Obiettivi e pubbliche amministrazioni nel settore energetico



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Obiettivi e pubbliche amministrazioni nel settore energetico Il Piano UE del 2007 Una politica energetica per l Europa indica 3 obiettivi al 2020: migliorare l efficienza l energetica del 20% incrementare fino al 20% la percentuale di produzione di energia da rinnovabili ridurre le emissioni di gas serra del 20% Per invertire le tendenze attuali su emissioni, dipendenza dall estero, si deve operare cambiamenti di massa. E necessario un concorso collettivo Capacità legislative: Energia è materia a legislazione concorrente Stato/Regioni. I limiti dettati dallo Stato sono però particolarmente stringenti Capacità amministrative: competenze amministrative soprattutto comunali e provinciali; la Regione autorizza alcuni impianti e rilascia le intese allo Stato per gli impianti di interesse nazionale Capacità finanziarie: mai attuato un vero federalismo fiscale. Le possibilità di incentivazione dipendono soprattutto dallo Stato 1

L.R. 39/2005 e 71/2009 Le semplificazioni amministrative F La l.r. 39/2005 (Disposizioni in materia di energia) conteneva già le norme sul procedimento di autorizzazione unica degli impianti energetici, nonché l indicazione di piccoli impianti realizzabili con DIA al Comune o con una semplice comunicazione preventiva al Comune F La legge è stata modificata dalla l.r. 23/11/2009 n. 71. Con tale modifica sono stati ampliati notevolmente gli impianti che vanno a DIA o a Comunicazione F L ampliamento delle semplificazioni è avvenuto innanzitutto per adeguarsi alle norme statali nel frattempo intervenute: legge finanziaria 2008: soglie per la DIA degli impianti di produzione en. elettrica da fonti rinnovabili dlgs 115/2008: comunicazione per i solari integrati o aderenti, e i microeolici legge 99/2009: DIA per le pompe di calore geotermiche F Le semplificazioni sono però andate oltre al dettato nazionale. Lo Stato ha impugnato alla Consulta quelle che allargano la DIA oltre i limiti nazionali F Fino alla (pubblicazione della) sentenza della Corte Costituzionale si applicano anche le norme contestate dallo Stato 2

Semplificazioni amministrative LR 39/2005 e LR 71/2009 Impianti energetici realizzabili con Comunicazione u Indicati all art. 17 Attività Libera della l.r. 39/2005 u Soggetti, per gli adempimenti energetici ed edilizi, a semplice comunicazione preventiva al Comune almeno 20 gg prima inizio lavori u Rimangono gli altri adempimenti di legge (per es. autorizzazione paesaggistica) u Soggetti alle prescrizioni e sanzioni del Comune come lo possono essere alcune manutenzioni ordinarie come i rifacimenti intonaci o sostituzione tegole u Si dividono in: soggetti a Comunicazione sempre soggetti a Comunicazione, alle condizioni fissate dal PIER soggetti a Comunicazione, tenuto conto del PIER, se responsabili Regione, Enti locali e Aziende Sanitarie 3

Semplificazioni amministrative LR 39/2005 e LR 71/2009 Impianti energetici realizzabili con Comunicazione (1) Impianti energetici soggetti a Comunicazione sempre Singoli aerogeneratori fino a h 1,5 m e diametro 1 m Pannelli solari (termici o fotovoltaici) aderenti o integrati, stessa inclinazione e orientamento falda, nessuna modifica sagoma, fino a tutta la superficie del tetto Impianti di microcogenerazione (potenza inferiore a 50 kw elettrici) 4

