POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI



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POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI RISCHI EXTRA PROFESSIONALI N. 310039254

DEFINIZIONI Assicurazione Polizza Contraente Assicurato Società Premio Infortunio Sinistro Indennizzo Retribuzione : il contratto di assicurazione; : il documento che approva l assicurazione; : la CASSA ASS. INT. GESTIONE UBI ASSICURAZIONI. : i dipendenti della BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. i cui interessi sono protetti dall Assicurazione; : ASSICURAZIONI GENERALI S.PA.; : la somma dovuta alla Società; : l evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea, se prevista dal contratto; : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; : si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura, quanto pure abbiano carattere transitorio o di contingenza, e le partecipazioni agli utili e le provvigioni, nonché l equivalente in denaro di tutte le corresponsioni in natura.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2 - Altre assicurazioni L assicurato è esonerato dal comunicare preventivamente per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Art. 3 - Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art 1901 C.C I premi devono essere pagati all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società. Art. 4 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art. 1898 C.C. Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell Assicurato (art. 1897 C.C.), e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso scritto all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art. 1913 C.C. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art. 1915 C.C.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno del pagamento e rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere con preavviso di 30 giorni dall intera Convenzione o dalla singola copertura relativa al dipendente interessato dal sinistro. In tali casi la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 - Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 10 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 - Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l agenzia cui è assegnata la polizza. Art. 12 - Assicurazione per conto altrui Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dell Assicurato, così come disposto dall art. 1891 C.C. Art. 13 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME SPECIFICHE DELL ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 14 - Oggetto dell assicurazione L assicurazione è prestata per gli infortuni che l Assicurato può subire nello svolgimento dell attività professionale alle dipendenze della Contraente, nonché nello svolgimento di ogni altra attività (purché di seguito non esclusa) che lo stesso svolga senza carattere di professionalità. Art. 15 - Estensioni Sono compresi in garanzia anche: a) gli infortuni derivanti dall uso e guida di tutti i veicoli a motore, natanti e subacquei; b) l annegamento; c) la folgorazione;

d) l assideramento od il congelamento; e) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; f) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; g) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; h) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; i) l asfissia non di origine morbosa; l) infortuni sofferti in stato di ubriachezza, purché non alla guida di veicoli; m) i colpi di sole, di calore e di freddo; n) gli infortuni conseguenti ad influenze termiche ed atmosferiche; o) le lesioni determinate da sforzi (esclusi gli infarti e le ernie; salvo quanto previsto alla condizione particolare 1); p) le infezioni conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti; q) le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche resi necessari da infortunio. Art. 16 - Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: a) alla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione; b) dalla guida ed uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quando disposto al successivo art. 18); c) dalla pratica del pugilato, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, guidoslitta, speleologia e rugby; d) dalla pratica di sport aerei in genere, paracadutismo, nonché dall uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; e) da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti o allucinogeni; f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; g) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche; h) da trasformazioni o assestamenti energici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Art. 17 - Somme assicurate Le somme garantite per ciascuna persona sono: a) in caso di Morte: - cinque volte la retribuzione annua con il minimo garantito di 160.000,00; b) in caso di Invalidità Permanente: - cinque volte la retribuzione annua con il minimo garantito di 160.000,00; con il massimo di 5.000.000,00 pro capite. In caso di unico evento con coinvolgimento di più persone la garanzia si intende operante per una somma massima di 10.000.000,00 complessivi per tutti gli assicurati, sia per il caso Morte sia per il caso di Invalidità Permanente.

Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Art. 18) Rischio volo L assicurazione è estesa agli infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: - da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclub. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dall Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi: b) per persona: - 1.032.914,00 per il caso di Morte; - 1.032.914,00 per il caso di Invalidità Permanente totale; - 259,00 per il caso di Inabilità Temporanea assoluta; b) complessivamente per aeromobile: - 5.164.569,00 per il caso di Morte; - 5.164.569,00 per il caso di Invalidità Permanente totale; - 5.165,00 per il caso di Inabilità Temporanea assoluta. Nell eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo s intende cominciato nel momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno. Art. 19 - Servizio militare Durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso, l assicurazione resta sospesa limitatamente alla garanzia di inabilità temporanea, ove il caso sia contemplato in polizza. Art. 20 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. Art. 21 - Limiti di età L assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine. Art. 22 - Limiti territoriali

