REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER LA PROVINCIA DI ROMA Sezione Prima: Organi della Conferenza Permanente, Sezioni e Strutture di Supporto. Art. 1 Presidente. 1. 1. A norma dell'art. 1 del D.Lgs. 21 gennaio 2004 n.29, la conferenza è presieduta dal Prefetto titolare della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. 1. 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Presidenza viene assunta dal Capo di. Art. 2 Componenti. 2. 1. Sono Componenti della Conferenza Permanente i titolari degli uffici e degli Enti indicati nel decreto del Prefetto di Roma n.14084/1784/2002 Gab. in data 24 febbraio 2003, responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono attività nella Provincia di Roma nonché i rappresentanti degli Enti locali. 2. 2. Sono Componenti della Conferenza Permanente presieduta dal Prefetto quale titolare della Prefettura - U.T.G. - nel capoluogo della Regione i rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato nonché i rappresentanti della Regione Lazio.
2. 3. Ciascun titolare di ufficio o ente può, in caso di assenza o impedimento, designare un proprio rappresentante munito di poteri analoghi al titolare della funzione per la partecipazione alle sedute della conferenza. Art. 3 - Sezioni della Conferenza Permanente. 3. 1. La Conferenza Permanente presso la Prefettura - U.T.G. di Roma è articolata nelle seguenti quattro Sezioni: I) Amministrazioni d'ordine; II) Sviluppo economico ed attività produttive; III) Territorio, ambiente ed infrastrutture; IV) Servizi alla persona ed alla comunità. 3. 2. Ciascuna Sezione è composta come previsto dal succitato decreto Prefettizio 14084/1784/2002 Gab. datato 24 febbraio 2003 e successive modifiche ed integrazioni ed è presieduta dal Prefetto o suo delegato; 3. 3. Le Sezioni della Conferenza Permanente dovranno deliberare in ordine alle modalità ed ai termini del concorso di ciascuna struttura o ufficio in essa rappresentati all'acquisizione dei dati e degli elementi conoscitivi necessari per l'assunzione, da parte del Prefetto, delle iniziative previste dall'art. 2 del D.P.R. 287/2001, al monitoraggio sullo stato di attuazione delle leggi di interesse generale per la Pubblica Amministrazione, alla elaborazione di studi e ricerche su aspetti funzionali, gestionali e organizzativi comuni a più strutture amministrative. Art. 4 - Partecipazione di altri enti e organismi. 4. 1. In relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno possono essere invitati a partecipare alle singole sedute della Conferenza Permanente e delle sezioni:
- i rappresentanti della Provincia e gli Enti Locali; - i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria; - i rappresentanti delle istituzioni universitarie; - i soggetti esponenziali di organismi sociali e di ordini professionali; - i gestori di pubblici servizi e di servizi di pubblica utilità. Art. 5 - Sede della Conferenza Permanente. 5. 1. La Conferenza Permanente ha sede presso la Prefettura - U.T.G. di Roma. 5. 2. In relazione ai singoli argomenti da trattare, lo svolgimento delle sedute della Conferenza potrà essere decentrato sul territorio. Art. 6 - Segreteria della Conferenza Permanente e delle sezioni. 6. 1. Alle funzioni di segreteria, alla tenuta dei relativi atti ed alla corrispondenza provvede personale in servizio presso la Prefettura - U.T.G. di Roma. Sezione Seconda: Attività e modalità di funzionamento Art. 7 - Convocazione della Conferenza Permanente e delle sezioni. 7. 1. La convocazione della Conferenza Permanente può essere disposta: a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trattazione di questioni di interesse generale indicate dalla medesima Autorità, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 287/2001; b) dal Prefetto, in qualità di Presidente della Conferenza Permanente, d'ufficio o su richiesta del Presidente della Giunta Regionale, del Presidente della Provincia, del Sindaco del Comune capoluogo, per la trattazione di questioni di competenza statale aventi diretta
connessione con le attribuzioni regionali, provinciali o comunali o di altri enti locali. 7. 2. La convocazione delle sezioni può essere disposta: a) dal Prefetto, in qualità di Presidente della Conferenza Permanente, d'ufficio o su richiesta del Presidente della Giunta Regionale, del Presidente della Provincia, del Sindaco del Comune capoluogo, per la trattazione di questioni di competenza statale aventi diretta connessione con le attribuzioni regionali, provinciali o comunali o di altri enti locali. b) dal Presidente di ciascuna sezione previe intese con il Prefetto. Art. 8 - Termini per la convocazione. 8. 1. La Conferenza Permanente può essere convocata: a) ogni anno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle leggi finanziarie e di bilancio; b) entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di convocazione disposta da quest'ultimo o, comunque, non oltre 30 giorni dalla sua richiesta; 8. 2. Negli altri casi di cui al precedente art. 7 la Conferenza Permanente o le sezioni possono essere convocate entro il termine di 40 giorni decorrente dalla data in cui il Prefetto ha conoscenza della questione da esaminare o comunque dalla data in cui la richiesta di convocazione perviene alla Prefettura. 8. 3. Nei casi di urgenza la Conferenza Permanente e le sezioni possono essere convocate dal Prefetto entro 7 giorni decorrenti dalla data in cui vengono rese note dalla Prefettura le motivazioni per le quali si rende necessaria la convocazione. 8. 4. Le date di convocazione delle sezioni e i relativi ordini del giorno delle riunioni devono essere comunicati a tutti i componenti della Conferenza Permanente.
