo di sette appartamenti o mini
appartamenti con un minimo di quindici posti letto. Codice Ateco 2007: 55.10.00 Alberghi Requisiti Per svolgere l attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: Requisiti morali: assenzadi cause ostative elencate nell art. 71 del D.LGS. 59/2010; assenza cause ostative elencate nell art. 67 del D.LGS. 159/2011; possesso dei requisiti morali previsti dal R.D. n.773/1931 (T.U.L.P.S.); assenza di condanne ai sensi dellalegge 20 Febbraio 1958 n.75 (Legge Merlin). Requisiti professionali: L attività alberghiera, che comprende la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a possesso requisiti professionali previsti dall articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010. Altri requisiti: destinazione urbanistica; requisiti tecnici; requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia; Devono, inoltre, rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato prevenzione incendi, quando necessario. È necessario corredare la SCIA di tutte le dichiarazioni e asseverazioni richieste dalla modulistica relativa. Adempimenti Per l' avvio, o la modifica dell'attività è necessario presentare: SCIA Modello A; Scheda 2;
Scheda 5; Scheda 6; Planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100; La classificazione alberghiera rilasciata dalla Provincia; Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco o DIA depositata presso il Comando Vigili del Fuoco (se la struttura ha più di venticinque posti letto); L autorizzazione in deroga rilasciata da ASL (in presenza di locali sotterranei o semisotterranei ad uso lavorativo); Accettazione rappresentanza; Autocertificazione requisiti morali; Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande; procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, nel caso questa non venga trasmessa al SUAP dal legale rappresentante dell'impresa. Per subentrare nell attività, ovvero trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa, è necessario presentare: SCIA Modello B; Scheda 2; Scheda 5; Scheda 6; Accettazione rappresentanza (se necessario); Autocertificazione requisiti morali (se necessario); Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (se necessario); procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, nel caso questa non venga trasmessa al SUAP dal legale rappresentante dell'impresa. Si rimanda al menu generale delle attività per la sezione dedicata all'attività esercitata nel settore alimentare (notifica sanitaria - modulistica ASL ROMA H). Relativamente alla dichiarazione dell'attività in deroga per le emissioni scarsamente rilevanti di fumi in atmosfera, secondo quanto specificato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale (vedere sezione dedicata tornando al menu delle attività di questo portale), le attività ricettive di per sé, quali alberghi, bed &breakfast, case di riposo e per ferie, non necessitano di dichiarazione, mentre sono da dichiarare le CUCINE delle attività ricettive/alberghiere. Si rimanda al menu generale delle attività, in particolare alla sezione appositamente dedicata alla Città Metropolitana di Roma Capitale, per visionare il (da compilare online sul portale dello Sportello Telematico della Città Metropolitana di Roma) per l'emissione di fumi in atmosfera e per le relative modalità di presentazione dello stesso al SUAP Comunale. Si ricorda infatti che, affinché la comunicazione sia VALIDA a tutti gli effetti, occorre che la dichiarazione sia presentata: - con una marca da bollo per atti amministrativi ( 16,00); - con una copia di un documento di identità valido del dichiarante; - nei tempi previsti dalla norma regionale (DGR 264 del 1/06/2012), e cioè: * almeno 10 giorni prima dell avvio di una nuova attività o di un nuovo
impianto; impianto esistente; esistente. * almeno 10 giorni prima del trasferimento o modifica di attività o * entro 30 giorni dalla voltura/cambio titolarità di attività o impianto PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI: - La SCIA è esente da bollo; - E' necessario provvedere al pagamento dei Diritti di Istruttoria S.U.A.P. in occasione della presentazione della S.C.I.A. che, per questa titologia di attività corrisponde a 200,00. Per la cessazione dell'attività l'importo dei diritti è pari ad. 20,00. Si specificano i riferimenti utili per il pagamento, da effettuarsi nelle seguenti modalità: 1) A mezzo di Bonifico Bancario: IBAN : IT14N0569639130000015000X07 2) Presso lo Sportello di Tesoreria Comunale (c/o Banca Popolare di Sondrio) sito in Corso G. Matteotti n. 14 3) A mezzo di Bollettino Postale sul c/c postale n. 51078004 intestato al Comune di Genzano di Roma - Servizio di Tesoreria SANZIONI L amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione( trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci, l amministrazione, ferma restando l applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela. Prima della presentazione della SCIA al SUAP del comune di residenza, il richiedente deve inoltrare all AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO apposito modulo, scaricabile dal relativo sito (regione lazio argomenti turismo agenzia regionale del turismo) e disponibile anche su questo, per la richiesta di catalogazione della struttura alberghiera, allegando la documentazione di pertinenza. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l Agenzia Regionale del Turismo sita in Roma, Via Parigi n. 11 mail pec: agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Trascorsi trenta giorni dalla protocollazione della suddetta richiesta, può presentare la SCIA al SUAP compilando l apposita modulistica e producendo la documentazione inerente e vidimare, presso la suddetta Agenzia, la tabella annuale dei prezzi di cui una copia vidimata va prodotta anche all Ufficio SUAP. Si fa presente che la SCIA è immediatamente eseguibile. Si ricorda che le dichiarazioni rese e le certificazioni/asseverazioni prodotte devono essere in possesso del richiedente al momento della presentazione della SCIA. Normativa - LEGGE 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; - L.R. LAZIO 13/2007 - Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche; - R.R. LAZIO 17/2008 - Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere; - R.D. 773/31 - Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.