L assicurazione vale per il mondo intero. Se assicurata, l inabilità temporanea, al di fuori dell Europa, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero: tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell Assicurato. Art. 23 - Morte L indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. Art. 24 - Invalidità Permanente L indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell infortunio. L indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, con rinuncia da parte della Società dall applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l arto superiore destro e la mano destra, varranno per l arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l applicazione di una percentuale d invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Qualora, trascorsi tre mesi dal termine delle cure mediche, sia prevedibile che all Assicurato residui un invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%, la Società quando richiesta corrisponderà all Assicurato un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro. Art. 25 - Franchigia per il caso di Invalidità Permanente La liquidazione della indennità dovuta a titolo di invalidità permanente verrà determinata con l applicazione di una franchigia relativa del 10%. Pertanto non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado pari o minore del 10%; se invece l invalidità permanente è superiore al 10%, la Società liquida l indennizzo completo. Art. 26 - Cumulo di indennizzi L indennizzo per Inabilità Temporanea, ove il caso sia contemplato in polizza, è cumulabile con quello per Morte o per Invalidità Permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell Assicurato in parti uguali, la differenza tra l indennizzo pagato e

quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Art. 27 - Denuncia dell infortunio e oneri relativi Fermo quanto previsto dall Art. 7, la denuncia dell infortunio deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso d inabilità temporanea, se assicurata, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso. Art. 28 - Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se, al momento dell infortunio, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella dell allegato1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per la liquidazione della indennità è considerata retribuzione annua dell infortunato quella percepita per i titoli di cui alla definizione nel mese precedente a quello in cui si è verificato l infortunio, moltiplicata per 12, al netto delle somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese. Tali somme in quanto effettivamente corrisposte all infortunato verranno aggiunte all ammontare di cui sopra, purché su di esse sia stato conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione. L indennizzo viene corrisposto in Italia e in Euro. Art. 29 - Controversie Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell inabilità temporanea, ove il caso sia contemplato in polizza, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall art. 28 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Oriente dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze per il terzo medico. E data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Art. 30 - esonero dall obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni o difetti fisici Fermo il disposto dell art. 20, il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvivere. In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto all art 28. Art. 31 - Diritto di surrogazione La Società rinuncia a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell infortunio... OMISSIS.. CONDIZIONI PARTICOLARI 1 Ernie addominali traumatiche Fermi i criteri di indennizzabilità di cui all Art. 28, la garanzia comprende, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente ed Inabilità Temporanea, le ernie addominali traumatiche con l intesa che, se l ernia risulta operabile, viene liquidata solamente l indennità per il caso di Inabilità Temporanea (ove il caso sia contemplato in polizza) fino a un massimo di 30 giorni; nel caso in cui l ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, viene liquidata solamente un indennità, a titolo di Invalidità Permanente, non superiore al 10% della relativa somma assicurata. Qualora insorga contestazione circa la natura e/o l operabilità dell ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all art. 29. 2- Guerra e insurrezioni L assicurazione comprende gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non) o di insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità o della insurrezione, se ed in quanto gli Assicurati risultino sorpresi dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trovano all estero. Restano esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalle predette cause (guerra ed insurrezione popolare) che colpissero gli Assicurati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La presente estensione non è operante per il rischio di volo previsto dall art. 18. 3 Morte presunta Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di Morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione della istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 C.C. Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l indennizzo, risulterà che l Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l Assicurato potrà far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita.

