La World Intellectual Property Organization



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Roma, 19 novembre 2014

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La World Intellectual Property Organization Brevi cenni storici La World Intellectual Property Organization ( 1 ) è una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, creata nel 1967 con la finalità di incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo ( 2 ). L Organizzazione conta attualmente 184 Stati Membri ( 3 ), regola 24 trattati internazionali ed ha sede a Ginevra, in Svizzera. Il predecessore della WIPO fu il BIRPI (Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle ovvero Ufficio Internazionale Unito per la Protezione della Proprietà Intellettuale) ( 4 ), istituito nel 1893 per amministrare la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale e la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. ( 1 ) Il WIPO Arbitration Center ed i suoi servizi sono stati l oggetto di un Worldwide Forum tenuto dalla WIPO medesima e dall American Arbitration Association. Gli scritti relativi a tale incontro sono stati raccolti nel volume V dell American Review of International Arbitration (1994). ( 2 ) "The technological revolution is proceeding apace and with it the need to resolve fairly and expeditiously disputes that inevitably attend it. The world Intellectual Property Organization is ideally situated to provide the proper structure to accommodate these developments. It plays a pivotal role in assuring proper protection for intellectual property rights worldwide under a number of international agreements", Wipo Arbitration Rules: Commentary and Analysis, Hans Smith, June 2000, p. 15. ( 3 ) La WIPO tende ad adottare le decisioni per consenso: in ogni votazione, ogni Stato Membro ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla popolazione o dal contributo ai finanziamenti. La notazione è importante, in quanto esiste un significativo North South divide nelle politiche della proprietà intellettuale. Negli anni '80, ciò ha condotto, negli Stati Uniti e negli altri Paesi sviluppati, alla genesi di forum per la transizione degli standard sulle impostazioni della proprietà intellettuale di WIPO ed in generale sulle tariffe doganali ed il commercio, che in seguito si evolsero nella Organizzazione Mondiale del Commercio, dove il Nord detiene il maggior controllo. ( 4 ) Per ripercorrere la storia della WIPO, è possibile consultare la pagina http://www.wipo.int/portal/index.htlm.en. In dottrina, Francis Gurry, Introduction to the 1994 Worldwide Forum of the Arbitration of Intellectual Property Disputes, 5 Am. Rev. Int l Arb. 1 (1994); Jennifer Mills, Note, Alternative Dispute Resolution in International Intellectual Property Disputes, 11 Ohio St. J. On disp. Resol. 227, p. 235 (1996); Camille A Laturno, Comment, International Arbitration of the creative: a look at the World Intellectual Property Organization s New Arbitration Rules, 9 Transnat l law. 357, pp. 371-374 (1996).

La Convenzione di Parigi venne firmata a Parigi il 20 marzo 1883 e rappresenta uno fra i primi trattati sulla tutela della proprietà intellettuale. La Convenzione di Berna, adottata nel 1886, stabilì per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra le nazioni aderenti. Anteriormente, infatti, le nazioni si rifiutavano di riconoscere il diritto d autore sul materiale proveniente da stati stranieri. Così che, ad esempio, un lavoro pubblicato a Londra da un cittadino britannico era tutelato nel Regno Unito ma liberamente riproducibile in Francia; allo stesso modo, un lavoro pubblicato a Parigi da un francese era protetto in Francia ma liberamente riproducibile nel Regno Unito. In quel contesto, la Convenzione rappresentò un importante cambiamento, stabilendo che ogni contraente doveva riconoscere come soggetto a diritto d'autore il lavoro creato da cittadini degli altri stati contraenti. La tutela ivi prevista era automatica: non veniva richiesta la registrazione degli Stati che chiedevano di risolvere la questione insorta, né era necessario apporre un avviso di Copyright. Alle nazioni firmatarie era proibito richiedere formalità che potessero ostacolare il godimento e l'esercizio del diritto d'autore, ed i contraenti, formalmente liberi di imporre richieste di registrazione o note di Copyright ai propri autori e ad autori di nazioni non aderenti alla convenzione di Berna, molto di rado ricorrevano a tali pratiche. La Convenzione prevedeva un termine minimo di tutela, che copriva la vita dell'autore più ulteriori 50 anni; le parti contraenti rimanevano comunque libere di estendere questo periodo (così come ha fatto l Unione Europea con la direttiva sull'armonizzazione del diritto d'autore nel 1993, ovvero gli Stati Uniti, i quali hanno più volte esteso il termine di Copyright, l'ultima volta con il Sony Bono Copyright Term Extension Act nel 1998). Nel corso degli anni, la Convenzione fu oggetto di diverse revisioni: Berlino (1908), Roma (1928), Bruxelles (1948), Stoccolma (1967) e Parigi (1971).

