CAMERA ARBITRALE Articolo 1 Istituzione della Camera Arbitrale 1. E costituita la CAMERA ARBITRALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA, (in seguito denominata anche soltanto Camera Arbitrale) quale struttura del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di 2. La sede legale della Camera Arbitrale è presso l Ordine degli Avvocati di 3. La segreteria della Camera Arbitrale è la Segreteria dell Ordine degli Avvocati di 1. La Camera Arbitrale svolge le seguenti funzioni: Articolo 2 Oggetto e finalità a) promuove lo sviluppo, la diffusione e la formazione della cultura dell arbitrato rituale, dell arbitrato irrituale, nonché degli istituti affini o collegati quali strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. b) cura la formazione di esperti del procedimento arbitrale e degli istituti indicati nella precedente lettera a); c) sviluppa l attivazione di contatti sul piano nazionale ed internazionale con altri organismi arbitrali già esistenti, nonché la stipula di convenzioni con organizzazioni pubbliche e private, con le università, con le associazioni economiche, imprenditoriali o professionali e con soggetti comunque interessati ai procedimenti alternativi alla giustizia ordinaria; d) promuove l organizzazione di convegni, tavole rotonde, incontri di studio sull arbitrato e sui procedimenti affini o collegati; e) pone in essere quanto necessario o opportuno per il miglioramento delle relazioni commerciali attraverso la soluzione amichevole delle controversie; f) organizza servizi di: - arbitrato rituale, rivolto alla soluzione di controversie con i poteri ed obblighi della giurisdizione ordinaria, ai sensi degli artt. 806-831 codice procedura civile per l arbitrato nazionale e degli artt. 832-840 codice procedura civile per l arbitrato internazionale; - arbitrato irrituale, diretto all assunzione di decisioni aventi fra le parti efficacia negoziale; 2. La Camera Arbitrale non persegue fini di lucro. 3. Gli Arbitri della Camera Arbitrale non percepiranno compensi, ciò al fine di promuovere la risoluzione alternativa delle controversie, per rendere meno gravoso ai cittadini l accesso alla Giustizia e per incentivare l utilizzo di tali procedure attraverso i Colleghi patrocinatori nelle suddette procedure. 4. Agli Arbitri della Camera Arbitrale che presteranno tale servizio a favore della collettività dei cittadini ed in riferimento al maggior auspicabile lavoro dei Colleghi difensori che patrocineranno cause avanti la medesima, verrà riconosciuto unicamente l esonero della quota annuale di iscrizione all Albo per ogni procedimento o lodo portato a termine.
5. La Camera Arbitrale, oltre al compito della formazione degli Arbitri, ha anche quello della tenuta dell Albo degli Arbitri 1. Gli Organi della Camera Arbitrale sono: Articolo 3 Organi a) il Presidente (Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati); b) il Segretario (il Segretario del Consiglio dell'ordine degli Avvocati); c) il Tesoriere (Tesoriere del Consiglio dell'ordine degli Avvocati); d) il Consiglio Direttivo é composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da due Consiglieri dell Ordine degli Avvocati di 2. Gli Organi della Camera Arbitrale vengono eletti dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Ancona e rimangono in carica per tutto il periodo corrispondente a quello del Consiglio che li ha eletti. Art. 4 Presidente 1. Il Presidente della Camera Arbitrale è di diritto il Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di 2. Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale della Camera Arbitrale; b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo; c) adotta i provvedimenti del Consiglio Direttivo; Art. 5 Segretario 1. Il Segretario della Camera Arbitrale è di diritto il Segretario del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di 2. Il Segretario svolge per la Camera Arbitrale funzioni corrispondenti a quelle svolte come Segretario in seno al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di 3. Il Segretario é preposto alla organizzazione dell attività della Camera Arbitrale. 4. Il Segretario è incaricato dell'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo e del buon andamento di ogni iniziativa programmata. Egli svolge, anche per mezzo di suoi delegati e del personale addetto, l'attività non elencata tra i compiti del Consiglio Direttivo, ancorché non espressamente prevista nel presente articolo. Art. 6 Tesoriere
1. Il Tesoriere della Camera Arbitrale è di diritto il Tesoriere del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di 2. Il Tesoriere svolge per la Camera Arbitrale funzioni corrispondenti a quelle svolte come Tesoriere in seno al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di 3. Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese, in esecuzione del preventivo economico e del bilancio di esercizio, quali capitoli del preventivo economico e del bilancio consuntivo d'esercizio dell Ordine degli Avvocati di Art. 7 Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da due Consiglieri dell Ordine degli Avvocati di Ancona; questi ultimi vengono eletti dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Ancona nella prima seduta utile e dopo l elezione delle tre cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere. 2. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario. Esse vengono convocate dal Presidente, o da chi lo sostituisce, di propria iniziativa o entro dieci giorni dalla presentazione in Segreteria dell Ordine degli Avvocati della richiesta sottoscritta da almeno tre membri del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale. Le sedute sono valide con la partecipazione di almeno quattro membri e possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché consentano la partecipazione attiva di ciascun membro nella discussione e nella deliberazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. In caso d urgenza possono essere assunti i provvedimenti ritenuti più opportuni dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Segretario, o in sua assenza o impedimento dal Tesoriere, da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio Direttivo che dovrà essere quindi immediatamente convocato. 3. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere nominati arbitri, nei procedimenti instaurati dinanzi alla Camera Arbitrale quando non prendono parte alla relativa seduta e/o decisione del Consiglio Direttivo. 4. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alla organizzazione e alla individuazione delle necessarie risorse finanziarie per il funzionamento della Camera Arbitrale ed approva i Regolamenti per lo svolgimento dei servizi di arbitrato, stabilendo sin d ora che il costo dell arbitrato sarà pari al contributo unificato previsto per il procedimento avanti l Autorità giudiziaria. 5. Il Consiglio Direttivo, in particolare: a) delibera sui Regolamenti e le procedure che disciplinano le attività di arbitrato; b) adotta i piani di sviluppo della Camera Arbitrale ed i provvedimenti necessari per la loro realizzazione; c) delibera il preventivo economico ed il bilancio di esercizio, quali capitoli del preventivo economico e del bilancio consuntivo d'esercizio dell Ordine degli Avvocati di Ancona; d) nomina gli arbitri, decide sulle istanze di ricusazione o sostituzione degli arbitri, determina il valore della controversia, assicura l imparzialità sulle nomine, provvede su richiesta degli interessati, all interpretazione delle convenzioni arbitrali, concede agli arbitri eventuali proroghe per il deposito del lodo, delibera la decadenza dalla domanda d arbitrato in mancanza del versamento dell importo dovuto; e) predispone i modelli di clausole compromissorie e di compromessi arbitrali;
f) fissa altresì le regole deontologiche per gli arbitri e cura che questi rispettino il regolamento della Camera Arbitrale; g) delibera su ogni altra questione o attività sottopostagli dagli altri organi della Camera Arbitrale; h) predispone gli esoneri dal pagamento delle annualità delle quote di iscrizione all Albo degli Avvocati di Ancona per gli arbitri, in ragione di ogni lodo emesso a prescindere dal valore dello stesso e ne da comunicazione al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di i) irroga sanzioni disciplinari agli Arbitri iscritti nell Albo tenuto dalla stessa per violazioni connesse alla funzione di Arbitro. 6. Nel caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo di uno dei due Consiglieri membri del Consiglio della Camera Arbitrale di cui al punto 1. del presente articolo, il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Ancona provvede a nominare un sostituto nella sua prima riunione utile. Art. 8 Albo degli Arbitri 1. Il Consiglio Direttivo predispone e tiene aggiornato un Albo di Avvocati, che per indubbie qualità morali, requisiti di onorabilità e per indiscusso valore scientifico o professionale risultino idonee allo svolgimento di funzioni arbitrali. L elenco è pubblico. L iscrizione a domanda deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo secondo il presente statuto e l interessato si impegna a rispettare i Regolamenti della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale dell Ordine degli Avvocati di 2. Possono essere iscritti all Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale gli Avvocati iscritti all Ordine degli Avvocati di 3. Per la decisione dell inclusione nell Albo degli Arbitri occorre la presenza di almeno quattro membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. Sono requisiti di onorabilità: a) non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d) non aver riportato sanzioni disciplinari irrogate dai rispettivi Ordini, ovvero dalla Camera Arbitrale per gli iscritti alla stessa e nell esercizio delle funzioni di arbitro, che siano state definitivamente accertate e che siano superiori all avvertimento. 5. I procedimenti di arbitrato sono disciplinati dal Regolamento di procedura, approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Art. 9 Obbligo di riservatezza 1. Gli organi della Camera Arbitrale ed il personale addetto sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento delle procedure arbitrali.
2. I componenti degli organi della Camera Arbitrale che violino tale obbligo sono tenuti a manlevare la Camera Arbitrale, i membri dei suoi Organi e l Ordine degli Avvocati di Ancona da ogni conseguenza che abbia a derivare da tale violazione. Art. 10 Finanziamento 1. Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Ancona assicura i mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale. 2. Le entrate sono costituite da: a) contributi dell Ordine degli Avvocati di Ancona; b) contributi nella misura e nei modi stabiliti dal regolamento vigente dovuto dalle parti sul petitum : c) contributi ed entrate varie. 3. L esercizio finanziario coincide con l anno solare. Il rendiconto annuale, redatto dal Consiglio Direttivo è sottoposto al Consiglio dell ordine degli Avvocati di Ancona, divenendo parte integrante del suo rendiconto finanziario annuale. Art. 11 Personale Per lo svolgimento dell attività amministrativa la Camera Arbitrale si avvale del personale del Consiglio dell ordine degli Avvocati di Art. 12 Modifiche dello Statuto 1. Il presente Statuto ed il Regolamento di procedura possono essere modificati, su proposta del Consiglio Direttivo, con deliberazione del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Ancona presa a maggioranza semplice. In ogni caso le modifiche non potranno influire sui procedimenti in corso. Art. 13 Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Ancona e da tale data decorrerà la durata della carica dei membri del Consiglio Direttivo e fino alla cessazione delle funzioni del Consiglio dell Ordine in carica al momento dell approvazione. Il Consigliere Segretario (Avv. Massimo Canonico) Il Presidente (Avv. Giampiero Paoli)