4 Chirurgia ricostruttiva Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza l Assicurato riporti al viso lesioni tali da provocarne lo sfregio permanente, ovvero la deformazione, la Società riconoscerà, in aggiunta alla somma indennizzabile per invalidità permanente, un ulteriore indennizzo alla concorrenza dell importo massimo di 1.549,38 per interventi di chirurgia ricostruttiva. 5 Rimpatrio della salma L assicurazione comprende, per ogni infortunio indennizzabile a termine di polizza, avvenuto all estero, che provochi il decesso dell Assicurato, il rimborso delle spese sostenuto per il rimpatrio della salma dell Assicurato stesso, fino al luogo di sepoltura in Italia; la garanzia è prestata fino a concorrenza della somma di 1.032,92=. 6 Diaria da ricovero Se in conseguenza di evento indennizzabile ai sensi di polizza l Assicurato viene ricoverato in Istituto di cura (pubblico o privato), la Società liquida una diaria, per ciascun giorno di ricovero, pari a 1/1000 della somma relativa al caso di invalidità permanente con il limite massimo giornaliero per ciascuna persona di 55,00 per la durata massima di 365 giorni anche non consecutivi da quello dell infortunio. Qualora insorga contestazione circa la liquidabilità della diaria, la decisione è rimessa al Collegio Medico (vedasi art. 29). 7 Rischi sportivi A parziale deroga dell art. 16 lettera c), la garanzia si intende estesa alla pratica di pugilato, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, guidoslitta, speleologia e rugby. Nei confronti di coloro che praticano i suddetti sport resta convenuto quanto segue: - la Società non liquida alcuna indennità se l invalidità permanente è di grado pari o minore del 5% della totale; se invece l invalidità permanente è superiore al 5% della totale la Società liquida l indennità solo per la parte eccedente; - la Società liquida l indennità per inabilità temporanea, se assicurata, a partire dall undicesimo giorno successivo a quello computabile ai sensi di polizza. Le presenti franchigie per Inabilità Permanente e Inabilità Temporanea non si cumulano con la franchigia prevista all art. 25. 8 Dirigenti Relativamente agli assicurati aventi la qualifica di Dirigente è stabilito che: - Invalidità Permanente: Qualora la invalidità Permanente conseguente ad infortunio, accertata con i criteri di indennizzabilità di cui all art. 28, comporti l abbandono del lavoro in qualità di dirigente ed una riduzione permanente delle capacità lavorative generiche in misura non inferiore al 50%, verrà indennizzato il 100% del capitale assicurato per il caso di Invalidità Permanente; - Malattie professionali: L assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali (intendendosi come tali quelle indicate nella tabella annessa al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipulazione della polizza),

che si manifestino nel corso della validità del presente contratto e che riducano l attitudine generica al lavoro in misura superiore al 10% della totale: quando la silicosi e l asbestosi siano associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, e sempreché il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l abbandono del lavoro, la franchigia predetta si intende abolita. Resta confermata, come stabilito dall art. 16, lettera h), l esclusione delle conseguenze dirette e indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche. 9 Integrazioni Ogni singolo assicurato ha facoltà di richiedere un integrazione della prestazione nei seguenti modi: a) aumento delle somme assicurate previste dall art. 17 di polizza, in base ai multipli di 10.000,00, con il massimo di 400.000,00 = quale capitale per il caso Morte e per il caso Invalidità Permanente; b) riduzione della franchigia relativa, prevista dall art. 25 di polizza, al 5% (cinque procento); c) sostituzione della franchigia relativa, prevista dall art. 25 di polizza, con franchigia assoluta del 2% (due pro-cento); In tale caso, pertanto, non si farà luogo ad indennizzo quando l Invalidità Permanente sia di grado pari od inferiore al 2%; se, invece, l Invalidità Permanente risulterà superiore al 2%, l indennità sarà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale. Il premio dovuto per tali integrazioni è così stabilito: - relativamente al punto a) mediante l applicazione dei seguenti tassi lordi sul capitale richiesto in aumento: - 0,50 pro-mille per il caso Morte, di cui 0,10 pro-mille per i rischi extraprofessionali; - 0,50 pro-mille per il caso Invalidità Permanente, di cui 0,10 pro-mille per i rischi extraprofessionali - relativamente ai punti b) e c) mediante l applicazione del tasso lordo pari a 0,80 pro-mille sulla retribuzione del dipendente interessato, di cui 0,16 pro-mille per i rischi extra-professionali. La decorrenza di ogni singola copertura è fissata alle ore 24 del giorno della data di richiesta inoltrata dal dipendente alla Contraente. La Contraente si impegna a trasmettere tali richieste alla Società ed a pagare i relativi premi di regolazione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell appendice di regolazione che verrà emessa al termine di ciascuna annualità assicurativa. In caso di rinnovo della polizza, le richieste pervenute dai singoli dipendenti si intenderanno confermate anche per l annualità successiva, salvo diversa comunicazione al riguardo... OMISSIS..