La WIPO venne creata formalmente dalla Convenzione per l istituzione della Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 ed emendata il 28 settembre 1979. Come premesso, il predecessore fu il BIRPI, una piccola organizzazione con sede a Berna, cui aderirono inizialmente sette Stati. Nel corso degli anni, crescendo l importanza della tutela della proprietà intellettuale, anche la struttura e la forma del BIRPI subirono dei mutamenti. Nel 1960, la sede fu trasferita a Ginevra per essere più vicina alle Nazioni Unite e ad altre Organizzazioni Internazionali ivi presenti. Successivamente, a seguito della ratifica della Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, la BIRPI mutò la propria denominazione in quella attuale di WIPO. Nel 1974, la WIPO divenne un agenzia specializzata delle Nazioni Unite, cui venne affidato il compito di amministrare questioni relative alla proprietà intellettuale, devolute dagli Stati Membri delle Nazioni Unite. La WIPO estese il suo ruolo e dimostrò l importanza dei diritti in tema di proprietà intellettuale nell ambito del commercio internazionale, firmando nel 1996 un accordo di cooperazione con l Organizzazione del commercio Internazionale (World Trade Organization). Obiettivi e finalità dell Organizzazione L'articolo 3 della Convenzione individua quale fine precipuo dell Organizzazione la protezione della proprietà intellettuale in tutto il mondo ( 5 ), la quale comporta da un lato il compito di promuovere la tutela della proprietà intellettuale attraverso la cooperazione mondiale tra gli Stati e, dove opportuno, in collaborazione con altre organizzazioni internazionali, dall altro quello di assicurare una cooperazione amministrativa tra le Unioni. ( 5 ) Come dichiarato dall attuale Direttore Generale del WIPO Arbitration Center, The underlying reason for the establishment of the Center was a belief in the specifity of intellectual property as a subject matter, and, thus, of disputes concerning intellectual property, coupled with the convinction that arbitration and other dispute resolution alternatives offered particularly suitable means of accomodatin the specific characteristics of intellectual property disputes (Francis Gurry, The WIPO Arbitration Center and its services, 5 Am. Rev. Int l Arb., p. 197, 1994).

Al fine di assicurare il raggiungimento dei suddetti obiettivi, si prevede che l Organizzazione, attraverso i propri organi e secondo le competenze di ciascuna delle Unioni: promuove lo sviluppo di misure idonee a facilitare un efficiente protezione della proprietà intellettuale nel mondo ed armonizzare la legislazione nazionale in questo settore; partecipa all amministrazione di altri accordi internazionali intesi a promuovere la protezione della proprietà intellettuale; incoraggia la conclusione di accordi internazionali, finalizzati alla protezione della proprietà intellettuale; s impegna ad offrire la propria collaborazione agli Stati che richiedono assistenza tecnico legale nel campo della proprietà intellettuale; provvede a riunire e diffondere le informazioni relative alla protezione della tutela intellettuale, portare avanti e promuovere studi in questo settore, nonché pubblicare i risultati di tali studi; s impegna a garantire servizi che agevolano la protezione internazionale della proprietà intellettuale e, dove opportuno, provvedere alla registrazione e pubblicazione dei dati relativi alle registrazioni in questo settore. Wipo Arbitration and Mediation Center Si tratta di un organizzazione intergovernamentale, indipendente dalla WIPO, con sede a Ginevra, dove venne istituita per promuovere la risoluzione di questioni legate alla Intellectual Property attraverso il meccanismo della Risoluzione Alternativa di Controversie (ADR). Il Centro è l unico organismo internazionale specializzato in "technology, entertainment and IP disputes"; le sue funzioni, tuttavia, non si limitano a questo, in quanto sin dall inizio l Organizzazione ha rivestito un ruolo molto

nell amministrazione di arbitrati relativi a questioni contrattuali, transazioni finanziarie e contratti di impiego ( 6 ). Come avremo modo di illustrare più compiutamente nel prosieguo, inoltre, il Centro assume un ruolo fondamentale "in the design and implementation of tailor made dispute resolution procedures, such us the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDPR)" ( 7 ). Per agevolare le parti nella definizione delle controversie, l Arbitration and Mediation Center offre la possibilità di ricorrere a quattro procedure alternative, ovvero: la "Mediazione" (Mediation), mediante la quale le parti tentano di accordarsi mediante l intervento di un soggetto terzo, pur rimanendo libere di abbandonare la procedura in qualsiasi momento; la "Mediazione seguita dall arbitrato" (Mediation followed by Arbitration), per cui il procedimento ha inizio con la mediazione, ma nel caso in cui non vada a buon fine, le parti concordano di rimettere la procedura ad un arbitro; l "Arbitrato" (Arbitration), mediante il quale le parti decidono di far risolvere la controversia ad uno o più arbitri; l "Arbitrato abbreviato" (Expedited Arbitration), il quale consiste in un procedimento arbitrale dinanzi ad un solo arbitro, prevede un rito più snello e costi decisamente inferiori. ( 6 ) "It s now broadly accepted that disputes related to IP rights are arbitrable, like disputes relating to any other type of privately held rights. Any right of which can dispose by way of settlement should, in principle, also be capable of being the subject of an arbitration since, like a settlement, arbitration is based on party agreement", articolo estratto dal sito WIPO e consultabile alla pagina http://www.wipo.int/amc. ( 7 ) "Wipo arbitration may be used to resolve all types of commercial disputes. It is particularly appropriate for disputes involving IP or technology more generally, such as disputes arising from patent, trademark or copyright licenses, research and development agreements, software development contracts, distribution agreements, franchises, and trademark coexistence agreements. The procedures are open to any person or entity, regardless of nationality or domicile, and may be held anywhere in the world, in any language and under any law chosen by the parties", articolo estratto dal sito WIPO e consultabile alla pagina http://www.wipo.int/amc.

