15 2010 22 2011 1 - COSTITUZIONE



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Statuto di LINK-Coordinamento Universitario approvato all'assemblea fondativa il 15 maggio 2010 ed emendato alla seconda assemblea nazionale il 22 maggio 2011 Art. 1 - COSTITUZIONE È costituita, nel rispetto del codice civile, l'associazione denominata LINK-Coordinamento Universitario. LINK-Coordinamento Universitario (d'ora in poi LINK ) è un'associazione nazionale studentesca che mette in rete realtà universitarie locali di ispirazione sindacale e politica. L'associazione ha sede legale a Roma, in via IV Novembre 98, ha durata illimitata, è senza fini di lucro, è apartitica e aconfessionale. Si riconosce nei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e rifiuta ogni discriminazione basata sull'identità etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale. LINK partecipa insieme all'unione degli Studenti alla costituzione della rete dei soggetti in formazione. Art. 2 PRINCIPI E FINALITÀ LINK si dà il compito, tramite la messa in rete delle esperienze territoriali e la condivisione di un'elaborazione comune, di promuovere i diritti degli studenti universitari e di affermarne il protagonismo nella costruzione di una società democratica basata sui principi di libertà, uguaglianza e fraternità. In particolare, gli studenti e le studentesse di LINK considerano un'università pubblica, laica e democratica, liberamente accessibile e autonomamente governata dalla comunità accademica come un luogo fondamentale per la costruzione di una coscienza di cambiamento e per il progresso economico, sociale e civile della nostra società, rifiutando le logiche del clientelismo e del profitto. Le realtà territoriali aderenti costituiscono LINK come luogo di elaborazione e realizzazione di un'azione politica nazionale mirata ad abbattere le barriere all'accesso ai saperi per tutti e per tutte, rivendicare una didattica di qualità e una ricerca libera, conquistare un nuovo welfare universale come base dell'uguaglianza e della cittadinanza, fare della conoscenza il motore di un nuovo modello di sviluppo democratico e sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. Gli studenti e le studentesse di LINK si impegnano quindi per affermare il diritto allo studio per tutti e per tutte come nodo fondamentale nella costruzione di una società dell'uguaglianza, e in particolare promuovono il diritto all'abitare, alla mobilità, alle mense pubbliche, alla prevenzione e alla salute, a un reddito in grado di garantire l'autonomia dalla famiglia, a una formazione di qualità, al valore legale e reale dei titoli di studio, all'accesso ai contenuti culturali nel senso più ampio, a un sapere libero da vincoli proprietari e pubblicamente accessibile, alla formazione continua, alla ricerca e all'arte libere,come dice la Costituzione, da ogni vincolo ideologico, confessionale o economico, alle pari opportunità, alla qualità e alla dignità della vita quotidiana, a spazi e tempi di aggregazione ed espressione liberi dalle logiche del consumo mercificato, alla partecipazione democratica al governo delle università e delle città. Per promuovere queste rivendicazioni, gli studenti e le studentesse di LINK utilizzano tutti gli strumenti democratici del protagonismo sociale, come, ad esempio, le mobilitazioni studentesche e generali, gli organismi di rappresentanza, le vertenze locali e nazionali con le autorità accademiche e pubbliche, la costruzione di luoghi e momenti di aggregazione e mutualismo, l'informazione e la produzione culturale.

