L AIC è negata quando: Diniego dell AIC Il rapporto rischio beneficio non è considerato soddisfacente L efficacia terapeutica del medicinale non è sufficientemente documentata dal richiedente Il medicinale non presenta la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata
Durata di validità dell AIC L AIC ha validità di 5 anni. Può essere rinnovata dopo 5 anni sulla base di una nuova valutazione del rapporto rischio/beneficio Dopo il rinnovo ha validità illimitata
Obblighi del titolare dell AIC Ottenuta l AIC, il titolare è tenuto ad immettere in commercio il medicinale entro 3 anni dal rilascio, pena la decadenza dell AIC. Informare l AIFA/EMEA di possibili cambiamenti che comportino la modifica dei documenti presentati e approvati all atto del rilascio dell AIC Comunicare all AIFA ritiro o temporanea cessazione della commercializzazione del farmaco La decadenza è prevista se la commercializzazione del medicinale è sospesa per un periodo di 3 anni
Perdita dell AIC Decadenza Revoca Sospensione Rinuncia
Revoca dell AIC Medicinale nocivo Medicinale non efficace Rapporto rischio beneficio sfavorevole Composizione qualitativa quantitativa non corrispondente al dichiarato informazioni errate o non aggiornate
Classificazione del medicinale All atto del rilascio dell AIC, l AIFA indica la classificazione del medicinale ai fini dell erogabilità da parte del SSN ai fini della fornitura Classificazione ATC
Titolo VI Art. 87 (Classi dei medicinali ai fini della fornitura) 1. All'atto del rilascio dell'aic o successivamente, previa nuova valutazione dell AIFA, anche su istanza del richiedente, i medicinali sono classificati in una o più delle seguenti categorie:
a) medicinali soggetti a prescrizione medica; b) medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta; c) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale; d) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, comprendenti: 1) medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti; 2) medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile; 3) medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista; e) medicinali NON soggetti a prescrizione medica comprendenti: 1) medicinali da banco o di automedicazione(otc) 2) restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP o SP)
Classificazione ai fini della fornitura Medicinali soggetti a prescrizione medica a. Ripetibile b. Da rinnovare volta x volta c. Speciale d. Limitativa Medicinali non soggetti a prescrizione medica a. Medicinali da banco (OTC) b. restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP)
96. Medicinali non soggetti a prescrizione. 1. I medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94. 2. Il farmacista può dare consigli al cliente sui medicinali di cui al comma 1. Gli stessi medicinali possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico se hanno i requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia e purchè siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalle stesse norme (20).
Medicinali da automedicazione 115. Limiti della pubblicità presso il pubblico. 1. Possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario, con il consiglio del farmacista.
3. Se il medicinale è classificato nella classe c-bis di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in etichetta deve essere riportata la dicitura «medicinale di automedicazione». Nei rimanenti casi deve essere riportata la dicitura «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (SOP o SP). I medicinali di automedicazione di cui al primo periodo possono essere oggetto di accesso diretto da parte dei clienti in farmacia e nei punti vendita previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (21).
4. L'imballaggio esterno dei medicinali previsti dal presente articolo, reca un bollino di riconoscimento che ne permette la chiara individuazione da parte del consumatore, conforme al decreto del Ministro della salute in data 1 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002 (22).
97. Pubblicazione dell'elenco dei medicinali secondo la classificazione ai fini della fornitura 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'aifa procede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di tutti i medicinali dei quali è autorizzata l'immissione in commercio, con la specificazione per ciascuno di essi della classe di appartenenza prevista dal presente titolo. 2. Ogni anno l'aifa comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri della Comunità europea le modifiche apportate all'elenco di cui al comma 1, limitatamente ai medicinali la cui fornitura è soggetta all'obbligo di prescrizione medica, precisandone la classificazione.
Classificazione ai fini SSN Farmaci di fascia a) Farmaci di fascia c) e c bis)
Classificazione ATC Classificazione anatomica terapeutica chimica
1 livello : gruppo anatomico principale > 1 lettera alfabeto 2 livello : gruppo terapeutico principale > due cifre 3 livello : gruppo terapeutico principale > 1 lettera alfabeto 4 livello: sottogruppo Chimico Terapeutico >1 lettera alfabeto 5 livello: Sottogruppo Chimico > numero di due cifre, specifico per ogni singola sostanza chimica
1 livello- gruppo anatomico principale A - apparato gastrointestinale e metabolismo B - sangue ed organi ematopoietici C - sistema cardiovascolare D -dermatologici G - sistema genito-urinario ed ormoni sessuali H - preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali J - antimicrobici generali per uso sistemico L - farmaci antineoplastici e immunomodulatori M - sistema muscoloscheletrico N - sistema nervoso P - farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti R - sistema respiratorio S - organi del senso V - vari
Esempio: A - apparato GI e metabolismo AO2 - antiacidi, farmaci per il trattamento dell ulcera peptica e della flatulenza A02A - antiacidi A02AA - composti del magnesio A02AA01 magnesio carbonato A02AA02 magnesio ossido A02AA03 magnesio perossido A02AB composti dell alluminio A02AB01 alluminio ossido A02AB02 alluminio idrossido A02AB03 alluminio fosfato
Due medicinali che hanno in comune i primi cinque elementi ( i primi 4 sottogruppi) appartengono allo stesso gruppo anatomico terapeutico chimico, costituiscono una categoria omogenea e possono differire solamente per la struttura specifica del singolo composto che contengono.
Per individuare uno specifico principio attivo devono devono essere indicati tutti i sette elementi che costituiscono la classificazione ATC. Se due specialità medicinali hanno la stessa classificazione ATC appartengono allo stesso gruppo anatomico terapeutico chimico e contengono lo stesso principio attivo (es Lasix compresse e Lasix fiale C03CA01; Zimox cpr e Velamox cpr J01CA04)