WIPO Arbitration Rules Il regolamento WIPO attualmente vigente è entrato in vigore il 1 ottobre 1994 ( 8 ). Si compone delle seguenti sezioni: la sezione I intitolata "General Provisions", contenente nozioni di carattere generale, relative al patto compromissorio, alle parti ed al Centro; la sezione seconda dal titolo "Composition and Establishment of the Tribunal"; la sezione terza relativa all instaurazione del procedimento arbitrale ("Commencement of Arbitration"); la sezione quarta avente ad oggetto l iter procedimentale ("Conduct of the Arbitration"); la sezione quinta relativa ai provvedimenti cautelari ("Interim Measures of Protection"); la sezione sesta e la nona relative alla riservatezza delle informazioni rivelate nel corso dell arbitrato, nonché del procedimento medesimo ("Confidentiality"); la sezione settima individua i provvedimenti che il Tribunale può adottare ("Awards and Other Decisions"); la sezione ottava contiene una specificazione dei costi del procedimento ("Fees and Costs"); la sezione decima relativa alla responsabilità degli arbitri. General Provisions Article 2: The Parties Agreement to the WIPO Rules Where an Arbitration Agreement provides for arbitration under the WIPO Arbitration Rules, these Rules shall be deemed to form part of that Arbitration Agreement and the dispute shall be settled in accordance with these Rules, as in effect on the date of the commencement of the arbitration, unless the parties have agreed otherwise ( 8 ) Il testo attualmente in vigore è riportato nell Appendice normativa e consultabile alla pagina http://www.wipo.int/portal/index.htlm.en.

La riportata disposizione consente alle norme Wipo di entrare a far parte dell accordo arbitrale. Si tratta di una previsione in linea con altri sistemi, quali, ad esempio, le AAA International Rules, secondo le quali il regolamento istituzionale integra le norme stabilite dalle parti nel momento in cui l arbitrato ha inizio ( 9 ). Meno chiara risulta, invece, la previsione finale dell articolo 2, rimanendo dubbio se le parti possano modificare le norme Wipo ovvero devono ritenersi vincolate ad esse, in quanto di carattere obbligatorio ( 10 ). Una volta ritenuto, inoltre, che le parti possono derogare alle previsioni WIPO, il conseguente problema è quello di stabilire quali siano le previsioni soggette alle modifiche delle parti ( 11 ). Article 3: The Application of National Arbitration Laws a) These rules shall govern the arbitration, except that, where any of these Rules is in conflict with a provision of the law applicable to the arbitration from which the parties cannot derogate, that provision shall prevail. b) The law applicable to the arbitration shall be determined in accordance with Article 59 (b) La norma in esame contiene delle prescrizioni importanti relativamente all individuazione delle norme regolanti il processo arbitrale: l art. 3 a) si ( 9 ) Cfr. AAA International Rules, art. 1 (1); ICC Rules, art. 6 (1). In dottrina, Craig, Park & Paulsson, International Chamber of Commercial Arbitration, 2 ed., 1990, 10.03. Mentre le ICC Rules sono state modificate in numerose occasioni, le UNCITRAL Rules non sono state mai emendate sin dalla loro promulgazione nel 1976. ( 10 ) La formulazione delle AAA International Rules (articolo 1.1) elimina ogni dubbio in proposito, prevedendo espressamente che le norme in vigore, al tempo di inizio dell arbitrato, devono essere applicate subordinatamente a qualsiasi modificazione le parti adottino per iscritto ( Rules shall apply subject to whatever modifications the parties may adopt in writing ). ( 11 ) Il tema della natura obbligatoria delle norme istituzionali riveste senza dubbio notevole importanza rispetto alle ICC Rules, in relazione alla possibilità delle parti di esimersi dalla procedura prevista dalla Commissione Nazionale per la selezione degli arbitri e dalle c. d. Terms of Reference.