LINK è parte dei movimenti e delle lotte sociali contro il razzismo, il fascismo, il sessismo, l omofobia, contro lo sfruttamento dell'essere umano e dell'ambiente dettato dal profitto e contro le oppressioni, le guerre e le violenze da esso generate. Art. 3 ORGANIZZAZIONE LINK è lo strumento di elaborazione e promozione della politica nazionale dei soggetti territoriali che la compongono. Ha il compito, tramite la messa in rete delle esperienze territoriali, di condividere l'elaborazione tra i soggetti aderenti e di promuovere una politica nazionale unitaria e coordinata. Si dota di strumenti di comunicazione verso il pubblico e promuove momenti di formazione interna ed esterna. LINK riconosce e valorizza il pluralismo interno e l autonomia di analisi e di azione delle realtà che la compongono, nel rispetto dei suoi principi fondativi. LINK fa tesoro del percorso compiuto dai soggetti aderenti nella sperimentazione di ogni forma di partecipazione democratica e nella critica del potere, e costituisce un modello organizzativo basato sulla compartecipazione dei diversi nodi alle decisioni comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, senza subordinazioni di carattere gerarchico. L'organizzazione e il processo decisionale di LINK si basano sull'uguaglianza di diritti di tutti i membri, sulla democrazia delle scelte, sulla trasparenza e verificabilità delle decisioni, sull'elaborazione delle linee d'azione tramite la costruzione del consenso e sulla tutela e valorizzazione dell'autonomia dei soggetti territoriali nell'ambito del proprio contesto locale. Art. 4 - I SOCI Fanno parte di LINK tutte le associazioni ed i singoli studenti universitari che condividano i principi e le finalità dell'associazione e che si impegnino a rispettare il presente statuto, indipendentemente dalla loro nazionalità, religione, condizione sociale, identità sessuale e di genere, opinione politica. L'adesione a LINK avviene attraverso l'adesione a uno dei soggetti territoriali che ne fanno parte, secondo le modalità da essi determinate nei rispettivi statuti, manifesti identitari e regolamenti. Tutti gli studenti universitari presenti in città in cui non sono presenti soggetti aderenti a LINK possono sostenere e promuovere le attività di LINK in concerto con il coordinamento nazionale. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L associazione può avvalersi in casi di particolare necessità e/o complessità della collaborazione di soggetti esterni retribuiti, attraverso contratti di lavoro stabiliti dalle normative vigenti oppure ricorrendo con modalità analoghe ai propri associati che dimostrino di avere i requisiti necessari allo svolgimento di una determinata attività. Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI Ogni socio ha diritto: a concorrere all elaborazione delle linee di azione politica e a partecipare alle attività promosse dall associazione; a essere informato sulle decisioni assunte dagli organismi nazionali e territoriali; a partecipare in maniera attiva e passiva alla nomina degli organismi nazionali e territoriali; far ricorso all operato degli organismi di garanzia per la risoluzione di eventuali controversie interne. Ogni socio è tenuto a:

osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi associativi, nell'ambito delle competenze di ognuno; versare alle scadenze stabilite le quote sociali eventualmente decise dagli organismi associativi. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Art. 6 LE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI Le associazioni territoriali sono il principale livello del coordinamento, dell'azione e della sintesi politica ed organizzativa di LINK nei territori. Nei limiti del rispetto della legge, del presente statuto e dei principi della partecipazione democratica, si organizzano in modo autonomo secondo le proprie esigenze, fatta eccezione per l individuazione di un referente territoriale che faccia da punto di riferimento di quel territorio per gli altri soggetti territoriali e per l'organizzazione nazionale. L'organizzazione nazionale segue il principio di sussidiarietà verticale: le attività vengono svolte dall'entità territoriale più vicina ai soci, e possono essere esercitate dai livelli territoriali superiori solo se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente. Gli interventi dei livelli superiori sono temporanei e tesi a restituire l autonomia d azione all entità di livello inferiore e seguono il principio della proporzionalità dell'intensità dell'intervento in rapporto alle finalità. Le associazioni territoriali rappresentano LINK nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale, sono competenti per l'azione politica di livello locale e partecipano alla costruzione della politica nazionale. Le associazioni territoriali, in virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assumono le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci. Ai fini del processo decisionale interno, l'unità di base di LINK è l'ambito metropolitano, cioè la città in cui sia presente almeno un ateneo, o una sua sede staccata con almeno 10 000 iscritti. Nel caso esistano più soggetti territoriali aderenti a LINK nello stesso ambito metropolitano, essi, pur mantenendo la rispettiva autonomia nell'azione locale, contano come una sola unità di base nell'organizzazione nazionale, in particolare nella ripartizione dei delegati per l'assemblea nazionale e in eventuali votazioni nel coordinamento nazionale. La ripartizione dei delegati tra i soggetti territoriali che insistono nello stesso ambito metropolitano compete all'accordo tra gli stessi soggetti e, in caso di controversie, al coordinamento nazionale. Art. 7 - RADICAMENTO LINK persegue l'obiettivo di radicarsi negli atenei e nelle città universitarie tramite l'inclusione di soggetti universitari territoriali attivi nel movimento studentesco e compatibili con il proprio percorso politico, secondo i criteri di autonomia, radicamento e vertenzialità. I soggetti aderenti devono cioè essere dotati della necessaria autonomia politica ed organizzativa rispetto a qualsiasi altra organizzazione, devono essere effettivamente radicati nella propria realtà territoriale e devono avere tra i propri obiettivi il cambiamento dell'esistente. LINK promuove relazioni con tutti i soggetti universitari territoriali che condividono i suoi principi e obiettivi. Le relazioni con le realtà presenti nelle città in cui è presente un soggetto universitario aderente a LINK passano attraverso quel soggetto. Sulla costruzione di relazioni con realtà universitarie presenti in città in cui esiste una sede territoriale dell'unione degli Studenti, va consultato per informazioni non vincolanti l'esecutivo nazionale di quell'organizzazione.