Semplificazioni amministrative LR 39/2005 e LR 71/2009 Impianti energetici realizzabili con Comunicazione (2) Eolici fino a 5 kw se realizzati secondo le condizioni Pier Eolici fino a 1 MW se proprietà di Regione ed Enti Locali, tenuto conto delle condizioni Pier Eolici fino a 1 MW se proprietà di Aziende Sanitarie, con preventivo assenso del Comune, tenuto conto delle condizioni Pier il PIER richiede che non sia obbligatoria l acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storicoartistico, della salute e della pubblica incolumità. Fotovoltaici fino a 5 kw se realizzati secondo le condizioni Pier Fotovoltaici fino a 1 MW se proprietà di Regione ed Enti Locali, tenuto conto delle condizioni Pier Fotovoltaici fino a 1 MW se proprietà di Aziende Sanitarie, con preventivo assenso del Comune, tenuto conto delle condizioni Pier il Pier richiede 2 condizioni: i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo: esclusi moduli su tetto senza alcuna integrazione; non sia obbligatoria l acquisizione di altre autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità. 5

Semplificazioni amministrative LR 39/2005 e LR 71/2009 Impianti energetici realizzabili con Comunicazione (3) Solari termici fino a 20 mq se realizzati secondo le condizioni Pier solari termici per applicazioni a servizio di aziende operanti nel settore florovivaistico se realizzati secondo le condizioni Pier biomasse fino a 0,5 MW termici, se realizzati secondo le condizioni Pier Cogenerazione a gas naturale fino a 3 MW termici se realizzati secondo le condizioni Pier i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo: esclusi moduli su tetto senza alcuna integrazione il Pier chiede 2 condizioni: i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo: esclusi moduli su tetto senza alcuna integrazione; sviluppo non superiore a 200 mq Idroelettrici fino a 200 kw se proprietà di Regione ed Enti Locali, tenuto conto delle condizioni Pier Idroelettrici fino a 200 kw se proprietà di Aziende Sanitarie, con preventivo assenso del Comune, tenuto conto delle condizioni Pier il PIER chiede 2 condizioni: non sia attività edilizia già soggetta a permesso di costruzione e non sia obbligatoria l acquisizione di altre autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità L intervento non comporti una trasformazione urbanistica o edilizia tale da essere già soggetta a permesso di costruzione 6

Semplificazioni amministrative LR 39/2005 e LR 71/2009 Impianti energetici realizzabili con DIA u Indicati all art. 16 della lr 39/2005 u Si tratta di una DIA edilizia ad hoc (le sanzioni sono all art. 20 della lr 39/05) u come nella DIA edilizia si allegano le altre autorizzazioni/nullaosta rilasciati u Laddove sia necessaria la Pubblica Utilità si fa l Autorizzazione Unica u Impianti di produzione en elettrica, soggetti a DIA: äpannelli fotovoltaici sotto i 200 kw äimpianti eolici sotto i 100 kw äimpianti idraulici sotto i 100 kw äimpianti a biomassa sotto i 200 kw äimpianti a biogas sotto i 250 kw äsonde geotermiche per la produzione di calore äimpianti aventi caratteristiche cogenerative fino a 1 MWe u Impianti energetici soggetti a DIA alle condizioni fissate dal PIER: äpannelli solari termici da 20 mq a 100 mq (i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo: esclusi moduli su tetto senza alcuna integrazione) 7

Semplificazioni amministrative LR 39/2005 e LR 71/2009 Autorizzazione Unica Regionale u L autorizzazione unica ingloba in un unico atto gli adempimenti necessari alla realizzazione dell opera, alla fine di un procedimento unificato (con conferenza di servizi) u Si applicano gli articoli da 10 a 13 e da 18 a 21 della l.r. 39/2005 u Sono fatti salvi gli impianti con procedure semplificate u Si applica a tipologie tassative di impianti: ä Impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale (meno gli impiantini non soggetti all autorizzazione emissioni in atmosfera che -parte impiantistica- seguono la ex l. 46/90) ä Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ä Linee elettriche e relativi impianti (meno quelle soggette a DIA o Comunicazione vedi reg. regionale 9/2000) ä Oleodotti e gasdotti (ad eccezione delle opere di urbanizzazione, e delle modifiche di oleodotti esistenti in attuazione della l. 239/2004) ä Impianti di stoccaggio idrocarburi e oli minerali sopra 25 mc (meno le variazioni fino al 30% dell autorizzato) ä Impianti di stoccaggio GPL sopra 26 mc o, per le bombole, sopra 1000 kg di prodotto (meno le variazioni fino al 30% dell autorizzato) ä Impianti di trasformazione idrocarburi e oli minerali (meno le variazioni fino al 30% dell autorizzato) ä impianti per la produzione, trasformazione, trasporto idrogeno (mai individuati) 8