riferisce a quelle di carattere procedurale (lex arbitri); il par. b), invece, è relativo alla legge sostanziale regolante i rapporti inter partes. In relazione al primo profilo, il regolamento prevede che le norme WIPO devono regolare l arbitrato, a meno che non contrastino con alcune prescrizioni di legge stabilite dalle parti e dalle medesime considerate inderogabili ( 12 ). Costituiscono esempio in tal senso, le leggi nazionali che precludono agli arbitri di adottare misure conservative o provvisorie, oppure richiedono ai testimoni di prestare giuramento, impongono votazioni, o non riconosco il diritto di veto nei lodi arbitrali ( 13 ). Per quanto riguarda la legge sostanziale, secondo l art. 3 b) "la legge applicabile all arbitrato deve essere determinata in conformità all articolo 59 (b)", il che comporta, in mancanza di accordo tra le parti, che tale legge sarà quella del luogo in cui ha sede l arbitrato ( 14 ). Commencement of Arbitration Request for Arbitration Article 6 The Claimant shall transmitt the Request for Arbitration to the Center and to the Respondent. Article 7 Tha date of commencement of the arbitration shall be the date on which the Request for Arbitration is received by the Center. Article 8 ( 12 ) Ritroviamo disposizioni parallele nella AAA International Rules art. 1(2) e nelle UNCITRAL Rules art. 1(2). ( 13 ) Un elencazione di potenziali previsioni obbligatorie di leggi arbitrali nazionali si rinviene in Marc Blessing, Drafting Arbitration Clauses, 5 AM. Rev. Int l Arb. 54, 57 58, 1994. ( 14 ) La formulazione della norma, non presente nelle AAA International Rules né nelle UNCITRAL Rules, risulta particolarmente utile poiché, individuando la legge arbitrale nella legge del luogo in cui ha sede l arbitrato, risolve a priori il problema della proliferazione delle potenziali leggi applicabili.

The Center shall inform the Claimant and the Respondent of the receipt by it of the Request for Arbitration and of the date of the commencement of the arbitration. Article 9 The Request for Arbitration shall contain: i) a demand that the dispute be referred to arbitration under the WIPO Arbitration Rules; ii) the names, addresses, and telephone, telex, telefax or other communication references of the parties and of the representative of the Claimant; iii) a copy of the Arbitration Agreement and, if applicable, any separate choice of law clause; iv) a brief description of the nature and circumstances of the dispute, including an indication of the rights and property involved and the nature of any technology involved; v) a statement of the relief sought and an indication, to the extent possible, of any amount claimed; vi) any appointment that is required by, or observation that the Claimant considers useful in connection with article 14 to 20. Article 10 The Request for Arbitration may also be accompanied by the Statement of Claim referred to in article 41. Answer to the Request Article 11 Within 30 days from the date on which the Respondent receives the Request for Arbitration from the Claimant, the Respondent shall address to the Center and to the Claimant an Answer to the Request which shall contain comments on any of the elements in the Request for Arbitration and may include indications of any counterclaim or setoff.

Article 12 If the Claimant has field a Statement of Claim with the Request for Arbitration pursuant to article 10, the Answer to the Request may also be accompanied by the Statement of Defense referred to in article 42. 1. Le disposizioni in oggetto disciplinano la fase introduttiva del giudizio. L arbitrato ha inizio con la notificazione della domanda d arbitrato al Centro ed al convenuto ( 15 ). La pendenza del processo è espressamente collegata al ricevimento della domanda da parte del Centro, il quale è tenuto ad informarne le altre parti. L articolo 9 precisa il contenuto dell atto di citazione, indicando che in essa devono essere contenuti i seguenti elementi: la domanda di deferimento della controversia in arbitrato secondo le Wipo Rules; le informazioni relative ai contatti delle parti; le informazioni relative al procuratore dell attore; una copia della convenzione arbitrale ed una copia della clausola con la quale le parti individuano la legge sostanziale applicabile; una breve descrizione della controversia; una dichiarazione del rimedio chiesto e, se possibile, dell ammontare; il nome dell arbitro nominato dall attore e qualsiasi altra informazione relativa al collegio arbitrale che l attore consideri utile. 2. La norma deve essere coordinata con la previsione contenuta nell articolo 10, secondo la quale all attore è rimessa la possibilità di scegliere se notificare soltanto la domanda d arbitrato e presentare, quindi, successivamente lo Statement of Claim, ovvero notificare unitamente i suddetti atti ab initio. Il convenuto deve notificare la risposta entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della citazione, prendendo posizione sulle questioni sollevate dall attore, nonché sulla nomina arbitrale da questi compiuta. Per espressa ( 15 ) A differenza del Regolamento Wipo, nelle ICC e nelle LCIA Rules la domanda d arbitrato, in prima istanza, viene inviata soltanto al Segretariato ICC ed alla Corte LCIA.

previsione normativa, può sollevare eccezioni di compensazione o formulare domanda riconvenzionale. Nel caso in cui l attore abbiamo notificato anche lo Statement of Claim, egli dovrà costituirsi depositando in aggiunta alla risposta, lo Statement of Defense. Conduct of the Arbitration Article 37 The Center shall transmit the file to each arbitrator as soon as the arbitrator is appointed Article 38 General Powers of the Tribunal (a) Subject to Article 3, the Tribunal may conduct the arbitratioon in such manner as it considers appropriate. (b) In all the cases, the Tribunal shall ensure that the parties are treated with equality and that each party is given a fair opportunity to present its case. (c) The Tribunal shall ensure that the arbitral procedure takes place with due expedition. It may, at the request of a party or in its own motion, extend in exceptional cases a period of time fixed by these Rules, by itself or agreed to by the parties. In urgent cases, such an extension may be granted by the presiding arbitrator alone. 1. L articolo 37 dispone che il Centro deve inviare un file a ciascun arbitro a seguito della sua designazione, anziché attendere che il Collegio sia costituito ( 16 ). Ciò significa che in un Collegio composto di tre arbitri, l arbitro nominato dall attore riceverà per primo il file, seguirà quindi l arbitro nominato dal convenuto e infine il Presidente. Generalmente, il file consisterà solo della domanda d arbitrato, la quale in taluni casi può essere accompagnata dallo