I soggetti territoriali che condividano le finalità di LINK e che si impegnino a rispettare il presente statuto possono chiedere di entrare a far parte dell'associazione. L'ammissione all'associazione, secondo i criteri di cui sopra, è deliberata a maggioranza dei 2/3 dal coordinamento nazionale, su proposta argomentata dell'esecutivo nazionale. Il diniego va motivato. Le associazioni territoriali che aderiscono a LINK hanno diritto ad usarne il nome e il logo all'interno del proprio territorio. Un'associazione territoriale può recedere da LINK mediante comunicazione scritta da inviare al coordinamento nazionale, che ha l'obbligo di discutere i contenuti della comunicazione e di prenderne atto. Un'associazione può essere esclusa da LINK in caso di gravi violazioni dello statuto e dei criteri necessari all'appartenenza all'organizzazione nazionale, o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'organizzazione stessa. All'associazione territoriale va assicurato il diritto al contraddittorio per tutta la durata del procedimento. L'esclusione dell'associazione territoriale è discussa e deliberata dal coordinamento nazionale con la maggioranza dei 2/3 e comunicata a mezzo lettera, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Il coordinamento nazionale può sancire, a maggioranza dei 2/3, il rapporto di collaborazione con soggetti universitari territoriali non aderenti a LINK, in vista di una futura adesione o comunque come suggello di un percorso di condivisione politica. I soggetti che hanno sottoscritto un rapporto di collaborazione partecipano alla vita associativa di LINK senza far parte dell'associazione ai fini del processo decisionale interno. Art. 8 - GLI ORGANI Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea nazionale; il coordinamento nazionale; i gruppi di lavoro; l'esecutivo nazionale; il collegio dei garanti. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e in qualsiasi momento revocabili da parte dell'organo che le ha determinate. Art. 9 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE L'assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata dal coordinamento nazionale in via ordinaria ogni anno e in via straordinaria quando condizioni particolari lo rendano necessario. La convocazione straordinaria è disposta dal coordinamento nazionale su richiesta motivata di almeno metà più uno delle unità di base di cui all'art. 6, che dev'essere eseguita entro 2 mesi. Il coordinamento nazionale, all atto della convocazione dell'assemblea, approva a maggioranza dei 2/3, un regolamento per il suo svolgimento, che ne disciplina obiettivi e compiti e ne stabilisce la composizione. L'assemblea ha il potere di: discutere ed approvare il programma generale dell associazione; nominare gli organismi sociali, salvo le eccezioni individuate dal presente statuto; discutere e approvare le modifiche allo statuto nazionale. Art. 10 - IL COORDINAMENTO NAZIONALE

Il coordinamento nazionale è il luogo di elaborazione e promozione della politica nazionale di LINK, di cui rappresenta l'organo sovrano nella decisione politica, limitato solo dalle linee determinate dall'assemblea e dall'autonomia dei territori. Alle riunioni del coordinamento, convocate via e-mail con almeno 7 giorni di preavviso dall'esecutivo nazionale o da almeno un terzo delle unità di base di cui all'art. 6, partecipano delegati liberamente designati da ogni soggetto territoriale. Gli interventi in coordinamento vengono gestiti in maniera equilibrata tra i diversi soggetti presenti. La politica nazionale universitaria viene elaborata costruendo il consenso tra i soggetti partecipanti. In caso di votazione, ognuna delle unità di base di cui all'art. 6 esprime un solo voto. Il coordinamento nazionale: delibera l'adesione di nuovi soggetti territoriali; convoca l'assemblea nazionale e ne dispone le modalità di svolgimento; determina l'azione politica nazionale dell'associazione; designa i propri rappresentanti in ogni organismo esterno e l'adesione agli stessi; decide eventuali funzioni e deleghe al di fuori degli organismi previsti dal presente statuto. Il coordinamento nazionale può revocare, a maggioranza dei 2/3, il mandato dell'esecutivo nazionale e sostituirlo in qualsiasi momento. Analogamente, sempre a maggioranza dei 2/3, può integrare il numero dei membri dell'esecutivo nazionale. Art. 11 I GRUPPI DI LAVORO LINK si dota, su proposta di almeno due realtà territoriali, di gruppi di lavoro tematici per approfondire determinati aspetti della politica universitaria nazionale, per svolgere specifici incarichi o per discutere di problematiche relative a macroaree didattiche. Ogni soggetto territoriale nomina