Art. 9 - Il calendario del lavoro. 9. 1. Per le attività connesse alle funzioni di monitoraggio ed alla elaborazione di studi e ricerche, le sezioni della Conferenza Permanente, indipendentemente dai tempi di convocazione sopra descritti, possono preventivamente programmare le suddette attività, qualora le stesse assumano carattere continuativo, adottando un calendario dei lavori. In tal caso il calendario dei lavori deve essere predisposto prevedendo al massimo 2 riunioni al mese che si intendono direttamente convocate una volta approvato il calendario medesimo. 9. 2. Il calendario dei lavori deve essere portato a conoscenza di tutti i componenti della Conferenza Permanente. Art. 10 - Numero legale. 10. 1. Le sedute della Conferenza Permanente e delle sezioni sono valide purchè alle stesse partecipi la metà più uno dei rispettivi componenti. 10. 2. In caso di mancato raggiungimento del numero legale, la seduta della conferenza viene nuovamente convocata, per la trattazione dei medesimi argomenti posti all'ordine del giorno, entro il termine di 20 giorni. 10. 3. Qualora, anche nella seconda seduta, non venga raggiunto il numero legale di cui al comma 1, gli argomenti posti all'ordine del giorno sono comunque esaminati e la conferenza delibera sugli stessi sulla base del numero dei componenti intervenuti alla riunione. Art. 11 - Deliberazioni della Conferenza Permanente e delle sezioni. 11. 1. Le deliberazioni della Conferenza Permanente e delle sezioni si intendono validamente adottate allorché siano assunte dalla maggioranza dei componenti presenti a ciascuna seduta, secondo
quanto previsto nel precedente art. 10. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 11. 2. I verbali delle sedute della Conferenza Permanente e delle sezioni, nonché le relative deliberazioni, sono trasmesse, a cura del Prefetto oltre che ai componenti della conferenza stessa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno ed ai Ministeri competenti per materia. Art. 12 - Rapporti tra la Conferenza Permanente e le sezioni. 12. 1. Le sezioni provvedono a comunicare, con cadenza mensile, gli esiti dell'attività svolta alla conferenza permanente. 12. 2. Qualora le problematiche esaminate in ciascuna sezione necessitano di ulteriore approfondimento o del contributo di enti o uffici non facenti parte della sezione stessa, in mancanza dei quali la sezione non è in grado di assumere deliberazioni, il Presidente di detta sezione chiede al Prefetto la convocazione della conferenza permanente per l'esame dell'argomento in seduta plenaria. 12. 3. Verificatesi le ipotesi di cui al comma 2 la deliberazione definitiva sull'argomento trattato viene assunta dalla conferenza permanente in seduta plenaria. Art. 13 - Relazione annuale. 13. 1. Le sezioni predispongono entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione riepilogativa sull'argomento trattato che viene esaminata dalla Conferenza Permanente in seduta plenaria. 13. 2. La Conferenza Permanente, sulla base delle relazioni predisposte dalle sezioni e delle iniziative e delle deliberazioni adottate, redige successivamente e, comunque, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione riepilogativa dell'attività della conferenza e delle sezioni relative all'anno precedente.
13. 3. La relazione viene inviata dal Prefetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno ed ai Ministeri competenti. Art. 14 - Attività Informativa. 14. 1. Il presente regolamento ha validità sino alla emanazione, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 primo comma della Legge 23 agosto 1988 n.400, del regolamento previsto per l'attuazione dell'art.1 del D.Lgs. 21 gennaio 2004 n. 29 e potrà essere integrato e modificato sulla base delle ulteriori disposizioni che perverranno dal Ministero dell'interno. Roma, 21 dicembre 2004 IL PREFETTO Serra