Statement of Claim, ovvero anche della risposta del convenuto, la quale a sua volta può essere accompagnata dallo Statement of Defense. Come si è visto in precedenza, l articolo 14 a) pone una presunzione in favore dell arbitro monocratico, a meno che le parti non abbiano previsto diversamente nella convenzione arbitrale. In ogni caso, secondo quanto previsto dall articolo 14 b), il Centro può disporre, nell esercizio della sua discrezionalità, che l organo chiamato a decidere sia costituito da tre arbitri. In tal caso, l attore deve nominare il proprio arbitro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Centro; allo stesso modo, il convenuto dovrà nominare il proprio arbitro entro i successivi 30 giorni; successivamente, i due arbitri designati dovranno nominare il Presidente. Se le parti non si accordano sulla nomina di quest ultimo, interviene il Centro secondo il meccanismo previsto dall articolo 19. È interessante rilevare che, secondo la descritta procedura, l arbitro nominato dall attore riceverà il file in anticipo sia rispetto all arbitro nominato dal convenuto, sia rispetto al Presidente. 2. L articolo 38 disciplina i poteri del Collegio arbitrale. Secondo tale disposizione, il Collegio gode di un ampia discrezionalità nella gestione del processo arbitrale, la quale risulta vincolata soltanto dalla necessità di garantire che le parti siano trattate in modo equo ed abbiano equivalenti possibilità di difesa. A ciò si aggiunge, inoltre, l esigenza di assicurare che il processo si svolga con celerità. Il primo comma della disposizione in oggetto richiama l articolo 3, il quale prevede che il processo sia dominato dalle Wipo Rules, a meno che le parti non abbiano previsto nella convenzione arbitrale l applicabilità di un altra legge e tale previsione risulti non derogabile. Ci si é chiesti, quindi, se l articolo in commento ponga una gerarchia nell individuare le norme che guidano il processo arbitrale, ovvero se: in primis, il Collegio deve applicare il Regolamento Wipo laddove le parti lo abbiano espressamente previsto; in secundis, nel caso in cui le parti abbiano stabilito l applicabilità di una legge diversa e tale previsione risulti non ( 16 ) Tale ultima ipotesi, invece, si rinviene nelle ICC Rules, secondo le quali il Segretariato ICC prima di trasmettere il file agli arbitri designati, attende che sia costituito l intero

derogabile, il Collegio deve fare applicazione della legge individuata dalle parti; in tertiis, il Collegio può condurre l arbitrato nel modo che ritiene più appropriato, garantendo, comunque, che alle parti siano concesse equivalenti possibilità di difesa e che il processo si svolga nel minor tempo possibile. Un altro problema che è stato sollevato è, poi, quello relativo all autonomia della parti nel regolare lo svolgimento del giudizio. Ad esempio, l articolo 43 b) prevede che il Collegio può, nell esercizio della propria discrezionalità, autorizzare o richiedere alle parti memorie integrative rispetto agli Statements of Claim and Defense; tuttavia, la norma non chiarisce se un tale potere spetta anche alle parti e se il Collegio è tenuto a soddisfare tali richieste. Secondo la dottrina maggioritaria, la quale accentua soprattutto la natura contrattuale dell accordo di arbitrato, l autonomia delle parti costituisce il principio cardine dell intera procedura, tanto che in alcuni sistemi istituzionali, quali ad esempio le UNCITRAL Rules è previsto che il lodo può essere annullato nel caso in cui la procedura seguita è difforme da quella prevista dalle parti. Tuttavia, non è chiaro in quali circostanze può il Collegio decidere di non applicare le norme procedurali stabilite dalle parti medesime. Una regolamentazione specifica del rapporto tra la discrezionalità del Collegio e l autonomia delle parti si rinviene, invece, nelle LCIA Rules, le quali, sub articolo 14, autorizzano le parti ad individuare le norme procedurali applicabili, purché tuttavia ciò non configga con i poteri generali spettanti al Collegio, né comporti spese o ritardi evitabili. 3. Un altra disposizione che riveste notevole importanza nelle LCIA Rules è quella prevista sub articolo 22, la quale elenca una serie di "additional powers" che il Collegio può esercitare, ex officio o su istanza di parte. Essi consistono: a) nell autorizzare le parti ad integrare e/o modificare le domande proposte, le difese e le relative repliche; b) estendere o ridurre i limiti temporali previsti nella convenzione arbitrale o nelle ordinanze emesse dal Collegio arbitrale; c) rilevare questioni di cui ritiene necessaria la trattazione, relative sia all individuazione della legge applicabile, sia al merito della controversia; collegio arbitrale.