liberamente suoi rappresentanti all'interno dei gruppi di lavoro. Il coordinamento nomina un responsabile per ogni gruppo di lavoro, a cui spetta il compito di tirare le fila del lavoro di analisi e proposta attuato del gruppo e di fare da punto di riferimento per i soggetti territoriali sullo specifico tema. I gruppi di lavoro, tramite i rispettivi responsabili, istruiscono i lavori del coordinamento nazionale per quanto riguarda le rispettive competenze. Art. 12 L'ESECUTIVO NAZIONALE L'esecutivo nazionale di LINK, il cui numero di membri può variare da 2 a 6, ha il compito di coordinare tra loro le iniziative dei soggetti territoriali e del coordinamento nazionale, di rappresentare l'associazione verso l'esterno e di prendere le iniziative necessarie al compimento delle decisioni del coordinamento nazionale. Può inoltre assumere tutti i mandati e gli incarichi che il coordinamento gli conferisce. Resta in carica un anno. L'esecutivo nazionale decide, di comune accordo, e comunica al coordinamento nazionale, eventuali funzioni e incarichi, salvo ove previsto dal presente statuto. Sono obbligatoriamente previste le funzioni di responsabile dell'organizzazione, di tesoriere e di portavoce, che è il legale rappresentante di LINK. Le funzioni di portavoce e tesoriere non possono essere esercitate dalla stessa persona. Le funzioni di portavoce e responsabile dell organizzazione sono attribuite dall assemblea nazionale contestualmente alla nomina dell'esecutivo nazionale. Non esistono differenziazioni gerarchiche tra i membri dell'esecutivo nazionale. Art. 13 - I MEZZI FINANZIARI I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono da: proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;

proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali e non presuppongano un condizionamento all'attività politica dell'associazione. Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo statuto e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio. Il compito prioritario dell'associazione è favorire lo sviluppo dell'autonomia politica ed economica delle sede territoriali, secondo i principi di cui all'articolo 6. Art. 14 - BILANCIO I bilanci preventivo e consuntivo sono predisposti dal tesoriere e approvati dall'assemblea nazionale, che in casi eccezionali può delegare questo compito al coordinamento nazionale. L'esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce; il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, deve essere approvato entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista ulteriore deroga in caso di comprovata necessità o impedimento. La gestione finanziaria deve essere economicamente sostenibile. Art. 15 IL COLLEGIO DEI GARANTI Il collegio dei garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di: interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi sulla loro corretta applicazione; emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi; dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi e i soggetti territoriali. Il collegio dei garanti interviene a seguito di richiesta o ricorso di parte. Il collegio dei garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 giorni dalla richiesta, e deve sentire le parti interessate. Le delibere del collegio sono approvate a maggioranza dei membri e succintamente motivate; sono immediatamente esecutive. Il collegio dei garanti è formato da 3 componenti effettivi individuati dall'assemblea nazionale, tra soci ed ex soci di provata affidabilità, che non possono rivestire nessun altro incarico all interno dell organizzazione. Art. 16 - INCOMPATIBILITÀ Qualsiasi incarico all'interno di LINK è incompatibile con la presenza all interno di organismi di partito di livello provinciale o superiore. Qualsiasi incarico all'interno di LINK è incompatibile con la qualità di componente delle assemblee elettive della Repubblica e dell Unione Europea a tutti i livelli istituzionali. Tale incompatibilità non si estende alle assemblee o organismi elettivi finalizzati alla rappresentanza studentesca e/o giovanile. L incompatibilità determina l immediata decadenza da ogni incarico; la decadenza è automatica. È responsabilità del coordinamento nazionale garantirne la concreta attuazione. Art. 17 - MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile dall'assemblea nazionale con la maggioranza dei 2/3. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la legge italiana. Art. 18 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 4/5 di un'assemblea nazionale appositamente convocata. L'assemblea nazionale che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari. Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.