Autorizzazione Unica regionale- Chi è competente l La Regione Settore Energia provvede all autorizzazione unica per gli impianti geotermici gli impianti eolici sopra 1 MW le linee elettriche sopra 100 kv e i relativi impianti di trasformazione, se soggetti a VIA regionale, o se interregionali l Negli altri casi l autorizzazione unica energetica è rilasciata dalla Provincia competente Vi è poi il caso art. 14 della lr 39/2005 in cui, sussistendo un procedimento concessorio, l autorizzazione viene rilasciata con la concessione: concessione geotermica (dalla Regione) > centrale geotermica concessione derivazione acqua (dalla Provincia) > impianto idroelettrico Vi è infine il caso art. 15 della lr 39/2005 degli impianti di derivazione di acque geotermiche con pozzo fino a 400 metri e potenza fino 2 MW termici: concessione derivazione acqua (dalla Provincia) 9

Le autorizzazioni statali Le grandi infrastrutture energetiche sono autorizzate dallo Stato In questo caso la Regione rilascia un intesa dopo aver sentito gli Enti locali Le infrastrutture in questione sono ad oggi: Le centrali oltre 300 MW Le centrali nucleari Gli elettrodotti e impianti della Terna Le altre infrastrutture lineari energetiche (gasdotti, oleodotti) facenti parte della rete di trasporto nazionale I terminali di rigassificazione Gli impianti eolici in mare 10

Gli impianti energetici il ruolo degli Enti locali Il Comune l nell edificato, adeguamento agli obblighi nazionali di produzione energetica da fonti rinnovabili e promozione ulteriore l sul territorio, governo delle esigenze di localizzazione degli impianti l in particolare governo della compatibilità di massima degli impianti a fonte rinnovabile in area agricola l ricezione delle DIA e delle Comunicazioni per i piccoli impianti l espressione della conformità urbanistica sui medi/grandi impianti l espressione del parere sull autorizzazione unica l rilascio di altre eventuali autorizzazioni (per es. Aut. Paesaggistica) La Provincia l sul territorio, governo delle esigenze di localizzazione degli impianti l in particolare governo della compatibilità di massima degli impianti a fonte rinnovabile in area agricola l decisione ultima sugli impianti medi per cui rilascia l autorizzazione unica lespressione del parere sull autorizzazione unica regionale o statale l rilascio di altri eventuali nullaosta (strade ecc.) 11

La legge regionale 1/2005 sul Governo del Territorio - l edilizia sostenibile l CAPO III della Legge äla Regione fissa le linee guida per edilizia sostenibile äcomuni possono applicare riduzione oneri urbanizzazione secondaria secondo risparmio energetico, qualità ecocompatibile di materiali e tecnologie costruttive, requisiti di accessibilità edifici (obbligo di garanzia fideiussoria pari all importo degli incentivi previsti) äcomuni possono applicare agli interventi di edilizia sostenibile un incremento fino al 10% della superficie utile che sarebbe ammessa äspessore murature esterne > minimi fissati dai regolamenti edilizi e comunque >30 cm, maggior spessore dei solai per isolamento termico e acustico, serre solari e tutti i maggiori volumi e superfici per realizzare i requisiti di accessibilità non sono computati ai fini degli indici di fabbricabilità stabiliti dagli strumenti urbanistici. 12