d) ordinare alle parti la custodia di beni ovvero dello stato dei luoghi esistente in relazione all opportunità di disporre un ispezione; e) ordinare alle parti la produzione in giudizio di documenti in loro possesso; f) decidere sull applicabilità di regole istruttorie relative all ammissibilità ed alla rilevanza di mezzi istruttori richiesti dalle parti; g) ordinare la correzione di qualsiasi contratto in essere tra le parti, inclusa la convenzione arbitrale, anche se nel limite della mera rettificazione di errori materiali; h) autorizzare l intervento nel processo arbitrale di soggetti terzi rispetto alle parti della convenzione arbitrale. Com è agevole rilevare, alcune di tali regole, quali quelle relative all opportunità di estendere o ridurre i termini temporali, si rinvengono anche nel Regolamento Wipo; altre, invece, pur nel silenzio del Regolamento, potrebbero ritenersi ammissibili in relazione a quanto previsto dall articolo 38 a). Evidence Article 48 (a) The Tribunal shall determine the admissibility, relevance, materialità and weight of evidence. (b) At any time during the arbitration, the Tribunal may, at the request of a party or in its own motion, order a party to produce such documents or other evidence as it considers necessary or appropriate and may order a party to make available to the Tribunal or to an expert appointed by it or to the other party any property in its possession or control for inspection or testing. L articolo 48 disciplina il potere del Collegio di giudicare sull ammissibilità, rilevanza, materialità e peso dei mezzi di prova, nonché la sua autorità di ordinare la produzione di documenti e delle prove medesime.

1. Il primo comma prevede che il Collegio può determinare l ammissibilità, la rilevanza, il valore sostanziale ed il peso dei mezzi di prova. La norma, tuttavia, tace in merito alle modalità con le quali il Collegio provvede a tale determinazione, ovvero se tale giudizio discende dall applicazione delle regole nazionali o deriva dall applicazione di altri sistemi. Confrontando tale disposizione con le altre Wipo, in realtà, sembrerebbe che tale scelta sia rimessa alla libertà del Collegio. 2. Tra i sistemi normativi presi in considerazione finora, soltanto le LCIA Rules risolvono espressamente la questione, prevedendo che tale scelta sia rimessa alla completa discrezionalità del Collegio. Secondo l art. 22, infatti, a meno che le parti non si siano accordate diversamente, spetta al Collegio decidere se applicare o meno eventuali regole nazionali probatorie (ovvero altre regole) relative all ammissibilità, rilevanza e peso delle prove offerte dalle parti, delle questioni di fatto sollevate nonché del giudizio di consulenti tecnici. 3. Secondo la dottrina, si possono enucleare i seguenti principi generali: La prima fonte di prova è stata individuata nelle comunicazioni scambiate tra le parti, anteriormente al sorgere della controversia; L attuale comportamento delle parti costituisce la miglior prova di una corretta interpretazione del contratto; La mancata contestazione di una parte rispetto ad un documento inviato dall altra (ad esempio una fattura) costituisce una prova evidente della sua accettazione; La dichiarazione di una parte contrastante con la posizione assunta in giudizio è indicativa della volontà della medesima di abbandonare tale posizione; Eventuali valutazioni possono essere tratte dal comportamento della parte, la quale si rifiuta di produrre mezzi di prova in suo possesso. Un altra previsione interessante è, indubbiamente, quella contenuta nelle AAA Rules, secondo le quali il Collegio nel compiere tale valutazione deve tener conto dei principi di privilegio legale applicabili, quali ad esempio quello relativo alla riservatezza delle comunicazioni tra l avvocato ed il suo cliente.

4. L articolo 48 b) riconosce al Collegio l autorità di ordinare la produzione di qualsiasi mezzo di prova ritenga necessario o opportuno, sia si tratti di prove documentali sia di qualsiasi altro mezzo di prova. Inoltre, il Collegio può ordinare alle parti di produrre elementi di prova in suo possesso, ai fini della loro acquisizione in giudizio o affinché siano ispezionati o testati da un esperto. È importante rilevare che la norma attribuisce piena discrezionalità al Collegio in merito al momento ed alle modalità con cui ordinare la produzione documentale, senza vincolarlo al rispetto di alcuna regola. Il Collegio può procedere su istanza di parte o ex officio. Generalmente, nell arbitrato internazionale, si segue tale procedura: dopo la sottomissione delle memorie iniziali, le parti chiedono l una all altra di produrre specifici documenti o categorie di documenti. Nel caso in cui una delle parti si rifiuti, l altra può ricorrere al Collegio e richiedere che ne disponga l acquisizione in giudizio. Nell istanza, i documenti richiesti devono essere specificatamente individuati e deve esserne, altresì, evidenziata la rilevanza. A tal punto, sarà il Collegio a compiere le più opportune valutazioni in merito all ammissibilità dell istanza proposta, tenendo conto dell importanza del documento e dei diritti delle parti. Nel caso in cui il Collegio ritenga di accogliere l istanza, ordinerà all altra parte la produzione del documento in oggetto. Come premesso super iormente, inoltre, il Collegio può trarre argomenti di prova anche dal rifiuto immotivato della parte di produrre i documenti richiesti in giudizio ( 17 ). Interim Measures of Protection La questione relativa al rapporto tra processo giurisdizionale e processo arbitrale è stata a lungo dibattuta ( 18 ); il tema trattato, in particolare, ha avuto 17 ) Nel caso Iran- U.S. Claims Tribunal, il Collegio ha desunto importanti elementi di prova dal rifiuto ingiustificato della parte di produrre documenti in suo possesso. In proposito, cfr. George Aldrich, The Jurisprudence of the Iran U.S. Claims Tribunal 339 (1996). ( 18 ) In argomento, vedi Stewart A. Baker & Mark D. Davis, Arbitral Proceedings Under the UNCITRAL Rules: The Experience of the Iran United States Claims Tribunal, 23 Geo.

ad oggetto da un lato la determinazione dei poteri degli arbitri, dall altro la possibilità di ottenere misure cautelari dal Giudice nazionale, pur in presenza di un arbitrato ( 19 ). Aspetti, questi, che esamineremo nel corso della presente trattazione. Nella scelta tra l una e l altra procedura incidono molteplici fattori: da un lato, infatti, il ricorso al procedimento arbitrale comporta dei costi minori, risulta definibile in un lasso di tempo assai breve, e soprattutto, garantisce che la controversia verrà decisa da soggetti con un approfondita conoscenza in materia; dall altro, il processo giurisdizionale contempla delle procedure tipiche e dei rimedi di natura coercitiva non presenti nell arbitrato. Ciò premesso, prendiamo dunque in considerazione le singole norme. Article 46 (a) At the request of a party, the Tribunal may issue any provisional orders or take other interim measures it deems necessary, including injunctions and measures for the conservation of goods which form part of the subject matter in dispute, such as an order for their deposit with a third person or for the sale of perishable goods. The Tribunal may make the granting of such measures subject to appropriate security being furnished by the requesting party. (b) At the request of a party, the Tribunal may, if it considers it to be required by exceptional circumstances, order to the other party to provide security, Wash. J. Int l L. & Econ. 267 (1989); Stewart A. Baker & Mark D. Davis, The Uncitral Arbitration Rules in Practice: The Experience of the Iran United States Claims Tribunal (1992); Marc Blessing, International Arbitration Procedures, 17 Int l Bus. Law. 408, 451 (1989); Karl Heinz Bockstiegel, Applying the UNCITRAL Rules: The Experience of the Iran United States Claims Tribunal, 4 Int l Tax & Bus. Law 266 (1986); Charles n. Brower & Ronald E. M. Goodman, Provisional Measures and the Protection of ICSID Jurisdictional Exclusivity against Municipal Proceedings, 6 ICSID Rev. Foreign Investment L. J. 431 (1991); Micheal F. Hoellering, Interim Relief in International Arbitration, in Arbitration and the Licensing Process 3 55; Micheal F. Hoellering, Conservatory and Provisional Measures in International Arbitration: The AAA s Experience, 47 Arb. H. 40 (1992); Hans Smith, Provisional Relief in International Arbitration: The ICC and Other Proposed Rules, 1 Am. Rev. Int l Arb. 388 (1990). ( 19 ) Ad esempio, un contratto può disporre che "tutte le controversie sorte in relazione all accordo medesimo siano deferite in arbitrato" e, nel contempo, stabilire che "nonostante la pendenza del procedimento arbitrale, ciascuna parte è libera di ricorrere dinanzi alla competente Corte in sede giurisdizionale per ottenere misure interinali provvisorie", ovvero

in a form determined by the Tribunal, for the claim or counter claim, as well as for costs referred to in Article 72. (c) Measures and orders contemplated under this Article may take the form of an interim award. (d) A request addressed by a party to a judicial authority for interim measures or for security for the claim or counter claim, or for the implementation of any such measures or orders granted by the Tribunal, shall not be deemed incompatible with the Arbitration Agreement, or deemed to be a waiver of that Agreement. 1. Il potere degli arbitri di concedere misure cautelari può essere previsto dalle parti esplicitamente nella convenzione arbitrale o può ritenersi implicito nell adesione delle parti ad un complesso normativo, il quale prevede anche la possibilità di concedere rimedi interinali e provvisori ( 20 ). 2. Dal punto di vista sostanziale, la norma in commento conferisce al Collegio arbitrale ampi poteri nell adottare le misure provvisorie che ritiene più idonee, laddove dispone che il medesimo può emettere ordinanze provvisorie o adottare le altre misure interinali che ritenga necessarie. Poteri sostanzialmente illimitati sono riconosciuti al Collegio anche dal regolamento UNCITRAL, ove sub articolo 26 è previsto che "il Collegio ha il potere di adottare ogni misura provvisoria ritenuta necessaria in relazione alla materia del contendere, incluse misure per la conservazione dei beni che formano oggetto della controversia, quali l ordine di deposito presso una terza persona o la loro vendita". Allo stesso modo, nelle AAA International Rules è disposto che "il Collegio può adottare qualsiasi misura interinale ritenga necessaria, inclusi rimedi ingiuntivi e misure per la protezione o conservazione della proprietà". prevedere che "a nessuna parte deve essere precluso il diritto di richiedere misure cautelari dinanzi alla competente corte nazionale". ( 20 ) Il regolamento UNCITRAL, ad esempio, ha optato a favore di tale ultima soluzione. Così le ICC Rules, ove è previsto che ICC arbitrators have the inherent power to make interlocutory orders relevant to the arbitration and addressed the parties. Al contrario, nelle LCIA Rules è regolamentato esplicitamente il potere del Collegio arbitrale di concedere misure cautelari.

3. Nonostante l ampia formulazione della norma, si ritiene che il potere degli arbitri di adottare misure cautelari incontri un limite nella mancanza di poteri coercitivi, i quali sono riservati in via esclusiva alla giurisdizione nazionale. A tale riguardo, riportiamo un breve passo, in lingua originale, di Sir Micheal Kerr, il quale in un suo scritto (Keating Lecture, 1996), così si esprime: "It has be accepted as a fact of life that international arbitration cannot function without the assistance of national courts. Only they possess the coercitive powers to enforce agreements to arbitrate, as well as the resulting awards. Without the intervention and assistance of the national courts, international arbitration would be wholly ineffective". Ciò non significa, tuttavia, che il mancato rispetto di un ordine cautelare impartito dal Collegio arbitrale rimanga del tutto privo di effetto. Secondo Craig Park Paulsson, "disobedience of an interlocutory order carries with it no immediate legal sanction for the recalcitrant party nevertheless, parties do comply almost always with interlocutory orders of the arbitral tribunal since failure to do so is likely to be interpreted as an act of bad faith and influence the decision on the merits". In altri termini, gli arbitri potranno desumere argomenti di prova dal rifiuto ingiustificato delle parti ad adempiere all ordine in oggetto. 4. Per quanto attiene ai rapporti tra poteri cautelari arbitrali e giurisdizionali, occorre rilevare che in merito alla questione si registrano, fondamentalmente, due approcci: da un lato, quello inglese, secondo il quale il potere giurisdizionale di concedere misure provvisorie non interferisce con la pendenza del processo arbitrale; dall altro, quello delle Corti statunitensi, le quali hanno da sempre lottato per affermare il proprio ruolo in relazione all adozione dei descritti rimedi nell ambito degli arbitrati internazionali ( 21 ). ( 21 ) Sul punto, si richiamano due decisioni di contenuto opposto, le quali rappresentano il precedente di numerose altre statuizioni in materia: in McCreary Tire è stato ritenuto che le Corti non hanno il potere di intervenire nell ambito di un arbitrato internazionale se ciò non ha formato oggetto di specifica previsione convenzionale; in Carolina & Light Co. V. Uranex, al contrario, si afferma che vi sono taluni rimedi, quali ad esempio le misure di

Nel regolamento Wipo, il problema è risolto in radice dalla previsione esplicita che la richiesta rivolta dalla parte all autorità giudiziaria avente ad oggetto "misure interinali o per la protezione della cosa oggetto della domanda o della domanda riconvenzionale, o per l attuazione di altre misure o ordini impartiti dal Collegio arbitrale medesimo, non deve essere considerata incompatibile con la convenzione arbitrale, né tantomeno essere interpretata quale rinuncia al suddetto accordo". 5. Si ritiene che il Collegio arbitrale possa adottare misure interinali nei seguenti casi: preservare lo status quo durante la pendenza del processo arbitrale; concedere alle parti equivalenti opportunità di difesa; creare ragionevoli e pratiche misure atte a garantire l adempimento del contratto prima della pronuncia del lodo finale; ristrutturare provvisoriamente la situazione attuale la quale potrebbe essere irreparabilmente compromessa nelle more del procedimento ( 22 ). In via teorica, gli attuali sistemi normativi consentono di riconoscere agli arbitri illimitati poteri nell individuazione dei rimedi cautelari adottandi, in mancanza di uno specifico divieto contrattuale. In tale contesto, l articolo 46 a) pone alcuni linee guida in relazione alle modalità in cui il suddetto potere può essere esercitato. In primo luogo, il regolamento in oggetto consente al Collegio di intervenire soltanto a fronte di una specifica istanza ex parte. In secondo luogo, i poteri di cui dispone il Collegio sono comunque vincolati al rispetto delle prescrizioni poste dalle parti nella convenzione arbitrale. In terzo luogo, il rimedio richiesto deve presentare il carattere della necessarietà. Nozione, quest ultima, correlata con quella di irreparabilità del pregiudizio derivante dalla mancata adozione del rimedio cautelare. natura coercitiva, che competono esclusivamente all autorità giurisdizionale. Ciò, tuttavia, non esclude che possono essere azionati dinanzi alle Corti pur in pendenza di un processo arbitrale.